Articolo 9 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 marzo 1948
Art. 9.
Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potra' applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.
Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
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