Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2023 R.G.;
PROMOSSA DA con sede legale in Modena, Via Araldi n.100, Parte_1 avente partita iva rappresentata e difesa dall'Avv. Rolandino Guidotti P.IVA_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._1
Bologna, via d'Azeglio n. 58;
NEI CONFRONTI DI con sede in Roma, Viale Altiero Controparte_1
Spinelli n.30, avente partita iva , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Fabrizio Carbonetti (c.f. – pec C.F._2
); Email_1
E
di , Controparte_2 CP_3
CONTUMACE
1
In data 26.3.2002 allora (d'ora in avanti Parte_1 CP_1
), stipulava con la società algerina Parte_1 Parte_2 un contratto, col quale si obbligava a consegnare un impianto finalizzato alla macinazione del grano duro, con montaggio e messa in opera dello stesso, nonché all'addestramento dei tecnici addetti, avverso il corrispettivo di $ 1.071.500,00.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto, la venditrice rilasciava, presso la banca algerina BDAR, una garanzia di buona esecuzione, pari al 10% del contratto, assistita da una contro garanzia della (d'ora in avanti Controparte_1
“NL”).
A seguito di una corrispondenza tra la venditrice e l'acquirente, nella quale quest'ultima lamentava guasti al bene compravenduto, la BDAR, per conto della società acquirente, attivava la garanzia di buona esecuzione presso la NL, che invitava la a provvedere alla relativa copertura finanziaria. Parte_1
*
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la chiedeva al Tribunale di Modena di inibire Parte_1 alla NL il pagamento della garanzia.
*
A seguito di una prima ordinanza, con cui il Tribunale di Modena inibiva il pagamento della garanzia, la NL proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., poi accolto dal medesimo Tribunale, che revocava il provvedimento d'urgenza concesso.
*
In data 1.9.2004, a seguito dell'accoglimento del suo reclamo, NL comunicava alla di avere pagato la garanzia, con contestuale addebito sul conto corrente di Parte_1 quest'ultima, il cui controvalore, oltre spese e commissioni, ammontava a 88.048,82 euro.
*
Con atto di citazione, ritualmente notificato nel giugno del 2006, citava in Parte_1 giudizio NL e la suindicata società acquirente, affinché venissero accertati il corretto funzionamento dell'impianto oggetto di vendita e l'illegittimità dell'escussione della garanzia, con conseguente inibizione alla NL di provvedere al suo pagamento e/o negazione dell'azione di regresso della banca e condanna della
2 stessa alla restituzione di quanto pagato, nonché condanna dell'acquirente al risarcimento dei danni causati dalla abusiva escussione della garanzia.
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Resisteva NL, mentre rimaneva contumace la società algerina.
*
Con sentenza n. 294/2011 il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta avverso NL e dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda proposta avverso la seconda convenuta.
*
Il Tribunale evidenziava come fossero in contestazione due distinti rapporti: quello relativo al contratto intercorrente tra la e la società algerina e quello fra la Parte_1
e la NL. Parte_1
Con riguardo al primo rapporto, il Tribunale dichiarava d'ufficio il difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 218 del 2005, in quanto nel contratto, alla clausola 25, si prevedeva che, in mancanza di un accordo amichevole, le relative controversie sarebbero state risolte seguendo il regolamento arbitrale della camera di commercio internazionale di Parigi, l'arbitrato dovendosi svolgere in una località diversa dall'Italia e Algeria, applicando il diritto algerino.
Con riguardo al secondo rapporto, invece, concludeva per l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice.
Tale seconda statuizione si fondava sulla valorizzazione della clausola n. 2 del modulo-richiesta del 25.6.2002, relativo al rapporto di mandato intercorrente fra la e la NL, con il quale la rinunciava, nel caso in cui la NL Parte_1 Parte_1 fosse stata chiamata a pagare la garanzia, a opporre qualsiasi eccezione verso la circa la fondatezza della richiesta del creditore garantito. CP_1
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente che contestava Parte_1 sia il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva declinato la propria giurisdizione, sia il capo della sentenza relativo all'escussione della garanzia nei confronti della
NL.
Lamentava come le clausole del contratto invocate dal giudice fossero di stile, non potendosi escludere in radice la possibilità per la di opporre l'exceptio doli. CP_1
*
Si costituiva NL, che resisteva nel merito.
3 *
Rimaneva, invece, contumace ets Controparte_2 Parte_2
*
Con sentenza n. 1413/2017 la Corte d'appello di Bologna rigettava entrambe le censure, aderendo alle argomentazioni del Tribunale.
*
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in cassazione, censurando sia il Parte_1 capo della sentenza con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano circa l'esame del suo rapporto con la società acquirente, sia il capo della sentenza con cui veniva esclusa la possibilità per la di opporre l'exceptio doli CP_1 al garantito.
*
Con sentenza n.17244/2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione riconoscevano la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo alle sezioni semplici l'esame degli ulteriori motivi.
*
Con sentenza n. 32720/2022, la S.C. accoglieva le censure relative al rapporto tra la e la NL, evidenziando l'errore in cui erano caduti i giudici di merito Parte_1 nell'escludere in radice la possibilità per la Banca di avvalersi dell'exceptio doli generalis.
Così statuito, la Corte di cassazione rinviava a questa Corte d'appello il compito di esaminare la domanda proposta dalla nei confronti della società algerina, Parte_1 nonché di accertare se sussistessero le condizioni affinché la NL dovesse opporre l'exceptio doli.
* riassumeva il giudizio nei confronti della NL e della società algerina, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
< accertare e dichiararsi che l' impianto molitorio fornito dalla
Controparte_4
CP_ ora l. alla [ ora al suo successore
[...] Parte_2 iscritta in data 30 aprile 2015 presso il Controparte_6
CNRC con n. 15 A 2433868 ] è immune da difetti ed in grado di funzionare conformemente alle sue capacità contrattuali e, per l' effetto, dichiarare che la
[ ora al suo successore Parte_2 [...]
iscritta in data 30 aprile 2015 presso il CNRC con n. 15 A Controparte_6
4 2433868] non aveva e non ha diritto all' escussione della garanzia di buona esecuzione con conseguente illegittimità di tale escussione posta in essere con modalità ed intenti fraudolenti costituenti anche illecito extracontrattuale;
dichiarare che la , come in epigrafe Controparte_7 identificata, non era tenuta a non dar corso alla richiesta di escussione della controgaranzia dalla stessa prestata e conseguentemente condannare la stessa banca alla restituzione delle somme corrisposte da alla banca stessa ed Parte_1 al risarcimento dei danni tutti, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta Parte_2 con sede in Khenchela ( Algeria) [ ora al suo successore Controparte_6
iscritta in data 30 aprile 2015 presso il CNRC con n. 15 A
[...]
2433868] per la fraudolenta iniziativa posta in essere a risarcire tutti i danni dalla appellante stessa subiti compreso quanto da corrispondere alla convenuta
a seguito della richiesta di regresso di quest' ultima;
Controparte_8 emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dalle domande che precedono.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dei due gradi del giudizio ed anche del procedimento cautelare ante causam oltre accessori di legge>.
*
Si costituiva NL, che resisteva nel merito.
*
Rimaneva, invece, contumace , successore Controparte_6 della Controparte_2 Parte_2
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare dell'8.10.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito, poi avvenuto, di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVAZIONE
1)Deve anzitutto osservarsi come, a seguito della cassazione della suindicata sentenza di questo ufficio, occorre pronunciarsi sia sul rapporto intercorrente tra la
5 società italiana, originaria attrice ed appellante, e la società algerina, sia su quello intercorrente tra la prima e la NL.
2) La domanda, proposta avverso la società , va qualificata, in base alla Parte_3 prospettazione in fatto attorea, come azione di ripetizione, ex art. 2033, venendo in rilievo un pagamento effettuato, sì, dalla NL, ma solo come garante della Parte_1
e dunque imputato alla stessa, mediante addebito sul suo conto corrente.
3)Rilevato che la garanzia era stata prestata in relazione alla parte di “ dei suoi obblighi contrattuali> deve, anzitutto, Parte_4 evidenziarsi come dall'esame della copiosa documentazione versata in atti emerga come al contratto fosse stata data esecuzione e che successivamente la società si era ripetutamente lamentata del suo cattivo funzionamento, contestato da subito dalla società venditrice.
4) Deve, a questo punto, osservarsi che risulta provata l'esecuzione del contratto, mentre non può esigersi la prova, che sarebbe diabolica, dell'insussistenza dei lamentati vizi.
5)Va richiamato, a questo riguardo, il principio riaffermato da ultimo dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, sia pure in relazione alla proposizione, da parte dell'acquirente, dell'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo,con la sentenza n. 11748/2019, secondo cui consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità>.
6) In presenza della prova della della regolare esecuzione del contrattto ed in mancanza della prova dei lamentati vizi, deve affermarsi l'illegittimità della escussione della garanzia e dunque accogliersi la domanda di ripetizione in esame, con conseguente condanna della società algerina alla restituzione dell'importo di €
88.048,82 euro, corrispondente a quanto addebbiato da NL alla stessa, a seguito
6 dell'illegittima escussione, oltre interessi dalla domanda, in mancanza di elementi che consentano di presumere una mala fede dell'accipiens.
7) Ex art. 91 cpc, la società algerina va, infine, condannata alla refusione delle spese di lite in favore della società italiana.
8) Venendo al rapporto intercorrente tra e NL, la Corte di cassazione ha Parte_1 evidenziato l'errore in cui sono i caduti i giudici di merito nell'escludere a priori la possibilità per la NL di opporre l'exceptio doli, venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
9)Quanto alla domanda attorea proposta avverso NL, occorre, dunque, verificare l'eventuale sussistenza, in concreto, dei presupposti al ricorrere dei quali la NL avrebbe dovuto avvalersi dell'exceptio doli, così paralizzando l'escussione della garanzia, presupposti specificati dalla S.C., nel cassare la sentenza di questo ufficio, nella cui motivazione si legge quanto segue:
“nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”.
10) Orbene, con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, deduceva Parte_1 che la banca avrebbe dovuto opporre l'exectio doli, evidenziando solo:
-che <risultava certo che il rapporto principale era stato regollarmente adempiuto>;
7 -che la beneficiaria non aveva lamentato un qualche inadempimento, né- tantomeno-indicato il danno subito>;
-che il comportamento in mala fede del cliente algerino trova ulteriore conferma nei documenti prodotti dalla società esponente in sede di procedimento ex art. 700
c.p.c>.
11)Con l'atto di citazione in riassunzione, tale prosppettazione viene ribadita, ossernando, in relazione alla documentazione prodotta nel procedimento di urgenza, che essa attrice escussione>.
Soggiungeva:
<fin dall inizio la condotta della societ algerina era stata scorretta e di ci>
era stata debitamente informata. In particolare, ricordiamo che: il cliente CP_1 algerino ha preteso dopo la stipula del contratto una garanzia di buona esecuzione;
ha lamentato pretestuosamente difetti dell' impianto quando invece era lei stessa che errava nella manutenzione;
chiedeva la trasformazione dell' impianto e quando si rendeva conto che sarebbe stato necessario trasferirlo in Italia deduce inconsistenti vizi ed escuteva ( poco prima della scadenza), senza addurre motivazione, la garanzia, rispetto ad un impianto perfettamente funzionante. Tanto si era detto nel ricorso ex art. 700 c. p. c., nell' atto di citazione in primo grado e nella costituzione in fase di reclamo ai quali ci si richiama integralmente>.
12)La domanda in esame va rigettata, non prima di aver ribadito che, contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire………..> (cfr. Cass. n. 30509/2019).
13)Orbene, una tale prova non può certo dedursi dalla mancata specficicazione delle ragioni dell'escussione, non prevista, peraltro, per il c.d. incameramento della garanzia.
Neppure può dedursi dall'ampia documentazione prodotta nel procedimento cautelare, da cui emerge sicuramente solo che la società algerina lamentava il
8 malfunzionamento dell'impianto e che la società italiana contestava che le fosse imputabile.
La fraudolenza dell'escussione non risulta, dunque, affatto prima facie, emergendo dalla documentazione, solo, che l'imputabilità del malfunzionamento alla Parte_1 fosse contestato da quest'ultima, le cui ragioni solo quest'ultima avrebbe potuto opporre alla società algerina, non essendo immediatamente evidenti e richiedendo una valutazione.
14) La statuizione di rigetto della domanda proposta nei confronti della NL va, pertanto, confermata, in forza del diverso percorso argomentativo che precede, che impone di escludere la ricorrenza dei presupposti dell'exceptio doli.
15)In considerazione del rigetto dell'appello proposto nei confronti di NL, la va condannata, ex art. 91 c.p.c., alla refusione in suo favore delle spese Parte_1 di lite, liquidate come in dispositivo.
16) Per mera esigenza di massima chiarezza, deve osservarsi che va applicato il c.d. principio di globalità, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (cfr. ex plurimis : Cass. n. 6369/2013).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 222/2023
R.G., così statuisce:
-in accoglimento dell'appello proposto avverso Controparte_6 ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna al pagamento, in
[...] favore della di €88.048,82 oltre interessi da conteggiare Parte_1 dalla domanda, oltre che alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 7.500 per il primo grado¸ €8.000 per l'appello, €5.000 per il giudizio in cassazione ed € 7.200 per il giudizio di rinvio;
-rigetta l'appello proposto avverso e condanna Controparte_1 alla refusione, in suo favore, delle spese di lite, liquidate in Parte_1
9 € 8.000 per l'appello; € 5.000 per il giudizio in cassazione ed € 7.200 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 6.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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