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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/12/2024, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1430 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ALTIERI MARIA ROSARIA Parte_1
ricorrente
E
con i funzionari dott.ssa Controparte_1
BOZZELLA EMILIANA e Controparte_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato il 3 luglio 2023, - assunta a tempo Parte_1
indeterminato nel ruolo del personale ATA, profilo di Collaboratore Scolastico (area A), con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2017, attualmente in servizio presso l' CP_3
di SS. Cosma e Damiano (LT) - ha censurato l'operato del che non ha proceduto
[...] CP_4 al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di non di ruolo prestato, chiedendo condannarsi l'amministrazione scolastica convenuta a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute a far data dalla sottoscrizione del primo contratto.
L'Amministrazione scolastica, ritualmente citata, si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, il rigetto della avversa domanda.
La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa in esito all'udienza del
31.11.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Deve in primo luogo ritenersi tardiva la costituzione in giudizio del , avvenuta un CP_4
giorno prima dell'udienza fissata, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata.
Nel merito la domanda è fondata.
La questione oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità o meno del trattamento retributivo differenziato riservato ad un c.d. assistente tecnico amministrativo precario (c.d.
“A.T.A.”), senza la progressione retributiva riconosciuta, invece, al collaboratore scolastico di ruolo;
segnatamente si tratta di stabilire se tale trattamento differenziato sia conforme o meno al principio di non discriminazione previsto dalla normativa comunitaria.
Il diritto al trattamento economico del personale A.T.A. precario in servizio per una serie di contratti a termine va riconosciuto in relazione alla maturazione della effettiva anzianità di servizio, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva
1999/70/CE e ciò indipendentemente dalla inapplicabilità ai contratti a termine nel comparto della scuola della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 368/2001; esclusione disposta segnatamente dall'art. 70, comma 8, secondo cui "Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazione e integrazioni".
Esclusione che è stata ribadita dal comma 4-bis aggiunto dal Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo cui "
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."
In tale contesto normativo, una volta accertato che – nella fattispecie in esame – la ricorrente in questione non ha percepito, l'incremento retributivo dovuto alla maturata anzianità di servizio, la domanda del differenziale retributivo è fondata e deve trovare accoglimento per il solo fatto che, diversamente operando, vi sarebbe palese violazione del principio di non discriminazione, enunciato nella clausola n. 4, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (allegato alla Direttiva 1999/70/CE).
Segnatamente la richiamata clausola n. 4 – per quanto qui interessa – ai punti 1 e 4 prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …
……omissis…
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Già con la sentenza 13 settembre 2007 n. 307, la Corte di giustizia CE (sez. II,
[...]
contro ) ha chiarito che la nozione delle “condizioni d'impiego” di cui alla Per_1 Per_2
citata clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso di ricomprendervi anche il trattamento economico e, pertanto, “…deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato…”.
Se a ciò si aggiunge che la direttiva CE 1999/70 in materia di lavoro a tempo determinato ed, in particolare, “…il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili trovano applicazione anche nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, per i quali la semplice circostanza che un impiego sia qualificato "di ruolo" in base all'ordinamento interno non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza di trattamento dei lavoratori a termine” (Corte di giustizia CE, sez. II, sentenza n. 444 del 22 dicembre 2010, e altro contro Per_3 CP_5
Sudi Comunità Autonoma Galizia), si deve riconosce che non è la maggior tutela assicurata al rapporto di lavoro dal regime di stabilità reale a giustificare il trattamento economico differenziato, sicché – per quanto qui interessa – la circostanza che un rapporto di lavoro, nel comparto della scuola, sia qualificato come “di ruolo” è priva di rilevanza se a tale connotazione si intenda dare la consistenza di una “ragione oggettiva” idonea a sorreggere la legittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni lavorative e connesso grado di responsabilità.
Se infatti si considera che lo scatto di anzianità risponde all'esigenza di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, si deve riconoscere che anche nell'àmbito della istruzione, la funzione dell'incremento periodico della retribuzione, nel tener conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che il personale acquista nello svolgimento del suo Pt_2
servizio, porta ad escludere che tale incremento possa essere riconosciuto soltanto al collaboratore scolastico di ruolo e negato a quello precario, in posizione lavorativa parallela;
tanto più che non è neppure giustificata la discriminazione economica che verrebbe a determinarsi nell'espletamento di compiti di assistenza perfettamente sovrapponibili rispetto a quelli svolti dal personale di ruolo.
Né la diversa modalità di selezione del personale incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento.
In tale contesto la Corte di Giustizia Europea ha specificato ulteriormente che
“…un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva n. 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi a un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro” (Corte giustizia CE, sez. II, sent. n.
444 del 2010, citata).
Non va da ultimo trascurato che la parità nel trattamento retributivo dei collaboratori scolastici precari con anzianità (di fatto) ultrabiennale, stante la sostanziale sovrapponibilità delle mansioni di assistenza espletate dal personale di ruolo e da quello precario, soggetto agli stessi doveri nei confronti della Amministrazione scolastica – il che non può prescindere dal riconoscimento degli scatti di anzianità maturati in posizione parallela al personale di ruolo - rappresenta anche una “…efficace e deterrente misura…” utile ad eliminare le discriminazioni (nel caso, retributive) paventate dalla normativa comunitaria tra gli abusi resi possibili dal ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione anche dal datore di lavoro pubblico;
e ciò, a maggio ragione, allorquando tale ricorso continuativo abbia il fine di soddisfare “…fabbisogni permanenti e durevoli…” del datore di lavoro pubblico (Corte di giustizia CE sentenza 4 luglio 2006, n. 212/04, punto 105). Per_4
Alla stregua di tali considerazioni, si deve ritenere che il mancato riconoscimento ad opera della legge n. 124/199 della anzianità di servizio nei contratti a termine conclusi, una volta decorso il biennio di anzianità acquisita, nonostante la identità delle mansioni svolte, si ponga in aperto contrasto con la citata clausola n. 4 (dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE) sicché trattandosi di clausola “incondizionata”, risulta altresì
“sufficientemente precisa”, tale, quindi, da poter essere applicata in giudizio ai fini del riconoscimento del diritto allo scatto stipendiale già attribuito, nel caso, ai docenti di ruolo.
Da ultimo, anche Cass. 22558/2016 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Di conseguenza la disposizione della norma nazionale in contrasto con il contenuto precettivo specifico ed incondizionato della clausola n. 4, punti 1 e 4 della citata direttiva
1999/70/CE, deve essere senz'altro disapplicata – anche d'ufficio - siccome recessiva rispetto alla fonte comunitaria dotata di maggior forza e valore, considerato che “…la normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato;
e ciò tutte le volte che essa soddisfi il requisito dell'immediata applicabilità. Tale principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi Cee mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia…” (Corte Costituzionale, sentenza n. 113 del 23 aprile
1985, in motivazione, punto 5).
E ciò a conferma di quanto già osservato dal Giudice delle Leggi nella risalente sentenza n. 170 dell'8 giugno 1984, allorquando si osservava che “…il giudice italiano, accertato che la normativa scaturente dalla fonte comunitaria regola il caso sottoposto al suo esame, ne applica il disposto, con esclusivo riferimento al sistema dell'ente sovrannazionale;
di conseguenza le confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore" che il trattato di Roma conferisce al regolamento comunitario nel configurarlo come atto produttivo di regole immediatamente applicabili.
Poiché il regolamento comunitario fissa la disciplina della specie, da ciò discende che l'effetto connesso con la sua vigenza è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale”.
Come recentemente statuito dalla giurisprudenza comunitaria “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (sentenze Impact, cit., punto 60, e 22 aprile 2010, causa C-486/08, Zentralbetriebsrat Controparte_6
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24). Peraltro, il divieto preciso stabilito
[...]
dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non necessita l'emanazione di alcun atto delle istituzioni dell'Unione e non attribuisce affatto agli Stati membri la facoltà, in occasione della sua trasposizione in diritto nazionale, di condizionare o di restringere la portata del diritto stabilito in materia di condizioni di impiego (sentenza Impact, cit., punto 62). (cfr. Corte giustizia UE sez. II, 22/12/2010, n.444).
Invero il come riscontrabile dall'esame del decreto di ricostruzione di carriera CP_4
in atti, a fronte di una richiesta di valutazione integrale del servizio prestato, pari a 7 anni, 4 mesi e 26 giorni, ha riconosciuto alla ricorrente 6 anni, 3 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici.
La richiesta di accertamento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio come per il personale non di ruolo, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, è anch'essa fondata nei termini che seguono.
Anche questa domanda, come quella relativa al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE, per il quale valgono le considerazioni già espresse.
In ordine alla quantificazione delle conseguenti differenze retributive spettanti, prospettata da parte ricorrente come diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al CCNL di comparto riconosciuti al personale a tempo indeterminato, si osserva quanto segue, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte con le recenti sentenze del
7 novembre 2016.
La l. n. 312/1980, per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che “Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.”. L'art. 53 disciplinava il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.”
Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione.
Già il tenore testuale della norma, che esclude espressamente le supplenze, rende evidente la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, come chiarito da Corte Cost. n. 146/2013, che ha evidenziato che, al momento della contrattualizzazione del rapporto con il personale della amministrazione scolastica, l'art. 53 della l. n. 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti.
Del resto, dall'esame dei successivi CCNL succedutisi nel tempo, il richiamo dell'art. 53
l. n. 312/1980 è limitato ai soli insegnanti di religione, mentre per tutto il personale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, non sono contenuti riferimenti agli scatti biennali di anzianità, ma allo stipendio tabellare, comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità”; inoltre, a partire dal CCNL 1998/2001, la struttura della retribuzione del personale a tempo indeterminato è stata modificata con la previsione, contenuta nell'art. 16, di un sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali, attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre), con esclusione di ogni richiamo non solo agli scatti biennali (venuti già meno con la prima tornata contrattuale), ma anche alla retribuzione individuale di anzianità. In sintesi, dall'esame della normativa di legge e di contratto si possono trarre le seguenti conclusioni:
a) il sistema retributivo previsto per il personale di ruolo della scuola dalla l. n. 312/1980, fondato su classi stipendiali progressive e su maggiorazioni biennali del 2,50%, è stato integralmente sostituito dalla nuova disciplina contrattuale che prevede posizioni stipendiali per fasce di anzianità;
b) i supplenti del personale docente e non docente della scuola hanno sempre ricevuto, anche antecedentemente alla contrattualizzazione, un trattamento economico pari a quello previsto per la posizione iniziale del personale a tempo indeterminato (di ruolo e non di ruolo) senza riconoscimento alcuno dell'anzianità, non applicandosi agli stessi l'art. 53 l. n. 312/1980
c) la normativa di cui alla l. n. 312/1980 non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva limitatamente ai docenti di religione, che continuano a percepire gli scatti di anzianità, nei limiti previsti dal sesto comma di tale norma.
Per le ragioni antidiscriminatorie sopra espresse, è dunque fondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'istante durante i periodi di supplenza, come utile ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto, con conseguente condanna del ad ottemperare in tal CP_4
senso, ove allo stato non riconosciuta.
Infatti, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio mediante il sistema della ricostruzione della carriera. La trasformazione del rapporto, invero, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, poiché il riconoscimento dell'anzianità pre ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico. Al contrario il riconoscimento dell'anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare l'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, in quanto proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle funzioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto.
