CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1266/2022 R.G. promosso
DA
( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Rocco di Torrepadula, Luca
Scarnato e Giuseppina Vanessa Neri;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Andronico;
Controparte_2
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti Maria Rosaria Battiato, Lucio Cornelio Vigilanti e Ivano Marcedone;
Appellati
OGGETTO: appello – TFR in CA Integrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 689/2022 del 30.6.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
SI, in accoglimento del ricorso proposto da e nei limiti Controparte_1 della domanda formulata in ultimo subordine nei confronti di Parte_1
condannava la società resistente al pagamento di € 34.043,43, a titolo di TFR maturato dall'1.6.2003 al 31.12.2016, periodo durante il quale il lavoratore aveva goduto del trattamento di CA . Rigettava la domanda principale Parte_2
proposta nei confronti dell' CP_2
Il giudice premetteva che: , dipendente della allora Controparte_1 [...]
a seguito della chiusura dello stabilimento di SI (ex Controparte_3
Sotis), ove prestava servizio, era stato coinvolto in una procedura di mobilità, avviata l'8.3.1994, conclusasi con il licenziamento di tutti i lavoratori, successivamente revocato con lo scopo di consentire agli stessi di beneficiare della CIGS per un anno, poi prorogata per un altro anno;
l'efficacia del licenziamento intimato ai dipendenti nell'ambito della menzionata procedura era stata differita alla cessazione del trattamento di integrazione salariale;
in prossimità della scadenza dell'ammortizzatore sociale, con decreto n. 21249 del Ministero del Lavoro del
2.8.1996, era stata concessa un'ulteriore proroga della CA Integrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 21 legge 39/1996, “in deroga alla normativa vigente” in presenza di un progetto di lavori socialmente utili elaborato dal Comune di SI;
per effetto di detta proroga, la società aveva nuovamente revocato il recesso e, contestualmente, intimato il licenziamento di ciascun lavoratore a far data dalla perdita del diritto a fruire dell'integrazione salariale, per qualsiasi ragione. Precisava che, a seguito di successive proroghe, il trattamento era proseguito sino al
31.12.2016.
Così ricostruita la vicenda che aveva dato origine alla controversia de qua, il giudice rilevava che la CA Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), trattamento volto al sostegno del reddito dei lavoratori interessati da procedure di mobilità e finalizzato ad evitare – quantomeno temporaneamente – la cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 223/1991, aveva una durata limitata di dodici mesi, eccezionalmente prorogabile, per ulteriori dodici mesi.
Precisava che l'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 (come modificato dall'art. 4, comma 35 del D.L. n.510/1996, conv. con mod. nella L. n. 608/1998) ratione temporis applicabile, aveva fissato in trentasei mesi, nell'arco di un quinquennio, la durata massima del trattamento in questione, tenuto conto delle ipotesi di CIGS disposte dalla legge per i lavoratori edili del Mezzogiorno. Evidenziava che, con vari provvedimenti adottati per fronteggiare particolari situazioni di crisi aziendale, tuttavia, il legislatore aveva previsto misure a sostegno del reddito anche in deroga sia ai limiti temporali previsti dalla legge n. 223/1991, che agli ordinari criteri dettati in materia di ammortizzatori sociali.
Definiva la CA Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) come “quel complesso di trattamenti di sostegno del reddito del lavoratore modellati sulla base di quelli previsti nella Legge n. 223/1991 per la CIGS, ma che, tuttavia, derogano ai relativi presupposti, sia ampliando la sfera dei destinatari dell'erogazione, che per la durata del trattamento e che risulta legittimata da norme transitorie oltre che finanziata da risorse stabilite di vola in volta per l'attuazione di progetti di reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro anche mediante il loro impiego in lavori socialmente utili”.
Riteneva, quindi, che, nel caso di specie, la società opponente dopo aver beneficiato della CIGS nel rispetto dei limiti temporali di cui alla legge n. 223/1991, avesse fruito della CIGD, sino al 2016, sulla base di singoli decreti di proroga del
. CP_4
Escludeva che il pagamento del TFR maturato nel periodo di integrazione salariale in deroga potesse porsi a carico dell' ai sensi dell'art. 2 della legge n. CP_2
464/1972 (abrogato dal d.lgs. n. 148/2015), a mente del quale “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla CA integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”, come sostenuto dalla società opponente. Il giudice, conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, riteneva, infatti, che la citata disposizione, riguardante esclusivamente la CA Integrazione Guadagni Straordinaria e non anche quella in deroga, avesse carattere speciale e, pertanto, non fosse né applicabile in via analogica, né suscettibile di interpretazione estensiva.
Osservava che per le prestazioni in deroga le risorse venivano appositamente stanziate e il relativo trattamento salariale non gravava sulla speciale gestione
(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) ex art. 24 della legge n.
88/1989, bensì sul Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 148/1993, conv. in legge n. 236/1993 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, in cui il Fondo per l'occupazione è confluito per effetto del d.l. n. 185/2008) e considerava, quindi, irrilevante il versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, dovuto per tutte le ipotesi di CA
Integrazione.
Appellava la citata sentenza con atto depositato il 29.12.2022. Parte_1
In data 1.3.2023 si costituiva in giudizio proponendo appello Controparte_1
incidentale condizionato. Resisteva al gravame l' CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante in via preliminare rileva la manifesta illegittimità della sentenza gravata alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza di alcun obbligo di pagamento, a carico del datore di lavoro, della quota di TFR maturata durante la CA Integrazione Guadagni in deroga. Richiama al riguardo la sentenza n. 25838/2022 con la quale la Corte di CAzione, nel ribadire che le quote di TFR maturate nel periodo di CA in deroga non gravano sul datore di lavoro, ha, altresì, precisato che “tale trattamento grava, secondo l'illustrata legge istitutiva, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza della domanda proposta dall'odierno appellato per l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro tra le parti durante la collocazione del lavoratore in CA Integrazione Guadagni Straordinaria e la sua partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
Deduce che, nel verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, le parti avevano precisato che la revoca dei licenziamenti intimati dalla società a conclusione della procedura di mobilità non avrebbe dato luogo ad alcuna ripresa dei rapporti di lavoro e che, di conseguenza, i lavoratori non dovevano considerarsi a disposizione della società dopo la revoca del licenziamento. La sospensione e il differimento dell'efficacia del licenziamento avevano, dunque, natura di fictio iuris volta a garantire ai dipendenti interessati dalla procedura di mobilità la possibilità di beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Assume che, pertanto, non sussistendo un'ipotesi di “conservazione del posto di lavoro”, il lavoratore, per tutto il periodo di CIGS, aveva esclusivamente diritto alla erogazione del relativo trattamento economico e non anche alla corresponsione delle retribuzioni o del TFR.
Evidenzia che tale tesi è stata confermata sia dal Tribunale di SI nella controversia instaurata da altro collega dell'appellato, che dalla Corte di CAzione, con sentenza n. 5315/2009. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte di legittimità ha confermato la correttezza delle argomentazioni rese dal Tribunale di Messina prima, e dalla Corte d'Appello di Messina poi, in un giudizio che aveva interessato altra società del gruppo ove i giudici avevano ritenuto che: “il ricalcolo del Pt_1
trattamento di fine rapporto richiesto dai ricorrenti presuppone poi il riconoscimento di un prolungamento della durata del contratto, mentre, per i motivi già evidenziati, si deve ritenere la correttezza della decorrenza individuata dalla costituita Pt_1
dall'entrata in vigore del D.L. 515/95 con il quale, venendo disposta l'adibizione dei ricorrenti ai lavori socialmente utili, si apriva palesemente una nuova fase della controversia, incompatibile con l'ulteriore sospensione degli effetti del licenziamento”. Premesso che , al pari degli altri ex dipendenti della Controparte_1 Pt_1
addetti allo stabilimento di SI, a far data dall'1.3.1996, e sino al 31.12.2016, è stato impegnato, senza soluzione di continuità, in progetti di lavori socialmente utili,
l'appellante ribadisce che deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel detto periodo, presupposto necessario per l'insorgenza del diritto al pagamento del TFR. Precisa che, peraltro, la giurisprudenza è costante nell'escludere la riconducibilità dei lavori socialmente utili all'alveo della subordinazione.
1.2. Con il secondo motivo, si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di infondatezza della domanda per rinuncia del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo di CIGS e censura il capo di sentenza in cui il giudice ha affermato che “La pacifica quiescenza dell'obbligazione retributiva non esclude il diritto del lavoratore al TFR in forza della previsione normativa dell'art. 2120 comma 3 c.c.”.
Assume che il giudice avrebbe omesso di considerare il contenuto del verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, ove era previsto che: “La non CP_3
intenderà … assumere alcun obbligo retributivo nei loro confronti, dal momento che il solo fine è di realizzare l'intervento della CIGS”. Precisa che il lavoratore era ben consapevole dell'accordo, atteso che lo stesso era stato allegato alla lettera del
12.11.1996 di revoca del precedente licenziamento e contestuale intimazione di un nuovo recesso alla cessazione della CIGS, ove, peraltro, era ribadito che l'azienda non avrebbe assunto alcun obbligo retributivo nei confronti del destinatario.
Sostiene, quindi, che l'odierno appellato avrebbe “accettato tacitamente la revoca dei licenziamenti collettivi senza ripresa dell'attività lavorativa al fine di poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione guadagni e (che) ciò significava anche la rinuncia alla retribuzione” e, di conseguenza, avrebbe rinunciato anche al TRF che costituisce una forma di retribuzione differita.
A conferma di quanto sostenuto, l'appellante evidenzia che, con la sentenza n.
1429/2019 il Tribunale di SI, in controversia analoga, ha rilevato che:
“l'obiettivo primario dell'istituto della C.I.G.S. è quello di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo in cui l'impresa ove operano è soggetta a processi di riorganizzazione, ritualmente approvati dal Ministero (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 25/10/2018, n. 1015, in Foro Amministrativo (Il) 2018, 10, 1718); l'accordo tra organizzazioni sindacali e imprenditore che legittimi la sospensione delle prestazioni lavorative con obbligo di richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni, ha effetto nei confronti dei lavoratori interessati, qualora questi provvedano a ratificare l'operato dei rappresentanti sindacali, anche mediante comportamenti significativi (Cass., sez. lav., 18/05/1995, n. 5485; nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è stata ritenuta sufficiente allo scopo la mancata impugnazione dei licenziamenti anteriormente intimati, la cui efficacia era stata sospesa nelle more del procedimento di ammissione alla Cigs); in tali casi sono possibili rimedi, concordati con l'intervento delle parti sociali e delle pubbliche autorità, volti a prolungare il rapporto di lavoro mediante la sospensione temporanea del licenziamento predetto e la prosecuzione della cassa integrazione
(Cass., sez. lav., 16/12/1988, n. 6882), e la sospensione dell'efficacia del licenziamento costituisce una finzione giuridica ai soli fini della corresponsione della
c.i.g.s., e non concreta l'ipotesi di vera e propria conservazione del rapporto di lavoro (Pretura Torino, 17/01/1986, in giust. civ. 1986, i, 2287)”.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, impugna la sentenza per aver ritenuto che il trattamento di integrazione salariale fruito dai lavoratori impiegati presso lo stabilimento ex Sotis di SI, nel periodo dall'1.3.1996 al 31.12.2016, fosse riconducile alla disciplina della CA Integrazione Guadagni in deroga.
L'appellante deduce che le misure “in deroga” adottate da legislatore rispetto al sistema delineato dalla legge n. 223/1991 in tema di ammortizzatori sociali, possono ricondursi a tre tipologie: la prima consistente in una proroga dei termini oltre la durata prevista dalla legge n. 223 cit.; la seconda comportante un'estensione della platea dei soggetti beneficiari dell'intervento a sostegno del reddito;
la terza che comprende trattamenti esistenti ma “riadattati” per categorie di lavoratori in precedenza non protetti. Precisa che il trattamento di integrazione salariale goduto dai dipendenti dello stabilimento di SI, tra cui l'appellato, rientra nella prima delle menzionate tipologie di strumenti in deroga, ossia quella degli “ammortizzatori in proroga” che presuppongono il “mantenimento del lavoratore all'interno dell'ammortizzatore sociale cui originariamente è stato ammesso” i cui termini di durata sono stati meramente prorogati per effetto di leggi e decreti ministeriali ad hoc. Sostiene che tale natura del trattamento risulta confermata dallo stesso appellato che, nel ricorso introduttivo, aveva affermato di aver “fruito, ininterrottamente, del trattamento di
CA Guadagni Straordinaria, dalla cessazione del rapporto sino al Parte_2
31.12.2016 tramite appositi decreti ministeriali di proroga”.
Critica l'assunto posto a fondamento del ricorso proposto dal lavoratore per cui lo stesso sarebbe stato collocato in CIGS sino al 31.5.2003 e in CIGD dall'1.6.2003 al 31.12.2016. Rileva che tale affermazione, erroneamente mutuata dalla lettera di risposta trasmessa dall' di SI alla richiesta di liquidazione delle quote di CP_2
TFR da parte di altro collega dell'odierno appellato, è stata in parte contraddetta dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato che: “Benchè l' abbia CP_2
corrisposto il TFR maturato fino al 31.5.2003, affermando che solo in tale data fosse cessata l'attività dello stabilimento di SI con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro (affermazione contraddetta da tutta la documentazione versata in atti, dalla quale si evince che lo stabilimento era stato chiuso definitivamente nel
1994 e che conseguentemente i lavoratori erano stati licenziati, anche se l'efficacia della risoluzione del rapporto era stata differita alla perdita del trattamento di integrazione salariale), tuttavia la società aveva avuto accesso alla cassa integrazione in deroga ben prima del decreto il Ministero del Lavoro del 27.5.2003, il quale non ha fatto che reiterare (come per gli anni precedenti dal 1996 al 2002)
l'autorizzazione all'ammortizzatore sociale in presenza di un rapporto di lavoro solo formalmente tenuto in vita allo scopo di consentire ai lavoratori, impegnati nei lavori socialmente utili per il Comune di SI, di fruire dell'indennità”. Assume che la prosecuzione della CIGS, con esclusiva proroga dei termini di durata, risulta provata: dall'accordo dell'11.11.1996; dalle domande di “proroga del trattamento di CA Integrazione Guadagni Straordinaria” inoltrate al Ministero del lavoro annualmente (fino a tutto il 2016 compreso), nelle quali la società ha chiesto espressamente l'ammissione al beneficio della CIGS in base alle disposizioni richiamate nel verbale di accordo ministeriale dell'11.11.1996, con proroga dei termini di durata a seguito della programmazione di lavori di pubblica utilità da parte del Comune di SI;
dalla conforme motivazione contenuta nei decreti ministeriali, che hanno autorizzato la ininterrotta fruizione di prestazioni di CA
Integrazione Guadagni Straordinaria, con richiamo testuale alle medesime disposizioni contenute nelle domande di cassa e nel pregresso verbale di accordo sindacale siglato avanti al;
dall'ininterrotto pagamento del contributo CP_4
addizionale del 4% previsto dalla legge a carico delle società che fruiscono delle prestazioni di CIGS, al cui costo il datore di lavoro è appunto chiamato a concorrere nella anzidetta misura percentuale, a differenza delle prestazioni di CIG “in deroga”, che sono prive di oneri a carico delle aziende e ad esclusivo carico degli appositi fondi regionali fissati annualmente;
dal pagamento effettuato dalla stessa sede di
SI dell' delle quote di TFR maturate successivamente al 30 maggio 2003, CP_2
in favore di numerosi altri dipendenti di non più sospesi in CIGS. Controparte_3
Sostiene che il mutamento di natura delle integrazioni salariali fruite non trova alcun riscontro legislativo e, anzi, tutte le disposizioni che, nel corso degli anni, hanno regolato il trattamento oggetto di giudizio provano, di contro, che i dipendenti, sono stati ininterrottamente sospesi dal 1994 e collocati in CIGS.
Ciò posto, l'appellante – alla stregua delle disposizioni che hanno disciplinato la collazione in CIGS e di quelle applicabili al caso concreto – deduce che il trattamento di fine rapporto, da corrispondersi a seguito di licenziamento, deve essere posto a carico della CA Integrazione Guadagni, gestita dall' per il periodo di fruizione CP_2
del beneficio, salvo il caso di rioccupazione presso la medesima impresa, circostanza non realizzatasi nella fattispecie de qua. Lamenta, quindi, l'inapplicabilità della legislazione in tema di ammortizzatori sociali in deroga, invocata sia dall' che dal lavoratore, rilevando che la CIG in CP_2
deroga, come previsto dalla circolare n. 75/2009, interviene a sostegno di CP_2
imprese o lavoratori “non destinatari della CA Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria” ovvero in favore di aziende, che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate negli accordi governativi;
ipotesi estranee alla vicenda in esame.
1.4. Con il quarto motivo, si duole della mancata applicazione dell'art. 2 della legge n. 464/1972 che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, nel caso di specie, deve trovare applicazione diretta e non in via analogica, tenuto conto del fatto che il trattamento di integrazione salariale fruito da
[...]
ha conservato la natura di CIGS, a prescindere dal mero superamento dei CP_1
limiti di durata previsti dalla legge n. 223/1991. Di conseguenza, eccepisce l'inconferenza dei precedenti di merito richiamati sul punto in sentenza, aventi ad oggetto la diversa ipotesi di CIGD.
Censura, altresì, la sentenza per aver ritenuto che l'art. 2 cit. avesse natura di norma speciale e, come tale, fosse inapplicabile analogicamente e insuscettibile di interpretazione estensiva. La disposizione, invero, non fa alcun riferimento alla
“durata” del periodo di integrazione salariale, limitandosi piuttosto ad affermare il principio per cui, se dopo la sospensione del rapporto di lavoro non vi è una ripresa dell'attività lavorativa, il TFR maturato grava sull'Istituto previdenziale. Precisa che detta norma deve leggersi in combinato disposto con quanto previsto dal precedente art. 1 della legge n. 464/1972, a mente del quale: “Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115 l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'art. 2 della legge stessa. Detto trattamento
è esteso agli operai dipendenti da imprese nei casi di conversione aziendale. La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale. […]”.
Sostiene che un'interpretazione sistematica delle norme in questione impone di ritenere che il legislatore, nel prevedere la possibilità di prorogare senza limiti di tempo il trattamento di CIGS, abbia inteso imputare all' il pagamento del CP_2
trattamento di fine rapporto maturato durante la sospensione del rapporto, a prescindere dalla durata, prevedendo quale unica condizione la mancata ripresa dell'attività lavorativa.
Precisa che, peraltro, l ha provveduto al pagamento del TFR fino al CP_2
31.5.2003 e, quindi, ben oltre il limite di 24 mesi di concessione della CIGS.
Pertanto, afferma che, in applicazione degli artt. 1175-1366 e 1375 c.c., dai quali si evince il principio del divieto di “venire contra factum proprium”, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inammissibile la tesi sostenuta dall' relativa alla CP_2
insussistenza di un obbligo a proprio carico per il pagamento delle quote di TFR maturate nel periodo di CA Integrazione in deroga.
1.5. Con il quinto motivo di gravame censura la sentenza di primo grado per aver immotivatamente ritenuto che la modifica della natura dell'ammortizzatore sociale
(da CIGS a CIGD) non avesse fatto acquisire efficacia anticipata ai licenziamenti alla scadenza del periodo di CIGS.
Sostiene che, di contro, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che, con il venir meno della CIGS, perché mutata in CIGD, automaticamente il licenziamento intimato il 12.11.1996 aveva acquisito efficacia, come previsto dall'accordo sindacale stipulato in sede Ministeriale l'11.11.1996, con la conseguenza che nessun credito per TFR poteva ritenersi maturato, a carico di esso datore di lavoro appellante, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
1.6. Con il sesto motivo, eccepisce il vizio di ultra petizione, in quanto il
Tribunale avrebbe affermato che il trattamento salariale goduto da
[...] ha acquisito natura di CA Integrazione in deroga a far data dal 1996, CP_1
sebbene lo stesso lavoratore avesse chiesto l'accertamento dall'1.6.2003.
Contesta in ogni caso la relativa statuizione, deducendo che il mutamento di natura dell'ammortizzatore sociale in questione può, tutt'al più, riconoscersi a far data dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, che ha istituito la CIGD, ovvero, in subordine, dall'1.6.2003, come richiesto da controparte, con TFR gravante sull' o in alternativa sul Fondo sociale per l'occupazione e la CP_2
formazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.7. Con il settimo motivo, l'appellante, in ogni caso, censura la sentenza per aver posto a suo carico il pagamento del TFR nei confronti del lavoratore, atteso che, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, con sentenza n. 25847/2022, anche nelle ipotesi di CA Integrazione Guadagni in deroga, l'emolumento in questione deve ritenersi gravante sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.8. Infine, ripropone ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le difese, eccezioni e domande formulate in primo grado e chiede condannarsi alla Controparte_1
restituzione di quanto già pagato in esecuzione della sentenza gravata.
1.9. Nel costituirsi, ha proposto appello incidentale Controparte_1
condizionato all'eventuale accoglimento del gravame proposto da Parte_1
Sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall , la Controparte_5
natura dell'ammortizzatore sociale sarebbe irrilevante ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'emolumento oggetto di causa.
Chiede, quindi, accogliersi la domanda principale formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con condanna dell' al pagamento della CP_2
quota di TFR maturata nel periodo dall'1.6.2003 al 31.12.2016.
Precisa che, per il periodo successivo all'abrogazione della legge n. 464/1972 ad opera del d.lgs. n. 148/2015, e quindi dal 24.9.2015, l'onere di pagamento del TFR maturato in CA Integrazione deve comunque ritenersi gravante sulla società appellante. 2. L'appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha a oggetto il diritto di di percepire il Controparte_1
TFR dal datore di lavoro (o alternativamente dall' ) per il periodo dall'1.6.2003 CP_2
al 31.12.2016 nel quale lo stesso, quale dipendente di ha usufruito della cassa Pt_1
integrazione in deroga ed è stato impiegato in un programma di lavori socialmente utili presso il Comune di SI.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, nella fattispecie in esame ricorre una ipotesi di CA integrazione in deroga concessa, oltre i termini previsti per la CA Integrazione Straordinaria, con apposito provvedimento ministeriale e poi prorogata sempre con provvedimenti del Ministero del lavoro. La CA integrazione guadagni in deroga viene concessa in base ad accordi in sede ministeriale con impiego di fondi di volta in volta stanziati ed è distinta dalla CA integrazione straordinaria la quale ha una natura previdenziale ed è finanziata da contributi versati da parte dei datori di lavoro all' . CP_2
In ipotesi di CA integrazione guadagni straordinaria trovano applicazione l'art. 2120 comma 3 cod. civ., secondo il quale “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” e l'art. 2 comma 2 della l. n. 464/1972 a norma del quale “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla CA integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale ultima norma abbia carattere di norma speciale relativa alla CA integrazione straordinaria e non possa applicarsi in via analogica o estensiva alla fattispecie in esame relativa alla CA integrazione in deroga e che l'onere di pagare il TFR incombe in base alla disciplina generale dell'art. 2120 c.c. al datore di lavoro.
Ritiene il collegio che tale conclusione non possa condividersi.
Occorre verificare se la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. e dell'art. 2 c. 2 della l.
n. 464/1977 trovi applicazione anche per il periodo di CA integrazione in deroga.
La questione dell'obbligo del versamento del TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di ammissione alla CA integrazione in deroga è stata di recente esaminata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 25838/2022 (e altre di contenuto analogo
Cass. nn. 25840, 25841, 25843, 25844, 25846, 25847 del 2022, n. 19640/2023) relativa ai dipendenti di una società fallita, già ammessa alla CIG in deroga.
Con tale pronuncia la Corte, dopo avere ricostruito la disciplina in tema di TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di CA integrazione straordinaria per la quale trovano applicazione l'art. 2120 comma 3 c.c. e l'art. 2 comma 2 della l. n. 464 del
1972, con onere a carico della CA integrazione guadagni di corrispondere il TFR al lavoratore che al termine del periodo di integrazione salariale non venga rioccupato nella stessa azienda, ha poi espressamente esaminato la questione della applicabilità di tale normativa in ipotesi di CA integrazione in deroga.
La Corte ha ritenuto, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella qui in esame, che in ipotesi di CA integrazione guadagni in deroga si applica l'art. 2120 comma 3 e, dunque il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto per il periodo di integrazione salariale. Tuttavia, l'onere di pagare il TFR al lavoratore licenziato grava non sul datore di lavoro ma a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi affermati dalla
Suprema Corte. La CA integrazione in deroga rientra nella fattispecie di cui all'art. 2120 comma 3 del codice civile, consistendo in una sospensione dell'attività lavorativa per la quale è prevista l'integrazione salariale, come espressamente previsto dalla norma citata.
Tuttavia, il pagamento non può gravare sull' , in difetto di una specifica CP_2
norma al riguardo, ma deve gravare sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale viene finanziata la misura di integrazione salariale in deroga.
Tale disciplina, diversa da quella applicabile alla CA integrazione ordinaria e straordinaria deriva dalla diversa natura degli interventi di integrazione salariale: la
CA integrazione ordinaria e straordinaria viene finanziata dai contributi versati dai datori di lavoro, la CA in deroga è concessa dal Ministero del lavoro di volta in volta, in considerazione delle risorse disponibili, quando non ricorrono le condizioni della CA integrazione ordinaria e straordinaria ed è strumento finanziato in via esclusiva dallo Stato e non da versamenti contributivi.
Alla stregua di quanto sopra deve concludersi che la domanda proposta da nei confronti di è infondata, assorbiti gli altri Controparte_1 Parte_1
motivi di appello.
2.2. La domanda nei confronti dell' , riproposta dal ex art. 346 CP_2 CP_1
c.p.c. (non era necessario l'appello incidentale, trattandosi di domanda non accolta idonea a rimettere in discussione la titolarità passiva dell'obbligazione da parte del lavoratore vittorioso, cfr. Cass. civ. sez. un. n. 11202/2022, Cass. civ. sez. un. n.
7700/2016 e per una valutazione critica Cass. civ. sez. lav. n. 3358/2024), è infondata per le medesime ragioni sopra esposte, gravando l'onere del TFR a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.3. con l'atto di appello ha dato atto di avere dato esecuzione alla Pt_1
sentenza di primo grado e di avere pagato in favore di la somma Controparte_1
di €. 46.350,31 di cui € 39.054,71 lordi a titolo di TFR e la parte rimanente a titolo di spese processuali e ha chiesto la condanna di alla restituzione Controparte_1
delle somme indicate.
In definitiva, l'appello di deve essere accolto, con conseguente Parte_1
rigetto della domanda proposta da , che va condannato a pagare in Controparte_1
favore della società la somma di €. 46.350,31.
