Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di NC
N. R.G. 242-247/2023
La prima sezione civile II collegio, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
esaminati gli atti dei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 242 e 247 del
2023;
reputata la necessità di rimettere la causa in istruttoria per rinnovare la consulenza contabile;
P. Q. M.
Dispone il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, richiamando il CTU già nominato nel giudizio di primo grado, sui seguenti quesiti:
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sui rapporti bancari intercorsi fra le parti, con la precisazione che il credito riferito al prestito chirografario va allo stato confermato, sulla base dei seguenti quesiti:
Effettui il CTU il conteggio sul conto corrente n. 1858 osservando i seguenti criteri:
1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto, che dovrebbe essere il primo del rapporto); la data finale dei conteggi è quella della chiusura;
effettui il CTU per i conti il conteggio per i diversi periodi
qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto alla luce dell'interesse creditore pattuito, sulla scorta di
Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, Pres. De Chiara, Rel. Falabella): nel caso di specie il tasso creditore esposto come TAN e TAE non mostra alcuno spread essendo entrambi i valori pari a 0,050%;
3) gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso convenzionale indicato nelle “ condizioni economiche” del contratto di conto corrente per il fuori fido/ in assenza di fido (inizialmente TAN 12,500%
13,098%), ai tassi poi determinati in caso di esercizio dello ius variandi, con l'avvertenza che vanno applicati i tassi praticati per come emergono dagli estratti conto se più favorevoli alla società correntista;
4) le commissioni di massimo scoperto vanno ritenute validamente addebitate in conto corrente in quanto correttamente pattuite (risulta che la CMS va calcolata sul maggior saldo debitore anche per valuta verificatosi in un periodo continuativo di almeno tre giorni di saldo dare nell'arco di un trimestre e che la
CMS, qualora si verificasse uno sconfinamento rispetto al fido accordato, verrà applicata sulla parte eccedente il fido nella misura percentuale prevista per il fuori fido), e ciò anche nel periodo successivo al marzo 2009 con riguardo alla c.d. commissione di messa a disposizione di fondi ed alla commissione di istruttoria veloce;
5) vanno addebitati gli importi per le altre commissioni, remunerazione e spese, ove validamente pattuite;
6) PRESCRIZIONE: svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto
(per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione.
Il conto corrente va considerato come privo di una apertura di credito.
Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite assegna al consulente termine di giorni dieci, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il seguente giuramento: “giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la giudice la verità”;
- assegna alle parti termine di giorni dieci, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, per compiere, tramite deposito di memoria, l'eventuale nomina di un consulente di parte;
- assegna al consulente termine di giorni novanta, con decorrenza dall'inizio delle operazioni di consulenza (la data ed il luogo di inizio saranno comunicate alle parti ed Collegio) per l'invio alle parti della bozza della relazione di consulenza;
- assegna alle parti termine di venti giorni, con decorrenza dalla ricezione della bozza della relazione di consulenza, per l'invio al consulente di memorie contenenti osservazioni critiche;
- assegna al consulente termine di venti giorni, con decorrenza dallo scadere del termine sopra indicato, per il deposito della relazione conclusiva;
fissa davanti al giudice istruttore l'udienza di rimessione della causa in decisione con trattazione scritta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. per il 15.12.2025 e assegna alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
Fissa alle parti, ai sensi dell'art.127 ter secondo comma c.p.c., termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto per proporre opposizione alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
La data di scadenza del termine è da considerarsi come data dell'udienza.
NC così deciso nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)