Pertanto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 151/2020 deve essere dichiaro il diritto della ricorrente alla valutazione integrale dell'anzianità lavorativa maturata nel servizio pre ruolo prestato in favore dell''Amministrazione resistente (facendo applicazione del principio di diritto, da ultimo, sancito dalla Cass. sent. 2924/2020), la quale deve quindi essere condannata ad operare la corretta ricostruzione della carriera collocando la ricorrente, per l'effetto dell'operata ricostruzione, nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute, pari ad euro 1.639,02 (come da conteggi riformulati, in assenza di specifica contestazione del a seguito della suddetta ricollocazione nella CP_4
posizione stipendiale di competenza a far data dalla immissione in ruolo, oltre le successive maturande e oltre accessori come per legge, maturate e non corrisposte.
Le spese di lite, liquidate in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, debbono porsi a carico del convenuto. CP_1
Sul richiesto aumento per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, viene in rilievo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, il quale dispone espressamente che il compenso del professionista “determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”: trattasi di quegli accorgimenti tecnici e redazionali che amplificano la capacità comunicativa dell'atto destinato a essere fruito telematicamente. Tali sono i sommari ipertestuali (cioè, quei sommari che permettono la
"navigazione" dell'atto cliccando sulle sue voci e sottovoci) e i "link" o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell'atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l'atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la comprensione dell'atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme.
Nel caso in esame i link inseriti hanno consentito di accedere al decreto di ricostruzione di carriera, come anche alle Tabelle economiche dei CCNL ratione temporis vigenti, che debbono necessariamente essere consultati, richiamando elementi documentali che hanno influito sulla decisione.
p.q.m.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conservare l'integrale anzianità maturata nel servizio pre-ruolo sin dall'a.s. 2006/2007 sino al passaggio al servizio di ruolo (1.09.2017) ad ogni effetto giuridico ed economico, con conseguente incidentale disapplicazione del citato decreto di ricostruzione carriera ed ordina al convenuto di porre in essere ogni CP_1
provvedimento ed adempimento necessario per la ricostruzione della carriera;
- condanna, per l'effetto, la pubblica amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, pari ad euro 1.639,02 oltre le successive maturande ed oltre interessi legali maturati sulle singole differenze mensili al saldo;
- condanna il , in persona del Ministro p.t, alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_4
complessivi euro 1.708,20 oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Cassino data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1430 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ALTIERI MARIA ROSARIA Parte_1
ricorrente
E
con i funzionari dott.ssa Controparte_1
BOZZELLA EMILIANA e Controparte_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato il 3 luglio 2023, - assunta a tempo Parte_1
indeterminato nel ruolo del personale ATA, profilo di Collaboratore Scolastico (area A), con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2017, attualmente in servizio presso l' CP_3
di SS. Cosma e Damiano (LT) - ha censurato l'operato del che non ha proceduto
[...] CP_4 al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di non di ruolo prestato, chiedendo condannarsi l'amministrazione scolastica convenuta a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute a far data dalla sottoscrizione del primo contratto.
L'Amministrazione scolastica, ritualmente citata, si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, il rigetto della avversa domanda.
La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa in esito all'udienza del
31.11.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Deve in primo luogo ritenersi tardiva la costituzione in giudizio del , avvenuta un CP_4
giorno prima dell'udienza fissata, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata.
Nel merito la domanda è fondata.
La questione oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità o meno del trattamento retributivo differenziato riservato ad un c.d. assistente tecnico amministrativo precario (c.d.
“A.T.A.”), senza la progressione retributiva riconosciuta, invece, al collaboratore scolastico di ruolo;
segnatamente si tratta di stabilire se tale trattamento differenziato sia conforme o meno al principio di non discriminazione previsto dalla normativa comunitaria.
Il diritto al trattamento economico del personale A.T.A. precario in servizio per una serie di contratti a termine va riconosciuto in relazione alla maturazione della effettiva anzianità di servizio, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva
1999/70/CE e ciò indipendentemente dalla inapplicabilità ai contratti a termine nel comparto della scuola della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 368/2001; esclusione disposta segnatamente dall'art. 70, comma 8, secondo cui "Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazione e integrazioni".
Esclusione che è stata ribadita dal comma 4-bis aggiunto dal Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo cui "
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."
