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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/08/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3480 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/11/1943, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
FRAGAPANI IRENE e GRACI LORENZO, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(P.IVA ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. VACCARO LOREDANA, giusta procura in atti;
- parte opposta -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di restituzione di indebito.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 12.2.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.12.2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2022 del 7.11.2022, notificato il
16.11.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 73.419,37 oltre interessi - dalla data del pagamento effettuato dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado (18.3.2002) - e oltre spese, ciò in virtù della parziale riforma a opera della sentenza di appello n. 1659/2010
pubblicata il 29.11.2010.
In particolare, ha dedotto che
1 - la sentenza del Tribunale di Agrigento in primo grado aveva stabilito il pagamento da parte del a favore dell'odierna opponente per € 104.482,92, di cui € 97.839,22 per sorte CP_1
capitale, interessi e rivalutazione sulla somma di £ 72.981,00, ed € 6.643,70 per spese legali;
- la sentenza della CdA di Palermo ha rideterminato l'importo riconosciuto in € 23.600,62,
cui vanno aggiunti € 819,23 a titolo di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (9/03/2001) al soddisfo (18/03/2002);
- non sono dovuti gli interessi su quanto è tenuta a restituire al dato che CP_1
quest'ultimo non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento di interessi legali entro il termine di prescrizione quinquennale;
infatti, “il ha richiesto per la prima volta gli Controparte_1
interessi legali a partire dal 2002, solo con diffida del 26.8.2020”;
- non può essere chiesta in ripetizione la somma di € 19.567,84 che il convenuto CP_1
aveva versato direttamente all'Erario;
- conseguentemente, è stato erroneamente quantificato l'importo oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto, che deve correttamente indicarsi in € 54.670,76.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e conferma del Controparte_1
d.i. emesso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2002, l'Ente ha riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti di per un importo complessivo di € Parte_1
104.482,92, così distinto:
€ 37.691,54 quale sorte capitale (£ 72.981.000);
€ 25.910,21 per interessi del 3% maturati sul capitale originario annualmente rivalutato dal
21/11/1985 al 09/03/2001;
€ 33.025,33 per rivalutazione monetaria dal 21/11/1985 (data dell'occupazione) al
09/03/2001 (data di deposito della sentenza di primo grado);
€ 1.212,12 per interessi legali maturati dal 10/03/2001 al 31/12/2001;
€ 6.643,70 per spese legali;
- di questi, € 84.915,08 sono stati versati a con mandato di pagamento Parte_1
n. 784 dell'11.3.2002, comprensivi di spese legali e al netto della ritenuta d'acconto
(quest'ultima pari a € 19.567,84);
2 - la somma che controparte è tenuta a restituire all' - non considerando le CP_2
spese legali comunque dovute - è quindi pari ad € 73.419,37 (€ 97.839,22 - € 24.419,85), oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento (18/03/2002) al soddisfo.
In diritto, ha contestato l'avvenuta prescrizione del credito relativamente gli interessi, in quanto non va considerato autonomamente rispetto al credito per sorte capitale ma ne segue le sorti, anche ai fini della prescrizione;
inoltre, “in forza dell'art. 11 della Legge n. 413/1991, ora
confluito nell'art. 35 del D.P.R. n. 327/20011, l'ente comunale (sostituto d'imposta) ha l'obbligo di
operare una ritenuta a titolo d'imposta (o d'acconto, su opzione del contribuente) nella misura del 20%
sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento danni per illegittima espropriazione. (…) L'ente
locale, in quanto sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, non è il soggetto legittimato a
richiedere direttamente il rimborso della ritenuta in eccesso. Il suo ruolo si esaurisce con l'operazione di
ritenuta e versamento iniziale. Sarà poi il contribuente a dover gestire la richiesta di rimborso nei
confronti dell'Erario”.
Con ordinanza del 9.10.2023 il decidente ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i.
opposto limitatamente alla somma non contestata, pari a € 53.851,53.
La causa, istruita documentalmente, mutato il decidente, è stata trattenuta in decisione in data 12.2.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, l'opposizione è da accogliere nei limiti e per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa - l'opponente, benché formalmente attore,
assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio - sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (così, Cass. Civ. n. 77/1969 e 18453/2007).
Ancora, va precisato che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente alla riforma della sentenza esecutiva di primo grado, è certamente legittima la proposizione di un'autonoma azione restitutoria, anche se non esercitata nel giudizio d'appello.
3 Venendo ai motivi di opposizione, appare priva di pregio l'eccezione di prescrizione degli interessi formulata da parte opponente, in maniera assorbente in quanto l'art. 2948 n. 4 c.c.
(prescrizione di cinque anni) non si ritiene applicabile al caso di specie.
Perché possa essere invocata la prescrizione in parola, in luogo di quella ordinaria decennale, infatti, è necessario che gli interessi siano contraddistinti da periodicità, elemento mancante agli interessi moratori;
“l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo
in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità”
(Cass. Civile sez. I, n. 11125/2024). Tale principio è stato espresso dai giudici di legittimità in virtù della ratio della norma invocata, ossia liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi
continuativa.
La prescrizione quinquennale, pertanto, non è applicabile quando gli interessi ineriscano ad una prestazione che, senza di essi, non sarebbe completa, in quanto non si configura una inerzia del creditore alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo di cui si tratta.
Ebbene, nel caso di specie, il diritto alla ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva sorge direttamente dalla riforma della sentenza, idonea a far venir meno ex tunc il titolo del pagamento;
conseguentemente, per ottenere il ripristino dello status quo ante il debitore deve versare altresì gli interessi legali dal giorno dell'indebito pagamento. Soltanto così (mediante il pagamento di entrambe le poste,
capitale e interessi) si avrà l'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
Il credito per interessi vantato dal convenuto non si è quindi prescritto, CP_1
dovendosi applicare il termine di prescrizione ordinario decennale.
Va accolta invece la contestazione mossa da parte opponente relativamente al diritto del di veder ripetuto l'importo oggetto di ritenuta d'acconto. CP_1
Invero, il venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale, a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38 co. I D.P.R. n. 602/1973,
secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass. Civ. sez.
VI, n. 23604/2021 e, più recentemente, n. 6208/2025).
4 Si evita così la conseguenza, denegata dalla Corte di Cassazione nella fattispecie oggetto della suddetta pronuncia (riforma di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore), che il creditore pretenda la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del debitore.
Conclusivamente, dovrà restituire al una somma pari alla Parte_2 CP_1
differenza tra l'importo a suo tempo versatole escluse le spese legali comunque dovute (€
78.271,38) e l'importo rideterminato dalla Corte di Appello più interessi (€ 24.419,85), per un totale di € 53.851,53 oltre interessi dalla data del pagamento effettuato dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado (18.3.2022).
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, si ritiene vi siano giuste ragioni per compensare per 1/2 le spese di lite tra le parti, ponendo la restante porzione
- esclusa la fase istruttoria, sostanzialmente non tenuta, e con parametri tendenti al minimo,
considerate le questioni giuridiche trattate - in capo al debitore opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 982/2022 del 7.11.2022 del Tribunale di Agrigento;
condanna a pagare al per le ragioni di cui in Parte_2 Controparte_1
parte motiva, € 53.851,53 oltre interessi dalla data del pagamento effettuato dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa per ½ le spese di lite;
condanna a rifondere al convenuto il restante ½ Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite per complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute,
come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 9 agosto 2025 il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3480 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/11/1943, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
FRAGAPANI IRENE e GRACI LORENZO, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(P.IVA ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. VACCARO LOREDANA, giusta procura in atti;
- parte opposta -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di restituzione di indebito.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 12.2.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.12.2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2022 del 7.11.2022, notificato il
16.11.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 73.419,37 oltre interessi - dalla data del pagamento effettuato dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado (18.3.2002) - e oltre spese, ciò in virtù della parziale riforma a opera della sentenza di appello n. 1659/2010
pubblicata il 29.11.2010.
In particolare, ha dedotto che
1 - la sentenza del Tribunale di Agrigento in primo grado aveva stabilito il pagamento da parte del a favore dell'odierna opponente per € 104.482,92, di cui € 97.839,22 per sorte CP_1
capitale, interessi e rivalutazione sulla somma di £ 72.981,00, ed € 6.643,70 per spese legali;
- la sentenza della CdA di Palermo ha rideterminato l'importo riconosciuto in € 23.600,62,
cui vanno aggiunti € 819,23 a titolo di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (9/03/2001) al soddisfo (18/03/2002);
- non sono dovuti gli interessi su quanto è tenuta a restituire al dato che CP_1
quest'ultimo non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento di interessi legali entro il termine di prescrizione quinquennale;
infatti, “il ha richiesto per la prima volta gli Controparte_1
interessi legali a partire dal 2002, solo con diffida del 26.8.2020”;
- non può essere chiesta in ripetizione la somma di € 19.567,84 che il convenuto CP_1
aveva versato direttamente all'Erario;
- conseguentemente, è stato erroneamente quantificato l'importo oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto, che deve correttamente indicarsi in € 54.670,76.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e conferma del Controparte_1
d.i. emesso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2002, l'Ente ha riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti di per un importo complessivo di € Parte_1
104.482,92, così distinto:
€ 37.691,54 quale sorte capitale (£ 72.981.000);
€ 25.910,21 per interessi del 3% maturati sul capitale originario annualmente rivalutato dal
21/11/1985 al 09/03/2001;
€ 33.025,33 per rivalutazione monetaria dal 21/11/1985 (data dell'occupazione) al
09/03/2001 (data di deposito della sentenza di primo grado);
€ 1.212,12 per interessi legali maturati dal 10/03/2001 al 31/12/2001;
€ 6.643,70 per spese legali;
- di questi, € 84.915,08 sono stati versati a con mandato di pagamento Parte_1
n. 784 dell'11.3.2002, comprensivi di spese legali e al netto della ritenuta d'acconto
(quest'ultima pari a € 19.567,84);
2 - la somma che controparte è tenuta a restituire all' - non considerando le CP_2
spese legali comunque dovute - è quindi pari ad € 73.419,37 (€ 97.839,22 - € 24.419,85), oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento (18/03/2002) al soddisfo.
In diritto, ha contestato l'avvenuta prescrizione del credito relativamente gli interessi, in quanto non va considerato autonomamente rispetto al credito per sorte capitale ma ne segue le sorti, anche ai fini della prescrizione;
inoltre, “in forza dell'art. 11 della Legge n. 413/1991, ora
confluito nell'art. 35 del D.P.R. n. 327/20011, l'ente comunale (sostituto d'imposta) ha l'obbligo di
operare una ritenuta a titolo d'imposta (o d'acconto, su opzione del contribuente) nella misura del 20%
sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento danni per illegittima espropriazione. (…) L'ente
locale, in quanto sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, non è il soggetto legittimato a
richiedere direttamente il rimborso della ritenuta in eccesso. Il suo ruolo si esaurisce con l'operazione di
ritenuta e versamento iniziale. Sarà poi il contribuente a dover gestire la richiesta di rimborso nei
confronti dell'Erario”.
Con ordinanza del 9.10.2023 il decidente ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i.
opposto limitatamente alla somma non contestata, pari a € 53.851,53.
La causa, istruita documentalmente, mutato il decidente, è stata trattenuta in decisione in data 12.2.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, l'opposizione è da accogliere nei limiti e per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa - l'opponente, benché formalmente attore,
assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio - sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (così, Cass. Civ. n. 77/1969 e 18453/2007).
Ancora, va precisato che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente alla riforma della sentenza esecutiva di primo grado, è certamente legittima la proposizione di un'autonoma azione restitutoria, anche se non esercitata nel giudizio d'appello.
3 Venendo ai motivi di opposizione, appare priva di pregio l'eccezione di prescrizione degli interessi formulata da parte opponente, in maniera assorbente in quanto l'art. 2948 n. 4 c.c.
(prescrizione di cinque anni) non si ritiene applicabile al caso di specie.
Perché possa essere invocata la prescrizione in parola, in luogo di quella ordinaria decennale, infatti, è necessario che gli interessi siano contraddistinti da periodicità, elemento mancante agli interessi moratori;
“l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo
in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità”
(Cass. Civile sez. I, n. 11125/2024). Tale principio è stato espresso dai giudici di legittimità in virtù della ratio della norma invocata, ossia liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi
continuativa.
La prescrizione quinquennale, pertanto, non è applicabile quando gli interessi ineriscano ad una prestazione che, senza di essi, non sarebbe completa, in quanto non si configura una inerzia del creditore alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo di cui si tratta.
Ebbene, nel caso di specie, il diritto alla ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva sorge direttamente dalla riforma della sentenza, idonea a far venir meno ex tunc il titolo del pagamento;
conseguentemente, per ottenere il ripristino dello status quo ante il debitore deve versare altresì gli interessi legali dal giorno dell'indebito pagamento. Soltanto così (mediante il pagamento di entrambe le poste,
capitale e interessi) si avrà l'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
Il credito per interessi vantato dal convenuto non si è quindi prescritto, CP_1
dovendosi applicare il termine di prescrizione ordinario decennale.
Va accolta invece la contestazione mossa da parte opponente relativamente al diritto del di veder ripetuto l'importo oggetto di ritenuta d'acconto. CP_1
Invero, il venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale, a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38 co. I D.P.R. n. 602/1973,
secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass. Civ. sez.
VI, n. 23604/2021 e, più recentemente, n. 6208/2025).
4 Si evita così la conseguenza, denegata dalla Corte di Cassazione nella fattispecie oggetto della suddetta pronuncia (riforma di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore), che il creditore pretenda la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del debitore.
Conclusivamente, dovrà restituire al una somma pari alla Parte_2 CP_1
differenza tra l'importo a suo tempo versatole escluse le spese legali comunque dovute (€
78.271,38) e l'importo rideterminato dalla Corte di Appello più interessi (€ 24.419,85), per un totale di € 53.851,53 oltre interessi dalla data del pagamento effettuato dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado (18.3.2022).
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, si ritiene vi siano giuste ragioni per compensare per 1/2 le spese di lite tra le parti, ponendo la restante porzione
- esclusa la fase istruttoria, sostanzialmente non tenuta, e con parametri tendenti al minimo,
considerate le questioni giuridiche trattate - in capo al debitore opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 982/2022 del 7.11.2022 del Tribunale di Agrigento;
condanna a pagare al per le ragioni di cui in Parte_2 Controparte_1
parte motiva, € 53.851,53 oltre interessi dalla data del pagamento effettuato dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa per ½ le spese di lite;
condanna a rifondere al convenuto il restante ½ Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite per complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute,
come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 9 agosto 2025 il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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