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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1809 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIGNORINO GRAZIELLA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. REMBADO GIUSEPPE e Controparte_1
dall'Avv. REMBADO GIOVANNI, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 28.10.1979 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Loano al numero 32, parte II, serie A, anno 1979, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di
adeguati redditi, rinunciando, espressamente, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi richiesta di
contributo al mantenimento;
2. dare atto che la casa coniugale con box pertinenziale ubicata nel Comune di Loano, in Via Aurelia
147/13, in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, dopo la sentenza di separazione è già stata
messa in vendita ma non è ancora stata venduta, secondo condizioni e modalità che i coniugi hanno
concordemente stabilito e che sono meglio specificate in idonea scrittura privata;
3. dare atto che gli oggetti personali presenti all'interno degli immobili verranno prelevati da ciascun
coniuge, mentre i mobili e arredi della casa coniugale verranno venduti unitamente ai citati immobili
qualora il prezzo di vendita degli stessi fosse superiore ad € 300.000,00 ed il terzo acquirente fosse
interessato al loro acquisto;
in caso il prezzo di vendita fosse inferiore oppure il terzo acquirente non
fosse interessato all'acquisto dei mobili ed arredi, questi verranno venduti separatamente dai coniugi
il ricavato suddiviso tra gli stessi in parti uguali. Nel caso in cui, invece, un coniuge volesse trattenere
per sé uno o più mobili e/o arredi potrà farlo, previa valutazione degli stessi e previa corresponsione
del 50% del valore all'altro coniuge;
4. dare atto che a seguito della separazione personale omologata i coniugi, invece, hanno già
provveduto, autonomamente, alla divisione dei conti correnti comuni ed a volturare i veicoli che
avevano in uso e le relative assicurazioni, definendo ogni reciproca pretesa economica in merito,
5. dare atto che, dopo la perfetta esecuzione di cui ai punti 3 e 4 delle presenti condizioni, nessuna
ulteriore diversa richiesta economica avranno i coniugi a farsi reciprocamente, ritenendosi così
definito ogni altro rapporto economico;
6. stabilire che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo