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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3604/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
R.G. 3604/2024
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 17938/2023 (R.G. 38143/2023), emesso in data 21.11.2023 e pubblicato in data 27.11.2023
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Milano, Via Lanino n. 5
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
P.IVA: - C.F. in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in 20129
Milano, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie/polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di rimessione della causa in decisione in data
22.05.2025 e da fogli telematicamente depositati dalle parti in data 19.03.2025 per parte attrice opponente e in data 13.03.2025 per parte convenuta opposta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE
“NTrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso;
piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale:
Nel merito, in via principale: previa declaratoria di tutte le eventuali nullità rilevabili d'ufficio in ordine alle clausole della fideiussione n. 252569 del 17/10/2007 e delle NTroparte_1 appendici di polizza di coobbligazione (doc. 1 fasc. monitorio), accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta ai sensi e per gli effetti del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione della fideiussione e dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati che sollevano l'eccezione ex art. 1957 cod. civ. anche ove occorrer possa in via di surroga,
e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare estinta e/o comunque non dovuta la pretesa della nei confronti degli opponenti. NTroparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare, già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e/o in prima udienza: accerti e dichiari che la presente controversia non richiede esperimento di obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 bis D. Lgs. n. 28/2010 dal momento che l'azione esperita sottesa al D.I. opposto ha riguardo a titoli e rapporti del tutto estranei all'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 1 bis D.
Lgs. n. 28/2010 con la conseguenza che la Compagnia opposta non è tenuta ad avviare l'iter di mediazione ex art. 5 bis D. Lgs. n. 28/2010, ovvero, ma in via di davvero denegato subordine, assegni termine o rinvio ex lege previsti onde consentire avvio di procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs.
n. 28 /2010; in via principale, previo rigetto di ogni deduzione, domanda ed eccezione contraria: respinga con la miglior formula ritenuta l'opposizione proposta dai signori Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , confermando C.F._1 Parte_2 C.F._2
nei loro confronti in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuti e condanni i sigg.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , in solido tra loro, a C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 2 di 10 pagare a (P.IVA: - Cod. Fisc.: ), in NTroparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 02/08/2023 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.;
In via istruttoria, NTroparte_1 insiste per l'ammissione di quanto dedotto, rilevato e domandato con le proprie tre memorie ex art. 171
– ter c.p.c. da ritenersi qui ritrascritte, impugnato e contestato anche quanto rilevato ed allegato (ai docc. 03, 04, e 05) dagli attori opponenti nella rispettiva prima memoria ex art. 171 – ter c.p.c. del
10/10/2024, in quanto inammissibile, infondato, non provato e/o totalmente inconferente;
chiede lo stralcio della memoria avversaria irritualmente depositata il 30/10/2024 (perché memoria n. 1 di altra e diversa causa pendente inter alios rispetto alla quale la Compagnia è del tutto estranea e che non ha riguardo alla presente causa di opposizione a D.I.) con la conseguente richiesta di dichiararsi la decadenza degli attori opponenti rispetto all'assegnato secondo termine ex art. 171 – ter c.p.c. scadente lo scorso 31/10/2024”.
pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT (nel prosieguo, per brevità, ha emesso, in data 15.10.2007, NTroparte_1 nell'interesse di la polizza fideiussoria n. 252569, in favore del Parte_3 Parte_4
(nel prosieguo anche il Beneficiario), a garanzia dell'obbligazione di pagamento del costo di
[...]
costruzione e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla concessione edilizia;
tutti gli obblighi e gli oneri assunti dal contraente in dipendenza del contratto di garanzia sono stati solidalmente assunti, in qualità di coobblibati, dai signori e , che hanno Parte_5 Parte_1 Parte_2 sottoscritto l'appendice alla polizza per pattuizione di coobligazione (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio).
In seguito all'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario ha Parte_4
NT provveduto ad escutere la garanzia (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio); ha pertanto provveduto,
a sua volta, al versamento, in data 02.08.2023, della somma di Euro 50.000,00 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio).
NT A fronte del perdurare dell'inadempimento del NTraente (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio), ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 17938/2023 (emesso in data 21.11.2023 e pubblicato in data 27.11.2023, R.G. 38143/2023) per il suddetto importo di Euro 50.000,00, oltre interessi come da domanda, spese ed accessori.
I signori e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra _1 Parte_2
indicato, chiedendo, nel merito, in via principale, previa declaratoria di tutte le eventuali nullità
NT rilevabili d'ufficio in ordine alle clausole della fideiussione n. 252569 del 17.10.2007 e delle appendici di polizza di coobbligazione, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta opposta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione e dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati che hanno sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. anche ove occorrer possa in via di surroga, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare estinta e/o comunque non dovuta la NT pretesa di nei confronti degli opponenti.
NT Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Stefania Illarietti, che, all'udienza in data 21.11.2024, rinviava la causa in data 20.05.2025, per la rimessione della causa in decisione.
Nelle more, a far data dal 13.02.2025, la causa veniva definitivamente assegnata alla scrivente, che in data 22.05.2025 tratteneva la causa in decisione, previo scambio di comparse conclusionali e memoria replica della sola convenuta opposta, rilevato che la memoria di replica depositata da parte opponente pagina 4 di 10 in data 08.04.2025, non riguarda il giudizio in questione, ma un giudizio inter alios e, pertanto, deve disporsi lo stralcio dal presente fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. NT Oggetto della presente causa è un asserito credito di Euro 50.000,00, oltre interessi, vantato da nei confronti dei signori e , quali coobbligati solidali, insieme al sig. _1 Parte_2 Parte_5
in forza della polizza fideiussoria n. 252569 stipulata nell'ottobre del 2007 ed emessa in favore
[...] del comune di , a garanzia dell'obbligazione di pagamento del costo di costruzione e degli Pt_4
oneri di urbanizzazione previsti dalla concessione edilizia e della annessa appendice di coobbligazione alla polizza.
NT Il Beneficiario della polizza ha escusso la garanzia e ha pagato la somma di Euro 50.000,00 in data 02.08.2023 (vedasi docc. nn. 1, 2, 3 fascicolo monitorio). Per il pagamento effettuato il creditore ha ottenuto nei confronti dei coobbligati il decreto ingiuntivo n. 17938/2023, qui opposto.
Parte attrice opponente ha eccepito preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è infondata, perché la presente controversia ha ad oggetto un'azione di regresso e di NT surroga del garante ( , che ha pagato in forza di polizza fideiussoria, che non è un contratto bancario, né assicurativo. La fattispecie esula, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 5, d.lgs n.
28/2010 e successive modifiche. Più specificamente si rileva che la polizza fideiussoria inter partes non ha una causa bancaria, finanziaria o assicurativa. Pertanto, non si può qualificare il contratto oggetto della lite tra quelli tipicamente assicurativi e/o bancari e non dovrà essere lo stesso soggetto al preventivo esperimento di mediazione obbligatoria. Inoltre, deve altresì considerarsi che il d.lgs.28/2010 prevede un limite all'accesso alla giurisdizione e va, quindi, interpretato in senso restrittivo e in tale prospettiva, per controversia in materia assicurativa e/o bancaria deve intendersi quella che verta su uno di tali contratti tipici.
Ciò detto si ritiene opportuno, in primis, al fine del decidere, qualificare il rapporto giuridico per il quale è causa.
Parte opponente ha ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta della fideiussione (definendola
“fideiussione specifica”) mentre parte convenuta opposta ha invocato la figura del contratto autonomo di garanzia al fine di qualificare giuridicamente il rapporto inter partes.
Deve premettersi che il contratto autonomo di garanzia è annoverabile tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria valevole nei riguardi del soggetto garante. Le garanzie personali rafforzano la posizione creditoria, ampliando la garanzia del creditore a pagina 5 di 10 tutti quei beni, presenti e futuri che fanno parte del terzo garante. Questa figura si è diffusa nella prassi dei rapporti commerciali ed è caratterizzata da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito. Tale garanzia nasce dall'esigenza, particolarmente sentita nell'ambito commerciale e finanziario, di soddisfare il creditore facendogli ottenere l'immediata escussione della garanzia. In ragione di tale finalità il contratto autonomo di garanzia si connota in termini del tutto autonomi rispetto al negozio garantito, anche se inserito nell'ambito di un'unitaria operazione economica.
Elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è l'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale. L'autonomia si esprime nella circostanza che il garante assume l'impegno di pagare al beneficiario della garanzia, sulla base della semplice richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto siffatto contratto si connota per la presenza di clausole, quali quelle a prima richiesta e senza eccezioni, che agevolano il beneficiario della garanzia, che non sarà tenuto a provare i requisiti legittimanti la richiesta di pagamento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3947/2010, hanno chiarito che
“l'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola a semplice richiesta o senza eccezioni vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione”. In ogni caso occorre esaminare le clausole contenute nel rapporto contrattuale al fine di dare una corretta direzione univoca alla volontà delle parti, per la qualificazione del rapporto quale fideiussione o quale contratto autonomo di garanzia.
Si rileva che, alla luce della documentazione in atti, in particolare della polizza e dell'appendice di coobbligazione (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), la fattispecie astratta in esame deve essere configurata quale contratto autonomo di garanzia, come si evince appunto dalle clausole contrattuali in esse contenute.
Non si ritiene di dover aderire alla ricostruzione operata da parte opponente che ha configurato la garanzia assunta dai coobbligati con la sottoscrizione dell'appendice di coobbligazione quale fideiussione specifica considerato che le clausole regolanti l'impegno di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni sarebbero denominate “condizioni generali”. Nel caso di specie difetta, infatti, una delle caratteristiche connaturali del contratto di fideiussione come regolamentato dal codice civile, ossia l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita.
Gli opponenti coobbligati, infatti, si sono entrambi specificamente obbligati a tenere indenne la IE
NT (nello specifico da ogni pagamento che dovesse effettuare per effetto della polizza e a versare alla NT IE (nello specifico , a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, tutte le somme sborsate o pagina 6 di 10 che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della polizza, con rinuncia ai diritti e alle eccezioni derivanti dagli articoli 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c., clausole anche specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (vedasi art. 2 dell'Appendice di coobbligazione, doc. n. 1 fascicolo monitorio)
NT Inoltre la polizza prevede l'impegno di a provvedere al pagamento in favore del Comune beneficiario entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'ente con rinuncia
NT al beneficio della preventiva escussione del contraente e con rinuncia da parte di ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c. (vedasi art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, doc. n. 1 fascicolo monitorio)
Tutti questi elementi denotano l'assenza di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella garantita.
La previsione contrattuale del pagamento “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni” vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia che si inserisce in un fenomeno negoziale complesso, che dà luogo a tre distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un'operazione economica unitaria. Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L'esclusione dell'operatività dell'art. 1952 c.c. è indice della volontà delle parti di svincolare del tutto il rapporto di garanzia dal rapporto principale, secondo un indirizzo interpretativo più volte condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che rinviene il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento (vedasi Cass. Civ. Sez. Un. 3947/2010).
Peraltro, anche la dichiarazione di coobbligazione prestata dagli attuali opponenti, a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento gravanti sul debitore principale e derivanti dalla stipula di detta appendice di coobbligazione, presenta la natura di contratto autonomo di garanzia come si desume dall'interpretazione delle clausole contrattuali che rinviano integralmente a tutte le condizioni generali e particolari della polizza, imponendo al garante di pagare “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione” e con “rinuncia ai diritti e alle eccezioni di cui agli articoli 1950, 1952, 1955 e
1957 c.c.”.
La dichiarazione di coobbligazione autonoma rafforza ulteriormente la posizione del garante, in quanto il coobbligato assume solidalmente il medesimo impegno di cui si fa carico il debitore principale nei confronti del garante stesso.
L'eliminazione del vincolo di accessorietà e l'indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, il quale può così fare pagina 7 di 10 affidamento sulla possibilità di rapida escussione senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Occorre rilevare, in generale, che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione
(convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (vedasi ex multis Cass., 17.11.2003 n. 17371).
NT Nel caso di specie dopo avere ricevuto dal Beneficiario la richiesta di escussione della polizza
(doc. n. 2 fascicolo monitorio) ha pagato allo stesso la somma garantita (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) e per effetto di tale pagamento ha agito nei confronti dei coobbligati solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 2 dell'appendice di coobbligazione.
La società opposta ha provato la stipula della polizza fideiussoria e dell'appendice di coobbligazione
(vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed il pagamento della somma richiesta dal beneficiario (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) e, del resto, tali circostanze non sono state oggetto di specifiche contestazioni se non con riferimento all'asserita decadenza ex art. 1957 c.c. per scadenza dell'obbligazione principale.
L'art. 1957 c.c. non può in questa sede essere invocato perché si verte in materia di contratto autonomo di garanzia e la polizza, in base all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Oggetto e
NT delimitazione della garanzia), risulta prestata da in favore del fino a liberazione Pt_4
dell'Obbligato principale, da rendersi mediante restituzione di polizza con annotazione del suo svincolo e con dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario, senza alcun collegamento dell'impegno di garanzia alla durata dell'obbligazione principale.
La garanzia assunta dai coobbligati, discendente dall'appendice di coobbligazione riferita alla polizza è stata dai predetti espressamente prestata in favore della Compagnia Garante “fino a quando la IE non sarà stata completamente liberata dagli obblighi derivanti dalla polizza” (vedasi art. 3 appendice di coobbligazione, doc. n. 1 fascicolo monitorio), con la conseguenza che per tale motivo non si potrebbe in ogni modo applicare l'art. 1957 c.c. dal momento che “anche nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (vedasi ex multis Cass. Civ., Sez. I, Sent. 13.08.2015, n. 16836)
pagina 8 di 10 e i coobbligati ingiunti hanno specificamente approvato e sottoscritto la loro rinuncia all'art. 1957 c.c., NT come anche la NTraente essendo la deroga all'art. 1957 c.c. prevista contrattualmente anche
NT nell'ambito del rapporto tra la Compagnia ed il Beneficiario (vedasi art. 4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione).
Tutte le doglianze sollevate da parte opponente, pertanto, devono essere disattese in quanto la natura autonoma del contratto di garanzia (come sopra qualificato il caso di specie) preclude al garante (e ai coobbligati) di sollevare le eccezioni relative al rapporto principale al fine di evitare il pagamento degli importi garantiti.
Questa è la principale differenza tra garanzia autonoma e fideiussione accessoria al rapporto principale garantito.
Stante la natura autonoma della garanzia, l'unica eccezione che potrebbe essere validamente sollevata dal contraente, al fine di evitare il pagamento, potrebbe essere l'exceptio doli che, però, proprio in ragione dell'autonomia della garanzia, non può essere inerente questioni relative al rapporto principale oggetto di garanzia (e quindi all'asserito inadempimento del Beneficiario con riferimento all'obbligazione principale garantita).
Ciò risulta anche da una analisi della Giurisprudenza in materia, dalla quale emerge che “… in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”
(vedasi al riguardo Cass. 31.07.2015 n.16213; Cass. 5439/2017).
La giurisprudenza ha inoltre ritenuto che la sussistenza dell'exceptio doli non possa essere valutata ex post, ma occorre – per evitare legittimamente il pagamento – che la prova certa e liquida della illegittimità dell'incameramento (che, come visto, non può comunque inerire il merito del rapporto garantito) sussista al momento della liquidazione degli importi da parte del garante.
Nella fattispecie in esame, considerata l'autonoma della garanzia e l'autonomia dell'obbligazione di rivalsa, in ogni caso gli opponenti in qualità di coobbligati si sono impegnati a tenere indenne la
IE da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza suindicata e a versare alla IE, a semplice richiesta e senza alcuna eccezione, tutte le somme sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della polizza, con rinuncia ai diritti e alle eccezioni di cui agli articoli 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c. (vedasi art. 2 dell'Appendice di Coobbligazione, doc. n. 1
NT fascicolo monitorio); è pertanto sufficiente per la prova del titolo del proprio credito, ossia la polizza fideiussoria (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), la richiesta di pagamento da parte della pagina 9 di 10 beneficiaria (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), l'avvenuto pagamento degli importi garantiti in favore del beneficiario (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio).
L'opposizione, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come modificato dal DM 147/2022, con riferimento ai parametri medi delle attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna gli opponenti, signori e _1
, al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
Parte_2
2. condanna gli opponenti alla rifusione, in favore della convenuta opposta, NTroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.810,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
R.G. 3604/2024
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 17938/2023 (R.G. 38143/2023), emesso in data 21.11.2023 e pubblicato in data 27.11.2023
DA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Milano, Via Lanino n. 5
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
P.IVA: - C.F. in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in 20129
Milano, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie/polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di rimessione della causa in decisione in data
22.05.2025 e da fogli telematicamente depositati dalle parti in data 19.03.2025 per parte attrice opponente e in data 13.03.2025 per parte convenuta opposta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE
“NTrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso;
piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale:
Nel merito, in via principale: previa declaratoria di tutte le eventuali nullità rilevabili d'ufficio in ordine alle clausole della fideiussione n. 252569 del 17/10/2007 e delle NTroparte_1 appendici di polizza di coobbligazione (doc. 1 fasc. monitorio), accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta ai sensi e per gli effetti del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione della fideiussione e dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati che sollevano l'eccezione ex art. 1957 cod. civ. anche ove occorrer possa in via di surroga,
e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare estinta e/o comunque non dovuta la pretesa della nei confronti degli opponenti. NTroparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare, già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e/o in prima udienza: accerti e dichiari che la presente controversia non richiede esperimento di obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 bis D. Lgs. n. 28/2010 dal momento che l'azione esperita sottesa al D.I. opposto ha riguardo a titoli e rapporti del tutto estranei all'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 1 bis D.
Lgs. n. 28/2010 con la conseguenza che la Compagnia opposta non è tenuta ad avviare l'iter di mediazione ex art. 5 bis D. Lgs. n. 28/2010, ovvero, ma in via di davvero denegato subordine, assegni termine o rinvio ex lege previsti onde consentire avvio di procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs.
n. 28 /2010; in via principale, previo rigetto di ogni deduzione, domanda ed eccezione contraria: respinga con la miglior formula ritenuta l'opposizione proposta dai signori Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , confermando C.F._1 Parte_2 C.F._2
nei loro confronti in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuti e condanni i sigg.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , in solido tra loro, a C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 2 di 10 pagare a (P.IVA: - Cod. Fisc.: ), in NTroparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 02/08/2023 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.;
In via istruttoria, NTroparte_1 insiste per l'ammissione di quanto dedotto, rilevato e domandato con le proprie tre memorie ex art. 171
– ter c.p.c. da ritenersi qui ritrascritte, impugnato e contestato anche quanto rilevato ed allegato (ai docc. 03, 04, e 05) dagli attori opponenti nella rispettiva prima memoria ex art. 171 – ter c.p.c. del
10/10/2024, in quanto inammissibile, infondato, non provato e/o totalmente inconferente;
chiede lo stralcio della memoria avversaria irritualmente depositata il 30/10/2024 (perché memoria n. 1 di altra e diversa causa pendente inter alios rispetto alla quale la Compagnia è del tutto estranea e che non ha riguardo alla presente causa di opposizione a D.I.) con la conseguente richiesta di dichiararsi la decadenza degli attori opponenti rispetto all'assegnato secondo termine ex art. 171 – ter c.p.c. scadente lo scorso 31/10/2024”.
pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT (nel prosieguo, per brevità, ha emesso, in data 15.10.2007, NTroparte_1 nell'interesse di la polizza fideiussoria n. 252569, in favore del Parte_3 Parte_4
(nel prosieguo anche il Beneficiario), a garanzia dell'obbligazione di pagamento del costo di
[...]
costruzione e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla concessione edilizia;
tutti gli obblighi e gli oneri assunti dal contraente in dipendenza del contratto di garanzia sono stati solidalmente assunti, in qualità di coobblibati, dai signori e , che hanno Parte_5 Parte_1 Parte_2 sottoscritto l'appendice alla polizza per pattuizione di coobligazione (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio).
In seguito all'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario ha Parte_4
NT provveduto ad escutere la garanzia (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio); ha pertanto provveduto,
a sua volta, al versamento, in data 02.08.2023, della somma di Euro 50.000,00 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio).
NT A fronte del perdurare dell'inadempimento del NTraente (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio), ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 17938/2023 (emesso in data 21.11.2023 e pubblicato in data 27.11.2023, R.G. 38143/2023) per il suddetto importo di Euro 50.000,00, oltre interessi come da domanda, spese ed accessori.
I signori e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra _1 Parte_2
indicato, chiedendo, nel merito, in via principale, previa declaratoria di tutte le eventuali nullità
NT rilevabili d'ufficio in ordine alle clausole della fideiussione n. 252569 del 17.10.2007 e delle appendici di polizza di coobbligazione, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta opposta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione e dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati che hanno sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. anche ove occorrer possa in via di surroga, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare estinta e/o comunque non dovuta la NT pretesa di nei confronti degli opponenti.
NT Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Stefania Illarietti, che, all'udienza in data 21.11.2024, rinviava la causa in data 20.05.2025, per la rimessione della causa in decisione.
Nelle more, a far data dal 13.02.2025, la causa veniva definitivamente assegnata alla scrivente, che in data 22.05.2025 tratteneva la causa in decisione, previo scambio di comparse conclusionali e memoria replica della sola convenuta opposta, rilevato che la memoria di replica depositata da parte opponente pagina 4 di 10 in data 08.04.2025, non riguarda il giudizio in questione, ma un giudizio inter alios e, pertanto, deve disporsi lo stralcio dal presente fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. NT Oggetto della presente causa è un asserito credito di Euro 50.000,00, oltre interessi, vantato da nei confronti dei signori e , quali coobbligati solidali, insieme al sig. _1 Parte_2 Parte_5
in forza della polizza fideiussoria n. 252569 stipulata nell'ottobre del 2007 ed emessa in favore
[...] del comune di , a garanzia dell'obbligazione di pagamento del costo di costruzione e degli Pt_4
oneri di urbanizzazione previsti dalla concessione edilizia e della annessa appendice di coobbligazione alla polizza.
NT Il Beneficiario della polizza ha escusso la garanzia e ha pagato la somma di Euro 50.000,00 in data 02.08.2023 (vedasi docc. nn. 1, 2, 3 fascicolo monitorio). Per il pagamento effettuato il creditore ha ottenuto nei confronti dei coobbligati il decreto ingiuntivo n. 17938/2023, qui opposto.
Parte attrice opponente ha eccepito preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è infondata, perché la presente controversia ha ad oggetto un'azione di regresso e di NT surroga del garante ( , che ha pagato in forza di polizza fideiussoria, che non è un contratto bancario, né assicurativo. La fattispecie esula, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 5, d.lgs n.
28/2010 e successive modifiche. Più specificamente si rileva che la polizza fideiussoria inter partes non ha una causa bancaria, finanziaria o assicurativa. Pertanto, non si può qualificare il contratto oggetto della lite tra quelli tipicamente assicurativi e/o bancari e non dovrà essere lo stesso soggetto al preventivo esperimento di mediazione obbligatoria. Inoltre, deve altresì considerarsi che il d.lgs.28/2010 prevede un limite all'accesso alla giurisdizione e va, quindi, interpretato in senso restrittivo e in tale prospettiva, per controversia in materia assicurativa e/o bancaria deve intendersi quella che verta su uno di tali contratti tipici.
Ciò detto si ritiene opportuno, in primis, al fine del decidere, qualificare il rapporto giuridico per il quale è causa.
Parte opponente ha ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta della fideiussione (definendola
“fideiussione specifica”) mentre parte convenuta opposta ha invocato la figura del contratto autonomo di garanzia al fine di qualificare giuridicamente il rapporto inter partes.
Deve premettersi che il contratto autonomo di garanzia è annoverabile tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria valevole nei riguardi del soggetto garante. Le garanzie personali rafforzano la posizione creditoria, ampliando la garanzia del creditore a pagina 5 di 10 tutti quei beni, presenti e futuri che fanno parte del terzo garante. Questa figura si è diffusa nella prassi dei rapporti commerciali ed è caratterizzata da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito. Tale garanzia nasce dall'esigenza, particolarmente sentita nell'ambito commerciale e finanziario, di soddisfare il creditore facendogli ottenere l'immediata escussione della garanzia. In ragione di tale finalità il contratto autonomo di garanzia si connota in termini del tutto autonomi rispetto al negozio garantito, anche se inserito nell'ambito di un'unitaria operazione economica.
Elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è l'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale. L'autonomia si esprime nella circostanza che il garante assume l'impegno di pagare al beneficiario della garanzia, sulla base della semplice richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto siffatto contratto si connota per la presenza di clausole, quali quelle a prima richiesta e senza eccezioni, che agevolano il beneficiario della garanzia, che non sarà tenuto a provare i requisiti legittimanti la richiesta di pagamento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3947/2010, hanno chiarito che
“l'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola a semplice richiesta o senza eccezioni vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione”. In ogni caso occorre esaminare le clausole contenute nel rapporto contrattuale al fine di dare una corretta direzione univoca alla volontà delle parti, per la qualificazione del rapporto quale fideiussione o quale contratto autonomo di garanzia.
Si rileva che, alla luce della documentazione in atti, in particolare della polizza e dell'appendice di coobbligazione (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), la fattispecie astratta in esame deve essere configurata quale contratto autonomo di garanzia, come si evince appunto dalle clausole contrattuali in esse contenute.
Non si ritiene di dover aderire alla ricostruzione operata da parte opponente che ha configurato la garanzia assunta dai coobbligati con la sottoscrizione dell'appendice di coobbligazione quale fideiussione specifica considerato che le clausole regolanti l'impegno di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni sarebbero denominate “condizioni generali”. Nel caso di specie difetta, infatti, una delle caratteristiche connaturali del contratto di fideiussione come regolamentato dal codice civile, ossia l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita.
Gli opponenti coobbligati, infatti, si sono entrambi specificamente obbligati a tenere indenne la IE
NT (nello specifico da ogni pagamento che dovesse effettuare per effetto della polizza e a versare alla NT IE (nello specifico , a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, tutte le somme sborsate o pagina 6 di 10 che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della polizza, con rinuncia ai diritti e alle eccezioni derivanti dagli articoli 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c., clausole anche specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (vedasi art. 2 dell'Appendice di coobbligazione, doc. n. 1 fascicolo monitorio)
NT Inoltre la polizza prevede l'impegno di a provvedere al pagamento in favore del Comune beneficiario entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'ente con rinuncia
NT al beneficio della preventiva escussione del contraente e con rinuncia da parte di ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c. (vedasi art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, doc. n. 1 fascicolo monitorio)
Tutti questi elementi denotano l'assenza di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella garantita.
La previsione contrattuale del pagamento “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni” vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia che si inserisce in un fenomeno negoziale complesso, che dà luogo a tre distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un'operazione economica unitaria. Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L'esclusione dell'operatività dell'art. 1952 c.c. è indice della volontà delle parti di svincolare del tutto il rapporto di garanzia dal rapporto principale, secondo un indirizzo interpretativo più volte condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che rinviene il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento (vedasi Cass. Civ. Sez. Un. 3947/2010).
Peraltro, anche la dichiarazione di coobbligazione prestata dagli attuali opponenti, a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento gravanti sul debitore principale e derivanti dalla stipula di detta appendice di coobbligazione, presenta la natura di contratto autonomo di garanzia come si desume dall'interpretazione delle clausole contrattuali che rinviano integralmente a tutte le condizioni generali e particolari della polizza, imponendo al garante di pagare “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione” e con “rinuncia ai diritti e alle eccezioni di cui agli articoli 1950, 1952, 1955 e
1957 c.c.”.
La dichiarazione di coobbligazione autonoma rafforza ulteriormente la posizione del garante, in quanto il coobbligato assume solidalmente il medesimo impegno di cui si fa carico il debitore principale nei confronti del garante stesso.
L'eliminazione del vincolo di accessorietà e l'indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, il quale può così fare pagina 7 di 10 affidamento sulla possibilità di rapida escussione senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Occorre rilevare, in generale, che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione
(convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (vedasi ex multis Cass., 17.11.2003 n. 17371).
NT Nel caso di specie dopo avere ricevuto dal Beneficiario la richiesta di escussione della polizza
(doc. n. 2 fascicolo monitorio) ha pagato allo stesso la somma garantita (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) e per effetto di tale pagamento ha agito nei confronti dei coobbligati solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 2 dell'appendice di coobbligazione.
La società opposta ha provato la stipula della polizza fideiussoria e dell'appendice di coobbligazione
(vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed il pagamento della somma richiesta dal beneficiario (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) e, del resto, tali circostanze non sono state oggetto di specifiche contestazioni se non con riferimento all'asserita decadenza ex art. 1957 c.c. per scadenza dell'obbligazione principale.
L'art. 1957 c.c. non può in questa sede essere invocato perché si verte in materia di contratto autonomo di garanzia e la polizza, in base all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Oggetto e
NT delimitazione della garanzia), risulta prestata da in favore del fino a liberazione Pt_4
dell'Obbligato principale, da rendersi mediante restituzione di polizza con annotazione del suo svincolo e con dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario, senza alcun collegamento dell'impegno di garanzia alla durata dell'obbligazione principale.
La garanzia assunta dai coobbligati, discendente dall'appendice di coobbligazione riferita alla polizza è stata dai predetti espressamente prestata in favore della Compagnia Garante “fino a quando la IE non sarà stata completamente liberata dagli obblighi derivanti dalla polizza” (vedasi art. 3 appendice di coobbligazione, doc. n. 1 fascicolo monitorio), con la conseguenza che per tale motivo non si potrebbe in ogni modo applicare l'art. 1957 c.c. dal momento che “anche nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (vedasi ex multis Cass. Civ., Sez. I, Sent. 13.08.2015, n. 16836)
pagina 8 di 10 e i coobbligati ingiunti hanno specificamente approvato e sottoscritto la loro rinuncia all'art. 1957 c.c., NT come anche la NTraente essendo la deroga all'art. 1957 c.c. prevista contrattualmente anche
NT nell'ambito del rapporto tra la Compagnia ed il Beneficiario (vedasi art. 4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione).
Tutte le doglianze sollevate da parte opponente, pertanto, devono essere disattese in quanto la natura autonoma del contratto di garanzia (come sopra qualificato il caso di specie) preclude al garante (e ai coobbligati) di sollevare le eccezioni relative al rapporto principale al fine di evitare il pagamento degli importi garantiti.
Questa è la principale differenza tra garanzia autonoma e fideiussione accessoria al rapporto principale garantito.
Stante la natura autonoma della garanzia, l'unica eccezione che potrebbe essere validamente sollevata dal contraente, al fine di evitare il pagamento, potrebbe essere l'exceptio doli che, però, proprio in ragione dell'autonomia della garanzia, non può essere inerente questioni relative al rapporto principale oggetto di garanzia (e quindi all'asserito inadempimento del Beneficiario con riferimento all'obbligazione principale garantita).
Ciò risulta anche da una analisi della Giurisprudenza in materia, dalla quale emerge che “… in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”
(vedasi al riguardo Cass. 31.07.2015 n.16213; Cass. 5439/2017).
La giurisprudenza ha inoltre ritenuto che la sussistenza dell'exceptio doli non possa essere valutata ex post, ma occorre – per evitare legittimamente il pagamento – che la prova certa e liquida della illegittimità dell'incameramento (che, come visto, non può comunque inerire il merito del rapporto garantito) sussista al momento della liquidazione degli importi da parte del garante.
Nella fattispecie in esame, considerata l'autonoma della garanzia e l'autonomia dell'obbligazione di rivalsa, in ogni caso gli opponenti in qualità di coobbligati si sono impegnati a tenere indenne la
IE da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza suindicata e a versare alla IE, a semplice richiesta e senza alcuna eccezione, tutte le somme sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della polizza, con rinuncia ai diritti e alle eccezioni di cui agli articoli 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c. (vedasi art. 2 dell'Appendice di Coobbligazione, doc. n. 1
NT fascicolo monitorio); è pertanto sufficiente per la prova del titolo del proprio credito, ossia la polizza fideiussoria (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), la richiesta di pagamento da parte della pagina 9 di 10 beneficiaria (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio), l'avvenuto pagamento degli importi garantiti in favore del beneficiario (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio).
L'opposizione, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come modificato dal DM 147/2022, con riferimento ai parametri medi delle attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna gli opponenti, signori e _1
, al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
Parte_2
2. condanna gli opponenti alla rifusione, in favore della convenuta opposta, NTroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.810,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Cinzia Cassone
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