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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13264/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13264/2020 promosso da
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FILIPPA MORINA, C.F.
e dall'AVV. DANIELA CASTRONOVO, C.F. , ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in via S. M. La Grande n. 5, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. ANGELO PALETTA, C.F. , e dall'AVV. C.F._3
ALESSANDRO PALETTA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via C.F._4
Emilia n. 88, Roma;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di cessione di crediti.
All'odierna udienza del 20.01.2025 parte opposta, unica comparsa, ha discusso il procedimento come da verbale che precede;
all'esito della camera di consiglio viene pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_2
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3551/2020 emesso dal Tribunale di Catania,
[...] con cui l' è stata condannata a corrispondere a euro 60.030,60, oltre Pt_1 Controparte_1 interessi e spese. Il pagamento è stato richiesto dall'istituto bancario in qualità di cessionario di crediti già nella titolarità di (in virtù di atto di cessione del 18.12.2024), crediti Controparte_2 aventi ad oggetto interessi per ritardato pagamento maturati in relazione a due fatture emesse per il corrispettivo di contratti di forniture di farmaci e servizi.
1. Domande, eccezioni e difese delle parti
Nei confronti del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l' eccependo quanto Parte_2
di seguito schematicamente esposto:
1) l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito oggetto della fattura n. 20140000445 del
27.3.2014, di euro 35.415,42, e della fattura n. 201400002156 del 03.12.2014, di euro 24.615,18, ritenuto applicabile il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., posto che gli interessi in esame derivano da obbligazioni periodiche o di durata derivanti dalla fornitura di materiale sanitario da parte di Controparte_2
2) l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto avente ad oggetto interessi moratori alla Parte quale la società cedente aveva rinunciato a seguito di un accordo transattivo intercorso con l'
(emergente dalla nota 13226 del 27.08.2020), accordo con il quale era stato stabilito che, a fronte del pagamento della sorte capitale di euro 508.767,34, avrebbe stornato il 100% Controparte_2
delle note di debito per interessi per ritardato pagamento (conseguentemente, era stata emessa da Contr nota di credito n. 2014000030000034 del 29.05.2014, dell'importo di euro 78.496,09, pari Parte agli interessi di mora); inoltre, l' non ha mai aderito in forma scritta alla cessione del credito intervenuta;
3) l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui all'art. 633 c.p.c.; in particolare, la prima fattura (euro 35.415,42) non è mai pervenuta all' circostanza che ha precluso la verifica della correttezza dei calcoli, e la Pt_1
seconda (euro 24.615,18), tardivamente inviata, è stata registrata nel software di contabilità aziendale, ma, essendo priva di allegati, le circostanze non hanno consentito neanche in questo caso le necessarie verifiche;
inoltre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura assume un valore meramente indiziario.
L ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: Parte_2
“- in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato con il D.I. opposto;
- nel merito, per i suesposti gradati motivi, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3551/2010 del 28/09/2020, emesso nel procedimento iscritto al n.
10495/2020, per intervenuto accordo transattivo ed emissione della relativa nota di credito;
- dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
3551/2010 del 28/09/2020, comunque per assoluta carenza probatoria dell'avversa pretesa;
- e per l'effetto, dichiarare che l' non è tenuta a pagare le somme ingiunte, per Parte_2 quanto di ragione”. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo, Controparte_1 innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di estinzione per prescrizione del credito azionato, posto che il d.lgs. 231/02 che disciplina gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento non prevede che essi vengano corrisposti in anni o in termini, ma solo che siano dovuti a decorrere da una certa scadenza, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2948 c.c. richiamato dall'opponente; peraltro, trattandosi di accessori del credito non pagato, essi condividono la natura del titolo originario, costituito da un contratto di fornitura di farmaci e servizi.
Con riferimento alla lamentata illegittimità del credito azionato, l'istituto bancario opposto ha rilevato che il tardivo pagamento non è contestato e ha eccepito che l'accordo transattivo richiamato da parte opponente prevedeva in realtà un piano di rientro riguardante il saldo dello “scoperto” fino al 03.02.2013: mediante tale piano aveva stabilito di non applicare gli interessi di Controparte_2
mora oggetto delle indicate note di debito per un importo pari a circa euro 40.000,00 per interessi maturati sullo scoperto oggetto di transazione e di scontare interessi degli anni 2002-2012 per euro
Parte 78.496,09; tale offerta di transazione era stata accettata dall' con nota protocollo 29661/2013, in cui si esplicitava che lo storno di euro 78.496,09 era riferito esclusivamente alle note di debito per interessi per ritardato pagamento sino ad allora contabilizzate. Di conseguenza, le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo sarebbero distinte da tali note di debito, in quanto emesse molto tempo dopo rispetto alle stesse e, in ogni caso, l'oggetto del credito non è mai stato oggetto di rinuncia.
L'opposta ha inoltre dedotto quanto segue: “ eccepisce la carenza di CP_1 CP_1
legittimazione a muovere la stessa eccezione di inefficacia/invalidità del contratto di cessione del credito da parte di poiché le fatture in esame non avevano ad oggetto una CP_3
Contr controprestazione da parte di sindacabile dall'opponente, ma il mero ritardo colpevole di Part Contr essa nel pagare il corrispettivo a . Sicché risulta ancor più palese l'insussistenza di un interesse pubblico e quindi l'arbitrarietà della manifestazione del rifiuto alla cessione di un credito non collegato ad una prestazione del cedente, ma ad una condotta inadempiente dell'attrice. Nella specie, il rapporto contrattuale originario deve considerarsi esaurito, essendo state le forniture correttamente effettuate e, successivamente alla scadenza delle relative fatture, l'Amministrazione debitrice AS CT (con probabile danno erariale) ha mancato di saldare tempestivamente il proprio debito”.
Infine, con riferimento alla doglianza di indeterminatezza del credito, ha evidenziato il CP_1
carattere non contestato del credito ed ha dedotto in ordine al meccanismo di calcolo degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 ed alla sua corretta applicazione al caso in esame, stante il carattere automatico della mora. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via pregiudiziale: rigettare tutte le domande avanzate da
[...]
; Parte_2 in via preliminare e d'urgenza: con ordinanza ex art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3551/2020 (RG10495/2020), essendo il credito supportato da idonea prova scritta attestante l'esatta determinazione degli interessi di mora dovuti e richiesti e non pagati, assente una contestazione pertinente e anteriormente formata, ritenendo altresì
l'opposizione priva di qualsivoglia eccezione che renda non dovuto il credito vantato in via monitoria;
in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondata ogni domanda contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per violazione di quanto disposto dall'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 e per l'effetto rigettare nel merito l'opposizione della
[...]
; Parte_2
in subordine e nel merito: rigettare le richieste di controparte perché infondate e non provate in virtù dei motivi esposti nella presente comparsa di risposta;
accertare e dichiarare l'efficacia delle cessioni dei crediti di causa ed il diritto conseguente di di ricevere il pagamento CP_1 ingiunto col titolo monitorio n. 3551/2020 (RG10495/2020) che va confermato”.
Con ordinanza emessa in data 07.03.2022, “ritenuto che, nel caso di specie, non può predicarsi ex ante la pronta spedizione del procedimento, ma l'opposizione deve ritenersi fondata su prova scritta, in quanto - sebbene non appaiono assistite da prova scritta o fumus boni iuris le doglianze di parte opponente in merito all'intervenuta prescrizione ed all'estinzione del credito in virtù di transazione - risulta allo stato verosimile la doglianza di carenza di prova ed indeterminatezza del credito, alla luce del carattere unilaterale delle fatture, su cui l'ingiunzione è fondata”, è stata rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta.
2. Onere probatorio e assenza di prova del credito
Va innanzitutto ricordato che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un.,
n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Alla luce di tali principi spetta a attore in senso sostanziale, provare i fatti Controparte_1 costitutivi del diritto di credito azionato, ovverosia provare il titolo costituente fonte di obbligazione.
L'istituto creditore, in fase monitoria ha prodotto l'atto di cessione del 18.12.2014 a suo favore.
Tuttavia, dei crediti ceduti non è stata specificata e provata la fonte e nell'atto di cessione si legge quanto segue: “1) La cedente cede alla cessionaria, che accetta, i crediti dell'ammontare complessivo indicato nel prospetto allegato al presente atto sotto a lettera 'A' ed analiticamente descritti negli elenchi unitariamente allegati al presente atto sotto la lettera 'B', oltre accessori a qualsiasi titolo, in relazione a detti crediti”. Tuttavia, le tabelle indicate ai fini della individuazione dei crediti ceduti non sono presenti agli atti, né è dato desumere quali siano i crediti ceduti, né tali crediti risultano aliunde provati.
Analizzando la documentazione complessivamente prodotta del creditore opposto e tenuto conto del fatto che il procedimento monitorio e l'opposizione costituiscono fasi di un unico giudizio, deve inoltre osservarsi che, sebbene emerge dagli atti la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la cedente e l'AS debitore ceduto, l'odierno creditore cessionario opposto Controparte_2 CP_1
non ha analiticamente dedotto e provato i crediti per sorte capitale oggetto delle due fatture
[...] richiamate (ovverosia, in particolare, la pattuizione del corrispettivo e l'avvenuta esecuzione della prestazione), né ha dedotto in ordine al meccanismo di calcolo del credito per interessi, al di là di una generica ricostruzione del sistema del d.lgs. 231/2002, anche nei confronti della p.a. A fronte di tale ricostruzione non può ritenersi che il contratto di cessione, in sé solo considerato, costituisca fonte del credito azionato nei confronti del debitore ceduto, tenuto conto del carattere unilaterale delle fatture, inidonee a comprovare il credito in fase di opposizione;
né può ritenersi (come invece dedotto da parte opposta) che il credito originario sia incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., Parte avendo l' opponente eccepito, sin dall'atto di citazione, la mancanza di prova e l'indeterminatezza del credito ceduto ed azionato.
3. Statuizioni sul decreto ingiuntivo e sulle spese
Alla luce dei superiori motivi, non avendo parte opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fornito prova del credito, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Tale conclusione nel senso della mancata prova del titolo consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione inerenti alla prescrizione e alla portata dell'accordo transattivo richiamato.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte opposta soccombente e, tenuto conto del valore del procedimento (anche rispetto all'intervallo di valore di riferimento), delle limitate questioni giuridiche trattate, della natura documentale del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria e delle modalità di assunzione della decisione, sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8655/2022, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta dall' , revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 3551/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere all' le Controparte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in euro 7.052,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 20.01.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13264/2020 promosso da
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FILIPPA MORINA, C.F.
e dall'AVV. DANIELA CASTRONOVO, C.F. , ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in via S. M. La Grande n. 5, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. ANGELO PALETTA, C.F. , e dall'AVV. C.F._3
ALESSANDRO PALETTA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via C.F._4
Emilia n. 88, Roma;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di cessione di crediti.
All'odierna udienza del 20.01.2025 parte opposta, unica comparsa, ha discusso il procedimento come da verbale che precede;
all'esito della camera di consiglio viene pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_2
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3551/2020 emesso dal Tribunale di Catania,
[...] con cui l' è stata condannata a corrispondere a euro 60.030,60, oltre Pt_1 Controparte_1 interessi e spese. Il pagamento è stato richiesto dall'istituto bancario in qualità di cessionario di crediti già nella titolarità di (in virtù di atto di cessione del 18.12.2024), crediti Controparte_2 aventi ad oggetto interessi per ritardato pagamento maturati in relazione a due fatture emesse per il corrispettivo di contratti di forniture di farmaci e servizi.
1. Domande, eccezioni e difese delle parti
Nei confronti del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l' eccependo quanto Parte_2
di seguito schematicamente esposto:
1) l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito oggetto della fattura n. 20140000445 del
27.3.2014, di euro 35.415,42, e della fattura n. 201400002156 del 03.12.2014, di euro 24.615,18, ritenuto applicabile il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., posto che gli interessi in esame derivano da obbligazioni periodiche o di durata derivanti dalla fornitura di materiale sanitario da parte di Controparte_2
2) l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto avente ad oggetto interessi moratori alla Parte quale la società cedente aveva rinunciato a seguito di un accordo transattivo intercorso con l'
(emergente dalla nota 13226 del 27.08.2020), accordo con il quale era stato stabilito che, a fronte del pagamento della sorte capitale di euro 508.767,34, avrebbe stornato il 100% Controparte_2
delle note di debito per interessi per ritardato pagamento (conseguentemente, era stata emessa da Contr nota di credito n. 2014000030000034 del 29.05.2014, dell'importo di euro 78.496,09, pari Parte agli interessi di mora); inoltre, l' non ha mai aderito in forma scritta alla cessione del credito intervenuta;
3) l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui all'art. 633 c.p.c.; in particolare, la prima fattura (euro 35.415,42) non è mai pervenuta all' circostanza che ha precluso la verifica della correttezza dei calcoli, e la Pt_1
seconda (euro 24.615,18), tardivamente inviata, è stata registrata nel software di contabilità aziendale, ma, essendo priva di allegati, le circostanze non hanno consentito neanche in questo caso le necessarie verifiche;
inoltre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura assume un valore meramente indiziario.
L ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: Parte_2
“- in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato con il D.I. opposto;
- nel merito, per i suesposti gradati motivi, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3551/2010 del 28/09/2020, emesso nel procedimento iscritto al n.
10495/2020, per intervenuto accordo transattivo ed emissione della relativa nota di credito;
- dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
3551/2010 del 28/09/2020, comunque per assoluta carenza probatoria dell'avversa pretesa;
- e per l'effetto, dichiarare che l' non è tenuta a pagare le somme ingiunte, per Parte_2 quanto di ragione”. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo, Controparte_1 innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di estinzione per prescrizione del credito azionato, posto che il d.lgs. 231/02 che disciplina gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento non prevede che essi vengano corrisposti in anni o in termini, ma solo che siano dovuti a decorrere da una certa scadenza, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2948 c.c. richiamato dall'opponente; peraltro, trattandosi di accessori del credito non pagato, essi condividono la natura del titolo originario, costituito da un contratto di fornitura di farmaci e servizi.
Con riferimento alla lamentata illegittimità del credito azionato, l'istituto bancario opposto ha rilevato che il tardivo pagamento non è contestato e ha eccepito che l'accordo transattivo richiamato da parte opponente prevedeva in realtà un piano di rientro riguardante il saldo dello “scoperto” fino al 03.02.2013: mediante tale piano aveva stabilito di non applicare gli interessi di Controparte_2
mora oggetto delle indicate note di debito per un importo pari a circa euro 40.000,00 per interessi maturati sullo scoperto oggetto di transazione e di scontare interessi degli anni 2002-2012 per euro
Parte 78.496,09; tale offerta di transazione era stata accettata dall' con nota protocollo 29661/2013, in cui si esplicitava che lo storno di euro 78.496,09 era riferito esclusivamente alle note di debito per interessi per ritardato pagamento sino ad allora contabilizzate. Di conseguenza, le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo sarebbero distinte da tali note di debito, in quanto emesse molto tempo dopo rispetto alle stesse e, in ogni caso, l'oggetto del credito non è mai stato oggetto di rinuncia.
L'opposta ha inoltre dedotto quanto segue: “ eccepisce la carenza di CP_1 CP_1
legittimazione a muovere la stessa eccezione di inefficacia/invalidità del contratto di cessione del credito da parte di poiché le fatture in esame non avevano ad oggetto una CP_3
Contr controprestazione da parte di sindacabile dall'opponente, ma il mero ritardo colpevole di Part Contr essa nel pagare il corrispettivo a . Sicché risulta ancor più palese l'insussistenza di un interesse pubblico e quindi l'arbitrarietà della manifestazione del rifiuto alla cessione di un credito non collegato ad una prestazione del cedente, ma ad una condotta inadempiente dell'attrice. Nella specie, il rapporto contrattuale originario deve considerarsi esaurito, essendo state le forniture correttamente effettuate e, successivamente alla scadenza delle relative fatture, l'Amministrazione debitrice AS CT (con probabile danno erariale) ha mancato di saldare tempestivamente il proprio debito”.
Infine, con riferimento alla doglianza di indeterminatezza del credito, ha evidenziato il CP_1
carattere non contestato del credito ed ha dedotto in ordine al meccanismo di calcolo degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 ed alla sua corretta applicazione al caso in esame, stante il carattere automatico della mora. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via pregiudiziale: rigettare tutte le domande avanzate da
[...]
; Parte_2 in via preliminare e d'urgenza: con ordinanza ex art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3551/2020 (RG10495/2020), essendo il credito supportato da idonea prova scritta attestante l'esatta determinazione degli interessi di mora dovuti e richiesti e non pagati, assente una contestazione pertinente e anteriormente formata, ritenendo altresì
l'opposizione priva di qualsivoglia eccezione che renda non dovuto il credito vantato in via monitoria;
in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondata ogni domanda contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per violazione di quanto disposto dall'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 e per l'effetto rigettare nel merito l'opposizione della
[...]
; Parte_2
in subordine e nel merito: rigettare le richieste di controparte perché infondate e non provate in virtù dei motivi esposti nella presente comparsa di risposta;
accertare e dichiarare l'efficacia delle cessioni dei crediti di causa ed il diritto conseguente di di ricevere il pagamento CP_1 ingiunto col titolo monitorio n. 3551/2020 (RG10495/2020) che va confermato”.
Con ordinanza emessa in data 07.03.2022, “ritenuto che, nel caso di specie, non può predicarsi ex ante la pronta spedizione del procedimento, ma l'opposizione deve ritenersi fondata su prova scritta, in quanto - sebbene non appaiono assistite da prova scritta o fumus boni iuris le doglianze di parte opponente in merito all'intervenuta prescrizione ed all'estinzione del credito in virtù di transazione - risulta allo stato verosimile la doglianza di carenza di prova ed indeterminatezza del credito, alla luce del carattere unilaterale delle fatture, su cui l'ingiunzione è fondata”, è stata rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta.
2. Onere probatorio e assenza di prova del credito
Va innanzitutto ricordato che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un.,
n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Alla luce di tali principi spetta a attore in senso sostanziale, provare i fatti Controparte_1 costitutivi del diritto di credito azionato, ovverosia provare il titolo costituente fonte di obbligazione.
L'istituto creditore, in fase monitoria ha prodotto l'atto di cessione del 18.12.2014 a suo favore.
Tuttavia, dei crediti ceduti non è stata specificata e provata la fonte e nell'atto di cessione si legge quanto segue: “1) La cedente cede alla cessionaria, che accetta, i crediti dell'ammontare complessivo indicato nel prospetto allegato al presente atto sotto a lettera 'A' ed analiticamente descritti negli elenchi unitariamente allegati al presente atto sotto la lettera 'B', oltre accessori a qualsiasi titolo, in relazione a detti crediti”. Tuttavia, le tabelle indicate ai fini della individuazione dei crediti ceduti non sono presenti agli atti, né è dato desumere quali siano i crediti ceduti, né tali crediti risultano aliunde provati.
Analizzando la documentazione complessivamente prodotta del creditore opposto e tenuto conto del fatto che il procedimento monitorio e l'opposizione costituiscono fasi di un unico giudizio, deve inoltre osservarsi che, sebbene emerge dagli atti la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la cedente e l'AS debitore ceduto, l'odierno creditore cessionario opposto Controparte_2 CP_1
non ha analiticamente dedotto e provato i crediti per sorte capitale oggetto delle due fatture
[...] richiamate (ovverosia, in particolare, la pattuizione del corrispettivo e l'avvenuta esecuzione della prestazione), né ha dedotto in ordine al meccanismo di calcolo del credito per interessi, al di là di una generica ricostruzione del sistema del d.lgs. 231/2002, anche nei confronti della p.a. A fronte di tale ricostruzione non può ritenersi che il contratto di cessione, in sé solo considerato, costituisca fonte del credito azionato nei confronti del debitore ceduto, tenuto conto del carattere unilaterale delle fatture, inidonee a comprovare il credito in fase di opposizione;
né può ritenersi (come invece dedotto da parte opposta) che il credito originario sia incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., Parte avendo l' opponente eccepito, sin dall'atto di citazione, la mancanza di prova e l'indeterminatezza del credito ceduto ed azionato.
3. Statuizioni sul decreto ingiuntivo e sulle spese
Alla luce dei superiori motivi, non avendo parte opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fornito prova del credito, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Tale conclusione nel senso della mancata prova del titolo consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione inerenti alla prescrizione e alla portata dell'accordo transattivo richiamato.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte opposta soccombente e, tenuto conto del valore del procedimento (anche rispetto all'intervallo di valore di riferimento), delle limitate questioni giuridiche trattate, della natura documentale del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria e delle modalità di assunzione della decisione, sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8655/2022, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta dall' , revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 3551/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere all' le Controparte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in euro 7.052,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 20.01.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone