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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1883/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1883/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 17.12.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, contrada Cefalino n. 25, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marzia Scalora, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
e
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.6.1976, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Francesco Cutrale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI visto il parere del pubblico ministero in sede (pervenuto il 17.11.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con decreto reso il 22.9.2021 (allegato in atti) disciplinava la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale relativa alla minore Per_1
1 (nata a [...] il [...]) secondo le condizioni concordate dalle parti sopra indicate.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 24.6.2025, e Parte_1
concordemente chiedevano di modificare le condizioni del superiore Parte_2 decreto, limitatamente al n. 1) sull'affidamento della minore, e di integrare quella di cui al n. 5) sull'assegno unico universale, rimanendo invariati i restanti punti dell'accordo.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
16.12.2025, i procuratori delle parti insistevano nella chiesta parziale modifica della regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale secondo le condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“Modifica al punto 1): Disporre l'affidamento esclusiva della figlia minore alla Per_1 madre con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima sia in Siracusa Parte_1 nella Contrada Cefalica n. 25;
Integrazione al punto 5): L'assegno unico universale sarà richiesto e percepito al 100% dalla sig. ” Parte_1
Con provvedimento del 17.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la modifica e l'integrazione delle condizioni inerenti ai rapporti, anche economici, tra i genitori e la figlia minore, riportate in seno all'accordo, dettate dalle sopraggiunte esigenze lavorative del padre (spesso fuori sede) e dall'età della minore, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, perché appaiono idonee a tutelare l'interesse della ragazza ad essere adeguatamente accudita ed educata da entrambi i genitori e risultano altresì pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Del resto, stante la conclamata difficoltà della madre di acquisire il consenso dell'altro genitore per l'adozione delle scelte fondamentali inerenti alle esigenze della minore, il regime di affidamento esclusivo alla risulta maggiormente in linea con l'interesse Pt_1 preminente della piccola Per_1
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica ed integra parzialmente le condizioni riportate nel decreto del 22.9.2021 nei termini indicati in parte motiva;
2 compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1883/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 17.12.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, contrada Cefalino n. 25, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marzia Scalora, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
e
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.6.1976, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Francesco Cutrale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI visto il parere del pubblico ministero in sede (pervenuto il 17.11.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con decreto reso il 22.9.2021 (allegato in atti) disciplinava la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale relativa alla minore Per_1
1 (nata a [...] il [...]) secondo le condizioni concordate dalle parti sopra indicate.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 24.6.2025, e Parte_1
concordemente chiedevano di modificare le condizioni del superiore Parte_2 decreto, limitatamente al n. 1) sull'affidamento della minore, e di integrare quella di cui al n. 5) sull'assegno unico universale, rimanendo invariati i restanti punti dell'accordo.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
16.12.2025, i procuratori delle parti insistevano nella chiesta parziale modifica della regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale secondo le condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“Modifica al punto 1): Disporre l'affidamento esclusiva della figlia minore alla Per_1 madre con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima sia in Siracusa Parte_1 nella Contrada Cefalica n. 25;
Integrazione al punto 5): L'assegno unico universale sarà richiesto e percepito al 100% dalla sig. ” Parte_1
Con provvedimento del 17.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la modifica e l'integrazione delle condizioni inerenti ai rapporti, anche economici, tra i genitori e la figlia minore, riportate in seno all'accordo, dettate dalle sopraggiunte esigenze lavorative del padre (spesso fuori sede) e dall'età della minore, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, perché appaiono idonee a tutelare l'interesse della ragazza ad essere adeguatamente accudita ed educata da entrambi i genitori e risultano altresì pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Del resto, stante la conclamata difficoltà della madre di acquisire il consenso dell'altro genitore per l'adozione delle scelte fondamentali inerenti alle esigenze della minore, il regime di affidamento esclusivo alla risulta maggiormente in linea con l'interesse Pt_1 preminente della piccola Per_1
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica ed integra parzialmente le condizioni riportate nel decreto del 22.9.2021 nei termini indicati in parte motiva;
2 compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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