Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In riferimento ad una controversia avente ad oggetto il diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge, ex art. 9 della legge n.898 del 1970, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si contesti di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della dichiarazione dei redditi, in quanto con tale doglianza si deduce una errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito, mentre, trattandosi di un procedimento svolto con il rito camerale il ricorso per cassazione è proponibile solo ex art. 111 Cost., e quindi unicamente per violazione di legge, sostanziale o processuale, configurabile, in relazione ai vizi della motivazione, solo in caso di motivazione del tutto mancante o inidonea ad esprimere la "ratio decidendi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12158 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT UD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISISTRATO N. 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTAVIO D'OTTAVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA CA, ENPAM;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/1172 proposto da:
MA CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BOSCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
TT UD, ENPAM;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 16/06/00 R.G.N. 8/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito l'Avvocato BOSCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 15 aprile 1989, riconosceva a DI LE, coniuge divorziato di De LI IO, deceduto il 23 maggio 1980, il diritto all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità ex art. 9 l. n. 898 del 1970, attesa la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 13 l. n. 74 del 1987;
nominava un c.t.u. per la determinazione degli emolumenti tra la LE e BI AR, coniuge superstite. Con decreto del 1^ dicembre 1999, il Tribunale ordinava all'ENPAM di corrispondere sul trattamento pensionistico maturato dal defunto IO De LI le quote di pensione rispettivamente spettanti alla coniuge divorziata ed alla vedova.
Su reclamo della AR, la Corte d'appello di Trieste, in riforma dei predetti decreti, rigettava la domanda della LE e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi. Rilevava la Corte che l'art. 13 l. n. 74 del 1987 ha inciso sul fatto generatore del diritto al trattamento pensionistico (oggi il titolo, nel concorso di dati requisiti, è rappresentato dalla legge, mentre anteriormente era da individuarsi nella sentenza costitutiva del giudice;
con la conseguente irretroattività della nuova legge, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore e, quindi, nelle ipotesi di morte del de cuius verificatasi dopo il 12 marzo 1987. In rapporto alla normativa previgente, pertanto applicabile, la LE avrebbe dovuto dimostrare che sulla base di una valutazione comparata, riferita all'epoca della morte del de cuius, delle condizioni delle parti in relazione alla loro situazione economica, alla salute, all'età ed alla capacità lavorativa, sussistevano i presupposti per attribuirle una quota del trattamento previdenziale;
ma la predetta non aveva provato alcunché con riferimento ai riferiti criteri ed alla rispettiva epoca, restando non assolto l'onere probatorio, con conseguente rigetto della domanda. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la LE con un unico, articolato motivo.
Resiste la AR con controricorso, nel quale spiega anche ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorsi vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il ricorso principale, la LE, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, modificato dall'art. 13 l. n. 74 del 1987, in relazione agli artt. 2934 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché
difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata perché non avrebbe tenuto conto della imprescrittibilità del diritto a pensione e della circostanza che la sussistenza dei requisiti, da valutarsi con riferimento alla presentazione della domanda, era stata provata dall'interessata producendo la dichiarazione dei redditi;
nessuna conseguenza avrebbe dovuto trarsi, inoltre, dal mancato esercizio del diritto nel 1980, stante la richiamata imprescrittibilità del diritto a pensione.
Il motivo è infondato.
In proposito va considerato che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha sostituito l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, già riformulato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436,
ha regolato in modo innovativo il trattamento di reversibilità del coniuge superstite e dell'ex coniuge del titolare della pensione deceduto, dettando una norma sostanziale che, in difetto di una previsione di retroattività, non può trovare applicazione con riguardo a diritti ricollegabili a decesso dell'ex coniuge del divorziato verificatosi prima della sua entrata in vigore, che restano pertanto regolati dalla precedente normativa (Cass. 4 aprile 2001 n. 4925; Cass. 8 agosto 2000 n. 10444; Cass. SS.UU. 25 maggio 1991 n. 5939). La normativa applicabile, pertanto, era quella vigente al momento della morte dell'ex coniuge, avvenuta nel maggio 1980, e cioè del testo della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla l. n. 436 del 1978, in forza del quale - come ha ritenuto la Corte di appello - la LE avrebbe dovuto dimostrare che sulla base di una valutazione comparata, riferita all'epoca della morte del de cuius, delle condizioni delle parti in relazione alla loro situazione economica, alla salute, all'età ed alla capacità lavorativa, sussistevano i presupposti per attribuirle una quota del trattamento previdenziale;
mentre la predetta non aveva provato alcunché con riferimento ai riferiti criteri ed alla rispettiva epoca, restando non assolto l'onere probatorio, con conseguente rigetto dell'istanza.
Nella decisione impugnata, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, ne' dalla stessa è desumibile una statuizione che abbia affermato la prescrizione del diritto preteso dalla LE, essendosi i giudici di appello limitati ad affermare che non risultava assolto l'onere probatorio rispetto alla sussistenza degli elementi da provare alla luce del regime normativo correttamente ritenuto, in base alle precedenti considerazioni, applicabile alla fattispecie. Si rivela, pertanto, priva di pregio anche la parte della censura con cui la ricorrente assume che detto onere probatorio avrebbe dovuto essere assolto con riferimento all'epoca della presentazione della domanda. È inammissibile, infine, il profilo di censura secondo cui detto onere sarebbe stato assolto mercè la produzione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di doglianza che, ad onta delle disposizioni normative indicate in rubrica, deduce l'errata valutazione delle prove;
mentre, trattandosi di procedimento svolto con il rito camerale, il ricorso per cassazione è proponibile a norma dell'art. 111 Cost. (Cass. SS.UU. 24 ottobre 1991 n. 11326;
Cass. 19 gennaio 1990 n. 305; Cass. 12 gennaio 1988 n. 146), e, quindi, unicamente per violazione di legge, sostanziale o processuale, sussistente, in relazione ai vizi motivazionali, solo in caso di motivazione mancante o inidonea ad esprimere la ratio decidendi, che nel caso di specie non è dedotta ne' sussiste. Il rigetto del ricorso principale comporta che deve ritenersi assorbito quello incidentale, proposto dalla AR subordinatamente all'accoglimento di quello principale, al fine di far valere la prescrizione del diritto azionato dalla LE. Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003