In tale contesto normativo, una volta accertato che – nella fattispecie in esame – la ricorrente in questione non ha percepito, l'incremento retributivo dovuto alla maturata anzianità di servizio, la domanda del differenziale retributivo è fondata e deve trovare accoglimento per il solo fatto che, diversamente operando, vi sarebbe palese violazione del principio di non discriminazione, enunciato nella clausola n. 4, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (allegato alla Direttiva 1999/70/CE).
Segnatamente la richiamata clausola n. 4 – per quanto qui interessa – ai punti 1 e 4 prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …
……omissis…
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Già con la sentenza 13 settembre 2007 n. 307, la Corte di giustizia CE (sez. II,
[...]
contro ) ha chiarito che la nozione delle “condizioni d'impiego” di cui alla Per_1 Per_2
citata clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso di ricomprendervi anche il trattamento economico e, pertanto, “…deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato…”.
Se a ciò si aggiunge che la direttiva CE 1999/70 in materia di lavoro a tempo determinato ed, in particolare, “…il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili trovano applicazione anche nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, per i quali la semplice circostanza che un impiego sia qualificato "di ruolo" in base all'ordinamento interno non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza di trattamento dei lavoratori a termine” (Corte di giustizia CE, sez. II, sentenza n. 444 del 22 dicembre 2010, e altro contro Per_3 CP_5
Sudi Comunità Autonoma Galizia), si deve riconosce che non è la maggior tutela assicurata al rapporto di lavoro dal regime di stabilità reale a giustificare il trattamento economico differenziato, sicché – per quanto qui interessa – la circostanza che un rapporto di lavoro, nel comparto della scuola, sia qualificato come “di ruolo” è priva di rilevanza se a tale connotazione si intenda dare la consistenza di una “ragione oggettiva” idonea a sorreggere la legittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni lavorative e connesso grado di responsabilità.
Se infatti si considera che lo scatto di anzianità risponde all'esigenza di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, si deve riconoscere che anche nell'àmbito della istruzione, la funzione dell'incremento periodico della retribuzione, nel tener conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che il personale acquista nello svolgimento del suo Pt_2
servizio, porta ad escludere che tale incremento possa essere riconosciuto soltanto al collaboratore scolastico di ruolo e negato a quello precario, in posizione lavorativa parallela;
tanto più che non è neppure giustificata la discriminazione economica che verrebbe a determinarsi nell'espletamento di compiti di assistenza perfettamente sovrapponibili rispetto a quelli svolti dal personale di ruolo.
Né la diversa modalità di selezione del personale incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento.
In tale contesto la Corte di Giustizia Europea ha specificato ulteriormente che
“…un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva n. 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi a un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro” (Corte giustizia CE, sez. II, sent. n.
444 del 2010, citata).
Non va da ultimo trascurato che la parità nel trattamento retributivo dei collaboratori scolastici precari con anzianità (di fatto) ultrabiennale, stante la sostanziale sovrapponibilità delle mansioni di assistenza espletate dal personale di ruolo e da quello precario, soggetto agli stessi doveri nei confronti della Amministrazione scolastica – il che non può prescindere dal riconoscimento degli scatti di anzianità maturati in posizione parallela al personale di ruolo - rappresenta anche una “…efficace e deterrente misura…” utile ad eliminare le discriminazioni (nel caso, retributive) paventate dalla normativa comunitaria tra gli abusi resi possibili dal ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione anche dal datore di lavoro pubblico;
e ciò, a maggio ragione, allorquando tale ricorso continuativo abbia il fine di soddisfare “…fabbisogni permanenti e durevoli…” del datore di lavoro pubblico (Corte di giustizia CE sentenza 4 luglio 2006, n. 212/04, punto 105). Per_4
Alla stregua di tali considerazioni, si deve ritenere che il mancato riconoscimento ad opera della legge n. 124/199 della anzianità di servizio nei contratti a termine conclusi, una volta decorso il biennio di anzianità acquisita, nonostante la identità delle mansioni svolte, si ponga in aperto contrasto con la citata clausola n. 4 (dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE) sicché trattandosi di clausola “incondizionata”, risulta altresì
“sufficientemente precisa”, tale, quindi, da poter essere applicata in giudizio ai fini del riconoscimento del diritto allo scatto stipendiale già attribuito, nel caso, ai docenti di ruolo.
Da ultimo, anche Cass. 22558/2016 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Di conseguenza la disposizione della norma nazionale in contrasto con il contenuto precettivo specifico ed incondizionato della clausola n. 4, punti 1 e 4 della citata direttiva
1999/70/CE, deve essere senz'altro disapplicata – anche d'ufficio - siccome recessiva rispetto alla fonte comunitaria dotata di maggior forza e valore, considerato che “…la normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato;
e ciò tutte le volte che essa soddisfi il requisito dell'immediata applicabilità. Tale principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi Cee mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia…” (Corte Costituzionale, sentenza n. 113 del 23 aprile
1985, in motivazione, punto 5).
E ciò a conferma di quanto già osservato dal Giudice delle Leggi nella risalente sentenza n. 170 dell'8 giugno 1984, allorquando si osservava che “…il giudice italiano, accertato che la normativa scaturente dalla fonte comunitaria regola il caso sottoposto al suo esame, ne applica il disposto, con esclusivo riferimento al sistema dell'ente sovrannazionale;
di conseguenza le confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore" che il trattato di Roma conferisce al regolamento comunitario nel configurarlo come atto produttivo di regole immediatamente applicabili.
Poiché il regolamento comunitario fissa la disciplina della specie, da ciò discende che l'effetto connesso con la sua vigenza è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale”.
Come recentemente statuito dalla giurisprudenza comunitaria “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (sentenze Impact, cit., punto 60, e 22 aprile 2010, causa C-486/08, Zentralbetriebsrat Controparte_6
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24). Peraltro, il divieto preciso stabilito
[...]
dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non necessita l'emanazione di alcun atto delle istituzioni dell'Unione e non attribuisce affatto agli Stati membri la facoltà, in occasione della sua trasposizione in diritto nazionale, di condizionare o di restringere la portata del diritto stabilito in materia di condizioni di impiego (sentenza Impact, cit., punto 62). (cfr. Corte giustizia UE sez. II, 22/12/2010, n.444).
Invero il come riscontrabile dall'esame del decreto di ricostruzione di carriera CP_4
in atti, a fronte di una richiesta di valutazione integrale del servizio prestato, pari a 7 anni, 4 mesi e 26 giorni, ha riconosciuto alla ricorrente 6 anni, 3 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici.
La richiesta di accertamento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio come per il personale non di ruolo, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, è anch'essa fondata nei termini che seguono.
Anche questa domanda, come quella relativa al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE, per il quale valgono le considerazioni già espresse.
In ordine alla quantificazione delle conseguenti differenze retributive spettanti, prospettata da parte ricorrente come diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al CCNL di comparto riconosciuti al personale a tempo indeterminato, si osserva quanto segue, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte con le recenti sentenze del
7 novembre 2016.
La l. n. 312/1980, per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che “Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.”. L'art. 53 disciplinava il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.”
Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione.
Già il tenore testuale della norma, che esclude espressamente le supplenze, rende evidente la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, come chiarito da Corte Cost. n. 146/2013, che ha evidenziato che, al momento della contrattualizzazione del rapporto con il personale della amministrazione scolastica, l'art. 53 della l. n. 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti.
Del resto, dall'esame dei successivi CCNL succedutisi nel tempo, il richiamo dell'art. 53
l. n. 312/1980 è limitato ai soli insegnanti di religione, mentre per tutto il personale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, non sono contenuti riferimenti agli scatti biennali di anzianità, ma allo stipendio tabellare, comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità”; inoltre, a partire dal CCNL 1998/2001, la struttura della retribuzione del personale a tempo indeterminato è stata modificata con la previsione, contenuta nell'art. 16, di un sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali, attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre), con esclusione di ogni richiamo non solo agli scatti biennali (venuti già meno con la prima tornata contrattuale), ma anche alla retribuzione individuale di anzianità. In sintesi, dall'esame della normativa di legge e di contratto si possono trarre le seguenti conclusioni:
a) il sistema retributivo previsto per il personale di ruolo della scuola dalla l. n. 312/1980, fondato su classi stipendiali progressive e su maggiorazioni biennali del 2,50%, è stato integralmente sostituito dalla nuova disciplina contrattuale che prevede posizioni stipendiali per fasce di anzianità;
b) i supplenti del personale docente e non docente della scuola hanno sempre ricevuto, anche antecedentemente alla contrattualizzazione, un trattamento economico pari a quello previsto per la posizione iniziale del personale a tempo indeterminato (di ruolo e non di ruolo) senza riconoscimento alcuno dell'anzianità, non applicandosi agli stessi l'art. 53 l. n. 312/1980
c) la normativa di cui alla l. n. 312/1980 non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva limitatamente ai docenti di religione, che continuano a percepire gli scatti di anzianità, nei limiti previsti dal sesto comma di tale norma.
Per le ragioni antidiscriminatorie sopra espresse, è dunque fondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dall'istante durante i periodi di supplenza, come utile ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto, con conseguente condanna del ad ottemperare in tal CP_4
senso, ove allo stato non riconosciuta.
Infatti, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio mediante il sistema della ricostruzione della carriera. La trasformazione del rapporto, invero, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, poiché il riconoscimento dell'anzianità pre ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico. Al contrario il riconoscimento dell'anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare l'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, in quanto proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle funzioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto.
Pertanto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 151/2020 deve essere dichiaro il diritto della ricorrente alla valutazione integrale dell'anzianità lavorativa maturata nel servizio pre ruolo prestato in favore dell''Amministrazione resistente (facendo applicazione del principio di diritto, da ultimo, sancito dalla Cass. sent. 2924/2020), la quale deve quindi essere condannata ad operare la corretta ricostruzione della carriera collocando la ricorrente, per l'effetto dell'operata ricostruzione, nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute, pari ad euro 1.639,02 (come da conteggi riformulati, in assenza di specifica contestazione del a seguito della suddetta ricollocazione nella CP_4
posizione stipendiale di competenza a far data dalla immissione in ruolo, oltre le successive maturande e oltre accessori come per legge, maturate e non corrisposte.
Le spese di lite, liquidate in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, debbono porsi a carico del convenuto. CP_1
Sul richiesto aumento per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, viene in rilievo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, il quale dispone espressamente che il compenso del professionista “determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”: trattasi di quegli accorgimenti tecnici e redazionali che amplificano la capacità comunicativa dell'atto destinato a essere fruito telematicamente. Tali sono i sommari ipertestuali (cioè, quei sommari che permettono la
"navigazione" dell'atto cliccando sulle sue voci e sottovoci) e i "link" o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell'atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l'atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la comprensione dell'atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme.
Nel caso in esame i link inseriti hanno consentito di accedere al decreto di ricostruzione di carriera, come anche alle Tabelle economiche dei CCNL ratione temporis vigenti, che debbono necessariamente essere consultati, richiamando elementi documentali che hanno influito sulla decisione.
p.q.m.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conservare l'integrale anzianità maturata nel servizio pre-ruolo sin dall'a.s. 2006/2007 sino al passaggio al servizio di ruolo (1.09.2017) ad ogni effetto giuridico ed economico, con conseguente incidentale disapplicazione del citato decreto di ricostruzione carriera ed ordina al convenuto di porre in essere ogni CP_1
provvedimento ed adempimento necessario per la ricostruzione della carriera;
- condanna, per l'effetto, la pubblica amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, pari ad euro 1.639,02 oltre le successive maturande ed oltre interessi legali maturati sulle singole differenze mensili al saldo;
- condanna il , in persona del Ministro p.t, alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_4
complessivi euro 1.708,20 oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Cassino data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri