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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 917 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
3.6.1969, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Lorena Greco e dall'Avvocato Rosa Mitra elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del primo difensore, in Campobasso via Mazzini n. 180;
OPPONENTE
CONTRO quale procuratrice della società in persona del legale Controparte_1 Parte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Alessandro Barbaro e dall'Avvocato Luigi Tinuzzo, elettivamente domiciliata in Campobasso Piazzale Marcello Scarano n. 16 presso lo studio professionale dell'Avvocato Laura Storto;
OPPOSTA
Nonché
in proprio e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Alessandro Barbaro e dall'Avvocato Luigi Tinuzzo, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Mazzini n. 180, presso lo studio professionale dell'Avvocato Giuseppe Terriaca;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.3.2023, la società quale cessionaria del credito originariamente sorto Parte_3
in favore di ha agito in via monitoria, a mezzo della sua procuratrice, la stessa Controparte_1
nei confronti del sig. e della sig.ra per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di saldo debitore, oltre agli interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto di finanziamento n. 20255923, stipulato il 23.1.2019, per l'importo pagina 1 di 10 complessivo di euro 23.658,25, oltre interessi sul capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate ex art. 1284 c.c..
L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n.
161/2023, pubblicato in data 23.3.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato ai debitori in data 6 aprile 2023, con atto di citazione notificato il 16.05.2023 gli odierni opponenti hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, deducendo, in particolare, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, richiamando altri contratti di finanziamento sottoscritti con ha ulteriormente eccepito la inidoneità della CP_1
documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto e, nello specifico, ha dedotto la nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto in violazione degli artt. 981, 1194, 1195, 1284 e 117
TUB, l'indeterminatezza dei contratti di finanziamento per mancata indicazione del regime finanziario e delle modalità di calcolo del piano di ammortamento, il vizio del consenso per mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi ex art. 1195 c.c., la illegittima capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese in violazione degli artt. 821,
1283, 1284, 1343, 1344 c.c. ed ex art. 120 TUB, l'applicazione di interessi usurari ex L. n. 108/1996 e l'erronea indicazione del TAEG contrattuale nel finanziamento del 23.1.2019. Gli opponenti rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via preliminare ed in rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della mandataria 2) sempre in Parte_3 Controparte_1 via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza della mediazione obbligatoria;
3) accertare e dichiarare la lesione del diritto di difesa dei consumatori di cui alla lett. C) della parte motiva;
4) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità dei contratti di finanziamento, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1325 e 1418 cc e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità dei contratti di finanziamento in oggetto e, segnatamente, della clausola di pattuizione degli interessi, per indeterminatezza e violazione degli artt. 117 TUB, 1284, 1346, 1419 cc e delle ulteriori disposizioni normative di cui al punto D) della citazione;
6) Accertare e dichiarare che nel contratto di finanziamento in oggetto sussiste violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o, in via mediata, la violazione dell'art. 1343 c.c. (illiceità della causa) e dell'art. 1344 c.c. (negozio in frode alla legge), nonché delle ulteriori disposizioni normative di cui al punto D) della citazione;
7) Accertare e dichiarare che nei contratti di finanziamento in oggetto sussiste violazione dell'art. 1195 cc. 8)
pagina 2 di 10 Accertare e dichiarare, per effetto delle riscontrate violazioni sub n. 7, n. 8 e n. 9, l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 117 TUB o in via alternativa del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co.
3 cc. e comunque del regime dell'interesse semplice;
9) Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla o in subordine rideterminare il quantum eventualmente dovuto alla CP_1 CP_1
nella qualità di mandataria della sulla base delle risultanze della perizia;
10) Accertare e Parte_3 dichiarare l'invalidità e/o nullità del contratto di finanziamento in oggetto per usurarietà; 11)
Condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso Controparte_1
forfetario IVA e CAP come per legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva la società opposta, la quale argomentava diffusamente sulla propria titolarità attiva e sulla idoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito e, quindi, impugnando ogni singolo motivo di opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione, con ordinanza resa all'udienza cartolare del 10.11.2023 la causa veniva istruita con la consulenza tecnico contabile e rinviata all'udienza del 21.3.2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. comma.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. n. 3984/2003; Cass. 13240/2019).
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
La società opposta, chiedendo il pagamento del saldo debitorio risultante dal contratto di finanziamento sottoscritto il 23.1.2019, ha quindi l'onere di provare la fonte del diritto di credito e, in particolare, la titolarità dal lato attivo del rapporto per il recupero del credito che è stato oggetto di cessione in blocco.
Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva di parte opposta sul presupposto della mancata notifica della cessione ai debitori ceduti del credito di cui al contratto di finanziamento n.
20255923 del 23.1.2019.
L'eccezione è infondata. Pa In relazione alla prima cessione pro soluto dei crediti, avvenuta tra e come CP_1 Pt_3
da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 17 del 9.2.2017, si osserva che "il contratto
pagina 3 di 10 di cessione del credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (cfr. Cass. n. 4713/2019).
Infatti, la notificazione della cessione del credito del debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuato sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1770/2014).
Rigettato il primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito, poi, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta sostenendo che il credito di cui al contratto di finanziamento sottoscritto il
23.1.2019 non è stato oggetto di alcuna cessione da parte della società parte opposta, CP_1
confutando diffusamente le avverse argomentazioni, a dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto, nell'ambito dell'odierno giudizio di opposizione, l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 17 del 9.2.2017 nonchè dedotto l'esistenza di un contratto di Servicing sottoscritto in data 6 febbraio 2017 a mezzo del quale ha nominato quale suo Servicer per la gestione, Pt_3 CP_1
l'incasso e il recupero dei crediti ceduti (cfr. doc. 1 dell'opposta procura speciale del 27.2.2020).
Trattasi di uno schema contrattuale dove il cedente cede pro soluto ad una società veicolo dei crediti in sofferenza, obbligandosi contestualmente a provvedere, in nome e per conto della cessionaria, previa apposita procura, al loro recupero, con il compimento di tutte le operazioni necessarie, anche giudiziarie, dietro un compenso forfettario per le spese e gli oneri sostenuti, sugli incassi realizzati.
Queste operazioni si ripetono nel tempo fra gli stessi soggetti e possono avere ad oggetto anche crediti di futura cessione.
In base a tale schema contrattuale continua a svolgere l'attività di recupero dei crediti per CP_1
conto di alla stessa stregua di un mandato con rappresentanza (cfr Cass. 31122/2017). Parte_3
Dall'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto, risulta che la società “ in forza di un Parte_3
contratto di cessione di crediti stipulato in data 6 febbraio 2017 con ha Controparte_1 acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art.
58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro)
pagina 4 di 10 derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti che alla data del CP_1
5 febbraio 2017 avevano le seguenti caratteristiche…….”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che: "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass.
n. 24798/2020).
Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
pagina 5 di 10 n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, sulla base dei richiamati principi, il cessionario creditore ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito la cui cessione è contestata, attraverso l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove si rinvengano elementi comuni o categorie che consentano l'individuazione, senza incertezze, del credito oggetto di cessione e se in essa sia ricompreso o meno, la cui valutazione e verifica spetta al giudice di merito.
Nell'atto di opposizione gli opponenti hanno senza dubbio contestato la titolarità del credito in capo alla opposta, espressamente affermando, sia pure con espressione sintetica ma assolutamente univoca, che
“non risulta allo stato che il credito di cui al contratto n. 20255923 stipulato in data 23.1.2019 sia stato oggetto di cessione da parte della società . Il difetto di legittimazione attiva è stato CP_1
indubbiamente eccepito anche sotto il profilo della mancanza di dimostrazione (testualmente "non risulta") dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Può dunque affermarsi che nel caso di specie ciò che ha formato oggetto di contestazione è proprio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, della quale parte opponente ha dedotto che non risulta essere avvenuta, e dunque dovrà farsi applicazione del principio sopra richiamato secondo cui:” nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (…)". (cfr. Cass. 17944/2023).
Nella specie non vi è assoluta certezza che il credito richiesto nel giudizio del monitorio sia stato oggetto di cessione. Si è già detto che nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 17 del 9.2.2017 viene specificato che la società “ in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 6 Parte_3
pagina 6 di 10 febbraio 2017 con , ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti che alla data del 5 febbraio 2017 avevano le seguenti CP_1 caratteristiche…….”.
Ebbene, considerato il dato temporale riportato nella Gazzetta Ufficiale (contratto di cessione del 2017)
e considerato, altresì, che il credito posto a base del ricorso monitorio trae origine dal contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data successiva al contratto di cessione (23.1.2019), appare del tutto evidente come la cessione in blocco del 2017 non poteva avere ad oggetto la cessione di un credito sorto successivamente alla data del 5 febbraio 2017, non risultando nella Gazzetta Ufficiale e nemmeno nel contratto di Servicing (non prodotto dall'opposta) alcuna cessione di crediti futuri ma la sola inclusione dei “contratti di credito al consumo stipulati da (anche nella sua Controparte_1 precedente denominazione sociale ) tra il 4 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016” (cfr. CP_1
punto n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2017).
Le criticità relative alla legittimazione attiva dell'opposta continuano a permanere anche dopo la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 145 del 12.12.2020.
Con la suddetta Gazzetta Ufficiale la società comunica che: “ in forza di un contratto di Parte_3
cessione di crediti stipulato in data 1 marzo 2017, ha acquistato da pro soluto ed in blocco, CP_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti che alla data del 4 dicembre 2020 CP_1 avevano le seguenti caratteristiche……”. In particolare, al punto n.10 della citata Gazzetta Ufficiale risulta l'inclusione di quei crediti che alla data del 4 dicembre 2020 avevano le seguenti caratteristiche:
“ contratti di credito al consumo stipulati da (anche nella sua precedente Controparte_1 denominazione sociale di ) tra l'8 marzo 2017 e il 31 ottobre 2020”. CP_1
Se in astratto è possibile l'accordo per la cartolarizzazione e cessione anche di crediti futuri, è però necessario che intervengano, per i crediti via via ad esistenza dopo un contratto di cessione in blocco, nuovi e successivi accordi di base attraverso un contratto di Servicing dal quale poter individuare i crediti affidati alla gestione della mandataria.
Nella Gazzetta Ufficiale del 2020, oltre il richiamo al contratto di cessione del 1 marzo 2017, non vi è alcun altro riferimento circa l'esistenza di tali nuovi accordi o di un successivo contratto di Servicing dal quale poter trarre il convincimento che il credito oggetto del monitorio, sorto successivamente alla cessione in blocco del 2017, sia stato effettivamente oggetto di cessione.
pagina 7 di 10 Inoltre, dalla lettura della procura speciale del Notaio del 27 febbraio 2020 prodotta Per_1 dall'opposta (cfr. doc. 1), risulta che il legale rappresentante della società ha nominato Parte_3
procuratore della società da lui rappresentata: “la società conferendole i poteri Controparte_1
(anche ai sensi dell'art. 1395, primo comma, c.c.) a nome e per conto del Mandante, di riscuotere le rate, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora (i crediti), relativi a contratti di credito al consumo (i contratti di credito) stipulati dal mandatario, che il mandante ha acquistato ed acquisterà dal Mandatario nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione realizzata dal mandante nel 15 febbraio 2017; esclusivamente nell'ipotesi in cui alcuno dei debitori si riveli inadempiente alle obbligazioni di pagamento assunte nel relativo contratto di credito, si potrà procedere al recupero dei crediti anche attraverso le vie giudiziarie…..a tale scopo il mandante conferisce al mandatario tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale necessari al regolare assolvimento del presente mandato, compresi i poteri di….”.
Nella suddetta procura non sono affatto indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria né risulta che alla mandataria sono stati conferiti anche i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale per i crediti futuri, senza considerare, inoltre, che l'oggetto della procura è la gestione di quei crediti per i quali: “i debitori si rivelino inadempienti alle obbligazioni di pagamento assunte nel relativo contratto di credito”.
La procura va pertanto interpretata nel senso che i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale conferiti a attengono solo quei rapporti contrattuali in essere alla data della CP_1
cartolarizzazione (15.2.2017) e per i quali si è verificato l'inadempimento dei debitori ceduti, tra i quali ovviamente non può essere ricompreso il credito oggetto di causa il cui contratto di finanziamento non era ancora in essere a quella data, nè risulta che la mandante abbia conferito a Pt_3 CP_1
anche la gestione per il recupero di crediti futuri.
Era quindi onere della parte opposta quello di fornire la prova documentale del contratto di cessione medesimo o del contratto di Servicing successivamente intervenuto, mai prodotto, rilevato che gli estratti delle Gazzette Ufficiali prodotte non consentono di ritenere per certo l'avvenuta cessione del credito oggetto del monitorio considerato, peraltro, le criticità rilevate nella procura speciale richiamata.
E' dirimente osservare come la questione di carenza di legittimazione attiva, non costituisce un'eccezione di tipo processuale, né una eccezione in senso stretto, ma attiene invece al merito della controversia, riguardando la sostanziale titolarità del rapporto dedotto in causa dal lato attivo, che il giudice deve accertare ai fini dell'accoglimento o meno della domanda nel merito.
pagina 8 di 10 Tanto è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità:” la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, mentre il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (cfr. Cass. n. 32814/2023).
E', dunque, compito del giudice quello di delibare nel merito la relativa questione sulla base di quanto risulta dagli atti, indipendentemente dal costante impulso della parte, siccome trattasi di questione attinente alla fondatezza (o meno) della pretesa azionata in sede giudiziale, che può essere verificata anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 23721/2021).
Ebbene, sulla base degli atti prodotti, non vi è prova che il credito in esame possa aver costituito oggetto di cessione nei contratti del 15.2.2017 e del 1 marzo 2017 rilevando, inoltre, come parte opposta non ha provato nemmeno il suo potere di rappresentanza della mandante in relazione al credito da quest'ultima vantato nei confronti degli odierni opponenti, con la conseguenza che la domanda introitata dall'opposta con il ricorso monitorio non può essere accolta, per la carenza di legittimazione attiva e per carenza di legittimazione ad agire, che ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve sempre sussistere.
La carenza di legittimazione di parte attrice come rilevata, travolge e fa decadere anche l'intervento volontario spiegato in proprio della cessionaria del credito in quanto, non solo CP_1
quest'ultima società non ha fornito la prova del riacquisto del credito da ( la mera missiva di Parte_3
riacquisto del credito è insufficiente a tal riguardo), ma anche e soprattutto perché, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie, anche se il diritto controverso si trasferisce per atto fra vivi a titolo particolare nel corso del processo.
L'opposizione va dunque accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di CTU e le competenze di causa seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.161/2023, pronunciato del Tribunale di pagina 9 di 10 Campobasso il 23.3.2023, proposta dal sig. e dalla sig.ra nei Parte_1 Parte_2 riguardi di quale procuratrice di con l'intervento in proprio di Controparte_1 Parte_3
così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 161/2023 reso dal
Tribunale di Campobasso il 23.3.2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'Avvocato Lorena Greco e Controparte_1 dell'Avvocato Rosa Mitra dichiaratesi antistatarie, delle spese di lite che liquida in complessive euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap, nonché euro 145,50 per esborsi;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 22 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 917 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
3.6.1969, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Lorena Greco e dall'Avvocato Rosa Mitra elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del primo difensore, in Campobasso via Mazzini n. 180;
OPPONENTE
CONTRO quale procuratrice della società in persona del legale Controparte_1 Parte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Alessandro Barbaro e dall'Avvocato Luigi Tinuzzo, elettivamente domiciliata in Campobasso Piazzale Marcello Scarano n. 16 presso lo studio professionale dell'Avvocato Laura Storto;
OPPOSTA
Nonché
in proprio e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Alessandro Barbaro e dall'Avvocato Luigi Tinuzzo, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Mazzini n. 180, presso lo studio professionale dell'Avvocato Giuseppe Terriaca;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.3.2023, la società quale cessionaria del credito originariamente sorto Parte_3
in favore di ha agito in via monitoria, a mezzo della sua procuratrice, la stessa Controparte_1
nei confronti del sig. e della sig.ra per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di saldo debitore, oltre agli interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto di finanziamento n. 20255923, stipulato il 23.1.2019, per l'importo pagina 1 di 10 complessivo di euro 23.658,25, oltre interessi sul capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate ex art. 1284 c.c..
L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n.
161/2023, pubblicato in data 23.3.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato ai debitori in data 6 aprile 2023, con atto di citazione notificato il 16.05.2023 gli odierni opponenti hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, deducendo, in particolare, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, richiamando altri contratti di finanziamento sottoscritti con ha ulteriormente eccepito la inidoneità della CP_1
documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto e, nello specifico, ha dedotto la nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto in violazione degli artt. 981, 1194, 1195, 1284 e 117
TUB, l'indeterminatezza dei contratti di finanziamento per mancata indicazione del regime finanziario e delle modalità di calcolo del piano di ammortamento, il vizio del consenso per mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi ex art. 1195 c.c., la illegittima capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese in violazione degli artt. 821,
1283, 1284, 1343, 1344 c.c. ed ex art. 120 TUB, l'applicazione di interessi usurari ex L. n. 108/1996 e l'erronea indicazione del TAEG contrattuale nel finanziamento del 23.1.2019. Gli opponenti rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via preliminare ed in rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della mandataria 2) sempre in Parte_3 Controparte_1 via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza della mediazione obbligatoria;
3) accertare e dichiarare la lesione del diritto di difesa dei consumatori di cui alla lett. C) della parte motiva;
4) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità dei contratti di finanziamento, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1325 e 1418 cc e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità dei contratti di finanziamento in oggetto e, segnatamente, della clausola di pattuizione degli interessi, per indeterminatezza e violazione degli artt. 117 TUB, 1284, 1346, 1419 cc e delle ulteriori disposizioni normative di cui al punto D) della citazione;
6) Accertare e dichiarare che nel contratto di finanziamento in oggetto sussiste violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o, in via mediata, la violazione dell'art. 1343 c.c. (illiceità della causa) e dell'art. 1344 c.c. (negozio in frode alla legge), nonché delle ulteriori disposizioni normative di cui al punto D) della citazione;
7) Accertare e dichiarare che nei contratti di finanziamento in oggetto sussiste violazione dell'art. 1195 cc. 8)
pagina 2 di 10 Accertare e dichiarare, per effetto delle riscontrate violazioni sub n. 7, n. 8 e n. 9, l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 117 TUB o in via alternativa del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co.
3 cc. e comunque del regime dell'interesse semplice;
9) Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla o in subordine rideterminare il quantum eventualmente dovuto alla CP_1 CP_1
nella qualità di mandataria della sulla base delle risultanze della perizia;
10) Accertare e Parte_3 dichiarare l'invalidità e/o nullità del contratto di finanziamento in oggetto per usurarietà; 11)
Condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso Controparte_1
forfetario IVA e CAP come per legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva la società opposta, la quale argomentava diffusamente sulla propria titolarità attiva e sulla idoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito e, quindi, impugnando ogni singolo motivo di opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione, con ordinanza resa all'udienza cartolare del 10.11.2023 la causa veniva istruita con la consulenza tecnico contabile e rinviata all'udienza del 21.3.2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. comma.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. n. 3984/2003; Cass. 13240/2019).
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
La società opposta, chiedendo il pagamento del saldo debitorio risultante dal contratto di finanziamento sottoscritto il 23.1.2019, ha quindi l'onere di provare la fonte del diritto di credito e, in particolare, la titolarità dal lato attivo del rapporto per il recupero del credito che è stato oggetto di cessione in blocco.
Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva di parte opposta sul presupposto della mancata notifica della cessione ai debitori ceduti del credito di cui al contratto di finanziamento n.
20255923 del 23.1.2019.
L'eccezione è infondata. Pa In relazione alla prima cessione pro soluto dei crediti, avvenuta tra e come CP_1 Pt_3
da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 17 del 9.2.2017, si osserva che "il contratto
pagina 3 di 10 di cessione del credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (cfr. Cass. n. 4713/2019).
Infatti, la notificazione della cessione del credito del debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuato sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1770/2014).
Rigettato il primo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito, poi, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta sostenendo che il credito di cui al contratto di finanziamento sottoscritto il
23.1.2019 non è stato oggetto di alcuna cessione da parte della società parte opposta, CP_1
confutando diffusamente le avverse argomentazioni, a dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto, nell'ambito dell'odierno giudizio di opposizione, l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 17 del 9.2.2017 nonchè dedotto l'esistenza di un contratto di Servicing sottoscritto in data 6 febbraio 2017 a mezzo del quale ha nominato quale suo Servicer per la gestione, Pt_3 CP_1
l'incasso e il recupero dei crediti ceduti (cfr. doc. 1 dell'opposta procura speciale del 27.2.2020).
Trattasi di uno schema contrattuale dove il cedente cede pro soluto ad una società veicolo dei crediti in sofferenza, obbligandosi contestualmente a provvedere, in nome e per conto della cessionaria, previa apposita procura, al loro recupero, con il compimento di tutte le operazioni necessarie, anche giudiziarie, dietro un compenso forfettario per le spese e gli oneri sostenuti, sugli incassi realizzati.
Queste operazioni si ripetono nel tempo fra gli stessi soggetti e possono avere ad oggetto anche crediti di futura cessione.
In base a tale schema contrattuale continua a svolgere l'attività di recupero dei crediti per CP_1
conto di alla stessa stregua di un mandato con rappresentanza (cfr Cass. 31122/2017). Parte_3
Dall'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto, risulta che la società “ in forza di un Parte_3
contratto di cessione di crediti stipulato in data 6 febbraio 2017 con ha Controparte_1 acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art.
58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro)
pagina 4 di 10 derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti che alla data del CP_1
5 febbraio 2017 avevano le seguenti caratteristiche…….”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che: "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass.
n. 24798/2020).
Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
pagina 5 di 10 n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, sulla base dei richiamati principi, il cessionario creditore ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito la cui cessione è contestata, attraverso l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove si rinvengano elementi comuni o categorie che consentano l'individuazione, senza incertezze, del credito oggetto di cessione e se in essa sia ricompreso o meno, la cui valutazione e verifica spetta al giudice di merito.
Nell'atto di opposizione gli opponenti hanno senza dubbio contestato la titolarità del credito in capo alla opposta, espressamente affermando, sia pure con espressione sintetica ma assolutamente univoca, che
“non risulta allo stato che il credito di cui al contratto n. 20255923 stipulato in data 23.1.2019 sia stato oggetto di cessione da parte della società . Il difetto di legittimazione attiva è stato CP_1
indubbiamente eccepito anche sotto il profilo della mancanza di dimostrazione (testualmente "non risulta") dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Può dunque affermarsi che nel caso di specie ciò che ha formato oggetto di contestazione è proprio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, della quale parte opponente ha dedotto che non risulta essere avvenuta, e dunque dovrà farsi applicazione del principio sopra richiamato secondo cui:” nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (…)". (cfr. Cass. 17944/2023).
Nella specie non vi è assoluta certezza che il credito richiesto nel giudizio del monitorio sia stato oggetto di cessione. Si è già detto che nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 17 del 9.2.2017 viene specificato che la società “ in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 6 Parte_3
pagina 6 di 10 febbraio 2017 con , ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti che alla data del 5 febbraio 2017 avevano le seguenti CP_1 caratteristiche…….”.
Ebbene, considerato il dato temporale riportato nella Gazzetta Ufficiale (contratto di cessione del 2017)
e considerato, altresì, che il credito posto a base del ricorso monitorio trae origine dal contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data successiva al contratto di cessione (23.1.2019), appare del tutto evidente come la cessione in blocco del 2017 non poteva avere ad oggetto la cessione di un credito sorto successivamente alla data del 5 febbraio 2017, non risultando nella Gazzetta Ufficiale e nemmeno nel contratto di Servicing (non prodotto dall'opposta) alcuna cessione di crediti futuri ma la sola inclusione dei “contratti di credito al consumo stipulati da (anche nella sua Controparte_1 precedente denominazione sociale ) tra il 4 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016” (cfr. CP_1
punto n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2017).
Le criticità relative alla legittimazione attiva dell'opposta continuano a permanere anche dopo la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 145 del 12.12.2020.
Con la suddetta Gazzetta Ufficiale la società comunica che: “ in forza di un contratto di Parte_3
cessione di crediti stipulato in data 1 marzo 2017, ha acquistato da pro soluto ed in blocco, CP_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da con i propri clienti che alla data del 4 dicembre 2020 CP_1 avevano le seguenti caratteristiche……”. In particolare, al punto n.10 della citata Gazzetta Ufficiale risulta l'inclusione di quei crediti che alla data del 4 dicembre 2020 avevano le seguenti caratteristiche:
“ contratti di credito al consumo stipulati da (anche nella sua precedente Controparte_1 denominazione sociale di ) tra l'8 marzo 2017 e il 31 ottobre 2020”. CP_1
Se in astratto è possibile l'accordo per la cartolarizzazione e cessione anche di crediti futuri, è però necessario che intervengano, per i crediti via via ad esistenza dopo un contratto di cessione in blocco, nuovi e successivi accordi di base attraverso un contratto di Servicing dal quale poter individuare i crediti affidati alla gestione della mandataria.
Nella Gazzetta Ufficiale del 2020, oltre il richiamo al contratto di cessione del 1 marzo 2017, non vi è alcun altro riferimento circa l'esistenza di tali nuovi accordi o di un successivo contratto di Servicing dal quale poter trarre il convincimento che il credito oggetto del monitorio, sorto successivamente alla cessione in blocco del 2017, sia stato effettivamente oggetto di cessione.
pagina 7 di 10 Inoltre, dalla lettura della procura speciale del Notaio del 27 febbraio 2020 prodotta Per_1 dall'opposta (cfr. doc. 1), risulta che il legale rappresentante della società ha nominato Parte_3
procuratore della società da lui rappresentata: “la società conferendole i poteri Controparte_1
(anche ai sensi dell'art. 1395, primo comma, c.c.) a nome e per conto del Mandante, di riscuotere le rate, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora (i crediti), relativi a contratti di credito al consumo (i contratti di credito) stipulati dal mandatario, che il mandante ha acquistato ed acquisterà dal Mandatario nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione realizzata dal mandante nel 15 febbraio 2017; esclusivamente nell'ipotesi in cui alcuno dei debitori si riveli inadempiente alle obbligazioni di pagamento assunte nel relativo contratto di credito, si potrà procedere al recupero dei crediti anche attraverso le vie giudiziarie…..a tale scopo il mandante conferisce al mandatario tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale necessari al regolare assolvimento del presente mandato, compresi i poteri di….”.
Nella suddetta procura non sono affatto indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria né risulta che alla mandataria sono stati conferiti anche i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale per i crediti futuri, senza considerare, inoltre, che l'oggetto della procura è la gestione di quei crediti per i quali: “i debitori si rivelino inadempienti alle obbligazioni di pagamento assunte nel relativo contratto di credito”.
La procura va pertanto interpretata nel senso che i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale conferiti a attengono solo quei rapporti contrattuali in essere alla data della CP_1
cartolarizzazione (15.2.2017) e per i quali si è verificato l'inadempimento dei debitori ceduti, tra i quali ovviamente non può essere ricompreso il credito oggetto di causa il cui contratto di finanziamento non era ancora in essere a quella data, nè risulta che la mandante abbia conferito a Pt_3 CP_1
anche la gestione per il recupero di crediti futuri.
Era quindi onere della parte opposta quello di fornire la prova documentale del contratto di cessione medesimo o del contratto di Servicing successivamente intervenuto, mai prodotto, rilevato che gli estratti delle Gazzette Ufficiali prodotte non consentono di ritenere per certo l'avvenuta cessione del credito oggetto del monitorio considerato, peraltro, le criticità rilevate nella procura speciale richiamata.
E' dirimente osservare come la questione di carenza di legittimazione attiva, non costituisce un'eccezione di tipo processuale, né una eccezione in senso stretto, ma attiene invece al merito della controversia, riguardando la sostanziale titolarità del rapporto dedotto in causa dal lato attivo, che il giudice deve accertare ai fini dell'accoglimento o meno della domanda nel merito.
pagina 8 di 10 Tanto è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità:” la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, mentre il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (cfr. Cass. n. 32814/2023).
E', dunque, compito del giudice quello di delibare nel merito la relativa questione sulla base di quanto risulta dagli atti, indipendentemente dal costante impulso della parte, siccome trattasi di questione attinente alla fondatezza (o meno) della pretesa azionata in sede giudiziale, che può essere verificata anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 23721/2021).
Ebbene, sulla base degli atti prodotti, non vi è prova che il credito in esame possa aver costituito oggetto di cessione nei contratti del 15.2.2017 e del 1 marzo 2017 rilevando, inoltre, come parte opposta non ha provato nemmeno il suo potere di rappresentanza della mandante in relazione al credito da quest'ultima vantato nei confronti degli odierni opponenti, con la conseguenza che la domanda introitata dall'opposta con il ricorso monitorio non può essere accolta, per la carenza di legittimazione attiva e per carenza di legittimazione ad agire, che ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve sempre sussistere.
La carenza di legittimazione di parte attrice come rilevata, travolge e fa decadere anche l'intervento volontario spiegato in proprio della cessionaria del credito in quanto, non solo CP_1
quest'ultima società non ha fornito la prova del riacquisto del credito da ( la mera missiva di Parte_3
riacquisto del credito è insufficiente a tal riguardo), ma anche e soprattutto perché, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie, anche se il diritto controverso si trasferisce per atto fra vivi a titolo particolare nel corso del processo.
L'opposizione va dunque accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di CTU e le competenze di causa seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.161/2023, pronunciato del Tribunale di pagina 9 di 10 Campobasso il 23.3.2023, proposta dal sig. e dalla sig.ra nei Parte_1 Parte_2 riguardi di quale procuratrice di con l'intervento in proprio di Controparte_1 Parte_3
così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 161/2023 reso dal
Tribunale di Campobasso il 23.3.2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'Avvocato Lorena Greco e Controparte_1 dell'Avvocato Rosa Mitra dichiaratesi antistatarie, delle spese di lite che liquida in complessive euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap, nonché euro 145,50 per esborsi;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 22 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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