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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7676/2022 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ALCINI Parte_1
GIOVANNI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
• Previa declaratoria di nullità/annullamento del provvedimento impugnato, dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni dal 2016 al 2021 per il numero di 102 giornate lavorative per ciascun anno e all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Carmiano per gli anni dal 2016 al 2021 per le causali di cui in premessa;
per l'effetto, CP_
• Condannare l' alla reiscrizione della Sig.ra negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli Parte_1 del Comune di Carmiano per gli anni dal 2016 al 2021 per il numero di 102 giornate lavorative per ciascun anno;
1 • Per l'effetto accertare che la Sig.ra ha diritto a percepire da una somma di denaro pari Parte_1 CP_1 all'importo che avrebbe ricevuto se l'Istituto avesse accolto la domanda di indennità di disoccupazione per l'anno
2021;
• Ancora per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della Sig.ra. di una somma CP_1 Parte_1 di denaro pari all'importo che avrebbe ricevuto se l'Istituto avesse accolto la domanda di indennità di disoccupazione per l'anno 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[…]
Ha fatto presente di aver lavorato dal 2016 al 2021 nell'azienda US FI, di aver svolto 102 giornate per anno, di aver svolto attività di bracciante per le attività indicate nel punto d) del ricorso. Ha descritto l'orario di lavoro e le modalità di svolgimento della prestazione.
Contesta l'illegittimità del provvedimento e formula le conclusioni sopra riportate. CP_1
nel costituirsi, ha eccepito decadenza ex art. 22 dl 7/1970 e infondatezza della domanda CP_1 alla luce delle risultanze ispettive.
In corso di istruttoria è stato acquisito il verbale di prova relativo alle dichiarazioni rese in altro giudizio dall'ispettore (le stesse sono ammissibili e valutabili come prove c.d. atipiche). Tes_1
***
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, CP_1 nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
2 Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass.
n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del 19/04/2010 ex multis).
2. Precisato quanto sopra, è infondata la censura di violazione della l. 241/1990. Come recentemente ribadito da Cass. 14110 del 2024: vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all'inadempimento dell'ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono
3 logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)» (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482)…
Il presente è quindi giudizio sul rapporto e non sull'atto, rispetto al quale eventuali violazioni procedimentali di non esimono la parte dalla prova rispetto la spettanza della propria CP_1 posizione giuridica (l'onere della prova è di parte ricorrente;
cfr. Cass. 7845/2003, per tutte).
3. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività sollevata da In tal senso - infatti - va CP_1 rilevato come – nelle note di trattazione prodotte – parte ricorrente abbia dato pienamente atto della tempestività dell'atto di disconoscimento (disconoscimento conosciuto il 2.3.23, ricorso
CISOA del 21.3.22, ricorso giurisdizionale del 13.7.22; tutto tempestivo).
4. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la US non ha materialmente speso - la US avrebbe personalmente anticipato almeno circa
4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla US. Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti lavoratori extracomunitari “in nero”.
4 Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
E' ben vero che questo giudizio riguarda la posizione della bracciante ma va anche Pt_1 sottolineato come il presupposto del disconoscimento sia la sussistenza di un macroscopico ingigantimento dei fabbisogni.
5. Spetta ora riportare quanto emerso in sede istruttoria.
La teste ha fatto presente che: Tes_2
ADR: abbiamo lavorato assieme. Presso FI US. Dal 2018 al 2021.
ADR: io pure sono stata cancellata. Anche io sono in causa.
ADR: per lo più in azienda e poi la mattina ci mandava se c'era bisogno da qualche altra parte.
ADR: in azienda facevo gli innesti delle piantine o la semina. O qualche volta la raccolta. Anche lei faceva questo
ADR: c'erano serre. Sia in serra sia in campo lavoravamo.
ADR: lavoravamo da gennaio a giugno.
ADR: facevamo 102 giornate e ci chiamava quando c'era bisogno di lavorare. Ci chiamava US FI.
ADR: dalle 7 alle 13.30. verso giugno iniziavamo già dalle 5 e lasciavamo alle 11.30.
ADR: US FI ci pagava. A volte il padre. Sia FI sia il padre ci davano le istruzioni.
ADR: zucchina, melanzane, peperoni.
ADR: a volte si raccoglievano. A volte raccoglievano finocchi e rape. A volte gli innesti. Dipendeva dal periodo.
ADR: 50 euro al giorno.
ADR: ce li dava a volte US FI a volte il padre.
ADR: a settimana ci pagavano. A volte contanti a volte bonifico. Come si trovava.
ADR: formava delle squadre di una quindicina di persone ma eravamo sparsi.
ADR: nei fondi suoi abbiamo anche lavorato. Mi ricordo sulla Leversano LE o la
Copertino Leverano o in azienda.
ADR: mi accompagnava mio marito a lavoro.
ADR: io la trovavo lì, non so come viaggiava.
ADR: in settimana si lavorava sino al sabato e se c'era bisogno qualche volta la domenica.
5 ADR:che io sappia la ricorrente non è mia teste.
Il teste ha fatto presente che: Tes_3
Mi chiamo nato a [...] il [...] Testimone_4
ADR: conosco la ricorrente. abbiamo lavorato nella stessa squadra.
ADR: US FI. 2016 sino al 2019.
ADR: io lavoravo tutto l'anno. La signora 102 gg
ADR: sono stato cancellato dagli elenchi. Sono in causa.
ADR: sulla via di Leverano Carmiano. C'è un depuratore là vicino. Tes_5
ADR: 10 ettari 3 di vigneto e 7 di terra da coltivare.
ADR: poi 3 ettari altri sulla via di S: Angelo e 3 ettari sulla Copertino Leverano ad oliveto.
ADR: e poi casole dove di sono le serre
ADR: abbiamo lavorato anche nelle serre.
ADR: facevamo piantine. Poantvamo dentro e fuori serra.
ADR: gennaio giugno o aprile settembre.
ADR: iniziavamo a inizio anno per fare le piantine e pi piantavamo le primizie.
ADR: fino a marzo aprile maggio si usano le serre. Fino alla raccolta delle primizie e poi ci sono le pulizie.
ADR: sempre US FI dava le istruzioni.a volte il padre ogni tanto.
ADR: 50 euro al giorno la paga.
ADR: US FI o il padre.
ADR: contanti.
ADR: no bonifico o assegno.
ADR: 6 ore 6 ore e mezzo.
ADR: iniziavamo da lunedì a sabato e ogni tanto la domenica.
ADR: l'inverno alle 7 alle 13/13.00. l'estate dalle 5 alle 11/11.30
ADR: una ventina. Facevamo delle squadre.
ADR: ci divideva
ADR: io stavo in squadra con la signora.
ADR: piantagione pulizia terreni. Raccolta.
ADR: non sono mai stato ascoltato dagli ispettori.
ADR: l'uliveto è stato intaccato un pochettino dalla . Si è pulito e si è lavorato CP_2 sempre su quel terreno.
ADR: è stato sempre produttivo. È diminuita la produzione ma non è mai stata zero.
6
6. Le dichiarazioni dell'ispettore acquisite da altro giudizio, sono state del seguente Tes_1 tenore: A.D.R. confermo che gli accertamenti iniziarono il 31.07.2020 a seguito dell'istanza di emersione di n. 21 cittadini extracomunitari presentata dalla titolare dell'azienda US FI;
quello stesso giorno ci recammo sui terreni accompagnati da US FI e dalla dipendente fu la stessa US Testimone_6
FI ad accompagnarci sui terreni precedendoci con la macchina, noi la seguimmo;
i terreni erano in agro di
Copertino, c'erano tre appezzamenti in particolare, in uno avevano già finito di raccogliere, c'erano solo peperoni, in quello più grosso c'era anche il vigneto ed alcuni ortaggi e c'era infine un terreno proprio dove c'era l'abitazione di US FI, lì c'erano serre che in quel momento erano incolte perché faceva troppo caldo;
andammo di mattina verso mezzogiorno circa, in quella giornata non trovammo nessuno a lavorare, US FI ci disse che i braccianti erano già andati via.
A.D.R. un secondo sopralluogo fu fatto il 23 settembre 2020 e nell'occasione trovammo 12 lavoratori sul terreno dove c'era il vigneto;
andammo sempre di mattina, di nostra iniziativa e senza US FI;
c'erano due italiani che furono identificati in e , una cittadina rumena di nome Persona_1 Persona_2
e 7 extracomunitari, alcuni in nero e alcuni registrati;
nell'occasione andammo solo sul terreno Persona_3 più grande coltivato a vigneto;
non ricordo se tornammo anche sugli altri due terreni, in azienda non andammo quel giorno;
non abbiamo scoperto l'esistenza di altri terreni oltre a quelli che ci furono indicati da US FI in occasione del primo accesso;
in denuncia aziendale erano indicati anche dei terreni in agro di Galatina e in agro di Nardò, dove però US FI non ci ha mai portati e noi non abbiamo mai effettuato sopralluoghi.
A.D.R. altro sopralluogo fu effettuato il 30 settembre 2020 su tutti i terreni in agro di Copertino che ci aveva indicato US FI e nell'occasione non trovammo nessuno, mentre sul libro unico per tale data risultavano in forza, quindi presenti, 79 lavoratori;
faccio presente che, mentre gli accessi durante i quali furono trovati lavoratori erano noti all'azienda, quelli durante i quali non fu trovato nessuno non erano noti all'azienda; ciò ha comportato notevoli differenze, in quanto sul libro unico per il 23 settembre risultavano presenti solo quei lavoratori che furono trovati presenti e che ho prima indicato, mentre invece il 22 settembre, giorno precedente, risultavano presenti 97 lavoratori. Il 30 settembre andammo alle 11:48 e come ho detto non trovammo nessuno, non c'erano machine parcheggiate, anzi non ne abbiamo mai trovate, l'azienda aveva a disposizione un pulmino con 7-9 posti;
con riferimento allo stato dei terreni il 23 settembre i lavoratori extracomunitari stavano spiantando le zucchine ed erano rimaste solo un poco di cocumelle o cocumarazzi o altre piante improduttive, mentre il vigneto stava ancora lì, ma preciso che US FI ci ha riferito che la raccolta non la fanno loro, la fanno i terzi compratori con le macchine;
se non sbaglio c'erano fatture di vendita di uva, non ricordo di preciso.
A.D.R. abbiamo fatto altri sopralluoghi il 29 gennaio 2021 alle 10:00 su tutti e tre i terreni e anche in tale occasione non c'era nessuno presente, i terreni erano incolti, ma sui registri risultavano presenti al lavoro 24 lavoratori;
poi il 18 febbraio ore 10:40, nell'occasione erano presenti e Persona_4 Persona_3
7 , i quali erano intenti a potare il vigneto con forbici elettroniche;
dal libro unico per quel giorno Persona_2 erano presenti solo 4 lavoratori, mentre il giorno presente e quello successivo erano presenti 44 lavoratori;
il
10.03.2021 alle ore 10:15, all'interno delle serre trovammo , e Persona_3 CP_3 Persona_1
, mentre all'esterno c'erano alcuni extracomunitari;
anche in questo caso sul libro unico per il Persona_2 giorno dell'accesso erano presenti 8 lavoratori, mentre nel giorno precedente 57 e in quello successivo 34; il
17.03.2021 ore 11:00 non abbiamo trovato nessuno e sul libro unico risultavano presenti 92 lavoratori;
il
25.03.2021 ore 10:00 trovammo , , , Persona_3 Persona_2 Persona_1 Persona_5
e due extracomunitari;
poi il 26.03.2021 ore 09:43 nessuno era presente, sul libro unico CP_3 erano registrati 55 lavoratori;
il 31.03.2021 ore 09:03 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati
75 lavoratori;
08.04.2021, ore 10:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
14.04.2021, ore 09:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 92 lavoratori;
il 28.04.2021 trovammo e un extracomunitario, oltre ad alcuni lavoratori che stavano su una parte del Persona_4 terreno che era stata data al fratello di US FI e furono identificati in , Persona_3 Persona_1
, e , oltre a 6 cittadina extracomunitari;
l'ultimo accesso Persona_2 CP_3 Persona_5 il 03.06.2021 ore 09:30 ed era presente solo nell'azienda dove ci sono le serre. Persona_3
A.D.R. Al termine, abbiamo ritenuto validi i rapporti di lavoro delle persone trovate sui terreni e di quelli per i quali abbiamo trovato dei riscontri, tipo pagamenti tracciabili a mezzo bonifico o assegno.
A.D.R. i lavoratori risultanti sul libro unico non sono stati singolarmente ascoltati.
7. L'analisi delle buste paga e delle dichiarazioni ispettive rappresenta come la non fu Pt_1 trovata il 29.1. sui terreni pur risultando presente secondo la busta paga. Lo stesso avvenne il
17.3.21, il 31.3.21 e il 14.4.21. Questo è forte indice di non genuinità del rapporto.
Inoltre, non risultano pagamenti tracciati in favore della ricorrente.
La teste risulta disconosciuta ma il proprio ricorso è stato accolto. Tuttavia, la Tes_2 validità delle dichiarazioni rese non può portare a superare la preclusione degli accertamenti per il 2021. La smentita delle dichiarazioni per l'anno 2021 invero ne inficia la attendibilità anche per i restanti anni, non essendo possibile – in questo specifico caso – una valutazione atomistica della prova tenuto conto anche della cointeressenza manifestata. Tra l'altro, uno Test degli argomenti dirimenti della sentenza riguardante la è quello relativo alla mancata indicazione nel verbale dei giorni dei sopralluoghi. In questo caso, tuttavia, emerge come CP_1 siano presenti le dichiarazioni dell'ispettore che integrano il bagaglio conoscitivo di Tes_1 questo giudice.
Il teste non appare sufficientemente preciso circa le indicazioni fornite ed Testimone_4 invero nel 2019 il periodo di coincidenza con la ricorrente è apparso minimo e inidoneo a tacer
8 d'altro a fornire la prova. Ed invero questo conferisce un dato di approssimazione alle dichiarazioni rese che le rendono complessivamente non utilmente valorizzabili. Anche in
8. Da ciò consegue il rigetto del ricorso. Le spese si compensano alla luce della natura seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7676/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
LE, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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