3. Le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi in considerazione della complessità della materia, della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
condanna a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
di €. 46.350,31; rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Controparte_1 CP_2
compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1266/2022 R.G. promosso
DA
( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Rocco di Torrepadula, Luca
Scarnato e Giuseppina Vanessa Neri;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Andronico;
Controparte_2
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti Maria Rosaria Battiato, Lucio Cornelio Vigilanti e Ivano Marcedone;
Appellati
OGGETTO: appello – TFR in CA Integrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 689/2022 del 30.6.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
SI, in accoglimento del ricorso proposto da e nei limiti Controparte_1 della domanda formulata in ultimo subordine nei confronti di Parte_1
condannava la società resistente al pagamento di € 34.043,43, a titolo di TFR maturato dall'1.6.2003 al 31.12.2016, periodo durante il quale il lavoratore aveva goduto del trattamento di CA . Rigettava la domanda principale Parte_2
proposta nei confronti dell' CP_2
Il giudice premetteva che: , dipendente della allora Controparte_1 [...]
a seguito della chiusura dello stabilimento di SI (ex Controparte_3
Sotis), ove prestava servizio, era stato coinvolto in una procedura di mobilità, avviata l'8.3.1994, conclusasi con il licenziamento di tutti i lavoratori, successivamente revocato con lo scopo di consentire agli stessi di beneficiare della CIGS per un anno, poi prorogata per un altro anno;
l'efficacia del licenziamento intimato ai dipendenti nell'ambito della menzionata procedura era stata differita alla cessazione del trattamento di integrazione salariale;
in prossimità della scadenza dell'ammortizzatore sociale, con decreto n. 21249 del Ministero del Lavoro del
2.8.1996, era stata concessa un'ulteriore proroga della CA Integrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 21 legge 39/1996, “in deroga alla normativa vigente” in presenza di un progetto di lavori socialmente utili elaborato dal Comune di SI;
per effetto di detta proroga, la società aveva nuovamente revocato il recesso e, contestualmente, intimato il licenziamento di ciascun lavoratore a far data dalla perdita del diritto a fruire dell'integrazione salariale, per qualsiasi ragione. Precisava che, a seguito di successive proroghe, il trattamento era proseguito sino al
31.12.2016.
Così ricostruita la vicenda che aveva dato origine alla controversia de qua, il giudice rilevava che la CA Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), trattamento volto al sostegno del reddito dei lavoratori interessati da procedure di mobilità e finalizzato ad evitare – quantomeno temporaneamente – la cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 223/1991, aveva una durata limitata di dodici mesi, eccezionalmente prorogabile, per ulteriori dodici mesi.
Precisava che l'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 (come modificato dall'art. 4, comma 35 del D.L. n.510/1996, conv. con mod. nella L. n. 608/1998) ratione temporis applicabile, aveva fissato in trentasei mesi, nell'arco di un quinquennio, la durata massima del trattamento in questione, tenuto conto delle ipotesi di CIGS disposte dalla legge per i lavoratori edili del Mezzogiorno. Evidenziava che, con vari provvedimenti adottati per fronteggiare particolari situazioni di crisi aziendale, tuttavia, il legislatore aveva previsto misure a sostegno del reddito anche in deroga sia ai limiti temporali previsti dalla legge n. 223/1991, che agli ordinari criteri dettati in materia di ammortizzatori sociali.
Definiva la CA Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) come “quel complesso di trattamenti di sostegno del reddito del lavoratore modellati sulla base di quelli previsti nella Legge n. 223/1991 per la CIGS, ma che, tuttavia, derogano ai relativi presupposti, sia ampliando la sfera dei destinatari dell'erogazione, che per la durata del trattamento e che risulta legittimata da norme transitorie oltre che finanziata da risorse stabilite di vola in volta per l'attuazione di progetti di reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro anche mediante il loro impiego in lavori socialmente utili”.
Riteneva, quindi, che, nel caso di specie, la società opponente dopo aver beneficiato della CIGS nel rispetto dei limiti temporali di cui alla legge n. 223/1991, avesse fruito della CIGD, sino al 2016, sulla base di singoli decreti di proroga del
. CP_4
Escludeva che il pagamento del TFR maturato nel periodo di integrazione salariale in deroga potesse porsi a carico dell' ai sensi dell'art. 2 della legge n. CP_2
464/1972 (abrogato dal d.lgs. n. 148/2015), a mente del quale “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla CA integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”, come sostenuto dalla società opponente. Il giudice, conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, riteneva, infatti, che la citata disposizione, riguardante esclusivamente la CA Integrazione Guadagni Straordinaria e non anche quella in deroga, avesse carattere speciale e, pertanto, non fosse né applicabile in via analogica, né suscettibile di interpretazione estensiva.
Osservava che per le prestazioni in deroga le risorse venivano appositamente stanziate e il relativo trattamento salariale non gravava sulla speciale gestione
(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) ex art. 24 della legge n.
88/1989, bensì sul Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 148/1993, conv. in legge n. 236/1993 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, in cui il Fondo per l'occupazione è confluito per effetto del d.l. n. 185/2008) e considerava, quindi, irrilevante il versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, dovuto per tutte le ipotesi di CA
Integrazione.
Appellava la citata sentenza con atto depositato il 29.12.2022. Parte_1
In data 1.3.2023 si costituiva in giudizio proponendo appello Controparte_1
incidentale condizionato. Resisteva al gravame l' CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante in via preliminare rileva la manifesta illegittimità della sentenza gravata alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza di alcun obbligo di pagamento, a carico del datore di lavoro, della quota di TFR maturata durante la CA Integrazione Guadagni in deroga. Richiama al riguardo la sentenza n. 25838/2022 con la quale la Corte di CAzione, nel ribadire che le quote di TFR maturate nel periodo di CA in deroga non gravano sul datore di lavoro, ha, altresì, precisato che “tale trattamento grava, secondo l'illustrata legge istitutiva, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza della domanda proposta dall'odierno appellato per l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro tra le parti durante la collocazione del lavoratore in CA Integrazione Guadagni Straordinaria e la sua partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
Deduce che, nel verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, le parti avevano precisato che la revoca dei licenziamenti intimati dalla società a conclusione della procedura di mobilità non avrebbe dato luogo ad alcuna ripresa dei rapporti di lavoro e che, di conseguenza, i lavoratori non dovevano considerarsi a disposizione della società dopo la revoca del licenziamento. La sospensione e il differimento dell'efficacia del licenziamento avevano, dunque, natura di fictio iuris volta a garantire ai dipendenti interessati dalla procedura di mobilità la possibilità di beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Assume che, pertanto, non sussistendo un'ipotesi di “conservazione del posto di lavoro”, il lavoratore, per tutto il periodo di CIGS, aveva esclusivamente diritto alla erogazione del relativo trattamento economico e non anche alla corresponsione delle retribuzioni o del TFR.
Evidenzia che tale tesi è stata confermata sia dal Tribunale di SI nella controversia instaurata da altro collega dell'appellato, che dalla Corte di CAzione, con sentenza n. 5315/2009. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte di legittimità ha confermato la correttezza delle argomentazioni rese dal Tribunale di Messina prima, e dalla Corte d'Appello di Messina poi, in un giudizio che aveva interessato altra società del gruppo ove i giudici avevano ritenuto che: “il ricalcolo del Pt_1
trattamento di fine rapporto richiesto dai ricorrenti presuppone poi il riconoscimento di un prolungamento della durata del contratto, mentre, per i motivi già evidenziati, si deve ritenere la correttezza della decorrenza individuata dalla costituita Pt_1
dall'entrata in vigore del D.L. 515/95 con il quale, venendo disposta l'adibizione dei ricorrenti ai lavori socialmente utili, si apriva palesemente una nuova fase della controversia, incompatibile con l'ulteriore sospensione degli effetti del licenziamento”. Premesso che , al pari degli altri ex dipendenti della Controparte_1 Pt_1
addetti allo stabilimento di SI, a far data dall'1.3.1996, e sino al 31.12.2016, è stato impegnato, senza soluzione di continuità, in progetti di lavori socialmente utili,
l'appellante ribadisce che deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel detto periodo, presupposto necessario per l'insorgenza del diritto al pagamento del TFR. Precisa che, peraltro, la giurisprudenza è costante nell'escludere la riconducibilità dei lavori socialmente utili all'alveo della subordinazione.
1.2. Con il secondo motivo, si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di infondatezza della domanda per rinuncia del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo di CIGS e censura il capo di sentenza in cui il giudice ha affermato che “La pacifica quiescenza dell'obbligazione retributiva non esclude il diritto del lavoratore al TFR in forza della previsione normativa dell'art. 2120 comma 3 c.c.”.
Assume che il giudice avrebbe omesso di considerare il contenuto del verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, ove era previsto che: “La non CP_3
intenderà … assumere alcun obbligo retributivo nei loro confronti, dal momento che il solo fine è di realizzare l'intervento della CIGS”. Precisa che il lavoratore era ben consapevole dell'accordo, atteso che lo stesso era stato allegato alla lettera del
12.11.1996 di revoca del precedente licenziamento e contestuale intimazione di un nuovo recesso alla cessazione della CIGS, ove, peraltro, era ribadito che l'azienda non avrebbe assunto alcun obbligo retributivo nei confronti del destinatario.
Sostiene, quindi, che l'odierno appellato avrebbe “accettato tacitamente la revoca dei licenziamenti collettivi senza ripresa dell'attività lavorativa al fine di poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione guadagni e (che) ciò significava anche la rinuncia alla retribuzione” e, di conseguenza, avrebbe rinunciato anche al TRF che costituisce una forma di retribuzione differita.
A conferma di quanto sostenuto, l'appellante evidenzia che, con la sentenza n.
1429/2019 il Tribunale di SI, in controversia analoga, ha rilevato che:
“l'obiettivo primario dell'istituto della C.I.G.S. è quello di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo in cui l'impresa ove operano è soggetta a processi di riorganizzazione, ritualmente approvati dal Ministero (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 25/10/2018, n. 1015, in Foro Amministrativo (Il) 2018, 10, 1718); l'accordo tra organizzazioni sindacali e imprenditore che legittimi la sospensione delle prestazioni lavorative con obbligo di richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni, ha effetto nei confronti dei lavoratori interessati, qualora questi provvedano a ratificare l'operato dei rappresentanti sindacali, anche mediante comportamenti significativi (Cass., sez. lav., 18/05/1995, n. 5485; nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è stata ritenuta sufficiente allo scopo la mancata impugnazione dei licenziamenti anteriormente intimati, la cui efficacia era stata sospesa nelle more del procedimento di ammissione alla Cigs); in tali casi sono possibili rimedi, concordati con l'intervento delle parti sociali e delle pubbliche autorità, volti a prolungare il rapporto di lavoro mediante la sospensione temporanea del licenziamento predetto e la prosecuzione della cassa integrazione
(Cass., sez. lav., 16/12/1988, n. 6882), e la sospensione dell'efficacia del licenziamento costituisce una finzione giuridica ai soli fini della corresponsione della
c.i.g.s., e non concreta l'ipotesi di vera e propria conservazione del rapporto di lavoro (Pretura Torino, 17/01/1986, in giust. civ. 1986, i, 2287)”.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, impugna la sentenza per aver ritenuto che il trattamento di integrazione salariale fruito dai lavoratori impiegati presso lo stabilimento ex Sotis di SI, nel periodo dall'1.3.1996 al 31.12.2016, fosse riconducile alla disciplina della CA Integrazione Guadagni in deroga.
L'appellante deduce che le misure “in deroga” adottate da legislatore rispetto al sistema delineato dalla legge n. 223/1991 in tema di ammortizzatori sociali, possono ricondursi a tre tipologie: la prima consistente in una proroga dei termini oltre la durata prevista dalla legge n. 223 cit.; la seconda comportante un'estensione della platea dei soggetti beneficiari dell'intervento a sostegno del reddito;
la terza che comprende trattamenti esistenti ma “riadattati” per categorie di lavoratori in precedenza non protetti. Precisa che il trattamento di integrazione salariale goduto dai dipendenti dello stabilimento di SI, tra cui l'appellato, rientra nella prima delle menzionate tipologie di strumenti in deroga, ossia quella degli “ammortizzatori in proroga” che presuppongono il “mantenimento del lavoratore all'interno dell'ammortizzatore sociale cui originariamente è stato ammesso” i cui termini di durata sono stati meramente prorogati per effetto di leggi e decreti ministeriali ad hoc. Sostiene che tale natura del trattamento risulta confermata dallo stesso appellato che, nel ricorso introduttivo, aveva affermato di aver “fruito, ininterrottamente, del trattamento di
CA Guadagni Straordinaria, dalla cessazione del rapporto sino al Parte_2
31.12.2016 tramite appositi decreti ministeriali di proroga”.
Critica l'assunto posto a fondamento del ricorso proposto dal lavoratore per cui lo stesso sarebbe stato collocato in CIGS sino al 31.5.2003 e in CIGD dall'1.6.2003 al 31.12.2016. Rileva che tale affermazione, erroneamente mutuata dalla lettera di risposta trasmessa dall' di SI alla richiesta di liquidazione delle quote di CP_2
TFR da parte di altro collega dell'odierno appellato, è stata in parte contraddetta dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato che: “Benchè l' abbia CP_2
corrisposto il TFR maturato fino al 31.5.2003, affermando che solo in tale data fosse cessata l'attività dello stabilimento di SI con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro (affermazione contraddetta da tutta la documentazione versata in atti, dalla quale si evince che lo stabilimento era stato chiuso definitivamente nel
1994 e che conseguentemente i lavoratori erano stati licenziati, anche se l'efficacia della risoluzione del rapporto era stata differita alla perdita del trattamento di integrazione salariale), tuttavia la società aveva avuto accesso alla cassa integrazione in deroga ben prima del decreto il Ministero del Lavoro del 27.5.2003, il quale non ha fatto che reiterare (come per gli anni precedenti dal 1996 al 2002)
l'autorizzazione all'ammortizzatore sociale in presenza di un rapporto di lavoro solo formalmente tenuto in vita allo scopo di consentire ai lavoratori, impegnati nei lavori socialmente utili per il Comune di SI, di fruire dell'indennità”. Assume che la prosecuzione della CIGS, con esclusiva proroga dei termini di durata, risulta provata: dall'accordo dell'11.11.1996; dalle domande di “proroga del trattamento di CA Integrazione Guadagni Straordinaria” inoltrate al Ministero del lavoro annualmente (fino a tutto il 2016 compreso), nelle quali la società ha chiesto espressamente l'ammissione al beneficio della CIGS in base alle disposizioni richiamate nel verbale di accordo ministeriale dell'11.11.1996, con proroga dei termini di durata a seguito della programmazione di lavori di pubblica utilità da parte del Comune di SI;
dalla conforme motivazione contenuta nei decreti ministeriali, che hanno autorizzato la ininterrotta fruizione di prestazioni di CA
Integrazione Guadagni Straordinaria, con richiamo testuale alle medesime disposizioni contenute nelle domande di cassa e nel pregresso verbale di accordo sindacale siglato avanti al;
dall'ininterrotto pagamento del contributo CP_4
addizionale del 4% previsto dalla legge a carico delle società che fruiscono delle prestazioni di CIGS, al cui costo il datore di lavoro è appunto chiamato a concorrere nella anzidetta misura percentuale, a differenza delle prestazioni di CIG “in deroga”, che sono prive di oneri a carico delle aziende e ad esclusivo carico degli appositi fondi regionali fissati annualmente;
dal pagamento effettuato dalla stessa sede di
SI dell' delle quote di TFR maturate successivamente al 30 maggio 2003, CP_2
in favore di numerosi altri dipendenti di non più sospesi in CIGS. Controparte_3
Sostiene che il mutamento di natura delle integrazioni salariali fruite non trova alcun riscontro legislativo e, anzi, tutte le disposizioni che, nel corso degli anni, hanno regolato il trattamento oggetto di giudizio provano, di contro, che i dipendenti, sono stati ininterrottamente sospesi dal 1994 e collocati in CIGS.
Ciò posto, l'appellante – alla stregua delle disposizioni che hanno disciplinato la collazione in CIGS e di quelle applicabili al caso concreto – deduce che il trattamento di fine rapporto, da corrispondersi a seguito di licenziamento, deve essere posto a carico della CA Integrazione Guadagni, gestita dall' per il periodo di fruizione CP_2
del beneficio, salvo il caso di rioccupazione presso la medesima impresa, circostanza non realizzatasi nella fattispecie de qua. Lamenta, quindi, l'inapplicabilità della legislazione in tema di ammortizzatori sociali in deroga, invocata sia dall' che dal lavoratore, rilevando che la CIG in CP_2
deroga, come previsto dalla circolare n. 75/2009, interviene a sostegno di CP_2
imprese o lavoratori “non destinatari della CA Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria” ovvero in favore di aziende, che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate negli accordi governativi;
ipotesi estranee alla vicenda in esame.
1.4. Con il quarto motivo, si duole della mancata applicazione dell'art. 2 della legge n. 464/1972 che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, nel caso di specie, deve trovare applicazione diretta e non in via analogica, tenuto conto del fatto che il trattamento di integrazione salariale fruito da
[...]
ha conservato la natura di CIGS, a prescindere dal mero superamento dei CP_1
limiti di durata previsti dalla legge n. 223/1991. Di conseguenza, eccepisce l'inconferenza dei precedenti di merito richiamati sul punto in sentenza, aventi ad oggetto la diversa ipotesi di CIGD.
Censura, altresì, la sentenza per aver ritenuto che l'art. 2 cit. avesse natura di norma speciale e, come tale, fosse inapplicabile analogicamente e insuscettibile di interpretazione estensiva. La disposizione, invero, non fa alcun riferimento alla
“durata” del periodo di integrazione salariale, limitandosi piuttosto ad affermare il principio per cui, se dopo la sospensione del rapporto di lavoro non vi è una ripresa dell'attività lavorativa, il TFR maturato grava sull'Istituto previdenziale. Precisa che detta norma deve leggersi in combinato disposto con quanto previsto dal precedente art. 1 della legge n. 464/1972, a mente del quale: “Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115 l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'art. 2 della legge stessa. Detto trattamento
è esteso agli operai dipendenti da imprese nei casi di conversione aziendale. La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale. […]”.
Sostiene che un'interpretazione sistematica delle norme in questione impone di ritenere che il legislatore, nel prevedere la possibilità di prorogare senza limiti di tempo il trattamento di CIGS, abbia inteso imputare all' il pagamento del CP_2
trattamento di fine rapporto maturato durante la sospensione del rapporto, a prescindere dalla durata, prevedendo quale unica condizione la mancata ripresa dell'attività lavorativa.
Precisa che, peraltro, l ha provveduto al pagamento del TFR fino al CP_2
31.5.2003 e, quindi, ben oltre il limite di 24 mesi di concessione della CIGS.
Pertanto, afferma che, in applicazione degli artt. 1175-1366 e 1375 c.c., dai quali si evince il principio del divieto di “venire contra factum proprium”, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inammissibile la tesi sostenuta dall' relativa alla CP_2
insussistenza di un obbligo a proprio carico per il pagamento delle quote di TFR maturate nel periodo di CA Integrazione in deroga.
1.5. Con il quinto motivo di gravame censura la sentenza di primo grado per aver immotivatamente ritenuto che la modifica della natura dell'ammortizzatore sociale
(da CIGS a CIGD) non avesse fatto acquisire efficacia anticipata ai licenziamenti alla scadenza del periodo di CIGS.
Sostiene che, di contro, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che, con il venir meno della CIGS, perché mutata in CIGD, automaticamente il licenziamento intimato il 12.11.1996 aveva acquisito efficacia, come previsto dall'accordo sindacale stipulato in sede Ministeriale l'11.11.1996, con la conseguenza che nessun credito per TFR poteva ritenersi maturato, a carico di esso datore di lavoro appellante, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
1.6. Con il sesto motivo, eccepisce il vizio di ultra petizione, in quanto il
Tribunale avrebbe affermato che il trattamento salariale goduto da
[...] ha acquisito natura di CA Integrazione in deroga a far data dal 1996, CP_1
sebbene lo stesso lavoratore avesse chiesto l'accertamento dall'1.6.2003.
Contesta in ogni caso la relativa statuizione, deducendo che il mutamento di natura dell'ammortizzatore sociale in questione può, tutt'al più, riconoscersi a far data dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, che ha istituito la CIGD, ovvero, in subordine, dall'1.6.2003, come richiesto da controparte, con TFR gravante sull' o in alternativa sul Fondo sociale per l'occupazione e la CP_2
formazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.7. Con il settimo motivo, l'appellante, in ogni caso, censura la sentenza per aver posto a suo carico il pagamento del TFR nei confronti del lavoratore, atteso che, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, con sentenza n. 25847/2022, anche nelle ipotesi di CA Integrazione Guadagni in deroga, l'emolumento in questione deve ritenersi gravante sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.8. Infine, ripropone ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le difese, eccezioni e domande formulate in primo grado e chiede condannarsi alla Controparte_1
restituzione di quanto già pagato in esecuzione della sentenza gravata.
1.9. Nel costituirsi, ha proposto appello incidentale Controparte_1
condizionato all'eventuale accoglimento del gravame proposto da Parte_1
Sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall , la Controparte_5
natura dell'ammortizzatore sociale sarebbe irrilevante ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'emolumento oggetto di causa.
Chiede, quindi, accogliersi la domanda principale formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con condanna dell' al pagamento della CP_2
quota di TFR maturata nel periodo dall'1.6.2003 al 31.12.2016.
Precisa che, per il periodo successivo all'abrogazione della legge n. 464/1972 ad opera del d.lgs. n. 148/2015, e quindi dal 24.9.2015, l'onere di pagamento del TFR maturato in CA Integrazione deve comunque ritenersi gravante sulla società appellante. 2. L'appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha a oggetto il diritto di di percepire il Controparte_1
TFR dal datore di lavoro (o alternativamente dall' ) per il periodo dall'1.6.2003 CP_2
al 31.12.2016 nel quale lo stesso, quale dipendente di ha usufruito della cassa Pt_1
integrazione in deroga ed è stato impiegato in un programma di lavori socialmente utili presso il Comune di SI.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, nella fattispecie in esame ricorre una ipotesi di CA integrazione in deroga concessa, oltre i termini previsti per la CA Integrazione Straordinaria, con apposito provvedimento ministeriale e poi prorogata sempre con provvedimenti del Ministero del lavoro. La CA integrazione guadagni in deroga viene concessa in base ad accordi in sede ministeriale con impiego di fondi di volta in volta stanziati ed è distinta dalla CA integrazione straordinaria la quale ha una natura previdenziale ed è finanziata da contributi versati da parte dei datori di lavoro all' . CP_2
In ipotesi di CA integrazione guadagni straordinaria trovano applicazione l'art. 2120 comma 3 cod. civ., secondo il quale “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” e l'art. 2 comma 2 della l. n. 464/1972 a norma del quale “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla CA integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale ultima norma abbia carattere di norma speciale relativa alla CA integrazione straordinaria e non possa applicarsi in via analogica o estensiva alla fattispecie in esame relativa alla CA integrazione in deroga e che l'onere di pagare il TFR incombe in base alla disciplina generale dell'art. 2120 c.c. al datore di lavoro.
Ritiene il collegio che tale conclusione non possa condividersi.
Occorre verificare se la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. e dell'art. 2 c. 2 della l.
n. 464/1977 trovi applicazione anche per il periodo di CA integrazione in deroga.
La questione dell'obbligo del versamento del TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di ammissione alla CA integrazione in deroga è stata di recente esaminata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 25838/2022 (e altre di contenuto analogo
Cass. nn. 25840, 25841, 25843, 25844, 25846, 25847 del 2022, n. 19640/2023) relativa ai dipendenti di una società fallita, già ammessa alla CIG in deroga.
Con tale pronuncia la Corte, dopo avere ricostruito la disciplina in tema di TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di CA integrazione straordinaria per la quale trovano applicazione l'art. 2120 comma 3 c.c. e l'art. 2 comma 2 della l. n. 464 del
1972, con onere a carico della CA integrazione guadagni di corrispondere il TFR al lavoratore che al termine del periodo di integrazione salariale non venga rioccupato nella stessa azienda, ha poi espressamente esaminato la questione della applicabilità di tale normativa in ipotesi di CA integrazione in deroga.
La Corte ha ritenuto, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella qui in esame, che in ipotesi di CA integrazione guadagni in deroga si applica l'art. 2120 comma 3 e, dunque il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto per il periodo di integrazione salariale. Tuttavia, l'onere di pagare il TFR al lavoratore licenziato grava non sul datore di lavoro ma a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi affermati dalla
Suprema Corte. La CA integrazione in deroga rientra nella fattispecie di cui all'art. 2120 comma 3 del codice civile, consistendo in una sospensione dell'attività lavorativa per la quale è prevista l'integrazione salariale, come espressamente previsto dalla norma citata.
Tuttavia, il pagamento non può gravare sull' , in difetto di una specifica CP_2
norma al riguardo, ma deve gravare sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale viene finanziata la misura di integrazione salariale in deroga.
Tale disciplina, diversa da quella applicabile alla CA integrazione ordinaria e straordinaria deriva dalla diversa natura degli interventi di integrazione salariale: la
CA integrazione ordinaria e straordinaria viene finanziata dai contributi versati dai datori di lavoro, la CA in deroga è concessa dal Ministero del lavoro di volta in volta, in considerazione delle risorse disponibili, quando non ricorrono le condizioni della CA integrazione ordinaria e straordinaria ed è strumento finanziato in via esclusiva dallo Stato e non da versamenti contributivi.
Alla stregua di quanto sopra deve concludersi che la domanda proposta da nei confronti di è infondata, assorbiti gli altri Controparte_1 Parte_1
motivi di appello.
2.2. La domanda nei confronti dell' , riproposta dal ex art. 346 CP_2 CP_1
c.p.c. (non era necessario l'appello incidentale, trattandosi di domanda non accolta idonea a rimettere in discussione la titolarità passiva dell'obbligazione da parte del lavoratore vittorioso, cfr. Cass. civ. sez. un. n. 11202/2022, Cass. civ. sez. un. n.
7700/2016 e per una valutazione critica Cass. civ. sez. lav. n. 3358/2024), è infondata per le medesime ragioni sopra esposte, gravando l'onere del TFR a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.3. con l'atto di appello ha dato atto di avere dato esecuzione alla Pt_1
sentenza di primo grado e di avere pagato in favore di la somma Controparte_1
di €. 46.350,31 di cui € 39.054,71 lordi a titolo di TFR e la parte rimanente a titolo di spese processuali e ha chiesto la condanna di alla restituzione Controparte_1
delle somme indicate.
In definitiva, l'appello di deve essere accolto, con conseguente Parte_1
rigetto della domanda proposta da , che va condannato a pagare in Controparte_1
favore della società la somma di €. 46.350,31.
3. Le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi in considerazione della complessità della materia, della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
condanna a pagare in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
di €. 46.350,31; rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Controparte_1 CP_2
compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi