Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 6 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00084/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2021, proposto da
Ca. Metal s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alto Vicentino Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Ghirigatto e Paola Piccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Generation 3.0 s.r.l. non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento d.d. 23 dicembre 2020, prot. 7534 di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., di aggiudicazione dell'Asta pubblica ai sensi del R.D. 827 del 1924 per la vendita di rifiuti CER 19.01.02 “materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”, oltreché del verbale n. 1 d.d. 18.12.2020 nella parte in cui viene ammessa l'offerta della concorrente Generation 3.0 S.r.l. e viene ammesso il soccorso istruttorio, e del verbale n. 2 d.d. 22 dicembre .2020 nella parte in cui viene ritenuta valida l'offerta della Generation 3.0. S.r.l. e, a seguito della graduatoria definitiva, viene proposta l'aggiudicazione del contratto alla Generation 3.0 S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alto Vicentino Ambiente;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. TE LL e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Considerato:
- che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, nel caso di specie l’offerta della controinteressata sembra affetta da un mero refuso facilmente riconoscibile attraverso elementi univoci tali da configurare un errore materiale emendabile dalla commissione;
- che infatti, al pari delle offerte delle altre concorrenti e come richiesto dal modulo fac-simile , l’offerta della controinteressata indica anche la percentuale di rialzo che corrisponde esattamente alla somma indicata in termini assoluti che concorre a formare il prezzo unitario;
- che pertanto il prezzo unitario sembra desumibile in base ad una semplice operazione aritmetica ricavabile dall’offerta senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee alla medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente;
- che in tale contesto la richiesta rivolta dal seggio di gara all’offerente ai fini dell’individuazione degli esatti termini dell’offerta non sembra aver avuto una valenza integrativa o parzialmente sostitutiva della volontà espressa dalla controinteressata nella propria offerta, ma sembra costituire un invito a confermare, senza pregiudizi per la par condicio degli altri concorrenti, quanto già dichiarato nell’unico significato possibile;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
TE LL, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LL | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO