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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3729 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra:
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Gerardina Trabace, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma in P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa n.1,
Ricorrente
e
rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Achille Pascià, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Giuseppe AN (NA) alla via Scudieri n.
185,
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
In punto a: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 aprile 2025, le parti così precisavano congiuntamente le proprie conclusioni:
“A. CASA CONIUGALE
-la casa coniugale condotta in locazione, sita in Parma alla Via Francesco Petrarca n. 20, resta assegnata alla sig.ra ove con la prole vi abita già e lì vi abiterà. Parte_1
B. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
-Le figlie e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 ER Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa Parte_1
coniugale sita in Parma alla Via Francesco Petrarca n. 20.
1 -I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente e comunque nel solo interesse delle figlie, tenendo conto delle loro esigenze e di tutto quanto necessario per l'equilibrato sviluppo psico-fisico.
-I genitori si comunicheranno eventuali cambi dei contatti telefonici ed i cambi dei propri indirizzi di residenza e/o di domicilio, seppur temporaneo.
C. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE, FESTIVITÀ, FERIE E MODALITÀ
-In considerazione del rapporto intercorrente tra padre e figlie, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, anche con pernottamento presso di lui, previa comunicazione ed accordo con la madre;
per 15 giorni consecutivi, durante il periodo estivo;
per una settimana, durante le vacanze natalizie;
per 3 giorni consecutivi, durante le vacanze pasquali.
D. OBBLIGO AL MANTENIMENTO
-Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 900,00 a titolo Controparte_1 Parte_1
di concorso al mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa.
-Le somme saranno rivalutabili annualmente al 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
E. SPESE STRAORDINARIE
-Le seguenti spese straordinarie per le figlie minori, preventivamente concordate e se condivise, saranno ripartite tra ambedue i genitori nella misura del 70% a carico del signor e del CP_1
30% a carico della signora : Pt_1
- 1) spese medico-sanitarie: trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra o medico di base, le spese farmaceutiche con prescrizione medica e senza;
spese oculistiche, protesiche e terapeutiche;
spese per cure dentistiche odontoiatriche di cura e mantenimento e ortodontiche;
-2) spese scolastiche: imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e/o privata di tutti i gradi compresa l'università; libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anni scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento e con, abbonamento trasporto pubblico.
-Le suddette spese, se imprevedibili, saranno richieste a mezzo esibizione di giustificativi e rimborsate nella misura del 70% da parte del signor entro 7 giorni dalla ricezione della CP_1
richiesta, il tutto, anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali.
-Per quanto concerne le spese extrascolastiche inerenti: attività sportive, artistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta;
pre-scuola e
2 doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese inerenti alle ricorrenze;
spese relative al conseguimento dei principali sacramenti (comunione, cresima) saranno concordate e, se condivise, ripartite tra ambedue i genitori nella misura del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora Le suddette spese, se concordate e se CP_1 Pt_1
condivise, saranno anticipate dal genitore collocatario e rimborsate dall'altro coniuge entro 7 giorni dalla comunicazione delle stesse. Tali spese saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali.
F. RINUNCIA AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
-La sig.ra rinuncia al proprio mantenimento. Parte_1
G. TRASFERIMENTO FONDI
-Il sig. si impegna ad intestare alle figlie e , l'importo di Controparte_1 Per_1 ER Per_3
euro 46.891,00 da corrispondersi nel seguente modo: 1/3 15.630,00 da versare direttamente sul conto corrente intestato ad ed euro 31.260,00 da versare in favore di CP_2 Parte_2
e in parti uguali mediante la sottoscrizione di buoni postali fruttiferi
[...] Controparte_3
vincolati fino alla maggiore età delle stesse. I buoni fruttiferi verranno eseguiti, previo versamento della somma da parte del signor presso un ufficio postale di Parma e lo stesso si Controparte_1
impegna altresì a firmare per la sottoscrizione dei citati buoni fruttiferi.
-Le ulteriori somme già vincolate in favore delle figlie e rimarranno tali e Per_1 ER Per_3
potranno essere prelevate direttamente dalle stesse alla maggiore età, data di scadenza dei buoni fruttiferi effettuati.
H. CONSENSO AL RILASCIO/RINNOVO PASSAPORTO
-I genitori si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti con l'iscrizione delle minori sul passaporto di ciascuno.
I. RESTITUZIONE BENI SIGNORA DE MARCO
-Il signor si impegna a restituire, a semplice richiesta, alla signora i CP_1 Parte_1
seguenti beni, di proprietà della stessa:
1.Parete attrezzata da cucina di metri 5;
2.Tavolo a libro e tavolo con quattro sedie siti entrambi in cucina;
3.Tavolo di legno e 6 sedie in sala da pranzo;
4.Mobile credenza, vetrina in legno con relativi oggetti presenti all'interno della stessa e quadro rappresentante natura morta di metri 1,50x1,50 siti nella sala da pranzo;
5.Arazzo con cornice e stufa in ghisa presenti all'ingresso;
6.Quadri di piccola misura, bicchieri e piatti tutti acquistati dalla Sig.ra Pt_1
7. Due divani in pelle di colore beige (uno da 3 posti e uno da 2 posti) presenti in soggiorno;
3 8.Letto con materasso, comò e comodini della camera da letto;
9.Specchio a muro e specchio a terra della camera da letto;
10.cassa panca presente tra la cabina armadio e bagno, completa di corredo donato alla Pt_1 dalla propria madre”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 737/2023 pronunciata da questo
Tribunale in data 23 maggio 2023, pubblicata il successivo 30 maggio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2021, premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio in San Giuseppe AN (NA) il 2 giugno 2005 con (atto Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuseppe AN, al N. 39,
P. II, S. A, Anno 2005), dalla cui unione erano nate tre figlie, (nata a [...] il [...]), Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), chiedeva a questo ER Per_3
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Assumeva la ricorrente che la vita matrimoniale era da tempo caratterizzata da continui litigi, dovuti alle costanti e molteplici violenze e pressioni psicologiche perpetrate dal marito, che aveva assunto comportamenti impositivi e controllanti nei suoi confronti, impedendole l'acquisto di beni senza il suo consenso e ponendola in una situazione di timore e sottomissione. Ciò aveva compromesso gravemente la sua serenità e la sua libertà.
La allegava altresì che da tempo il marito mostrava disinteresse nei confronti della Pt_1
famiglia, non contribuendo nemmeno più alle esigenze della stessa. Inoltre, da ben otto anni il marito si sottraeva ai propri doveri coniugali, dormendo da solo sul divano. Nell'anno 2019 aveva intrapreso una relazione extraconiugale e si era allontanato da casa durante il periodo estivo, preferendo trascorrere le vacanze con la nuova compagna, lontano da moglie e figlie. Il totale disinteresse dell' nei confronti delle figlie, si evinceva sia dal fatto che lo stesso non si era CP_1
mai reso disponibile a partecipare al percorso di aiuto psicologico intrapreso dalla figlia più grande proprio al fine di ristabilire il rapporto col padre, sia dalla decisione di interrompere, dopo Per_1
soli tre incontri, il percorso di consulenza presso il Centro per famiglie del Comune di Parma, intrapreso nell'aprile 2021, proprio al fine di addivenire ad una riconciliazione. Esponeva inoltre la ricorrente che, per tutto il tempo in cui ella era stata ricoverata presso l'ospedale di Parma nel mese di giugno 2021, il marito non si era mai occupato né di lei nè delle figlie, costringendo la nonna materna a trasferirsi a Parma da San Giuseppe AN per accudire le minori. Col trascorrere del tempo, poi, la situazione era andata sempre più peggiorando, fino a sfociare nell'abbandono da
4 parte del marito del tetto coniugale. L' dopo aver chiesto già a luglio 2021 un incarico CP_1
come insegnante di sostegno presso la sede di Ottaviano (NA), sita a 700 km da Parma, in data 7 agosto 2021 si era allontanato dalla casa coniugale senza alcun preavviso e si era trasferito presso l'abitazione di sua proprietà sita in San Giuseppe AN (NA), per trascorrere le vacanze estive, portando con sè beni di proprietà di ella ricorrente. Prima di trasferirsi in Campania, il marito le aveva intestato una serie di polizze assicurative relative a vetture in uso alla famiglia e aveva prelevato indebitamente una gran quantità di denaro da un libretto postale cointestato a entrambi i coniugi, sul quale erano depositate somme per oltre 100.000,00 euro.
Dal punto di vista economico, la ricorrente esponeva di lavorare come impiegata presso la scuola – convitto percependo uno stipendio mensile netto di € 1.100,00, mentre il marito Persona_4 lavorava come insegnante, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.600,00, ed era proprietario della casa sita in San Giuseppe AN, oltre che della metà delle somme prelevate dal libretto cointestato.
Ciò premesso, la chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Pt_1 marito, l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione in Parma, la corresponsione di un contributo ordinario di mantenimento per le figlie minori di euro 350,00 mensili per ciascuna figlia, per un totale mensile di € 1.050,00, indicizzati Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, la restituzione dei beni e delle suppellettili di sua proprietà, presenti nell'abitazione di San Giuseppe AN, nonché la restituzione del 50% delle somme indebitamente prelevate dal libretto postale cointestato ai coniugi, pari complessivamente ad €
103.013,00.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26 maggio 2022, si costituiva il resistente che eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito Controparte_1
e nel merito si associava alla domanda di separazione, formulando in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della moglie, cui imputava il fallimento del matrimonio.
Assumeva, infatti, il resistente che, contrariamente a quanto riferito dalla i continui litigi, Pt_1
che avevano condotto alla cessazione della comunione di vita tra i coniugi, non erano dovuti al suo disinteresse per la famiglia, bensì alle violenze psicologiche, minacce e ingiurie perpetrate nei suoi confronti dalla moglie, che pretendeva di dover assumere ogni decisone, costringendolo da molti anni a dormire sul divano.
I litigi scaturivano anche dalla dissennata gestione patrimoniale della ricorrente, che sperperava tutto il proprio stipendio in spese futili e non necessarie, senza mai contribuire alle spese necessarie inerenti la famiglia, di cui lui si era sempre fatto carico in via esclusiva.
5 Il resistente sosteneva inoltre di non aver mai abbandonato la famiglia e negava di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, assumendo di essersi trasferito in provincia di Napoli, soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di separazione e previo consenso di tutta la famiglia. Per quanto concerne le accuse relative al prelevamento delle somme dal conto corrente cointestato ai coniugi, sosteneva che le somme prelevate erano il frutto dei suoi risparmi, che come tali dovevano considerarsi di sua esclusiva proprietà.
Oltre all'addebito della separazione, il resistente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione alla moglie della casa familiare. Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita delle minori, il resistente domandava che a suo carico fosse previsto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie, nella misura complessiva di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 9 giugno 2022 comparivano personalmente entrambi i coniugi.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata del 4 agosto 2022, il Presidente delegato Dott.ssa Vena, rigettata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente, adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole. In particolare, affidava in via condivisa le tre figlie minori e ad entrambi i Per_1 ER Per_3
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé in occasione dei suoi rientri a Parma e comunque per almeno 3 giorni compatibilmente con le loro esigenze;
per 15 giorni consecutivi, durante il periodo estivo;
per una settimana, durante le vacanze natalizie;
per 3 giorni consecutivi, durante le vacanze pasquali.
Disponeva inoltre l'assegnazione, in favore della moglie, della casa coniugale condotta in locazione a Parma, ponendo a carico del marito, a far data dalla domanda (ottobre 2021) l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie minori nella misura di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse.
Rimetteva le parti innanzi a sé, quale G.I., fissando l'udienza per la comparizione facoltativa delle parti e per l'eventuale precisazione delle conclusioni ai fini della sentenza parziale di separazione.
Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice Istruttore, all'udienza dell'8 marzo 2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio ai soli fini della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, previa assegnazione del termine ridotto di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 23 maggio 2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
6 Ammesse le prove orali articolate dalle parti e disposta una CTU psicodiagnostica, nelle more dell'istruttoria le parti raggiungevano un accordo su ogni questione controversa e pertanto all'udienza del 9 aprile 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni. Indi, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale.
*****
Tanto premesso, occorre rilevare che il Tribunale di Parma ha già emesso sentenza non definitiva di separazione, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, all'affidamento e alla collocazione delle figlie minori, e , nonché alle ER Per_3
richieste economiche avanzate dalla Deve, infatti, darsi atto che nelle more del giudizio Pt_1
la figlia primogenita dei coniugi è divenuta maggiorenne. Per_1
Stante l'accordo medio tempore raggiunto dai coniugi, le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti devono intendersi implicitamente abbandonate, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, ritiene il Collegio che le riportate condizioni appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale delle figlie dei coniugi, e ER
, ancora minori di età, e ormai maggiorenne, ma non indipendente economicamente. Per_3 Per_1
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici tra coniugi, il Tribunale si deve limitare a dare atto della comune volontà espressa dalle parti, osservando che l'accordo raggiunto verte in tema di diritti disponibili.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dato atto che con sentenza non definitiva, pronunciata da questo Tribunale in data 23 maggio
2023, è stata già dichiarata la separazione personale di e uniti in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in San Giuseppe AN (NA) il 2 giugno 2005, dispone che la separazione personale dei predetti coniugi sia regolata dalle condizioni tutte dalle stesse parti concordate, di cui al verbale di udienza del 9 aprile 2025, come in epigrafe integralmente trascritte;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle reciproche domande di addebito avanzate dalle parti;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
7 Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3729 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra:
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Gerardina Trabace, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma in P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa n.1,
Ricorrente
e
rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Achille Pascià, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Giuseppe AN (NA) alla via Scudieri n.
185,
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
In punto a: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 aprile 2025, le parti così precisavano congiuntamente le proprie conclusioni:
“A. CASA CONIUGALE
-la casa coniugale condotta in locazione, sita in Parma alla Via Francesco Petrarca n. 20, resta assegnata alla sig.ra ove con la prole vi abita già e lì vi abiterà. Parte_1
B. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
-Le figlie e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 ER Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa Parte_1
coniugale sita in Parma alla Via Francesco Petrarca n. 20.
1 -I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente e comunque nel solo interesse delle figlie, tenendo conto delle loro esigenze e di tutto quanto necessario per l'equilibrato sviluppo psico-fisico.
-I genitori si comunicheranno eventuali cambi dei contatti telefonici ed i cambi dei propri indirizzi di residenza e/o di domicilio, seppur temporaneo.
C. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE, FESTIVITÀ, FERIE E MODALITÀ
-In considerazione del rapporto intercorrente tra padre e figlie, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà, anche con pernottamento presso di lui, previa comunicazione ed accordo con la madre;
per 15 giorni consecutivi, durante il periodo estivo;
per una settimana, durante le vacanze natalizie;
per 3 giorni consecutivi, durante le vacanze pasquali.
D. OBBLIGO AL MANTENIMENTO
-Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 900,00 a titolo Controparte_1 Parte_1
di concorso al mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa.
-Le somme saranno rivalutabili annualmente al 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
E. SPESE STRAORDINARIE
-Le seguenti spese straordinarie per le figlie minori, preventivamente concordate e se condivise, saranno ripartite tra ambedue i genitori nella misura del 70% a carico del signor e del CP_1
30% a carico della signora : Pt_1
- 1) spese medico-sanitarie: trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra o medico di base, le spese farmaceutiche con prescrizione medica e senza;
spese oculistiche, protesiche e terapeutiche;
spese per cure dentistiche odontoiatriche di cura e mantenimento e ortodontiche;
-2) spese scolastiche: imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e/o privata di tutti i gradi compresa l'università; libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anni scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento e con, abbonamento trasporto pubblico.
-Le suddette spese, se imprevedibili, saranno richieste a mezzo esibizione di giustificativi e rimborsate nella misura del 70% da parte del signor entro 7 giorni dalla ricezione della CP_1
richiesta, il tutto, anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali.
-Per quanto concerne le spese extrascolastiche inerenti: attività sportive, artistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta;
pre-scuola e
2 doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese inerenti alle ricorrenze;
spese relative al conseguimento dei principali sacramenti (comunione, cresima) saranno concordate e, se condivise, ripartite tra ambedue i genitori nella misura del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora Le suddette spese, se concordate e se CP_1 Pt_1
condivise, saranno anticipate dal genitore collocatario e rimborsate dall'altro coniuge entro 7 giorni dalla comunicazione delle stesse. Tali spese saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali.
F. RINUNCIA AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
-La sig.ra rinuncia al proprio mantenimento. Parte_1
G. TRASFERIMENTO FONDI
-Il sig. si impegna ad intestare alle figlie e , l'importo di Controparte_1 Per_1 ER Per_3
euro 46.891,00 da corrispondersi nel seguente modo: 1/3 15.630,00 da versare direttamente sul conto corrente intestato ad ed euro 31.260,00 da versare in favore di CP_2 Parte_2
e in parti uguali mediante la sottoscrizione di buoni postali fruttiferi
[...] Controparte_3
vincolati fino alla maggiore età delle stesse. I buoni fruttiferi verranno eseguiti, previo versamento della somma da parte del signor presso un ufficio postale di Parma e lo stesso si Controparte_1
impegna altresì a firmare per la sottoscrizione dei citati buoni fruttiferi.
-Le ulteriori somme già vincolate in favore delle figlie e rimarranno tali e Per_1 ER Per_3
potranno essere prelevate direttamente dalle stesse alla maggiore età, data di scadenza dei buoni fruttiferi effettuati.
H. CONSENSO AL RILASCIO/RINNOVO PASSAPORTO
-I genitori si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti con l'iscrizione delle minori sul passaporto di ciascuno.
I. RESTITUZIONE BENI SIGNORA DE MARCO
-Il signor si impegna a restituire, a semplice richiesta, alla signora i CP_1 Parte_1
seguenti beni, di proprietà della stessa:
1.Parete attrezzata da cucina di metri 5;
2.Tavolo a libro e tavolo con quattro sedie siti entrambi in cucina;
3.Tavolo di legno e 6 sedie in sala da pranzo;
4.Mobile credenza, vetrina in legno con relativi oggetti presenti all'interno della stessa e quadro rappresentante natura morta di metri 1,50x1,50 siti nella sala da pranzo;
5.Arazzo con cornice e stufa in ghisa presenti all'ingresso;
6.Quadri di piccola misura, bicchieri e piatti tutti acquistati dalla Sig.ra Pt_1
7. Due divani in pelle di colore beige (uno da 3 posti e uno da 2 posti) presenti in soggiorno;
3 8.Letto con materasso, comò e comodini della camera da letto;
9.Specchio a muro e specchio a terra della camera da letto;
10.cassa panca presente tra la cabina armadio e bagno, completa di corredo donato alla Pt_1 dalla propria madre”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 737/2023 pronunciata da questo
Tribunale in data 23 maggio 2023, pubblicata il successivo 30 maggio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2021, premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio in San Giuseppe AN (NA) il 2 giugno 2005 con (atto Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuseppe AN, al N. 39,
P. II, S. A, Anno 2005), dalla cui unione erano nate tre figlie, (nata a [...] il [...]), Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), chiedeva a questo ER Per_3
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Assumeva la ricorrente che la vita matrimoniale era da tempo caratterizzata da continui litigi, dovuti alle costanti e molteplici violenze e pressioni psicologiche perpetrate dal marito, che aveva assunto comportamenti impositivi e controllanti nei suoi confronti, impedendole l'acquisto di beni senza il suo consenso e ponendola in una situazione di timore e sottomissione. Ciò aveva compromesso gravemente la sua serenità e la sua libertà.
La allegava altresì che da tempo il marito mostrava disinteresse nei confronti della Pt_1
famiglia, non contribuendo nemmeno più alle esigenze della stessa. Inoltre, da ben otto anni il marito si sottraeva ai propri doveri coniugali, dormendo da solo sul divano. Nell'anno 2019 aveva intrapreso una relazione extraconiugale e si era allontanato da casa durante il periodo estivo, preferendo trascorrere le vacanze con la nuova compagna, lontano da moglie e figlie. Il totale disinteresse dell' nei confronti delle figlie, si evinceva sia dal fatto che lo stesso non si era CP_1
mai reso disponibile a partecipare al percorso di aiuto psicologico intrapreso dalla figlia più grande proprio al fine di ristabilire il rapporto col padre, sia dalla decisione di interrompere, dopo Per_1
soli tre incontri, il percorso di consulenza presso il Centro per famiglie del Comune di Parma, intrapreso nell'aprile 2021, proprio al fine di addivenire ad una riconciliazione. Esponeva inoltre la ricorrente che, per tutto il tempo in cui ella era stata ricoverata presso l'ospedale di Parma nel mese di giugno 2021, il marito non si era mai occupato né di lei nè delle figlie, costringendo la nonna materna a trasferirsi a Parma da San Giuseppe AN per accudire le minori. Col trascorrere del tempo, poi, la situazione era andata sempre più peggiorando, fino a sfociare nell'abbandono da
4 parte del marito del tetto coniugale. L' dopo aver chiesto già a luglio 2021 un incarico CP_1
come insegnante di sostegno presso la sede di Ottaviano (NA), sita a 700 km da Parma, in data 7 agosto 2021 si era allontanato dalla casa coniugale senza alcun preavviso e si era trasferito presso l'abitazione di sua proprietà sita in San Giuseppe AN (NA), per trascorrere le vacanze estive, portando con sè beni di proprietà di ella ricorrente. Prima di trasferirsi in Campania, il marito le aveva intestato una serie di polizze assicurative relative a vetture in uso alla famiglia e aveva prelevato indebitamente una gran quantità di denaro da un libretto postale cointestato a entrambi i coniugi, sul quale erano depositate somme per oltre 100.000,00 euro.
Dal punto di vista economico, la ricorrente esponeva di lavorare come impiegata presso la scuola – convitto percependo uno stipendio mensile netto di € 1.100,00, mentre il marito Persona_4 lavorava come insegnante, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.600,00, ed era proprietario della casa sita in San Giuseppe AN, oltre che della metà delle somme prelevate dal libretto cointestato.
Ciò premesso, la chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Pt_1 marito, l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione in Parma, la corresponsione di un contributo ordinario di mantenimento per le figlie minori di euro 350,00 mensili per ciascuna figlia, per un totale mensile di € 1.050,00, indicizzati Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, la restituzione dei beni e delle suppellettili di sua proprietà, presenti nell'abitazione di San Giuseppe AN, nonché la restituzione del 50% delle somme indebitamente prelevate dal libretto postale cointestato ai coniugi, pari complessivamente ad €
103.013,00.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26 maggio 2022, si costituiva il resistente che eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito Controparte_1
e nel merito si associava alla domanda di separazione, formulando in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della moglie, cui imputava il fallimento del matrimonio.
Assumeva, infatti, il resistente che, contrariamente a quanto riferito dalla i continui litigi, Pt_1
che avevano condotto alla cessazione della comunione di vita tra i coniugi, non erano dovuti al suo disinteresse per la famiglia, bensì alle violenze psicologiche, minacce e ingiurie perpetrate nei suoi confronti dalla moglie, che pretendeva di dover assumere ogni decisone, costringendolo da molti anni a dormire sul divano.
I litigi scaturivano anche dalla dissennata gestione patrimoniale della ricorrente, che sperperava tutto il proprio stipendio in spese futili e non necessarie, senza mai contribuire alle spese necessarie inerenti la famiglia, di cui lui si era sempre fatto carico in via esclusiva.
5 Il resistente sosteneva inoltre di non aver mai abbandonato la famiglia e negava di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, assumendo di essersi trasferito in provincia di Napoli, soltanto dopo aver ricevuto la richiesta di separazione e previo consenso di tutta la famiglia. Per quanto concerne le accuse relative al prelevamento delle somme dal conto corrente cointestato ai coniugi, sosteneva che le somme prelevate erano il frutto dei suoi risparmi, che come tali dovevano considerarsi di sua esclusiva proprietà.
Oltre all'addebito della separazione, il resistente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione alla moglie della casa familiare. Quanto alla misura della partecipazione alle spese di vita delle minori, il resistente domandava che a suo carico fosse previsto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie, nella misura complessiva di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 9 giugno 2022 comparivano personalmente entrambi i coniugi.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata del 4 agosto 2022, il Presidente delegato Dott.ssa Vena, rigettata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente, adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole. In particolare, affidava in via condivisa le tre figlie minori e ad entrambi i Per_1 ER Per_3
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé in occasione dei suoi rientri a Parma e comunque per almeno 3 giorni compatibilmente con le loro esigenze;
per 15 giorni consecutivi, durante il periodo estivo;
per una settimana, durante le vacanze natalizie;
per 3 giorni consecutivi, durante le vacanze pasquali.
Disponeva inoltre l'assegnazione, in favore della moglie, della casa coniugale condotta in locazione a Parma, ponendo a carico del marito, a far data dalla domanda (ottobre 2021) l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie minori nella misura di € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse.
Rimetteva le parti innanzi a sé, quale G.I., fissando l'udienza per la comparizione facoltativa delle parti e per l'eventuale precisazione delle conclusioni ai fini della sentenza parziale di separazione.
Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice Istruttore, all'udienza dell'8 marzo 2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio ai soli fini della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, previa assegnazione del termine ridotto di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 23 maggio 2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
6 Ammesse le prove orali articolate dalle parti e disposta una CTU psicodiagnostica, nelle more dell'istruttoria le parti raggiungevano un accordo su ogni questione controversa e pertanto all'udienza del 9 aprile 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni. Indi, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale.
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Tanto premesso, occorre rilevare che il Tribunale di Parma ha già emesso sentenza non definitiva di separazione, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, all'affidamento e alla collocazione delle figlie minori, e , nonché alle ER Per_3
richieste economiche avanzate dalla Deve, infatti, darsi atto che nelle more del giudizio Pt_1
la figlia primogenita dei coniugi è divenuta maggiorenne. Per_1
Stante l'accordo medio tempore raggiunto dai coniugi, le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti devono intendersi implicitamente abbandonate, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, ritiene il Collegio che le riportate condizioni appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale delle figlie dei coniugi, e ER
, ancora minori di età, e ormai maggiorenne, ma non indipendente economicamente. Per_3 Per_1
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici tra coniugi, il Tribunale si deve limitare a dare atto della comune volontà espressa dalle parti, osservando che l'accordo raggiunto verte in tema di diritti disponibili.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dato atto che con sentenza non definitiva, pronunciata da questo Tribunale in data 23 maggio
2023, è stata già dichiarata la separazione personale di e uniti in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in San Giuseppe AN (NA) il 2 giugno 2005, dispone che la separazione personale dei predetti coniugi sia regolata dalle condizioni tutte dalle stesse parti concordate, di cui al verbale di udienza del 9 aprile 2025, come in epigrafe integralmente trascritte;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle reciproche domande di addebito avanzate dalle parti;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
7 Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)
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