TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3625/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 124 presso lo studio dell'Avv. DI IORIO GIANCARLA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Venezia n. 36 presso lo studio dell'Avv. DE LUCA DEBORA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 289/2019 emessa dal Tribunale di Pescara in data 19.02.2019, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i SIg.ri e alle Controparte_1 Parte_1
condizioni concordate tra le parti. Con successivo ricorso, presentato dal SI. per la CP_1
revisione delle condizioni di divorzio anzidette, le parti raggiungevano un accordo di modifica integralmente recepito da questo Tribunale con sentenza n. 30/2024 del 10.01.2024.
2. Con ricorso del 4 dicembre 2024 agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
affinché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, venisse confermato Controparte_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione dell'abitazione familiare, di proprietà della SI.ra , dove ivi continuerà ad abitare con il Parte_2 minore, con previsione a carico del SI. dell'obbligo di versare in favore della ricorrente ed a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 400,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, chiedeva che l'assegno unico venisse percepito dalla stessa nella misura del 100% con obbligo in capo al ricorrente di restituire gli importi percepiti a titolo di assegno unico a far data dal gennaio 2024.
3. Il resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 14.01.2025, opponendosi alle domande proposte dalla ricorrente e chiedendo disporsi in suo favore l'assegnazione dell'immobile sito in Pescara alla Via Colli Innamorati n. 335, previo consenso prestato dalla proprietaria;
Parte_2
4. Il resistente premetteva, in punto di fatto, che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla controparte è da ritenersi infondata in quanto già oggetto di rinuncia da parte di entrambe le parti, in forza dell'accordo intervenuto all'esito del procedimento definito con sentenza n.
30/2024 da questo Tribunale, laddove la SI. si era obbligata al rilascio dell'immobile in favore Pt_1
della SI.ra , proprietaria dello stesso. Tale obbligo, tuttavia, risulta disatteso dalla che Pt_2 Pt_1
aveva continuato ad occuparlo in violazione degli obblighi assunti.
5. All'udienza del 12.02.2025, dopo ampia discussione, il GI invitava e sollecitava le parti a collaborare nell'individuazione di un percorso formativo per il minore idoneo a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, tenendo altresì conto del percorso indicato dal che manifestava la sua CP_1
disponibilità a sostenerne integralmente i relativi oneri economici.
pagina 2 di 5 6. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio a utile a dirimere bonariamente la controversia.
7. All'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di essere pervenute ad un accordo sottoscritto e depositato in atti in data 19.03.2025, nel quale avevano modificato le condizioni di divorzio contenute nella sentenza di divorzio n. 289/2019, successivamente modificate con sentenza n. 30/2024, alle condizioni di seguito riportate:
a. Il figlio minore, (di anni 15), resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso il padre.
b. Il minore frequenterà, a far data dal corrente mese, l'Istituto Omnicomprensivo Tecnico, Per_1
Agrario e Geometri “Magliano”, sito in Larino (CB) al viale Cappuccini n. 26 ed alloggerà durante la settimana, dal lunedì al venerdì, nell'annesso convitto.
c. Nei week end in cui il minore farà rientro in Pescara, lo stesso sarà collocato sino alla domenica, presso la madre ed il padre, in modo alternato.
d. Durante il periodo estivo (ossia, dalla chiusura scolastica), il minore trascorrerà, in modo alternato, quindici giorni presso un genitore e quindici giorni presso l'altro;
- FESTIVITA' NATALIZIE: saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o la madre, dalle ore 9 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre, alternando negli anni il Natale con il giorno della Vigilia - dalle ore 12 del 30 dicembre alle ore 22 del 6 gennaio.
- FESTIVITA' PASQUALI: saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o la madre, per un periodo di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
- FERIE ESTIVE: ciascun genitore avrà con sé il minore per un periodo in esclusiva, anche non consecutivo, di quindici giorni, a luglio o ad agosto, da concordare tra loro entro il giorno trenta del mese di maggio di ciascun anno.
- FESTIVITA' DELL'ANNO – 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre – saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
e. Resta inteso che durante i periodi suddetti, nei week end in cui la madre presterà attività lavorativa, il minore sarà collocato presso il padre.
f. È sempre fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
pagina 3 di 5 g. Il Sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese relative al convitto CP_1 dell'Istituto Omnicomprensivo Tecnico, Agrario e Geometri “Magliano”, sito in Larino (CB), nonché delle spese di trasporto di andata e ritorno e provvederà all'acquisto delle spese di Parte_3
abbigliamento (invernale ed estivo) del minore.
h. Nei periodi in cui il minore farà rientro a Pescara, i genitori provvederanno direttamente al suo mantenimento nei giorni in cui lo terranno con sé.
i. L'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dal Sig. e la Sig.ra CP_1 Pt_1
rinuncia alla quota del 50% di sua spettanza, intendendosi, detta quota, quale contributo della madre al mantenimento in favore del minore.
j. Le spese straordinarie per il minore, fatta eccezione per quanto indicato nella clausola 3), saranno a carico del Sig. nella misura dell'80 (ottanta) % e della Sig.ra nella misura del 20 CP_1 Pt_1
(venti) %, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.20, da considerarsi qui integralmente trascritto e richiamato.
k. La SI.ra con il presente atto, dichiara di rinunciare espressamente e definitivamente alla Pt_1 richiesta di assegnazione dell'immobile sito in Pescara alla Via Colli Innamorati n. 335: detta rinuncia avrà efficacia a far data dal 14 aprile 25, giorno in cui la Sig.ra rilascerà la predetta Pt_1
abitazione.
l. I genitori si concedono vicendevolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e del minore.
m. Spese compensate.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e del figlio minore.
9. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 289/2019 del Tribunale di pagina 4 di 5 Pescara e successivamente modificate con sentenza n. 30/2024 del 10.01.2024 del Tribunale di Pescara, alle condizioni concordate tra le parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3625/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 124 presso lo studio dell'Avv. DI IORIO GIANCARLA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Venezia n. 36 presso lo studio dell'Avv. DE LUCA DEBORA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 289/2019 emessa dal Tribunale di Pescara in data 19.02.2019, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i SIg.ri e alle Controparte_1 Parte_1
condizioni concordate tra le parti. Con successivo ricorso, presentato dal SI. per la CP_1
revisione delle condizioni di divorzio anzidette, le parti raggiungevano un accordo di modifica integralmente recepito da questo Tribunale con sentenza n. 30/2024 del 10.01.2024.
2. Con ricorso del 4 dicembre 2024 agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
affinché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, venisse confermato Controparte_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione dell'abitazione familiare, di proprietà della SI.ra , dove ivi continuerà ad abitare con il Parte_2 minore, con previsione a carico del SI. dell'obbligo di versare in favore della ricorrente ed a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 400,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, chiedeva che l'assegno unico venisse percepito dalla stessa nella misura del 100% con obbligo in capo al ricorrente di restituire gli importi percepiti a titolo di assegno unico a far data dal gennaio 2024.
3. Il resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 14.01.2025, opponendosi alle domande proposte dalla ricorrente e chiedendo disporsi in suo favore l'assegnazione dell'immobile sito in Pescara alla Via Colli Innamorati n. 335, previo consenso prestato dalla proprietaria;
Parte_2
4. Il resistente premetteva, in punto di fatto, che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla controparte è da ritenersi infondata in quanto già oggetto di rinuncia da parte di entrambe le parti, in forza dell'accordo intervenuto all'esito del procedimento definito con sentenza n.
30/2024 da questo Tribunale, laddove la SI. si era obbligata al rilascio dell'immobile in favore Pt_1
della SI.ra , proprietaria dello stesso. Tale obbligo, tuttavia, risulta disatteso dalla che Pt_2 Pt_1
aveva continuato ad occuparlo in violazione degli obblighi assunti.
5. All'udienza del 12.02.2025, dopo ampia discussione, il GI invitava e sollecitava le parti a collaborare nell'individuazione di un percorso formativo per il minore idoneo a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, tenendo altresì conto del percorso indicato dal che manifestava la sua CP_1
disponibilità a sostenerne integralmente i relativi oneri economici.
pagina 2 di 5 6. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio a utile a dirimere bonariamente la controversia.
7. All'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di essere pervenute ad un accordo sottoscritto e depositato in atti in data 19.03.2025, nel quale avevano modificato le condizioni di divorzio contenute nella sentenza di divorzio n. 289/2019, successivamente modificate con sentenza n. 30/2024, alle condizioni di seguito riportate:
a. Il figlio minore, (di anni 15), resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso il padre.
b. Il minore frequenterà, a far data dal corrente mese, l'Istituto Omnicomprensivo Tecnico, Per_1
Agrario e Geometri “Magliano”, sito in Larino (CB) al viale Cappuccini n. 26 ed alloggerà durante la settimana, dal lunedì al venerdì, nell'annesso convitto.
c. Nei week end in cui il minore farà rientro in Pescara, lo stesso sarà collocato sino alla domenica, presso la madre ed il padre, in modo alternato.
d. Durante il periodo estivo (ossia, dalla chiusura scolastica), il minore trascorrerà, in modo alternato, quindici giorni presso un genitore e quindici giorni presso l'altro;
- FESTIVITA' NATALIZIE: saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o la madre, dalle ore 9 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre, alternando negli anni il Natale con il giorno della Vigilia - dalle ore 12 del 30 dicembre alle ore 22 del 6 gennaio.
- FESTIVITA' PASQUALI: saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o la madre, per un periodo di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
- FERIE ESTIVE: ciascun genitore avrà con sé il minore per un periodo in esclusiva, anche non consecutivo, di quindici giorni, a luglio o ad agosto, da concordare tra loro entro il giorno trenta del mese di maggio di ciascun anno.
- FESTIVITA' DELL'ANNO – 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre – saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
e. Resta inteso che durante i periodi suddetti, nei week end in cui la madre presterà attività lavorativa, il minore sarà collocato presso il padre.
f. È sempre fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
pagina 3 di 5 g. Il Sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese relative al convitto CP_1 dell'Istituto Omnicomprensivo Tecnico, Agrario e Geometri “Magliano”, sito in Larino (CB), nonché delle spese di trasporto di andata e ritorno e provvederà all'acquisto delle spese di Parte_3
abbigliamento (invernale ed estivo) del minore.
h. Nei periodi in cui il minore farà rientro a Pescara, i genitori provvederanno direttamente al suo mantenimento nei giorni in cui lo terranno con sé.
i. L'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dal Sig. e la Sig.ra CP_1 Pt_1
rinuncia alla quota del 50% di sua spettanza, intendendosi, detta quota, quale contributo della madre al mantenimento in favore del minore.
j. Le spese straordinarie per il minore, fatta eccezione per quanto indicato nella clausola 3), saranno a carico del Sig. nella misura dell'80 (ottanta) % e della Sig.ra nella misura del 20 CP_1 Pt_1
(venti) %, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.20, da considerarsi qui integralmente trascritto e richiamato.
k. La SI.ra con il presente atto, dichiara di rinunciare espressamente e definitivamente alla Pt_1 richiesta di assegnazione dell'immobile sito in Pescara alla Via Colli Innamorati n. 335: detta rinuncia avrà efficacia a far data dal 14 aprile 25, giorno in cui la Sig.ra rilascerà la predetta Pt_1
abitazione.
l. I genitori si concedono vicendevolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e del minore.
m. Spese compensate.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e del figlio minore.
9. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 289/2019 del Tribunale di pagina 4 di 5 Pescara e successivamente modificate con sentenza n. 30/2024 del 10.01.2024 del Tribunale di Pescara, alle condizioni concordate tra le parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5