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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 181 /2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza n. 786/2023 del Tribunale della Spezia resa nel procedimento R.G. 1590/2018 e pubblicata in data 06-11-2023 tra
(C.F./P.I. ), in persona del sindaco p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Riccardo Birga come da mandato in atti appellante
e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bruno Rossi CP_1 C.F._1
come da mandato in atti appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, adversis reiectis, riformare integralmente la sentenza Tribunale della Spezia n. 786 in data 6 novembre 2023, e per l'effetto respingere le domande tutte ex adverso formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Voglia altresì condannare la Sig.ra alla ripetizione a favore del CP_1 [...] della somma di euro 50.397,64 corrispostale in esito alla sentenza di primo Parte_1
grado, oltre interessi. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”
*
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal Pt_1 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza ex adverso impugnata. Con vittoria Pt_1
delle spese di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il CP_1
dinanzi al Tribunale della Spezia per sentirlo condannare al Parte_1
risarcimento dei danni da lei patiti in occasione del sinistro occorso in data 12-05-2015.
Quel giorno, alle ore 9.00 circa, l'attrice stava percorrendo il sentiero che costeggia il canale Ressora in Arcola (SP) in senso ascendente piano-monte allorché, oltrepassata l'intersezione tra via Anguillara e via Nuova ex Anguillara, deviava leggermente sulla sinistra1 per consentire il transito di una persona proveniente dalla direzione opposta.
In tale frangente inciampava su un sasso sporgente dal piano di calpestio ma totalmente coperto dalla vegetazione, e cadeva all'interno del canale, la cui sponda era priva di protezione.
L'attrice riferiva di aver subito lesioni personali che richiedevano trattamenti ospedalieri, sia di natura chirurgica che specialistica ambulatoriale, e che le cagionavano postumi permanenti.
Tanto premesso, l'attrice concludeva perché fosse dichiarata la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Parte_1
Si costituiva il contestando in via principale l'addebito di Parte_1
responsabilità ed in via subordinata l'ammontare della pretesa. La causa era istruita con prove orali ed era licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Il Tribunale decideva la vertenza pronunciando la sentenza in epigrafe indicata, recante il seguente dispositivo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando - accerta la responsabilità ex art 2051 cc del per i danni subiti da Parte_1 CP_1
-condanna il al pagamento a favore di
[...] Parte_1 CP_1
della somma di € 40.611,15 per il danno non patrimoniale accertato e di € 288,52 per spese mediche, oltre accessori, come in parte motiva;
-condanna il al pagamento a favore di della Parte_1 CP_1
somma € 488,00 per spese di CTp, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta;
-condanna il al pagamento a favore dello Parte_1
Stato delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale oltre accessori di legge ed € 759,00 per spese prenotate a debito relative al contributo unificato”.
Il Tribunale accoglieva la domanda valorizzando le prove documentali sullo stato dei luoghi e la testimonianza della sig.ra ovvero la stessa persona cui Testimone_1
l'attrice stava cedendo il passo al momento del sinistro. Questa riferiva che il sasso non era visibile per via della folta vegetazione. Il Tribunale riteneva diligente la condotta dell'attrice e al contempo provato che il danno proveniva da un oggetto – il sasso – nella sfera di controllo dell'ente convenuto, il quale avrebbe potuto e dovuto curare il sentiero che sapeva essere abitualmente frequentato da persone.
Riconosceva il danno biologico in aderenza alle risultanze della CTU, che accertava la compatibilità tra le lesioni riportate dalla e la caduta e provvedeva CP_1
all'indicazione del danno subito, nella misura del 14/15% per danno biologico permanente, gg. 10 per invalidità temporanea totale, gg.30 per invalidità temporanea al 75%, gg.30 per invalidità temporanea al 50%, gg. 40 per invalidità temporanea al
25%. In applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano in allora vigenti, il Tribunale riconosceva un danno non patrimoniale pari ad € 40.611,50 ed un danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 288,52.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Parte_1
Con l'unico motivo di appello denunziava violazione e falsa applicazione dell'art. 2051
c.c.
L'appellante interpretava le motivazioni del Tribunale nel senso di aver ritenuto intrinsecamente pericoloso il sentiero nel complesso, e ne mutuava le conclusioni in fatto.
In punto di diritto contestava la ritenuta diligenza della danneggiata, riferendosi anche alla testimonianza del di lei figlio che affermava che la madre in alcune occasioni frequentava sentieri di campagna e che il sentiero de quo era sconnesso e disseminato di sassi di varie dimensioni.
Ad avviso dell'appellante il contesto in cui era avvenuto il sinistro era tale da rendere del tutto conoscibile il pericolo all'utenza, tanto da richiedere – secondo un parametro di ordinaria diligenza – attenzione e circospezione in considerazione dell'evidente pericolo, in particolar modo al di fuori del tracciato del sentiero ove l'attrice era caduta.
Si costituiva contestando integralmente l'avversario appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 5/6/2024 l'Istruttore fissava udienza per la rimessione della causa in decisione in data 13/5/2025, concedendo i termini ex lege previsti per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
Tanto premesso, il sinistro è avvenuto in un sentiero di campagna, che costeggia un canale a cielo aperto.
Che in tale sentiero nella stagione primaverile crescesse l'erba è un dato di comune esperienza e correttamente il primo giudice ha affermato come “fosse del tutto prevedibile che un pedone potesse inciampare in un sasso nascosto dall'erba e sporgente dalla sede di calpestio di un sentiero pedonale”. Ora, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. n. 37059 del 2022).
Ancora, si è detto che “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento” (Cass. n. 35429 del
2022).
Fatta applicazione dei predetti principi al caso di specie, va detto che la Sig.ra si CP_1
è spostata al lato del sentiero che stava percorrendo per consentire alla Sig.ra che proveniva dalla direzione contraria, di transitare nello stretto passaggio;
Tes_1
nel compiere tale spostamento è inciampata su una pietra occultata dall'erba, che non era stata tagliata nonostante la stagione primaverile.
Ora, era prevedibile che un pedone potesse inciampare in una pietra nascosta dall'erba nel sentiero e doveva altresì ritenersi prevenibile l'evento con una corretta manutenzione del sentiero da parte del appellante. Pt_1
Tuttavia, la Sig.ra si è avventurata in un sentiero di campagna, con un fondo CP_1
visibilmente sconnesso e con l'erba avente un'altezza che – se pure non eccessiva – poteva occultare eventuali sassi o altri ostacoli. Infatti, all'udienza del 2 marzo 2020 il figlio della escusso come CP_1 Persona_1
testimone ha affermato che “c'erano diversi sassi, il sentiero era sconnesso”, precisando che “ogni tanto mia madre passeggia per i sentieri che sono nella zona, non so se in quel sentiero”.
La stava dunque percorrendo un sentiero di campagna sconnesso e con la CP_1
presenza di diversi sassi, che fiancheggia un profondo canale, in una zona che essa conosceva.
La presenza di erba alta avrebbe pertanto dovuto indurla – secondo canoni di usuale esigibilità - a verificare con la dovuta attenzione il terreno circostante il punto di passaggio, prima di spostarsi di lato rispetto al tracciato e mettere un piede sul ciglio del sentiero dove l'erba avrebbe potuto nascondere sassi od altre sporgenze, tanto più trovandosi sopra un canale, nel quale poi è caduta.
Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere che la con la propria CP_1
condotta disattenta non abbia interrotto il nesso causale, ma abbia piuttosto contribuito al verificarsi del sinistro in una misura rilevante, che si quantifica nel 50%.
Ne consegue che la condanna risarcitoria inflitta dal primo giudice nei confronti del va ridotta del 50% rispetto al quantum determinato nella sentenza Parte_1
appellata.
Restano ferme le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza gravata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 applicando la tab. 2, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (fino a 26.000,00 euro), con versamento a favore dello Stato relativamente al primo grado, in quanto parte la signora è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per quel grado, CP_1
e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il presente grado, avendo la stessa dichiarato di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato per il CP_1
giudizio di appello (cfr. nota in atti in data 6/5/2025).
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del appellante e così Pt_1
anche quelle di CTP, come già disposto dal primo giudice. L'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi, ed ha prodotto mandato di pagamento e quietanza, per l'importo di euro 50.397,64.
Venendo ridotta la condanna, va disposta la restituzione dell'importo pari alla differenza tra la somma di euro 50.397,64 e quella risultante dal dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, accerta la responsabilità ex art 2051 c.c. del per i danni subiti da , nonchè il concorso di Parte_1 CP_1
colpa di nella misura del 50%; CP_1
ridetermina l'importo risarcitorio da corrispondersi dall'appellante in favore dell'appellata, nella somma di € 20.306,00 per il danno non patrimoniale accertato e di
€ 144,26 per spese mediche, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
restano ferme le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza appellata;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali sostenute dall'appellata relativamente al primo grado del giudizio, che liquida in €
759,00 per spese prenotate a debito relative al contributo unificato ed in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Bruno Rossi dichiaratosi antistatario;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
488,00 per spese di CTP;
pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'appellante; condanna l'appellata alla ripetizione, in favore del della somma Parte_1
pari alla differenza tra l'importo di euro 50.397,64 e quello risultante dal dispositivo della presente sentenza, oltre interessi legali dal pagamento. Genova, 3/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Per errore nell'atto introduttivo il verso di percorrenza è stato indicato come monte-piano, e la direzione della deviazione era stata indicata a destra;
il procuratore di parte attrice ha rettificato l'affermazione all'udienza del 02-03- 2020.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 181 /2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza n. 786/2023 del Tribunale della Spezia resa nel procedimento R.G. 1590/2018 e pubblicata in data 06-11-2023 tra
(C.F./P.I. ), in persona del sindaco p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Riccardo Birga come da mandato in atti appellante
e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bruno Rossi CP_1 C.F._1
come da mandato in atti appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, adversis reiectis, riformare integralmente la sentenza Tribunale della Spezia n. 786 in data 6 novembre 2023, e per l'effetto respingere le domande tutte ex adverso formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Voglia altresì condannare la Sig.ra alla ripetizione a favore del CP_1 [...] della somma di euro 50.397,64 corrispostale in esito alla sentenza di primo Parte_1
grado, oltre interessi. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”
*
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal Pt_1 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza ex adverso impugnata. Con vittoria Pt_1
delle spese di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il CP_1
dinanzi al Tribunale della Spezia per sentirlo condannare al Parte_1
risarcimento dei danni da lei patiti in occasione del sinistro occorso in data 12-05-2015.
Quel giorno, alle ore 9.00 circa, l'attrice stava percorrendo il sentiero che costeggia il canale Ressora in Arcola (SP) in senso ascendente piano-monte allorché, oltrepassata l'intersezione tra via Anguillara e via Nuova ex Anguillara, deviava leggermente sulla sinistra1 per consentire il transito di una persona proveniente dalla direzione opposta.
In tale frangente inciampava su un sasso sporgente dal piano di calpestio ma totalmente coperto dalla vegetazione, e cadeva all'interno del canale, la cui sponda era priva di protezione.
L'attrice riferiva di aver subito lesioni personali che richiedevano trattamenti ospedalieri, sia di natura chirurgica che specialistica ambulatoriale, e che le cagionavano postumi permanenti.
Tanto premesso, l'attrice concludeva perché fosse dichiarata la responsabilità del ex art. 2051 c.c. Parte_1
Si costituiva il contestando in via principale l'addebito di Parte_1
responsabilità ed in via subordinata l'ammontare della pretesa. La causa era istruita con prove orali ed era licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Il Tribunale decideva la vertenza pronunciando la sentenza in epigrafe indicata, recante il seguente dispositivo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando - accerta la responsabilità ex art 2051 cc del per i danni subiti da Parte_1 CP_1
-condanna il al pagamento a favore di
[...] Parte_1 CP_1
della somma di € 40.611,15 per il danno non patrimoniale accertato e di € 288,52 per spese mediche, oltre accessori, come in parte motiva;
-condanna il al pagamento a favore di della Parte_1 CP_1
somma € 488,00 per spese di CTp, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta;
-condanna il al pagamento a favore dello Parte_1
Stato delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale oltre accessori di legge ed € 759,00 per spese prenotate a debito relative al contributo unificato”.
Il Tribunale accoglieva la domanda valorizzando le prove documentali sullo stato dei luoghi e la testimonianza della sig.ra ovvero la stessa persona cui Testimone_1
l'attrice stava cedendo il passo al momento del sinistro. Questa riferiva che il sasso non era visibile per via della folta vegetazione. Il Tribunale riteneva diligente la condotta dell'attrice e al contempo provato che il danno proveniva da un oggetto – il sasso – nella sfera di controllo dell'ente convenuto, il quale avrebbe potuto e dovuto curare il sentiero che sapeva essere abitualmente frequentato da persone.
Riconosceva il danno biologico in aderenza alle risultanze della CTU, che accertava la compatibilità tra le lesioni riportate dalla e la caduta e provvedeva CP_1
all'indicazione del danno subito, nella misura del 14/15% per danno biologico permanente, gg. 10 per invalidità temporanea totale, gg.30 per invalidità temporanea al 75%, gg.30 per invalidità temporanea al 50%, gg. 40 per invalidità temporanea al
25%. In applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano in allora vigenti, il Tribunale riconosceva un danno non patrimoniale pari ad € 40.611,50 ed un danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 288,52.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Parte_1
Con l'unico motivo di appello denunziava violazione e falsa applicazione dell'art. 2051
c.c.
L'appellante interpretava le motivazioni del Tribunale nel senso di aver ritenuto intrinsecamente pericoloso il sentiero nel complesso, e ne mutuava le conclusioni in fatto.
In punto di diritto contestava la ritenuta diligenza della danneggiata, riferendosi anche alla testimonianza del di lei figlio che affermava che la madre in alcune occasioni frequentava sentieri di campagna e che il sentiero de quo era sconnesso e disseminato di sassi di varie dimensioni.
Ad avviso dell'appellante il contesto in cui era avvenuto il sinistro era tale da rendere del tutto conoscibile il pericolo all'utenza, tanto da richiedere – secondo un parametro di ordinaria diligenza – attenzione e circospezione in considerazione dell'evidente pericolo, in particolar modo al di fuori del tracciato del sentiero ove l'attrice era caduta.
Si costituiva contestando integralmente l'avversario appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 5/6/2024 l'Istruttore fissava udienza per la rimessione della causa in decisione in data 13/5/2025, concedendo i termini ex lege previsti per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
Tanto premesso, il sinistro è avvenuto in un sentiero di campagna, che costeggia un canale a cielo aperto.
Che in tale sentiero nella stagione primaverile crescesse l'erba è un dato di comune esperienza e correttamente il primo giudice ha affermato come “fosse del tutto prevedibile che un pedone potesse inciampare in un sasso nascosto dall'erba e sporgente dalla sede di calpestio di un sentiero pedonale”. Ora, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. n. 37059 del 2022).
Ancora, si è detto che “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento” (Cass. n. 35429 del
2022).
Fatta applicazione dei predetti principi al caso di specie, va detto che la Sig.ra si CP_1
è spostata al lato del sentiero che stava percorrendo per consentire alla Sig.ra che proveniva dalla direzione contraria, di transitare nello stretto passaggio;
Tes_1
nel compiere tale spostamento è inciampata su una pietra occultata dall'erba, che non era stata tagliata nonostante la stagione primaverile.
Ora, era prevedibile che un pedone potesse inciampare in una pietra nascosta dall'erba nel sentiero e doveva altresì ritenersi prevenibile l'evento con una corretta manutenzione del sentiero da parte del appellante. Pt_1
Tuttavia, la Sig.ra si è avventurata in un sentiero di campagna, con un fondo CP_1
visibilmente sconnesso e con l'erba avente un'altezza che – se pure non eccessiva – poteva occultare eventuali sassi o altri ostacoli. Infatti, all'udienza del 2 marzo 2020 il figlio della escusso come CP_1 Persona_1
testimone ha affermato che “c'erano diversi sassi, il sentiero era sconnesso”, precisando che “ogni tanto mia madre passeggia per i sentieri che sono nella zona, non so se in quel sentiero”.
La stava dunque percorrendo un sentiero di campagna sconnesso e con la CP_1
presenza di diversi sassi, che fiancheggia un profondo canale, in una zona che essa conosceva.
La presenza di erba alta avrebbe pertanto dovuto indurla – secondo canoni di usuale esigibilità - a verificare con la dovuta attenzione il terreno circostante il punto di passaggio, prima di spostarsi di lato rispetto al tracciato e mettere un piede sul ciglio del sentiero dove l'erba avrebbe potuto nascondere sassi od altre sporgenze, tanto più trovandosi sopra un canale, nel quale poi è caduta.
Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere che la con la propria CP_1
condotta disattenta non abbia interrotto il nesso causale, ma abbia piuttosto contribuito al verificarsi del sinistro in una misura rilevante, che si quantifica nel 50%.
Ne consegue che la condanna risarcitoria inflitta dal primo giudice nei confronti del va ridotta del 50% rispetto al quantum determinato nella sentenza Parte_1
appellata.
Restano ferme le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza gravata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 applicando la tab. 2, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (fino a 26.000,00 euro), con versamento a favore dello Stato relativamente al primo grado, in quanto parte la signora è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per quel grado, CP_1
e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il presente grado, avendo la stessa dichiarato di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato per il CP_1
giudizio di appello (cfr. nota in atti in data 6/5/2025).
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del appellante e così Pt_1
anche quelle di CTP, come già disposto dal primo giudice. L'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi, ed ha prodotto mandato di pagamento e quietanza, per l'importo di euro 50.397,64.
Venendo ridotta la condanna, va disposta la restituzione dell'importo pari alla differenza tra la somma di euro 50.397,64 e quella risultante dal dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, accerta la responsabilità ex art 2051 c.c. del per i danni subiti da , nonchè il concorso di Parte_1 CP_1
colpa di nella misura del 50%; CP_1
ridetermina l'importo risarcitorio da corrispondersi dall'appellante in favore dell'appellata, nella somma di € 20.306,00 per il danno non patrimoniale accertato e di
€ 144,26 per spese mediche, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
restano ferme le ulteriori statuizioni sul merito della sentenza appellata;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali sostenute dall'appellata relativamente al primo grado del giudizio, che liquida in €
759,00 per spese prenotate a debito relative al contributo unificato ed in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Bruno Rossi dichiaratosi antistatario;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
488,00 per spese di CTP;
pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'appellante; condanna l'appellata alla ripetizione, in favore del della somma Parte_1
pari alla differenza tra l'importo di euro 50.397,64 e quello risultante dal dispositivo della presente sentenza, oltre interessi legali dal pagamento. Genova, 3/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Per errore nell'atto introduttivo il verso di percorrenza è stato indicato come monte-piano, e la direzione della deviazione era stata indicata a destra;
il procuratore di parte attrice ha rettificato l'affermazione all'udienza del 02-03- 2020.