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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12631/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12631/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.11.1983;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.03.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Menicucci e dall'avv. Elisabetta De Angelis, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec: – Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.10.2024 le parti, premesso che in data
06.04.2013 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 21.10.2019 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro
1 separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma, giusto atto registrato negli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, parte II, Serie A04, n.
00036 dell'anno 2013; 2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
3. Disporre che ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
4. Dare atto che le parti hanno fino a quel momento regolato i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione, senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese di natura economica e non economica”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12631/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 06.04.2013; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00036,
Parte 2, Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 02.10.2025
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12631/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.11.1983;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.03.1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Menicucci e dall'avv. Elisabetta De Angelis, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec: – Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.10.2024 le parti, premesso che in data
06.04.2013 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 21.10.2019 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro
1 separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma, giusto atto registrato negli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, parte II, Serie A04, n.
00036 dell'anno 2013; 2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
3. Disporre che ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
4. Dare atto che le parti hanno fino a quel momento regolato i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione, senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese di natura economica e non economica”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12631/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 06.04.2013; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00036,
Parte 2, Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 02.10.2025
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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