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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3841/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3841/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Niki Guglielmi in sostituzione dell'Avv. COPPOLA THOMAS Parte_1 Per l'avv. Codroico anche in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
GIRARDI ANDREA
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 10.2.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 7 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Codroico si riporta al contenuto dei propri scritti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Guglielmi si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da note conclusive contestando gli scritti avversari.
E' presente ai fini della pratica professionale il Dott. Persona_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,30 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA THOMAS Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COPPOLA THOMAS
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTOpresso il difensore avv.
GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice deduceva, in citazione, che in data 22.08.2020 per assenza di tappetino doccia e Parte_1
assenza di dispositivi di sicurezza scivolava e si lesionava come da referto medico rilasciato dall'ospedale di Roma.
Esponeva che l'obbligo dell'albergatore era quello di rendere sicuro l'ambiente con ogni dotazione e che nel caso di specie erano state violate le norme sulla sicurezza.
Aggiungeva che il danno era quantificabile nella misura indicata nella relazione tecnica allegata.
Conseguentemente conveniva in giudizio e per esso in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t. rassegnando le seguenti conclusioni: “ … - accertare quanto in narrativa e per
l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 32.555,50; - in subordine al risarcimento del minor danno accertato. - con vittoria di spese a favore dell'avvocato antistatario.”.
pagina 3 di 7 La convenuta costituendosi in giudizio, contestava, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 CP_1
c.p.c., l'affermazione avversaria per cui l'odierna attrice fosse scivolata, procurandosi le lesioni oggetto di causa, a causa della presunta assenza del “tappetino doccia” e di, non meglio precisati, “dispositivi di sicurezza”.
Contesta altresì l'esistenza del nesso di causa tra la presunta assenza del “tappetino doccia” e/o di
“dispositivi di sicurezza” e le lesioni lamentate da parte attrice.
Evidenziava che la aveva soggiornato presso l'Hotel nel periodo compreso tra il 20.08.2019 ed Pt_1
il 30.08.2019. Esponeva che durante il predetto soggiorno, in data 22.08.2019, veniva trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini a causa di una “caduta accidentale” ed ivi veniva sottoposta a visita medica ed approfondimenti diagnostici. In particolare, venivano effettuate delle radiografie alla caviglia sinistra ed al ginocchio sinistro che davano esito negativo: “RX CAVIGLIA SX, RX
GINOCCHIO SX, Non immagini riferibili a rime di frattura”.
Dopo il confezionamento di un bendaggio della caviglia sinistra ed il posizionamento di un tutore sul ginocchio sinistro, veniva dimessa dall'Ospedale di Rimini con la diagnosi di “distorsione del ginocchio sinistro. Distorsione della caviglia sinistra” e le veniva consigliato di mantenere il bendaggio per 5 gg., evitare sforzi e mantenere l'arto in scarico, mantenere il tutore al ginocchio sinistro e procedere con la deambulazione mediante l'ausilio di due stampelle con carico progressivo a tolleranza, nonché la relativa terapia farmacologica.
Una volta dimessa dall'Ospedale di Rimini, la faceva ritorno presso l'Hotel ed ivi soggiornava Pt_1
per i restanti 7 giorni della sua vacanza, ossia fino al successivo 30.08.2019.
Solo in data 15.09.2019, la si recava presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini Pt_1
– Istituto Figlie di S. Camillo di Roma, ove la stessa veniva nuovamente sottoposta a visita medica ed approfondimenti diagnostici mediante l'effettuazione, tra le altre cose e per quanto qui di interesse, di radiografie alla caviglia sinistra ed al ginocchio sinistro che, questa volta, evidenziavano l'esistenza di una “frattura pluriframmentaria composta della porzione posteriore del piatto tibiale esterno ginocchio sinistro con abbondante edema intraspongioso. Abbondante versamento articolare”.
Aggiungeva che l'esame obiettivo della paziente evidenziava, altresì, la presenza di lesioni all'arto destro della mai segnalate prima e, in particolare, non evidenziati in occasione del ricovero Pt_1
presso il Pronto soccorso di Rimini risalente a poco meno di un mese prima: “collo piede dx appare tumefatto e dolente, algia malleolo peronale”.
Contestava pertanto la domanda attorea sia in ordine all'an non essendo le lesioni subite dall'attrice affatto riconducibili alla caduta avvenuta presso l' che al quantum chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 4 di 7 Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “ in via principale: rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
La causa veniva istruita documentalmente nonchè mediante espletamento di prove orali.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito,
pagina 5 di 7 inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Ciò premesso la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ritiene questo Giudice che la parte attrice non abbia provato nè la natura potenzialmente lesiva della cosa che ne ha determinato la caduta nè la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno dovendosi escludere quindi che l'evento sia stato conseguenza normale della stessa.
Il teste , fratello dell'attrice, ha asserito di non aver assistito alla verificazione Testimone_1 dell'evento di danno avendo così dichiarato: “non ero presente al momento del sinistro (…) la dinamica del sinistro mi è stata riferita dal marito di mia sorella”.
Di contro la teste ha affermato: “…, questo mi venne riferito dal marito della Testimone_2
signora a me personalmente. Preciso che il marito venne alla reception ove io era in servizio Pt_1 insieme a mia madre e ci riferì che dopo aver fatto la doccia mise l'asciugamano nella doccia poi si fece la doccia la moglie cadendo a causa di questo asciugamano” ADR: “disse proprio che
l'asciugamano era stato posizionato nella doccia”.
Ora, secondo quanto già esposto in precedenza, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio incombente sulla medesima.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, in ragione delle considerazioni seguenti. I testimoni interrogati nel processo non hanno assistito alla caduta della . Anche a non voler mettere in dubbio la loro Pt_1
attendibilità (in particolare del teste di parte attrice ragione del rapporto che lo lega all'attrice), è necessario, valutare se il compendio probatorio possegga i requisiti di cui all'art. 2729, I co., c.c.; sia, cioè, idoneo a condurre, per inferenza, dal fatto noto a quello ignoto. Ebbene, ciò non può ritenersi per la scarsa determinatezza delle risultanze intrinseche delle testimonianze, in uno con la mancanza di adeguati riscontri esterni.
pagina 6 di 7 Esclusa peraltro l'intrinseca pericolosità della cosa, considerata la prevedibilità per massima di comune esperienza che si possa scivolare facendo la doccia se non si presta la dovuta attenzione e le cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, ritiene questo Giudice che il sinistro si sia verificato per colpa e responsabilità esclusiva dell'attrice.
In sostanza non solo la situazione era visibile ma altresì la caduta era assolutamente evitabile adottando le normali regole di cautela e di prudenza.
Non avendo l'attrice fornito la prova né di un nesso di causalità diretta tra la cosa e il danno, tale da configurare l'evento come conseguenza normale di una condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa, né dell'esistenza di insidia e/o trabocchetti, la domanda deve pertanto essere rigettata e ritenersi che la condotta della danneggiata sia stata tale da interrompere il nesso causale. Ogni ulteriore questione proposta deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vanno dunque poste a carico della parte attrice e liquidate secondo i parametri introdotti dal D.m. 55/2014 e succ mod, in conformità ai valori minimi attesa la non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese nella misura del 15%; spese da distrarsi in favore degli avvocati Andrea Codroico e Andrea Girardi dichiaratisi antistatari.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 2 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3841/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Niki Guglielmi in sostituzione dell'Avv. COPPOLA THOMAS Parte_1 Per l'avv. Codroico anche in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
GIRARDI ANDREA
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 10.2.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 7 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Codroico si riporta al contenuto dei propri scritti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Guglielmi si riporta agli atti e precisa le conclusioni come da note conclusive contestando gli scritti avversari.
E' presente ai fini della pratica professionale il Dott. Persona_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,30 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA THOMAS Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COPPOLA THOMAS
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTOpresso il difensore avv.
GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice deduceva, in citazione, che in data 22.08.2020 per assenza di tappetino doccia e Parte_1
assenza di dispositivi di sicurezza scivolava e si lesionava come da referto medico rilasciato dall'ospedale di Roma.
Esponeva che l'obbligo dell'albergatore era quello di rendere sicuro l'ambiente con ogni dotazione e che nel caso di specie erano state violate le norme sulla sicurezza.
Aggiungeva che il danno era quantificabile nella misura indicata nella relazione tecnica allegata.
Conseguentemente conveniva in giudizio e per esso in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t. rassegnando le seguenti conclusioni: “ … - accertare quanto in narrativa e per
l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 32.555,50; - in subordine al risarcimento del minor danno accertato. - con vittoria di spese a favore dell'avvocato antistatario.”.
pagina 3 di 7 La convenuta costituendosi in giudizio, contestava, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 CP_1
c.p.c., l'affermazione avversaria per cui l'odierna attrice fosse scivolata, procurandosi le lesioni oggetto di causa, a causa della presunta assenza del “tappetino doccia” e di, non meglio precisati, “dispositivi di sicurezza”.
Contesta altresì l'esistenza del nesso di causa tra la presunta assenza del “tappetino doccia” e/o di
“dispositivi di sicurezza” e le lesioni lamentate da parte attrice.
Evidenziava che la aveva soggiornato presso l'Hotel nel periodo compreso tra il 20.08.2019 ed Pt_1
il 30.08.2019. Esponeva che durante il predetto soggiorno, in data 22.08.2019, veniva trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini a causa di una “caduta accidentale” ed ivi veniva sottoposta a visita medica ed approfondimenti diagnostici. In particolare, venivano effettuate delle radiografie alla caviglia sinistra ed al ginocchio sinistro che davano esito negativo: “RX CAVIGLIA SX, RX
GINOCCHIO SX, Non immagini riferibili a rime di frattura”.
Dopo il confezionamento di un bendaggio della caviglia sinistra ed il posizionamento di un tutore sul ginocchio sinistro, veniva dimessa dall'Ospedale di Rimini con la diagnosi di “distorsione del ginocchio sinistro. Distorsione della caviglia sinistra” e le veniva consigliato di mantenere il bendaggio per 5 gg., evitare sforzi e mantenere l'arto in scarico, mantenere il tutore al ginocchio sinistro e procedere con la deambulazione mediante l'ausilio di due stampelle con carico progressivo a tolleranza, nonché la relativa terapia farmacologica.
Una volta dimessa dall'Ospedale di Rimini, la faceva ritorno presso l'Hotel ed ivi soggiornava Pt_1
per i restanti 7 giorni della sua vacanza, ossia fino al successivo 30.08.2019.
Solo in data 15.09.2019, la si recava presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini Pt_1
– Istituto Figlie di S. Camillo di Roma, ove la stessa veniva nuovamente sottoposta a visita medica ed approfondimenti diagnostici mediante l'effettuazione, tra le altre cose e per quanto qui di interesse, di radiografie alla caviglia sinistra ed al ginocchio sinistro che, questa volta, evidenziavano l'esistenza di una “frattura pluriframmentaria composta della porzione posteriore del piatto tibiale esterno ginocchio sinistro con abbondante edema intraspongioso. Abbondante versamento articolare”.
Aggiungeva che l'esame obiettivo della paziente evidenziava, altresì, la presenza di lesioni all'arto destro della mai segnalate prima e, in particolare, non evidenziati in occasione del ricovero Pt_1
presso il Pronto soccorso di Rimini risalente a poco meno di un mese prima: “collo piede dx appare tumefatto e dolente, algia malleolo peronale”.
Contestava pertanto la domanda attorea sia in ordine all'an non essendo le lesioni subite dall'attrice affatto riconducibili alla caduta avvenuta presso l' che al quantum chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 4 di 7 Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “ in via principale: rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
La causa veniva istruita documentalmente nonchè mediante espletamento di prove orali.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito,
pagina 5 di 7 inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Ciò premesso la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ritiene questo Giudice che la parte attrice non abbia provato nè la natura potenzialmente lesiva della cosa che ne ha determinato la caduta nè la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno dovendosi escludere quindi che l'evento sia stato conseguenza normale della stessa.
Il teste , fratello dell'attrice, ha asserito di non aver assistito alla verificazione Testimone_1 dell'evento di danno avendo così dichiarato: “non ero presente al momento del sinistro (…) la dinamica del sinistro mi è stata riferita dal marito di mia sorella”.
Di contro la teste ha affermato: “…, questo mi venne riferito dal marito della Testimone_2
signora a me personalmente. Preciso che il marito venne alla reception ove io era in servizio Pt_1 insieme a mia madre e ci riferì che dopo aver fatto la doccia mise l'asciugamano nella doccia poi si fece la doccia la moglie cadendo a causa di questo asciugamano” ADR: “disse proprio che
l'asciugamano era stato posizionato nella doccia”.
Ora, secondo quanto già esposto in precedenza, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio incombente sulla medesima.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, in ragione delle considerazioni seguenti. I testimoni interrogati nel processo non hanno assistito alla caduta della . Anche a non voler mettere in dubbio la loro Pt_1
attendibilità (in particolare del teste di parte attrice ragione del rapporto che lo lega all'attrice), è necessario, valutare se il compendio probatorio possegga i requisiti di cui all'art. 2729, I co., c.c.; sia, cioè, idoneo a condurre, per inferenza, dal fatto noto a quello ignoto. Ebbene, ciò non può ritenersi per la scarsa determinatezza delle risultanze intrinseche delle testimonianze, in uno con la mancanza di adeguati riscontri esterni.
pagina 6 di 7 Esclusa peraltro l'intrinseca pericolosità della cosa, considerata la prevedibilità per massima di comune esperienza che si possa scivolare facendo la doccia se non si presta la dovuta attenzione e le cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, ritiene questo Giudice che il sinistro si sia verificato per colpa e responsabilità esclusiva dell'attrice.
In sostanza non solo la situazione era visibile ma altresì la caduta era assolutamente evitabile adottando le normali regole di cautela e di prudenza.
Non avendo l'attrice fornito la prova né di un nesso di causalità diretta tra la cosa e il danno, tale da configurare l'evento come conseguenza normale di una condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa, né dell'esistenza di insidia e/o trabocchetti, la domanda deve pertanto essere rigettata e ritenersi che la condotta della danneggiata sia stata tale da interrompere il nesso causale. Ogni ulteriore questione proposta deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vanno dunque poste a carico della parte attrice e liquidate secondo i parametri introdotti dal D.m. 55/2014 e succ mod, in conformità ai valori minimi attesa la non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese nella misura del 15%; spese da distrarsi in favore degli avvocati Andrea Codroico e Andrea Girardi dichiaratisi antistatari.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 2 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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