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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario NA PO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 2564/2022 r.g.l. promossa da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Erminia Stefanino presso lo studio della quale in S.
RD di IA (BT) Via XXIV Maggio, 26 elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
EL (c.f. pec C.F._1 it) giusta procura generale alle Email_1 liti in Notar da Roma, rep. n. 80974 del 21/07/15, Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: pagamento indennità DS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2020, per 102 giornate, come operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola
“San Paolo srls”, ha esposto di essere stata iscritta negli elenchi nominativi bracciantili del Comune di residenza e di non aver ottenuto dall' il pagamento dell'indennità di DS e gli ANF, nonostante la CP_1 presentazione della domanda amministrativa.
Chiedeva all'adito Tribunale di;
confermare la validità del proprio rapporto di lavoro per l'anno 2020 e per 102 giornate ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della tutela previdenziale e assistenziale;
dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari per l'anno 2020; condannare l'istituto al pagamento della somma di euro 5.321,00 per i titolo innanzi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Integrato il contraddittorio si costituiva l' che contestava CP_1
l'avverso dedotto allegando l'insussistenza dei requisiti per poter accedere alla prestazione considerato che esso ricorrente risultava iscritto negli elenchi CD/CM dal 01/01/2016.
Concludeva per il rigetto del ricorso anche per intervenuta decadenza.
Istruita documentalmente, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 novembre 2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
Va opportunamente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Nel caso di specie, la domanda amministrativa in atti è stata presentata il 17.03.2021, mentre il deposito del ricorso - momento rilevante al fine di evitare la decadenza (cfr. Cass. Civ. Sez. L n.
5189/2001 e n.6646/2004) ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo, stante la chiara natura processuale della decadenza in parola - risulta effettuato in data 31.03.2022, nel termine di decadenza annuale, il cui decorso iniziale va correttamente individuato nel trecentunesimo giorno dalla data di deposito della domanda amministrativa di disoccupazione.
Nel merito, per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo,
Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso, per così dire, riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità,
e possono invece essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria.
Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso -affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi.
(in termini, Cass. lav. 20 marzo 2001 n. 3975)
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti di legge per accedere alle prestazioni richieste. Nel corso del giudizio, come da documentazione versata in atti, risulta che esso ricorrente è stato cancellato dagli elenchi CC.DD. con decorrenza dall'anno 2020.
L'iscrizione in detti elenchi permane tuttavia per l'anno 2019 di talchè non sussiste il requisito assicurativo per accedere alla prestazione della indennità di disoccupazione agricola.
Quanto al'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n.
153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso CP_1 di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' CP_1 tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR
n. 797/55).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentato in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni,
a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro
30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n.
797/55).
Sussistendone i requisiti di legge, deve riconoscersi al ricorrente il diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare per l'anno
2020 nella misura indicata in ricorso in assenza di specifiche contestazioni sui conteggi, oltre accessori di legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
L'accoglimento solo parziale della domanda consente di compensare per 1/2 le spese ponendo a carico dell' la rimanente parte e si CP_1 liquidano nella misura indicata nel dispositivo, già così ridotta, visti i parametri ex D.M. 147/2022
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro
3.099,00 oltre accessori di legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, a titolo di ANF per l'anno 2020;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.310,00 oltre al rimborso delle spese generali e IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Erminia Stefanino, procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria. Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 11 novembre 2025
Il Giudice
NA PO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario NA PO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 2564/2022 r.g.l. promossa da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Erminia Stefanino presso lo studio della quale in S.
RD di IA (BT) Via XXIV Maggio, 26 elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
EL (c.f. pec C.F._1 it) giusta procura generale alle Email_1 liti in Notar da Roma, rep. n. 80974 del 21/07/15, Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: pagamento indennità DS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2020, per 102 giornate, come operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola
“San Paolo srls”, ha esposto di essere stata iscritta negli elenchi nominativi bracciantili del Comune di residenza e di non aver ottenuto dall' il pagamento dell'indennità di DS e gli ANF, nonostante la CP_1 presentazione della domanda amministrativa.
Chiedeva all'adito Tribunale di;
confermare la validità del proprio rapporto di lavoro per l'anno 2020 e per 102 giornate ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della tutela previdenziale e assistenziale;
dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari per l'anno 2020; condannare l'istituto al pagamento della somma di euro 5.321,00 per i titolo innanzi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Integrato il contraddittorio si costituiva l' che contestava CP_1
l'avverso dedotto allegando l'insussistenza dei requisiti per poter accedere alla prestazione considerato che esso ricorrente risultava iscritto negli elenchi CD/CM dal 01/01/2016.
Concludeva per il rigetto del ricorso anche per intervenuta decadenza.
Istruita documentalmente, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 novembre 2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
Va opportunamente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Nel caso di specie, la domanda amministrativa in atti è stata presentata il 17.03.2021, mentre il deposito del ricorso - momento rilevante al fine di evitare la decadenza (cfr. Cass. Civ. Sez. L n.
5189/2001 e n.6646/2004) ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo, stante la chiara natura processuale della decadenza in parola - risulta effettuato in data 31.03.2022, nel termine di decadenza annuale, il cui decorso iniziale va correttamente individuato nel trecentunesimo giorno dalla data di deposito della domanda amministrativa di disoccupazione.
Nel merito, per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo,
Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso, per così dire, riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità,
e possono invece essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria.
Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso -affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi.
(in termini, Cass. lav. 20 marzo 2001 n. 3975)
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti di legge per accedere alle prestazioni richieste. Nel corso del giudizio, come da documentazione versata in atti, risulta che esso ricorrente è stato cancellato dagli elenchi CC.DD. con decorrenza dall'anno 2020.
L'iscrizione in detti elenchi permane tuttavia per l'anno 2019 di talchè non sussiste il requisito assicurativo per accedere alla prestazione della indennità di disoccupazione agricola.
Quanto al'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n.
153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso CP_1 di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' CP_1 tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR
n. 797/55).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentato in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni,
a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro
30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n.
797/55).
Sussistendone i requisiti di legge, deve riconoscersi al ricorrente il diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare per l'anno
2020 nella misura indicata in ricorso in assenza di specifiche contestazioni sui conteggi, oltre accessori di legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
L'accoglimento solo parziale della domanda consente di compensare per 1/2 le spese ponendo a carico dell' la rimanente parte e si CP_1 liquidano nella misura indicata nel dispositivo, già così ridotta, visti i parametri ex D.M. 147/2022
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro
3.099,00 oltre accessori di legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, a titolo di ANF per l'anno 2020;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.310,00 oltre al rimborso delle spese generali e IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Erminia Stefanino, procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria. Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 11 novembre 2025
Il Giudice
NA PO