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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5338/2025
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa MaNA Righi Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero Giudice nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Favotto e Riccardo Amadeus, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Treviso in Via Paris Bordone n. 9;
- ricorrente -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Parpinel, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Paese (TV),
Via Roma, n. 23; con l'avv. Anna Bonamigo
- resistente - nonché Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 17.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In conformità a quanto disposto dal Tribunale, il ricorrente, nel richiamarsi integralmente al contenuto dei suoi atti già dimessi, rassegna le seguenti conclusioni:
In via principale:
Accertata e dichiarata l'avvenuta indipendenza economica della IG.NA , disporre la cessazione Persona_1
dell'obbligo di corresponsione da parte del IG. a favore della IG.ra dell'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la FI maggiorenne e di qualsiasi altra forma di contribuzione al Persona_1
sostentamento e al soddisfacimento dei bisogni principali di quest'ultima;
Conseguentemente:
Accertata la natura indebita dei versamenti effettuati da novembre 2023 a maggio 2024 dal IG. Pt_1
alla IG.ra a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della FI , condannare
[...] CP_1 ER
parte resistente alla restituzione di tutte le somme percepite, oltre ai frutti e agli interessi maturati su dette somme,
e, quindi, retrodatare gli effetti della sentenza alla data del novembre 2023, ossia dal momento in cui la FI ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro attualmente in essere (Cass. Sez. Unite n. 32194/2022, Cass. Sez.
I, n. 3659/2020 già citate).
In subordine, sul punto, retrodatarsi gli effetti della condanna al momento della presentazione del presente ricorso.
In ulteriore subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenga fondato il presente ricorso, ridursi
l'importo dell'assegno di mantenimento al minimo.
In ogni caso:
Rifusione di spese e compensi di lite. In via istruttoria:
Si insiste, come già dedotto nella memoria ex art 473 bis 17 c.p.c, affinché il Tribunale ordini ex art 210 c.p.c.
l'esibizione dei seguenti documenti:
1) estratti conto bancari da novembre 2021 ad oggi intestati alla IG.NA ; Persona_1
2) la documentazione attestante l'iscrizione all'Università della IG.NA , nonché il libretto Persona_1
universitario e le ricevute dei pagoPa relative al pagamento delle rette universitarie;
3) copia del contratto di lavoro della IG.ra ; CP_1
4) copia del contratto di finanziamento infruttifero tra la società e la SI.ra ; Si insiste Parte_2 CP_1
perché il Giudice disponga accertamenti, anche di tipo fiscale, sui rapporti tra la IG.ra e la società CP_1 [...]
Parte_2
Per parte resistente:
Il patrocinio della SInora precisa come di seguito le proprie conclusioni: Controparte_1
in via principale, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esplicitate in narrativa;
in via subordinata, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento versato dal SInor alla Parte_1
SInora a titolo di contribuzione al mantenimento della FI , maggiorenne e non Controparte_1 ER
economicamente autosufficiente, alla cifra non inferiore di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, disponendo sin da ora il versamento dell'importo da parte del datore di lavoro del SInor Pt_1
sul conto corrente della SInora;
rigettarsi per il resto.
[...] Controparte_1
Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
In via istruttoria.
- Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate, in quanto infondate, non necessarie e superflue per quanto esplicato in narrativa.
- Si chiede all'Intestato Tribunale di disporre accertamenti, anche fiscali, sugli effettivi introiti mensili e/o annuali del SInor e cioè quelli che dovessero risultare ulteriori rispetto al reddito derivante dal lavoro Parte_1
svolto per l'attuale datore di lavoro, Persona_2 - Si chiede sin da ora l'abilitazione alla prova contraria sulle eventuali istanze formulate e formulande da controparte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, il SInor adìva il Tribunale di Treviso al fine Pt_1
di ottenere, ai sensi dell'art. 9 l. div., la revoca dell'obbligo di mantenimento della FI ER
stabilito con la sentenza divorzile n. 2313/2017, emessa dal Tribunale di Treviso in data
31.10.2017 e pubblicata in data 14.11.2017, a definizione della causa civile iscritta al rg. n.
6698/2017.
In particolare, il ricorrente dichiarava di essere tenuto, a fronte del suddetto provvedimento del
Tribunale di Treviso, a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di Euro Controparte_1
450,00, a titolo di contributo per il mantenimento della FI (all'epoca) minorenne ER
, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Tuttavia, il ricorrente dava atto di essere venuto a conoscenza solo nel giugno 2024, del fatto che in data 23.10.2023 la FI era stata assunta con regolare contratto di lavoro presso ER
lo Studio OL RO in qualità di apprendista impiegata (cfr. doc. 2 all.to ricorso) e rappresentando la raggiunta maggiore età della FI e l'intervenuta autosufficienza economica, chiedeva la modifica delle condizioni relative al mantenimento di , stabilite nella ER
sopracitata sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio
Con decreto di fissazione udienza del 22.11.2024, il Tribunale di Treviso fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti a sé al 27.02.2025, assegnando a parte ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto nonché per la costituzione di parte resistente;
il
Giudice concedeva altresì alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17
c.p.c
Con memoria datata 24.01.2025 si costituiva in giudizio la SInora , che, Controparte_1
contestate tutte le affermazioni avversarie, chiedeva, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree e, in via subordinata, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del SInor per il mantenimento della FI, alla cifra non inferiore di € 300,00 Pt_1
mensili.
Alla prima udienza del 06/03/2025, il Giudice, sentite le parti, dovendo emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocava l'obbligo di contribuzione in capo al padre nella misura di 450 euro (520 rivalutati) mensili, confermava l'obbligo di partecipazione, nella misura del 50%, del padre alle spese straordinarie assunte nell'interesse della FI. Assegnava i termini per il deposito di memorie conclusionali e rinviava all'udienza del 15.5.25, in esito alla quale preso atto delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente deve rilevarsi che l'art. 9 l. div., per la revisione delle condizioni di divorzio, richiede non solo che siano intervenute medio tempore delle modifiche delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi o dei figli maggiorenni (“giustificati motivi”), ma eSIe altresì che tali mutamenti siano idonei ad incidere sull'assetto delineato dal provvedimento giudiziale, attraverso un giudizio comparativo delle condizioni economiche attuali di entrambe le parti.
Chiaramente, tali circostanze costituiscono il presupposto di ciascun procedimento revisionale, pertanto l'onus probandi circa i mutamenti delle condizioni di fatto, che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio a fronte di un sopravvenuto squilibrio degli assetti delineati con la precedente pronuncia giudiziale, incombe sul ricorrente stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, l'onere di provare la sopravvenuta autosufficienza economica di incombeva sul SInor CP_2 Parte_3
Non può, infatti, trovare accoglimento in questa sede l'invocato principio esposto recentemente dalla Suprema Corte, in quanto – come si è visto – il presente procedimento è stato incardinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 l. div., per cui è il richiedente a dover fornire prova del mutamento delle circostanze di fatto legittimanti la revisione delle condizioni divorzili. Ciò premesso, si evidenzia che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo
– spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Peraltro, non può nascondersi come l'evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da notevole diffusione di forme di impiego a tempo determinato, senza garanzie previdenziali, comporti anche la diffusione di tipologie di lavoro che non sempre garantiscono ai figli la sicurezza del “posto fisso”.
La Suprema Corte, in questi casi, ha stabilito che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio che, pur lavorando, non gode delle garanzie di un contratto a tempo determinato, viene meno nel caso in cui – nonostante la precarietà dei contratti a tempo determinato o di apprendistato – possa vantare una prospettiva concreta di continuità (Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2009, n. 8227).
Nel caso di specie, è stato provato in giudizio che , ventenne, studia economia aziendale ER
ed è al secondo anno di università in corso.
La prova documentale in atti è sufficiente a ritenere provata la frequenza universitaria, il pagamento delle tasse e, quindi, l'iscrizione, il proficuo superamento degli esami anche in epoca recente.
La ragazza ha iniziato un percorso formativo di studio e lavoro presso lo studio commercialistico della Dott.ssa OL RO di Treviso con contratto di apprendistato professionalizzante, di durata triennale, a partire dal 2023, a part time al 75% per conciliare lo studio con il lavoro.
Lo stipendio della ragazza è di € 1.000,00/ € 1.100,00 somme che le consentono di partecipare in parte alle spese universitarie, ma che non le garantiscono l'autosufficienza economica. La resistente ha infatti provato che con il proprio stipendio fronteggia i costi per l'acquisto ER
libri di testo per l'università, tasse universitarie, per i pasti fuori casa, ricariche telefonica rata, del finanziamento per l'acquisto del computer e del carburante auto (cfr. doc. 30, 31 all.ta resistente). L'età di , la frequenza universitaria e la prospettiva di dover ancora studiare per aleno tre ER
anni, la natura del contratto di lavoro e la retribuzione sono tutti elemento che, unitamente valutati, consentono di ritenere ancora necessario il sostentamento dei genitori, al fine di aiutare la FI nel completamento del proprio percorso di studi e formazione.
Tutto ciò premesso, quindi, la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della FI
proposta in via principale dal ricorrente non può essere accolta: sussistono invece gli ER
estremi per prevedere una riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 150,00, mensili, fermo restando l'obbligo per il padre di contribuire per il 50% alle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta attorea di retrodatare l'efficacia della pronuncia alla data del novembre
2023, ossia dal momento in cui la FI ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro, si deve osservare quanto segue.
In primo luogo non corrisponde a verità che il padre non fosse a conoscenza dell'assunzione e del niovo lavoro.
Vi è infatti in atti prova documentale del fatto che la FI, a mezzo di messaggio, abbia comunicato al padre a novità nell'immediatezza.
In linea di principio, la giurisprudenza consolidata, inclusa quella della Corte di Cassazione, stabilisce che qualsiasi provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento (sia esso un aumento, una diminuzione o una revoca) abbia effetto a partire dalla data di deposito del ricorso in tribunale. Il diritto a ottenere una modifica delle condizioni economiche, infatti, non sorge automaticamente al verificarsi del cambiamento fattuale (es. la perdita del lavoro del genitore obbligato o l'inizio di un'attività lavorativa precaria del figlio), ma nasce con l'accertamento giudiziale di tale cambiamento. Pertanto, il momento che rileva è quello in cui la parte interessata attiva il procedimento in tribunale, presentando formale domanda di revisione.
A questa regola generale, il giudice può, in presenza di circostanze particolari e motivate, discrezionalmente stabilire una decorrenza diversa, anche anteriore. Tale deroga può essere applicata, a titolo esemplificativo, in casi di presenza di una lettera di diffida e messa in mora (tramite raccomandata A/R o PEC) all'altro genitore, ignorata da controparte, oppure in presenza di comportamenti dilatori o ostruzionistici durante il procedimento, o in caso di accordo tra le parti in punto decorrenza diversa, o, ancora in rari casi di presenza di circostanze fattuali inequivocabili, legate a eventi oggettivi e databili con certezza.
Le la retrodatazione, inoltre, oltre che essere espressamente richiesta dalla parte interessata, deve essere adeguatamente motivata nel ricorso.
Non sussistendo alcuna di queste circostanze nè altra che giustifichi la deroga generale al principio di decorrenza, la riduzione dell'assegno di mantenimento avrà efficacia a partire dalla data di deposito della domanda giudiziale.
La regolamentazione delle spese di lite segue la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n.
5338/2024, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede: rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio, riduce ad € 150,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) il contributo al mantenimento di a carico ER
del padre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 17 giugno 2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
MaNA Righi
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa MaNA Righi Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero Giudice nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Favotto e Riccardo Amadeus, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Treviso in Via Paris Bordone n. 9;
- ricorrente -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Parpinel, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Paese (TV),
Via Roma, n. 23; con l'avv. Anna Bonamigo
- resistente - nonché Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 17.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In conformità a quanto disposto dal Tribunale, il ricorrente, nel richiamarsi integralmente al contenuto dei suoi atti già dimessi, rassegna le seguenti conclusioni:
In via principale:
Accertata e dichiarata l'avvenuta indipendenza economica della IG.NA , disporre la cessazione Persona_1
dell'obbligo di corresponsione da parte del IG. a favore della IG.ra dell'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la FI maggiorenne e di qualsiasi altra forma di contribuzione al Persona_1
sostentamento e al soddisfacimento dei bisogni principali di quest'ultima;
Conseguentemente:
Accertata la natura indebita dei versamenti effettuati da novembre 2023 a maggio 2024 dal IG. Pt_1
alla IG.ra a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della FI , condannare
[...] CP_1 ER
parte resistente alla restituzione di tutte le somme percepite, oltre ai frutti e agli interessi maturati su dette somme,
e, quindi, retrodatare gli effetti della sentenza alla data del novembre 2023, ossia dal momento in cui la FI ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro attualmente in essere (Cass. Sez. Unite n. 32194/2022, Cass. Sez.
I, n. 3659/2020 già citate).
In subordine, sul punto, retrodatarsi gli effetti della condanna al momento della presentazione del presente ricorso.
In ulteriore subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenga fondato il presente ricorso, ridursi
l'importo dell'assegno di mantenimento al minimo.
In ogni caso:
Rifusione di spese e compensi di lite. In via istruttoria:
Si insiste, come già dedotto nella memoria ex art 473 bis 17 c.p.c, affinché il Tribunale ordini ex art 210 c.p.c.
l'esibizione dei seguenti documenti:
1) estratti conto bancari da novembre 2021 ad oggi intestati alla IG.NA ; Persona_1
2) la documentazione attestante l'iscrizione all'Università della IG.NA , nonché il libretto Persona_1
universitario e le ricevute dei pagoPa relative al pagamento delle rette universitarie;
3) copia del contratto di lavoro della IG.ra ; CP_1
4) copia del contratto di finanziamento infruttifero tra la società e la SI.ra ; Si insiste Parte_2 CP_1
perché il Giudice disponga accertamenti, anche di tipo fiscale, sui rapporti tra la IG.ra e la società CP_1 [...]
Parte_2
Per parte resistente:
Il patrocinio della SInora precisa come di seguito le proprie conclusioni: Controparte_1
in via principale, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esplicitate in narrativa;
in via subordinata, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento versato dal SInor alla Parte_1
SInora a titolo di contribuzione al mantenimento della FI , maggiorenne e non Controparte_1 ER
economicamente autosufficiente, alla cifra non inferiore di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, disponendo sin da ora il versamento dell'importo da parte del datore di lavoro del SInor Pt_1
sul conto corrente della SInora;
rigettarsi per il resto.
[...] Controparte_1
Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
In via istruttoria.
- Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate, in quanto infondate, non necessarie e superflue per quanto esplicato in narrativa.
- Si chiede all'Intestato Tribunale di disporre accertamenti, anche fiscali, sugli effettivi introiti mensili e/o annuali del SInor e cioè quelli che dovessero risultare ulteriori rispetto al reddito derivante dal lavoro Parte_1
svolto per l'attuale datore di lavoro, Persona_2 - Si chiede sin da ora l'abilitazione alla prova contraria sulle eventuali istanze formulate e formulande da controparte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, il SInor adìva il Tribunale di Treviso al fine Pt_1
di ottenere, ai sensi dell'art. 9 l. div., la revoca dell'obbligo di mantenimento della FI ER
stabilito con la sentenza divorzile n. 2313/2017, emessa dal Tribunale di Treviso in data
31.10.2017 e pubblicata in data 14.11.2017, a definizione della causa civile iscritta al rg. n.
6698/2017.
In particolare, il ricorrente dichiarava di essere tenuto, a fronte del suddetto provvedimento del
Tribunale di Treviso, a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di Euro Controparte_1
450,00, a titolo di contributo per il mantenimento della FI (all'epoca) minorenne ER
, oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Tuttavia, il ricorrente dava atto di essere venuto a conoscenza solo nel giugno 2024, del fatto che in data 23.10.2023 la FI era stata assunta con regolare contratto di lavoro presso ER
lo Studio OL RO in qualità di apprendista impiegata (cfr. doc. 2 all.to ricorso) e rappresentando la raggiunta maggiore età della FI e l'intervenuta autosufficienza economica, chiedeva la modifica delle condizioni relative al mantenimento di , stabilite nella ER
sopracitata sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio
Con decreto di fissazione udienza del 22.11.2024, il Tribunale di Treviso fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti a sé al 27.02.2025, assegnando a parte ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto nonché per la costituzione di parte resistente;
il
Giudice concedeva altresì alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17
c.p.c
Con memoria datata 24.01.2025 si costituiva in giudizio la SInora , che, Controparte_1
contestate tutte le affermazioni avversarie, chiedeva, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree e, in via subordinata, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del SInor per il mantenimento della FI, alla cifra non inferiore di € 300,00 Pt_1
mensili.
Alla prima udienza del 06/03/2025, il Giudice, sentite le parti, dovendo emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocava l'obbligo di contribuzione in capo al padre nella misura di 450 euro (520 rivalutati) mensili, confermava l'obbligo di partecipazione, nella misura del 50%, del padre alle spese straordinarie assunte nell'interesse della FI. Assegnava i termini per il deposito di memorie conclusionali e rinviava all'udienza del 15.5.25, in esito alla quale preso atto delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente deve rilevarsi che l'art. 9 l. div., per la revisione delle condizioni di divorzio, richiede non solo che siano intervenute medio tempore delle modifiche delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi o dei figli maggiorenni (“giustificati motivi”), ma eSIe altresì che tali mutamenti siano idonei ad incidere sull'assetto delineato dal provvedimento giudiziale, attraverso un giudizio comparativo delle condizioni economiche attuali di entrambe le parti.
Chiaramente, tali circostanze costituiscono il presupposto di ciascun procedimento revisionale, pertanto l'onus probandi circa i mutamenti delle condizioni di fatto, che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio a fronte di un sopravvenuto squilibrio degli assetti delineati con la precedente pronuncia giudiziale, incombe sul ricorrente stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, l'onere di provare la sopravvenuta autosufficienza economica di incombeva sul SInor CP_2 Parte_3
Non può, infatti, trovare accoglimento in questa sede l'invocato principio esposto recentemente dalla Suprema Corte, in quanto – come si è visto – il presente procedimento è stato incardinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 l. div., per cui è il richiedente a dover fornire prova del mutamento delle circostanze di fatto legittimanti la revisione delle condizioni divorzili. Ciò premesso, si evidenzia che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo
– spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Peraltro, non può nascondersi come l'evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da notevole diffusione di forme di impiego a tempo determinato, senza garanzie previdenziali, comporti anche la diffusione di tipologie di lavoro che non sempre garantiscono ai figli la sicurezza del “posto fisso”.
La Suprema Corte, in questi casi, ha stabilito che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio che, pur lavorando, non gode delle garanzie di un contratto a tempo determinato, viene meno nel caso in cui – nonostante la precarietà dei contratti a tempo determinato o di apprendistato – possa vantare una prospettiva concreta di continuità (Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2009, n. 8227).
Nel caso di specie, è stato provato in giudizio che , ventenne, studia economia aziendale ER
ed è al secondo anno di università in corso.
La prova documentale in atti è sufficiente a ritenere provata la frequenza universitaria, il pagamento delle tasse e, quindi, l'iscrizione, il proficuo superamento degli esami anche in epoca recente.
La ragazza ha iniziato un percorso formativo di studio e lavoro presso lo studio commercialistico della Dott.ssa OL RO di Treviso con contratto di apprendistato professionalizzante, di durata triennale, a partire dal 2023, a part time al 75% per conciliare lo studio con il lavoro.
Lo stipendio della ragazza è di € 1.000,00/ € 1.100,00 somme che le consentono di partecipare in parte alle spese universitarie, ma che non le garantiscono l'autosufficienza economica. La resistente ha infatti provato che con il proprio stipendio fronteggia i costi per l'acquisto ER
libri di testo per l'università, tasse universitarie, per i pasti fuori casa, ricariche telefonica rata, del finanziamento per l'acquisto del computer e del carburante auto (cfr. doc. 30, 31 all.ta resistente). L'età di , la frequenza universitaria e la prospettiva di dover ancora studiare per aleno tre ER
anni, la natura del contratto di lavoro e la retribuzione sono tutti elemento che, unitamente valutati, consentono di ritenere ancora necessario il sostentamento dei genitori, al fine di aiutare la FI nel completamento del proprio percorso di studi e formazione.
Tutto ciò premesso, quindi, la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della FI
proposta in via principale dal ricorrente non può essere accolta: sussistono invece gli ER
estremi per prevedere una riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 150,00, mensili, fermo restando l'obbligo per il padre di contribuire per il 50% alle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta attorea di retrodatare l'efficacia della pronuncia alla data del novembre
2023, ossia dal momento in cui la FI ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro, si deve osservare quanto segue.
In primo luogo non corrisponde a verità che il padre non fosse a conoscenza dell'assunzione e del niovo lavoro.
Vi è infatti in atti prova documentale del fatto che la FI, a mezzo di messaggio, abbia comunicato al padre a novità nell'immediatezza.
In linea di principio, la giurisprudenza consolidata, inclusa quella della Corte di Cassazione, stabilisce che qualsiasi provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento (sia esso un aumento, una diminuzione o una revoca) abbia effetto a partire dalla data di deposito del ricorso in tribunale. Il diritto a ottenere una modifica delle condizioni economiche, infatti, non sorge automaticamente al verificarsi del cambiamento fattuale (es. la perdita del lavoro del genitore obbligato o l'inizio di un'attività lavorativa precaria del figlio), ma nasce con l'accertamento giudiziale di tale cambiamento. Pertanto, il momento che rileva è quello in cui la parte interessata attiva il procedimento in tribunale, presentando formale domanda di revisione.
A questa regola generale, il giudice può, in presenza di circostanze particolari e motivate, discrezionalmente stabilire una decorrenza diversa, anche anteriore. Tale deroga può essere applicata, a titolo esemplificativo, in casi di presenza di una lettera di diffida e messa in mora (tramite raccomandata A/R o PEC) all'altro genitore, ignorata da controparte, oppure in presenza di comportamenti dilatori o ostruzionistici durante il procedimento, o in caso di accordo tra le parti in punto decorrenza diversa, o, ancora in rari casi di presenza di circostanze fattuali inequivocabili, legate a eventi oggettivi e databili con certezza.
Le la retrodatazione, inoltre, oltre che essere espressamente richiesta dalla parte interessata, deve essere adeguatamente motivata nel ricorso.
Non sussistendo alcuna di queste circostanze nè altra che giustifichi la deroga generale al principio di decorrenza, la riduzione dell'assegno di mantenimento avrà efficacia a partire dalla data di deposito della domanda giudiziale.
La regolamentazione delle spese di lite segue la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n.
5338/2024, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede: rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio, riduce ad € 150,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) il contributo al mantenimento di a carico ER
del padre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 17 giugno 2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
MaNA Righi