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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 10/12/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1776/2023
vertente tra parte domiciliata in VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. CHIAPPETTA MARCO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA BORGO SANTO SPIRITO 3 00193 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. BELLOCCHI LUCIA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.403/2023, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 17.1.2023, non notificata
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dott. , Dirigente Medico Veterinario Parte_1 alle dipendenze dell' sino al pensionamento del 15.07.2016, Parte_2 esponeva:
-che lo stesso era stato incaricato, da ultimo con contratto di lavoro rinnovato per 5 anni il 29.02.2008, Direttore di Struttura Complessa (UOC Veterinaria B) dell'unità denominata “Igiene degli Alimenti di Origine Animale”;
Cont
-che in data 26.03.2013 aveva ricevuto una nota con la quale l' gli comunicava formalmente: “In data 28.02.2013 è andato in scadenza l'incarico affidatoLe di Direttore della UOC Veterinaria B, struttura complessa annessa al Dipartimento di Prevenzione. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, CCNL 1998-2001, così come sostituito dall'art. 26 del CCNL 2002-2005, si procederà pertanto alla prescritta verifica di fine incarico da parte dell'apposito Collegio Tecnico, al fine dell'eventuale conferma o conferimento del nuovo incarico in conseguenza dell'esito della valutazione. Si comunica inoltre che, nelle more dell'espletamento delle procedure di verifica, la CP_ continuerà ad esercitare le funzioni di Direttore di UOC, con conseguente mantenimento della retribuzione di posizione allo stato in godimento”;
-che continuava perciò a svolgere la propria attività sino al pensionamento percependo la medesima retribuzione, svolgendo gli stessi compiti e conservando la medesima qualifica di Direttore UOC;
-che solo con il cedolino del marzo 2017 (per il pagamento delle ferie non godute e dell'indennità di Cont preavviso) la decurtava parte delle retribuzioni a far data dall'Aprile 2015 sino a fine rapporto, riparametrandole a quelle, inferiori, di Dirigente di Struttura Semplice (UOSD);
- che tale riduzione postuma della retribuzione era illegittima per l'incolpevole affidamento del Cont sanitario nel comportamento concludente dell' (che mai gli aveva inviato alcuna formale comunicazione successiva a quella del 26.03.2013) e per violazione dell'art. 31 comma 2 del CCNL
(“Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore”), per cui il dott. , in attesa di valutazione di fine Parte_1 incarico, non avrebbe potuto subire la perdita dell'indennità della struttura complessa, se non a seguito di valutazione negativa, mai intervenuta.
Chiedeva pertanto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto nel periodo aprile 2015 –
15.7.2016.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la prescrizione del diritto e l'automatica cessazione Pt_3 dell'incarico di UOC per riassetto aziendale.
Il Tribunale rigettava il ricorso poiché:
-l'incarico di responsabile di struttura complessa non era stato confermato per il quinquennio 2013- 2018;
- alcuna manifestazione di volontà di rinnovarlo era stata espressa, sicché, non essendo previsto un rinnovo tacito del conferimento di incarico dirigenziale, la prosecuzione dell'attività nel medesimo incarico aveva avuto luogo in via di fatto, con conseguente erogazione del trattamento retributivo corrispondente;
- era poi intervenuta una riorganizzazione aziendale nel 2015, con modifica del rilievo dell'unità di cui era responsabile il ricorrente (l'UOC afferisce, dal 1° aprile 2015, all'Unità Parte_4 Operativa Semplice Dipartimentale “Igiene degli alimenti di origine animale” facente parte del Dipartimento di Prevenzione), con la conseguenza che da quel momento non poteva che essere versata al la retribuzione corrispondente al “peso” della nuova struttura aziendale;
Parte_1
- ne derivava l'infondatezza della pretesa di vedersi attribuito anche dal 1° aprile 2015 il trattamento economico spettante a chi dirige una Unità Operativa Complessa laddove le funzioni svolte erano state quelle di direzione di una Unità Operativa Semplice. La sentenza è impugnata dal sulla base di un unico complesso motivo, fondato sulla Parte_1
“Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficiente e contraddittoria motivazione, errore di diritto. Il Giudice di prime cure, errando, ha rigettato la domanda di parte ricorrente, motivando però su altra e distinta questione”.
----- Il ricorrente non aveva richiesto l'accertamento del diritto a vedersi confermato l'incarico, ma a percepire la retribuzione di Direzione di Struttura Complessa dal 01.04.2015 al 14.07.2016 in mancanza di ogni comunicazione successiva a quella del 2013, avendo proseguito, pur non vedendosi formalmente rinnovato l'incarico e come da disposizioni datoriali, ad esercitare le sue funzioni nei medesimi termini. Ciò era confermato anche dall'art. 9, c. 32, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla Legge 122/2010, secondo cui “le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore”.
-----Il giudice di prime cure si era contraddetto nel riconoscere che “la prosecuzione dell'attività nel medesimo incarico (…) ha avuto luogo in via di fatto, con conseguente erogazione del trattamento retributivo corrispondente”, salvo poi stabilire che “non trova fondamento la pretesa di attribuzione del trattamento economico spettante a chi dirige una unità operativa complessa laddove le funzioni svolte da allora sono state quelle di direzione di unità operativa semplice”.
il giudice aveva omesso ogni valutazione circa la portata dell'art. 31 CCNL, Controparte_3 secondo il quale il ricorrente, in attesa di valutazione di fine incarico, non avrebbe potuto subire la perdita dell'indennità della struttura complessa, se non a seguito di valutazione negativa.
------Il primo giudice aveva errato nell'applicazione del diritto anche stabilendo che l'incarico si fosse automaticamente trasformato in virtù dell'Atto aziendale e della conseguente delibera 272 del
31.03.2015, poiché l'incarico dirigenziale necessita di un espresso conferimento in mancanza del quale rimane valida ed efficace sino a fine rapporto la disposizione dell'Azienda del 26.03.2013, che garantiva al ricorrente la medesima retribuzione in pendenza di giudizio di valutazione.
Era la stessa delibera 272 del 31.03.2015 a stabilire che: “in via provvisoria ed al fine di garantire la continuità dei servizi, in attesa di definizione delle articolazione interne alla Unità Operative Complesse de nuovo Atto di Autonomia Aziendale: (…) le posizioni organizzative e le funzioni di coordinamento di seconda applicazione attualmente esistenti rimangono provvisoriamente in essere nel limite dell'originario ambito di afferenza stabilito all'atto della loro istituzione, fatte salve diverse disposizioni aziendali.” Principio evidenziato altresì nella deliberazione del D.G. dell' del 31.05.2015 per cui CP_1
“nelle more della definizione della graduazione degli incarichi dirigenziali e della conseguente procedura di conferimento, viene provvisoriamente mantenuta nei confronti del personale dirigenziale la retribuzione di posizione attualmente riconosciuta”. L'Atto aziendale, come le successive deliberazioni, di per sé, non sono direttamente applicabili ai lavoratori, se non a seguito di disposizioni formalmente comunicate (come avvenuto nel caso della riqualificazione della struttura diretta dal Dott. nel 2008). Parte_1
La nel costituirsi in giudizio, ha resistito al gravame sotto tutti i profili e ne ha chiesto il Pt_5 Cont rigetto sul rilievo, in sintesi, della stretta correlazione tra l'adozione dell'atto aziendale di una ed il conferimento degli incarichi ai suoi dirigenti, nonché dell'aspetto normativo della retribuzione di risultato nel pubblico impiego contrattualizzato.
All'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2024, la causa è così decisa, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato. Giova riportare, in apertura, il testo della comunicazione 26.03.2013 ricevuta dal Dr. : Parte_1
“In data 28.02.2013 è andato in scadenza l'incarico affidatoLe di Direttore della Parte_6 B, struttura complessa annessa al Dipartimento di Prevenzione. Ai sensi dell'art. 31, comma 2,
[...]
CCNL 1998-2001, così come sostituito dall'art. 26 del CCNL 2002-2005, si procederà pertanto alla prescritta verifica di fine incarico da parte dell'apposito Collegio Tecnico, al fine dell'eventuale conferma o conferimento del nuovo incarico in conseguenza dell'esito della valutazione. Si comunica inoltre che, nelle more dell'espletamento delle procedure di verifica, la
S.V. continuerà ad esercitare le funzioni di Direttore di UOC, con conseguente mantenimento della retribuzione di posizione allo stato in godimento”.
Cont Nella prima parte della nota la comunica al ricorrente la avvenuta scadenza, alla data del 28.2.2013, dell'incarico dirigenziale della e preannuncia la verifica di fine Parte_6 incarico volta alla eventuale conferma o al conferimento di un nuovo incarico. Nella seconda parte comunica che, nelle more, il dirigente continuerà ad esercitare le funzioni di direttore di UOC con mantenimento della retribuzione di posizione.
Il chiaro testo della nota evidenzia che l'incarico è irreversibilmente scaduto, e che - al contempo - Cont la legittima, nelle more dell'espletamento delle procedure di verifica, lo svolgimento di fatto delle medesime funzioni dirigenziali, con erogazione del trattamento retributivo corrispondente.
Il riferimento del primo giudice alla impossibilità di un rinnovo automatico dell'incarico dirigenziale costituisce il presupposto logico per affermare che la prosecuzione dell'incarico aveva avuto luogo in via di mero fatto fino al successivo intervento di riorganizzazione aziendale, e non di certo per rispondere, negativamente, ad una domanda di accertamento del diritto alla conferma dell'incarico, in effetti mai avanzata dal ricorrente.
Dunque, in primis, alcuna mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato si è nella fattispecie verificata.
Ciò premesso, il nodo della questione risulta essere il ruolo, nella determinazione della retribuzione dovuta al , del riassetto aziendale deliberato dall'Azienda nel 2015, ossia nel corso dello Parte_1 svolgimento di fatto delle funzioni di direttore di UOC da parte dello stesso.
Ebbene, l'atto di Autonomia aziendale adottato ed entrato in vigore dall'1/04/2015 ha declassato l'UOC Veterinaria B, diretta dal ricorrente, in Unità Organizzativa Semplice, e la circostanza, oltre che risultare documentalmente, non è contestata. Né si discute circa la legittimità del provvedimento.
Ciò che lamenta l'appellante è che l'incarico dirigenziale (anche inferiore) conseguente alla soppressione avrebbe necessitato di un espresso conferimento, la cui mancanza determina la perdurante validità della disposizione aziendale del 26.03.2013 che assicura al ricorrente la medesima retribuzione nelle more della proceduta valutativa.
La censura non è fondata.
Le funzioni di direttore UOC sono infatti, in nuce, venute meno per effetto della ristrutturazione aziendale del 2015 (che ha visto addirittura la soppressione della struttura complessa diretta dal
) e, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 165/2001, le retribuzioni accessorie legate all'incarico Parte_1 cessato non possono essere ulteriormente pretese, proprio perché previste in relazione ad un ufficio non più presente nell'organigramma aziendale.
In tal senso è stato affermato in giurisprudenza che “il diritto alla percezione della componente retributiva è correlata al peso ed alla valenza del relativo incarico ricoperto come previsto dall'organigramma aziendale e non certo alle mansioni che sono tutte di natura dirigenziale”. (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 31/5/05, n. 1438, Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 11/12/06, n. 14).
Peraltro, il fatto stesso che si sia addivenuti ad un atto aziendale di riassetto organizzativo, oltretutto di elevata complessità, nell'arco di tempi assolutamente ragionevoli a far tempo dalla cessazione dell'incarico, considerate le oggettive difficoltà di un processo che ha visto l'accorpamento di due grandi strutture sanitarie quali l' e l'Ospedale San Filippo Neri, dimostra ex Parte_7 se che l'Amministrazione non è stata inerte nel definire la situazione del dirigente lasciata “in sospeso” con la nota del 2013, e che pertanto nemmeno da questo punto di vista poteva configurarsi Cont un incolpevole affidamento in una pretesa condotta concludente della
Ciò a prescindere dalla procedura di valutazione preannunciata nel 2013, il cui esito eventualmente confermativo dell'incarico cessato avrebbe comunque richiesto che detto incarico fosse ancora coerente con la struttura in cui andava ad essere esercitato, cosa che nella specie non è, essendo stata addirittura soppressa dal piano riorganizzativo la struttura complessa diretta dal . Parte_1
Tale ultima circostanza priva di rilievo anche l'ulteriore doglianza circa la mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 31 del CCNL, in quanto la norma presuppone una valutazione negativa all'atto della scadenza dell'incarico, mentre qui si è verificata la soppressione della struttura in cui si sarebbe dovuta svolgere la funzione dirigenziale legittimante la corresponsione del compenso dall'aprile 2015 al 15/04/2016, e riguardo alla quale si sarebbe dovuta verificare la possibilità di una conferma.
Quanto alla lamentata mancata comunicazione di conferimento dell'incarico di UOSD, è appena il caso di osservare che con deliberazione n. 273 del 31/03/2015 è stato previsto di “considerare cessati a far data dal 1 aprile 2015 tutti gli incarichi di direttore/responsabile di Pt_8 previsti nei previgenti Atti Aziendali conseguentemente alla cessazione nel previgente Atto Aziendale dell' ” (quello in cui il svolgeva il suo incarico di dirigente Parte_7 Parte_1
) e che, correlativamente, nel certificato di servizio del dr. risulta, oltre Parte_6 Parte_1 al conferimento degli incarichi di dirigente UOC fino al 28/02/2013, che dal 1 aprile 2015 “le funzioni di controllo degli alimenti di origine animale prima afferenti alla , Parte_6 struttura affidata al Dr. , sono ricondotte con il nuovo atto aziendale alla Parte_1 [...] di origine animale”, il tutto nel più ampio contesto di pubblicità dell'atto di Parte_9 Cont autonomia aziendale e degli atti deliberativi nel sito intranet dell'
In ogni caso, potrebbe tutt'al più venire in applicazione l'art. 14 comma 1 bis del D. Lgs. 14.3.2013
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ), secondo il quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati dei titolari di incarichi dirigenziali (quelli di cui all'art. 19 del Dl. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 secondo la sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio – 21 febbraio 2019 n. 20 , in GU 1° s.s. 27.2.2019 n. 9), alla cui violazione consegue però la sola irrogazione di sanzioni amministrative (ovvero disciplinari per il dipendente che abbia omesso la pubblicazione), ma di certo non una lesione del diritto del dirigente, del cui incarico si tratti, a ricevere una retribuzione slegata dall'incarico proprio della struttura da lui effettivamente diretta sulla base dell'assetto organizzativo aziendale.
L'appello va perciò respinto, assorbita l'esame dell'eccezione di prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.350,00, oltre al
15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 10/12/2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste