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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLÀ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 808/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via A. Turco n. 18 n. 6, presso lo studio dell'Avv. Massimo Gimigliano, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Gimigliano e dall'Avv. Alessandro Rizzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.03.2012 nel giudizio n.
1941/2011 R.G. Tribunale di Catanzaro;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sergio Campise giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.06.2011 nel giudizio n. 1941/2011 R.G. Tribunale di Catanzaro;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : “in riforma della sentenza gravata, accogliersi l'appello e in riforma totale Parte_1 dell'appellata sentenza rigettare la domanda dell'ente condominiale perché infondata in fatto e in diritto, condannando il alle spese e competenze del doppio Parte_2 grado di giudizio, da distrarre unitamente a quelle del primo grado, a favore dei sottoscritti procuratori e difensori che dichiarano di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.
1 In via gradata, ridursi la pretesa risarcitoria e stabilirsi un concorso di colpa dell'ente condominiale, con provvedimento conseguenziale delle spese di giudizio di primo grado, che devono essere riviste e riliquidate alla luce della auspicabile riforma della decisione gravata”.
Per : “…… 1) rigettarsi la richiesta di inibitoria, per difetto dei Controparte_1 presupposti normativi che la consentono;
2) confermare la sentenza di primo grado e rigettare
l'appello; 3) condannarsi parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di gravame”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16.06.2011, il , Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Catanzaro per ivi sentirlo condannare, nella qualità di progettista e direttore dei lavori al risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo in relazione ai lavori di CP_1 ristrutturazione appaltati dal per la risoluzione di problemi di infiltrazioni CP_1
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che:
➢ con deliberazione del 16.5.2005, l'assemblea dei condomini ha affidato all' Ing.
[...]
l'incarico di direttore dei lavori finalizzati a eliminare le infiltrazioni di umidità Pt_1 sulla parete esposta a nord della scala A;
➢ nell'assemblea tenuta il 30.05.2005, il suddetto professionista ha fatto presente che in relazione ai tre preventivi sottoposti alla sua attenzione e inerenti al rifacimento delle facciate esposte a nord, solo due potevano esser presi in considerazione perché prevedevano l'intonaco a cappotto, ma essendo ritenuti disomogenei, è stato affidato all'
Ing. (già nominato come direttore dei lavori) il mandato a redigere un computo Pt_1 metrico e un capitolato che sarebbero stati esaminati nella successiva assemblea convocata per provvedere all'indizione della gara di appalto dei lavori;
➢ l'Ing. ha redatto un capitolato e un computo metrico, regolarmente approvati Pt_1 dall'assemblea nella riunione del 20.6.2005 stabilendo che, per eliminare le infiltrazioni sarebbe stato necessario provvedere al rifacimento degli intonaci con sistema a cappotto sulle pareti esposte a nord;
➢ pertanto, l'assemblea condominiale dopo aver approvato in quella occasione il computo metrico ha rinviato ad una successiva riunione per l'esame dell'offerta;
➢ nella riunione del 4.7.2005 i condomini hanno deliberato di aggiudicare l'appalto alla impresa Edilia s.n.c. per l'importo di € 49.664,23, oltre IVA;
2 ➢ alla suddetta aggiudicazione ha fatto seguito la stipulazione del contratto d'appalto in data
26.7.2005 tra il condominio (in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv.
) e l'impresa edile summenzionata (in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, Ing. ), nel quale si è specificato che i lavori dovevano essere eseguiti CP_3 per come descritto nell'allegato A, denominato “Relazione illustrativa” redatta e sottoscritta dall'Ing. nella cui premessa si legge che “Tali lavori si rendono Pt_1 necessari sia per lo stato assai degradato in cui si trovano le pareti interne ad alcune abitazioni del corpo A), sia per il ripristino dell'intonaco esterno della facciata che appare lesionato in numerosi punti con rigonfiamento e distacco dello stesso intonaco in numerose zone pur se limitate come estensione” e che l'intervento proposto consisteva in una coibentazione termica “a cappotto” “con pannelli di polistirene espanso e malta fibrorinforzata montati su guide in alluminio”, costituente “la più evidente soluzione tecnologica per una drastica riduzione dei ponti termici responsabili di importanti formazioni di macchie di umidità da condensa e conseguenti muffe”;
➢ in data 15.05.2005, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ing. sono state Pt_1 riscontrate delle macchie di umidità sulla parete lato Nord scala A e lo stesso ingegnere ha dichiarato che esse sono state la conseguenza di infiltrazioni di acqua e di fenomeni di condensa;
➢ tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al completamento degli stessi si sono verificate delle infiltrazioni di acqua negli appartamenti della parete nord oggetto dell'intervento, tempestivamente denunciate al direttore dei lavori e all'impresa appaltatrice dall'amministratore in carica, con note trasmesse in data 24.3.2006, 5.6.2006,
29.1.2007, 8.3.2007, 8.5.2007, 21.9.2009, 5.10.2009 e 11.4.2010;
➢ il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice hanno tuttavia contestato che i fenomeni infiltrativi denunciati fossero imputabili ai lavori dagli stessi eseguiti;
➢ il Condominio ha successivamente incaricato il geom. di redigere una CP_4 perizia al fine di valutare se l'intervento realizzato sulla facciata nord della scala A servisse alla eliminazione delle infiltrazioni e se il cappotto esterno realizzato con il sistema PIZ di Zecca Prefabbricati fosse stato eseguito a regola d'arte;
➢ il tecnico incaricato ha escluso che il lavoro fosse stato correttamente eseguito concludendo nel senso che “l'intervento proposto ed eseguito non è idoneo alla risoluzione dei problemi infiltrativi delle facciate sulle quali è stato realizzato”;
3 ➢ a seguito di ricorso per a.t.p. depositato dal Condominio in data 3/8/2010 (procedimento n. 2904/2010 R.G.A.C.), il tribunale ha nominato in qualità di c.t.u. l'Ing. Persona_1 al fine di: 1) verificare se, in relazione all'incarico affidato al progettista e direttore dei lavori, i lavori realizzati risultassero idonei al risanamento della facciata lato nord della scala A del 2) eliminare le cause che hanno determinato il degrado delle CP_1 pareti interne delle abitazioni;
3) stabilire, per l'ipotesi di risposta negativa al primo quesito, quali avrebbero dovuto essere le opere da realizzare per l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, indicando le modalità di esecuzione e i relativi costi;
➢ nell'elaborato peritale depositato il 9.12.2010, il nominato consulente ha concluso affermando che i lavori realizzati sono risultati idonei al risanamento dei ponti termici delle facciate ma inadeguati rispetto alla eliminazione delle cause che hanno prodotto le infiltrazioni di acqua all'interno degli immobili e ha stimato il costo dei lavori per il ripristino della facciata e la eliminazione delle infiltrazioni in € 85.000,00.
Per le ragioni sopra indicate, il ha convenuto in giudizio l'Ing. nella CP_1 Parte_1 sua qualità di progettista e di direttore dei lavori, per sentirlo condannare al risarcimento in proprio favore dei danni subiti quantific0ati nella somma di € 85.000,00 o di quella maggiore da accertarsi in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del deposito del ricorso per A.T.P. all'effettivo soddisfo.
Incardinato il procedimento n. 1941/2011 R.G.A.C., con comparsa di risposta depositata in data
9.3.2012 si è costituito in giudizio l'Ing. per chiedere il rigetto della domanda Parte_1 attorea, sul presupposto di non avere mai ricevuto dal l'incarico di accertare, CP_1 individuare e risolvere le problematiche concernenti le infiltrazioni di acqua sulle pareti condominiali, ma di avere ricevuto il ben più limitato incarico di direttore dei lavori finalizzati a risolvere il problema della riscontrata condensa.
Con ordinanza del 10.12.2012, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
3.12.2012, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario.
All'udienza del 15.05.2014, è stato espletato l'interrogatorio formale di . Parte_1
All'udienza del 17.07.2014, sono stati sentiti i testi di parte attrice ( , Testimone_1 Tes_2
e ) e i testi del convenuto ( e ).
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
La causa è stata istruita anche documentalmente, attraverso l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di A.T.P. iscritto al n. 2904/2010 R.G. e mediante l'espletamento di una c.t.u. redatta dall'Ing. . Persona_2
4 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 19.07.2018 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 438/2019, pubblicata in data 7.03.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso:
1) ha accolto la domanda attorea e per l'effetto ha condannato l'Ing. al pagamento Parte_1 in favore del , in persona dell'amministratore p.t., della somma di Controparte_1
€ 99.955,00, in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) ha condannato l'Ing.
[...] al pagamento in favore del in persona Pt_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di € 8.114,00 (di cui
€ 319,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Campise;
3) ha condannato l'Ing. al pagamento in favore del , in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., delle spese relative al giudizio di iscritto al n. 2904/2010 R.G. CP_5 liquidate nella somma di € 570,60 (di cui € 127,60 per spese, € 208,00 per diritti ed € 235,00 per onorari), oltre a rimborso spese generali nella misura del 12,5 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Campise;
4) posto le spese relative al compenso del c.t.u. che ha operato nel giudizio di e quelle relative alla c.t.u. espletata in giudizio, liquidate come CP_5 da separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Sulla base della consulenza svolta in sede di ATP e di quella svolta nel corso del giudizio di merito il Tribunale ha ritenuto che le opere realizzate dovessero sostanzialmente essere interamente rimosse e ripristinate e tanto ha determinato l'accoglimento della quantificazione dei costi nella misura prevista nell'ATP rivalutata all'attualità
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in data 15.03.2019, ha proposto appello Parte_1
e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 10.04.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 8.10.2019 si è costituito in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato cartaceo, con provvedimento depositato il
21.12.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2019, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e ha disposto la rinnovazione della CTU, conferendo l'incarico all' Ing. . Persona_3
5 Dopo alcuni rinvii, in data 18.12.2020 il nominato consulente ha depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 4.01.2021, la Corte ha provveduto alla liquidazione del CTU e ha posto il pagamento provvisoriamente a carico della parte appellante, detratti eventuali acconti già corrisposti.
La causa è stata istruita anche documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del
12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 14.02.2025 depositato il 17.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 16.04.2025, il ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
In data 7.05.2025, ha depositato la memoria di replica. Parte_1
2.2 Con un primo e articolato motivo di gravame, l'appellante impugna diversi capi della sentenza sotto diversi profili:
a) il primo, nella parte in cui si ritiene che l'odierno appellante abbia ricevuto l'incarico di progettazione dell'intervento manutentivo, attraverso la sola redazione del computo metrico e del capitolato;
b) il secondo, nella parte in cui si assume che la condotta del convenuto appellante non sia stata diligente quando invece la CTU esclude ogni responsabilità in capo all'appellante;
c) il terzo, nella parte in cui si liquidano poste risarcitorie in violazione di legge senza collegarle causalmente all'operato dell'asserita progettista e del direttore dei lavori e senza ragguagliarlo all'effettivo valore dell'utilità perduta;
d) il quarto, nella parte in cui si esclude, in via ancor più tutto gradata, un preponderante concorso di colpa dell'ente condominiale ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione delle poste risarcitorie.
Con il secondo motivo di censura deduce invece il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore in relazione ai danni subiti dai singoli condomini.
I motivi da esaminare congiuntamente sono fondati e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate ispirate al principio della ragione più liquida.
Si è detto che la Corte ha disposto nel ulteriore consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la correttezza dei lavori eseguiti tra il 2005e il 2006 sotto la direzione dell'appellante e a determinare il danno eventualmente derivato dall'inesatta obbligazione dell'obbligazione al CP_1 appellato.
6 Il consulente tecnico nominato dalla Corte ha individuato due criticità nelle opere oggetto di appalto una afferente alla collocazione dei doppi infissi e al loro raccordo con il cappotto e l'altro al sistema di deflusso delle acque dei pannelli che costituiscono il cappotto.
Con riferimento al primo profilo, tuttavia, il consulente ha chiarito di non potere attribuire all'impresa esecutrice dei lavori specifici profili di responsabilità poiché la situazione di fatto rilevata in sede di consulenza tecnica d'ufficio è completamente diversa da quella originaria, emergendo dagli atti che i doppi infissi sono stati rimossi e riposizionati successivamente all'esecuzione dei lavori e, pertanto, non è possibile quale fosse la situazione all'esito degli stessi.
In realtà la rimozione e riposizionamento di doppi infissi non emergono dagli atti di causa nei termini in cui vengono affermati dal consulente ed anzi dalla prova testimoniale svolta in primo grado sembrerebbe deporre nel senso che gli infissi non vennero mai rimossi e, tuttavia, è pacifico perché attestato dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado che su detti infissi nel
2011 fu effettuato un ulteriore intervento – che peraltro il consulente ha ritenuto inadeguato e non risolutivo – affidato ad un'altra impresa consistito sostanzialmente nella sigillatura delle intercapedini tra gli infissi e il cappotto.
Tanto esclude la possibilità di addebitare all'appellante profili di negligenza adempitiva del suo incarico, non sussistendo elementi sufficienti a ricostruire la natura e le modalità di realizzazione originaria dell'opera. Siffatti elementi non emergono, infatti, neanche dall'accertamento tecnico preventivo svolto in epoca precedente al secondo intervento, nel quale la persistenza dei fenomeni infiltrativi e di condensa all'interno degli appartamenti viene ricondotta alle caratteristiche costruttive dei pannelli utilizzati per la realizzazione del cappotto con specifico riferimento agli elementi di raccordo apposti in prossimità dell'apertura.
Tale ricostruzione, si è detto, è stata pienamente confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio che sul punto ha rilevato
Ulteriore causa delle infiltrazioni risiede nella inadeguatezza del sistema dei rac-cordi realizzati tra cappotto ed aperture. Questo sistema era previsto e rappresentato nella proposta del D.L. del
05-12-2005, che indicava una soluzione tecnica che poi una prima-ria ditta nazionale specializzata nel settore, avrebbe elaborato e reso esecutiva su Controparte_6 richiesta della Edilia s.n.c., appaltatrice dei lavori. Nell'Allegato 2.3 “Particolare E” i raccordi tra il cappotto e gli elementi murari, soglie, imbotti e soprattutto il voltino superiore, erano realizzati con profili in alluminio piatti con sezione a C muniti di fori per lo smaltimento dell'acqua.
7 I profili erano semplicemente avvitati alla parete e non erano dotati di alcun si-stema di tenuta alla pioggia, ipotizzando che questa dovesse essere smaltita attraverso le asole presenti sulla base.
Invece tali elementi, in particolare quello superiore e quello inferiore, non risulta-no idonei a svolgere le funzioni di allontanamento delle eventuali acque piovane;
presen-tano infatti sezione piatta e sono privi della necessaria inclinazione verso il basso e verso l'esterno, così che la pioggia raccolta non riesce a fuoriuscire. Tale difetto verrà corretto nell'anno 2006, successivamente alla fine dei lavori, dallo stesso fornitore, che sottoporrà ad Omologazione Tecnica Europea il medesimo sistema PIZ, utilizzato dall'Edilia, con le modifiche dei profili di raccordo e di partenza sagomati a formare un gocciolatoio incli-nato. Si può allora concludere che i raccordi realizzati tra rivestimento ed aperture non sono idonei a soddisfare le finalità previste a causa dell'errata progettazione da parte della società fornitrice ZECCA prefabbricati.
Si precisa che la messa in opera dei precedenti profili fu eseguita dalla Edilia s.n.c appaltatrice delle opere, sotto la Direzione dell'Ing. in modo del tutto conforme alle prescrizioni Pt_1 fornite dalla ZECCA prefabbricati, senza aggiunte o modifi-che.
Alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio che, si ribadisce, si pone in termini di continuità rispetto a quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, deve concludersi che la mancata risoluzione con la realizzazione del cappotto termico è dipesa esclusivamente dal vizi costruttivi dei prodotti utilizzati dall'impresa appaltatrice e forniti dal da un terzo soggetto: nessuna responsabilità è pertanto ascrivibile all'appellante né nella veste di progettista né in quello di direttore dei lavori, perché per come affermato dalla consulenza la soluzione tecnica adottata era astrattamente idonea a risolvere il problema e il prodotto fornito e posto in opera era esattamente quello promesso che, tuttavia, nei fatti si rivelò inidoneo per caratteristiche sue intrinseche costruttive alla risoluzione del problema. Ne discende che la responsabilità dell'appellante non può essere predicata né in relazione al suo ruolo di progettista né a quello di direttore dei lavori ( con specifico riferimento alla esclusione della responsabilità del direttore dei lavori in appalto privato per i vizi dei materiali cfr. Cass. 4454 del 2012)
Le ragioni fin qui esposte fondano l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda spiegata in primo grado con assorbimento di ogni ulteriore profilo e tanto sebbene l'eccezione di difetto di legittimazione rispetto ai danni subiti dai singoli condomini fosse meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 144 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta in ragione dell'importo ( € 85.000 ) richiesto con la domanda introduttiva del giudizio.
8 Restano a carico del soccombente le spese delle consulenze svolte nei due gradi del CP_1 giudizio e già liquidate come da decreti in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 438/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 07.03.2019 e notificata in data
15.03.2019, così provvede:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_3 Parte_1 condanna il al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida CP_1 per il primo grado in € 14.103 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 804,00 per spese vive ed € 14.317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso l'11 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLÀ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 808/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via A. Turco n. 18 n. 6, presso lo studio dell'Avv. Massimo Gimigliano, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Gimigliano e dall'Avv. Alessandro Rizzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.03.2012 nel giudizio n.
1941/2011 R.G. Tribunale di Catanzaro;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sergio Campise giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.06.2011 nel giudizio n. 1941/2011 R.G. Tribunale di Catanzaro;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : “in riforma della sentenza gravata, accogliersi l'appello e in riforma totale Parte_1 dell'appellata sentenza rigettare la domanda dell'ente condominiale perché infondata in fatto e in diritto, condannando il alle spese e competenze del doppio Parte_2 grado di giudizio, da distrarre unitamente a quelle del primo grado, a favore dei sottoscritti procuratori e difensori che dichiarano di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.
1 In via gradata, ridursi la pretesa risarcitoria e stabilirsi un concorso di colpa dell'ente condominiale, con provvedimento conseguenziale delle spese di giudizio di primo grado, che devono essere riviste e riliquidate alla luce della auspicabile riforma della decisione gravata”.
Per : “…… 1) rigettarsi la richiesta di inibitoria, per difetto dei Controparte_1 presupposti normativi che la consentono;
2) confermare la sentenza di primo grado e rigettare
l'appello; 3) condannarsi parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di gravame”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16.06.2011, il , Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Catanzaro per ivi sentirlo condannare, nella qualità di progettista e direttore dei lavori al risarcimento di tutti i danni subiti dal medesimo in relazione ai lavori di CP_1 ristrutturazione appaltati dal per la risoluzione di problemi di infiltrazioni CP_1
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che:
➢ con deliberazione del 16.5.2005, l'assemblea dei condomini ha affidato all' Ing.
[...]
l'incarico di direttore dei lavori finalizzati a eliminare le infiltrazioni di umidità Pt_1 sulla parete esposta a nord della scala A;
➢ nell'assemblea tenuta il 30.05.2005, il suddetto professionista ha fatto presente che in relazione ai tre preventivi sottoposti alla sua attenzione e inerenti al rifacimento delle facciate esposte a nord, solo due potevano esser presi in considerazione perché prevedevano l'intonaco a cappotto, ma essendo ritenuti disomogenei, è stato affidato all'
Ing. (già nominato come direttore dei lavori) il mandato a redigere un computo Pt_1 metrico e un capitolato che sarebbero stati esaminati nella successiva assemblea convocata per provvedere all'indizione della gara di appalto dei lavori;
➢ l'Ing. ha redatto un capitolato e un computo metrico, regolarmente approvati Pt_1 dall'assemblea nella riunione del 20.6.2005 stabilendo che, per eliminare le infiltrazioni sarebbe stato necessario provvedere al rifacimento degli intonaci con sistema a cappotto sulle pareti esposte a nord;
➢ pertanto, l'assemblea condominiale dopo aver approvato in quella occasione il computo metrico ha rinviato ad una successiva riunione per l'esame dell'offerta;
➢ nella riunione del 4.7.2005 i condomini hanno deliberato di aggiudicare l'appalto alla impresa Edilia s.n.c. per l'importo di € 49.664,23, oltre IVA;
2 ➢ alla suddetta aggiudicazione ha fatto seguito la stipulazione del contratto d'appalto in data
26.7.2005 tra il condominio (in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv.
) e l'impresa edile summenzionata (in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, Ing. ), nel quale si è specificato che i lavori dovevano essere eseguiti CP_3 per come descritto nell'allegato A, denominato “Relazione illustrativa” redatta e sottoscritta dall'Ing. nella cui premessa si legge che “Tali lavori si rendono Pt_1 necessari sia per lo stato assai degradato in cui si trovano le pareti interne ad alcune abitazioni del corpo A), sia per il ripristino dell'intonaco esterno della facciata che appare lesionato in numerosi punti con rigonfiamento e distacco dello stesso intonaco in numerose zone pur se limitate come estensione” e che l'intervento proposto consisteva in una coibentazione termica “a cappotto” “con pannelli di polistirene espanso e malta fibrorinforzata montati su guide in alluminio”, costituente “la più evidente soluzione tecnologica per una drastica riduzione dei ponti termici responsabili di importanti formazioni di macchie di umidità da condensa e conseguenti muffe”;
➢ in data 15.05.2005, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ing. sono state Pt_1 riscontrate delle macchie di umidità sulla parete lato Nord scala A e lo stesso ingegnere ha dichiarato che esse sono state la conseguenza di infiltrazioni di acqua e di fenomeni di condensa;
➢ tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al completamento degli stessi si sono verificate delle infiltrazioni di acqua negli appartamenti della parete nord oggetto dell'intervento, tempestivamente denunciate al direttore dei lavori e all'impresa appaltatrice dall'amministratore in carica, con note trasmesse in data 24.3.2006, 5.6.2006,
29.1.2007, 8.3.2007, 8.5.2007, 21.9.2009, 5.10.2009 e 11.4.2010;
➢ il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice hanno tuttavia contestato che i fenomeni infiltrativi denunciati fossero imputabili ai lavori dagli stessi eseguiti;
➢ il Condominio ha successivamente incaricato il geom. di redigere una CP_4 perizia al fine di valutare se l'intervento realizzato sulla facciata nord della scala A servisse alla eliminazione delle infiltrazioni e se il cappotto esterno realizzato con il sistema PIZ di Zecca Prefabbricati fosse stato eseguito a regola d'arte;
➢ il tecnico incaricato ha escluso che il lavoro fosse stato correttamente eseguito concludendo nel senso che “l'intervento proposto ed eseguito non è idoneo alla risoluzione dei problemi infiltrativi delle facciate sulle quali è stato realizzato”;
3 ➢ a seguito di ricorso per a.t.p. depositato dal Condominio in data 3/8/2010 (procedimento n. 2904/2010 R.G.A.C.), il tribunale ha nominato in qualità di c.t.u. l'Ing. Persona_1 al fine di: 1) verificare se, in relazione all'incarico affidato al progettista e direttore dei lavori, i lavori realizzati risultassero idonei al risanamento della facciata lato nord della scala A del 2) eliminare le cause che hanno determinato il degrado delle CP_1 pareti interne delle abitazioni;
3) stabilire, per l'ipotesi di risposta negativa al primo quesito, quali avrebbero dovuto essere le opere da realizzare per l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, indicando le modalità di esecuzione e i relativi costi;
➢ nell'elaborato peritale depositato il 9.12.2010, il nominato consulente ha concluso affermando che i lavori realizzati sono risultati idonei al risanamento dei ponti termici delle facciate ma inadeguati rispetto alla eliminazione delle cause che hanno prodotto le infiltrazioni di acqua all'interno degli immobili e ha stimato il costo dei lavori per il ripristino della facciata e la eliminazione delle infiltrazioni in € 85.000,00.
Per le ragioni sopra indicate, il ha convenuto in giudizio l'Ing. nella CP_1 Parte_1 sua qualità di progettista e di direttore dei lavori, per sentirlo condannare al risarcimento in proprio favore dei danni subiti quantific0ati nella somma di € 85.000,00 o di quella maggiore da accertarsi in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del deposito del ricorso per A.T.P. all'effettivo soddisfo.
Incardinato il procedimento n. 1941/2011 R.G.A.C., con comparsa di risposta depositata in data
9.3.2012 si è costituito in giudizio l'Ing. per chiedere il rigetto della domanda Parte_1 attorea, sul presupposto di non avere mai ricevuto dal l'incarico di accertare, CP_1 individuare e risolvere le problematiche concernenti le infiltrazioni di acqua sulle pareti condominiali, ma di avere ricevuto il ben più limitato incarico di direttore dei lavori finalizzati a risolvere il problema della riscontrata condensa.
Con ordinanza del 10.12.2012, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
3.12.2012, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario.
All'udienza del 15.05.2014, è stato espletato l'interrogatorio formale di . Parte_1
All'udienza del 17.07.2014, sono stati sentiti i testi di parte attrice ( , Testimone_1 Tes_2
e ) e i testi del convenuto ( e ).
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
La causa è stata istruita anche documentalmente, attraverso l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di A.T.P. iscritto al n. 2904/2010 R.G. e mediante l'espletamento di una c.t.u. redatta dall'Ing. . Persona_2
4 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 19.07.2018 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 438/2019, pubblicata in data 7.03.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso:
1) ha accolto la domanda attorea e per l'effetto ha condannato l'Ing. al pagamento Parte_1 in favore del , in persona dell'amministratore p.t., della somma di Controparte_1
€ 99.955,00, in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) ha condannato l'Ing.
[...] al pagamento in favore del in persona Pt_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di € 8.114,00 (di cui
€ 319,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Campise;
3) ha condannato l'Ing. al pagamento in favore del , in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., delle spese relative al giudizio di iscritto al n. 2904/2010 R.G. CP_5 liquidate nella somma di € 570,60 (di cui € 127,60 per spese, € 208,00 per diritti ed € 235,00 per onorari), oltre a rimborso spese generali nella misura del 12,5 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Campise;
4) posto le spese relative al compenso del c.t.u. che ha operato nel giudizio di e quelle relative alla c.t.u. espletata in giudizio, liquidate come CP_5 da separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Sulla base della consulenza svolta in sede di ATP e di quella svolta nel corso del giudizio di merito il Tribunale ha ritenuto che le opere realizzate dovessero sostanzialmente essere interamente rimosse e ripristinate e tanto ha determinato l'accoglimento della quantificazione dei costi nella misura prevista nell'ATP rivalutata all'attualità
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in data 15.03.2019, ha proposto appello Parte_1
e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 10.04.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 8.10.2019 si è costituito in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato cartaceo, con provvedimento depositato il
21.12.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2019, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e ha disposto la rinnovazione della CTU, conferendo l'incarico all' Ing. . Persona_3
5 Dopo alcuni rinvii, in data 18.12.2020 il nominato consulente ha depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 4.01.2021, la Corte ha provveduto alla liquidazione del CTU e ha posto il pagamento provvisoriamente a carico della parte appellante, detratti eventuali acconti già corrisposti.
La causa è stata istruita anche documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del
12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 14.02.2025 depositato il 17.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 16.04.2025, il ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
In data 7.05.2025, ha depositato la memoria di replica. Parte_1
2.2 Con un primo e articolato motivo di gravame, l'appellante impugna diversi capi della sentenza sotto diversi profili:
a) il primo, nella parte in cui si ritiene che l'odierno appellante abbia ricevuto l'incarico di progettazione dell'intervento manutentivo, attraverso la sola redazione del computo metrico e del capitolato;
b) il secondo, nella parte in cui si assume che la condotta del convenuto appellante non sia stata diligente quando invece la CTU esclude ogni responsabilità in capo all'appellante;
c) il terzo, nella parte in cui si liquidano poste risarcitorie in violazione di legge senza collegarle causalmente all'operato dell'asserita progettista e del direttore dei lavori e senza ragguagliarlo all'effettivo valore dell'utilità perduta;
d) il quarto, nella parte in cui si esclude, in via ancor più tutto gradata, un preponderante concorso di colpa dell'ente condominiale ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione delle poste risarcitorie.
Con il secondo motivo di censura deduce invece il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore in relazione ai danni subiti dai singoli condomini.
I motivi da esaminare congiuntamente sono fondati e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate ispirate al principio della ragione più liquida.
Si è detto che la Corte ha disposto nel ulteriore consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la correttezza dei lavori eseguiti tra il 2005e il 2006 sotto la direzione dell'appellante e a determinare il danno eventualmente derivato dall'inesatta obbligazione dell'obbligazione al CP_1 appellato.
6 Il consulente tecnico nominato dalla Corte ha individuato due criticità nelle opere oggetto di appalto una afferente alla collocazione dei doppi infissi e al loro raccordo con il cappotto e l'altro al sistema di deflusso delle acque dei pannelli che costituiscono il cappotto.
Con riferimento al primo profilo, tuttavia, il consulente ha chiarito di non potere attribuire all'impresa esecutrice dei lavori specifici profili di responsabilità poiché la situazione di fatto rilevata in sede di consulenza tecnica d'ufficio è completamente diversa da quella originaria, emergendo dagli atti che i doppi infissi sono stati rimossi e riposizionati successivamente all'esecuzione dei lavori e, pertanto, non è possibile quale fosse la situazione all'esito degli stessi.
In realtà la rimozione e riposizionamento di doppi infissi non emergono dagli atti di causa nei termini in cui vengono affermati dal consulente ed anzi dalla prova testimoniale svolta in primo grado sembrerebbe deporre nel senso che gli infissi non vennero mai rimossi e, tuttavia, è pacifico perché attestato dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado che su detti infissi nel
2011 fu effettuato un ulteriore intervento – che peraltro il consulente ha ritenuto inadeguato e non risolutivo – affidato ad un'altra impresa consistito sostanzialmente nella sigillatura delle intercapedini tra gli infissi e il cappotto.
Tanto esclude la possibilità di addebitare all'appellante profili di negligenza adempitiva del suo incarico, non sussistendo elementi sufficienti a ricostruire la natura e le modalità di realizzazione originaria dell'opera. Siffatti elementi non emergono, infatti, neanche dall'accertamento tecnico preventivo svolto in epoca precedente al secondo intervento, nel quale la persistenza dei fenomeni infiltrativi e di condensa all'interno degli appartamenti viene ricondotta alle caratteristiche costruttive dei pannelli utilizzati per la realizzazione del cappotto con specifico riferimento agli elementi di raccordo apposti in prossimità dell'apertura.
Tale ricostruzione, si è detto, è stata pienamente confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio che sul punto ha rilevato
Ulteriore causa delle infiltrazioni risiede nella inadeguatezza del sistema dei rac-cordi realizzati tra cappotto ed aperture. Questo sistema era previsto e rappresentato nella proposta del D.L. del
05-12-2005, che indicava una soluzione tecnica che poi una prima-ria ditta nazionale specializzata nel settore, avrebbe elaborato e reso esecutiva su Controparte_6 richiesta della Edilia s.n.c., appaltatrice dei lavori. Nell'Allegato 2.3 “Particolare E” i raccordi tra il cappotto e gli elementi murari, soglie, imbotti e soprattutto il voltino superiore, erano realizzati con profili in alluminio piatti con sezione a C muniti di fori per lo smaltimento dell'acqua.
7 I profili erano semplicemente avvitati alla parete e non erano dotati di alcun si-stema di tenuta alla pioggia, ipotizzando che questa dovesse essere smaltita attraverso le asole presenti sulla base.
Invece tali elementi, in particolare quello superiore e quello inferiore, non risulta-no idonei a svolgere le funzioni di allontanamento delle eventuali acque piovane;
presen-tano infatti sezione piatta e sono privi della necessaria inclinazione verso il basso e verso l'esterno, così che la pioggia raccolta non riesce a fuoriuscire. Tale difetto verrà corretto nell'anno 2006, successivamente alla fine dei lavori, dallo stesso fornitore, che sottoporrà ad Omologazione Tecnica Europea il medesimo sistema PIZ, utilizzato dall'Edilia, con le modifiche dei profili di raccordo e di partenza sagomati a formare un gocciolatoio incli-nato. Si può allora concludere che i raccordi realizzati tra rivestimento ed aperture non sono idonei a soddisfare le finalità previste a causa dell'errata progettazione da parte della società fornitrice ZECCA prefabbricati.
Si precisa che la messa in opera dei precedenti profili fu eseguita dalla Edilia s.n.c appaltatrice delle opere, sotto la Direzione dell'Ing. in modo del tutto conforme alle prescrizioni Pt_1 fornite dalla ZECCA prefabbricati, senza aggiunte o modifi-che.
Alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio che, si ribadisce, si pone in termini di continuità rispetto a quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, deve concludersi che la mancata risoluzione con la realizzazione del cappotto termico è dipesa esclusivamente dal vizi costruttivi dei prodotti utilizzati dall'impresa appaltatrice e forniti dal da un terzo soggetto: nessuna responsabilità è pertanto ascrivibile all'appellante né nella veste di progettista né in quello di direttore dei lavori, perché per come affermato dalla consulenza la soluzione tecnica adottata era astrattamente idonea a risolvere il problema e il prodotto fornito e posto in opera era esattamente quello promesso che, tuttavia, nei fatti si rivelò inidoneo per caratteristiche sue intrinseche costruttive alla risoluzione del problema. Ne discende che la responsabilità dell'appellante non può essere predicata né in relazione al suo ruolo di progettista né a quello di direttore dei lavori ( con specifico riferimento alla esclusione della responsabilità del direttore dei lavori in appalto privato per i vizi dei materiali cfr. Cass. 4454 del 2012)
Le ragioni fin qui esposte fondano l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda spiegata in primo grado con assorbimento di ogni ulteriore profilo e tanto sebbene l'eccezione di difetto di legittimazione rispetto ai danni subiti dai singoli condomini fosse meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 144 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta in ragione dell'importo ( € 85.000 ) richiesto con la domanda introduttiva del giudizio.
8 Restano a carico del soccombente le spese delle consulenze svolte nei due gradi del CP_1 giudizio e già liquidate come da decreti in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 438/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 07.03.2019 e notificata in data
15.03.2019, così provvede:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Parte_3 Parte_1 condanna il al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida CP_1 per il primo grado in € 14.103 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 804,00 per spese vive ed € 14.317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso l'11 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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