Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1966, n. 1276
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1967
Art. 1.
La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall' articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 , prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1 luglio 1961, n. 567 , continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1967