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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 384 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Aureliano, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Bologna, Via Castiglione n. 7.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Armando Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Mestre, Via della Brenta Vecchia n. 7.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 257 del Tribunale di Padova pubblicata in data 25/1/2024. Causa decisa nella camera di consiglio del 12/3/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione I Civile, n. 2024/257 pubblicata il 25 gennaio 2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2021/5737 e notificata in data 1° febbraio 2024,
NEL , in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dei motivi di CP_2 impugnazione formulati con l'atto di appello: in via pregiudiziale, stante la violazione dell'art. 101 c. 2 c.p.c. e la lesione del contraddittorio, così come descritti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al Tribunale di primo grado, fissando un termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del processo;
in via principale, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace ovvero annullare la delibera assunta dal Supercondominio “Complesso condominiale ” in data 16 luglio CP_1 2021, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi e restituzione delle competenze avversarie, oltre interessi e rivalutazione, corrisposte all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione di provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure;
in via istruttoria, ammettere le prove testimoniali formulate in primo grado in sede di seconda memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse, rimandando integralmente al testo di detta memoria per la loro formulazione, nonché disporre la rinnovazione della C.T.U. espletata in prime cure, considerate le evidenti contraddizioni di detto elaborato, riprendendo lo stesso quesito e finalizzando ad accertare o meno la natura supercondominiale dei portici e delle adiacenze del;
Controparte_1 sempre in via istruttoria, ammettere altresì i documenti attorei da 2 a 9 del fascicolo di appello.
Per la parte appellata
Nel merito
- Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi con la conferma della impugnata sentenza.
- Con la rifusione delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria
- Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU all'ammissione dei nuovi documenti depositati dagli appellanti in questa sede, chiedendone il relativo stralcio per i motivi di cui in comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, e Parte_1 Pt_2
, ciascuno proprietario di un appartamento nel IO B-C ricompreso
[...] unitamente ad altri condomìni nel Controparte_1
convenivano in giudizio il per sentire dichiarare la nullità o, in
[...] Controparte_1 subordine, l'annullamento delle delibere adottate dall'assemblea dei condomìni in data 16/7/2021 ai punti dell'ordine del giorno: 1) Modifica dell'art. 14 del Reg.to del Complesso al fine di consentire lo svolgimento delle assemblee cond.li in modalità mista, come previsto dal novellato art. 66 disp.
Attuative del c.c.; 2) Approvazione bilancio consuntivo gestione 2020 e suo riparto;
3) Approvazione bilancio consuntivo esercizio straordinario “Lavori Piazza” e suo riparto;
6) Parere legale riferito alla competenza delle spese riguardanti i sottoportici dei fabbricati B-C.
1.1. Esponeva parte attrice che:
- l'assemblea dei rappresentanti dei singoli condomìni facenti parte di un più ampio complesso di edifici (c.d. supercondominio) può deliberare solo sulla gestione ordinaria;
- la delibera sulle modalità di svolgimento delle assemblee era nulla, in violazione dell'art. 67 delle disp. att. c.c., non rientrando nelle competenze dell'assemblea deliberare sulla possibilità di svolgimento almeno parzialmente in modalità di videoconferenza;
pag. 2/9 - l'assemblea non poteva deliberare sul consuntivo 2019 non inserito nell'o.d.g. (ma solo sul cons. 2020) anche se sulle spese straordinarie “della piazza” si legge nella delibera “viene approvata come segue: Favorevoli: 229,502+111,003= 340,505 Contrari: 339,302+68,081+157,917= 565,3;
- l'assemblea non poteva deliberare sul consuntivo lavori straordinari “Lavori Piazza”;
- sulla natura dei portici, se appartenenti al solo IO B-C o per uso e destinazione al servizio di tutto il Supercondominio ai fini della ripartizione delle relative spese, l'assemblea avrebbe illegittimamente approvato “il parere legale chiesto unilateralmente dall'amministratore del e di riconoscere, quindi, la Controparte_1 natura meramente condominiale dei portici del “IO B-C”.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta, evidenziando la legittimità delle deliberazioni e le modalità adottate per la partecipazione riguardanti circa 600 condomini.
3. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
1) rigetta le domande in quanto infondate;
2) condanna e a rifondere al Parte_1 Parte_2 [...]
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, le spese di lite che quantifica nell'importo di € 7.616,00 oltre accessori di legge (spese generali, iva e cpa);
3) spese di ctu definitivamente a carico degli attori.
4. Rilevava il Tribunale che:
- dall'esame della documentazione dimessa in giudizio da parte convenuta e non contestata dagli attori, si evince che all'esito dello svolgimento dell'assemblea del supercondominio svoltasi in data 19.5.2021, in seno alla quale erano stati presentati i bilanci 2019 e 2020, “sono state poi all'uopo convocate le assemblee dei rispettivi Condomini nell'ambito delle quali è stato legittimamente conferito ai rispettivi delegati anche mandato a votare in merito ai suddetti punti all'ordine del giorno, non risultando peraltro essere mai stato contestato dal IO BC (unico legittimato a farlo) l'operato spiegato dal proprio delegato in seno all'assemblea del Supercondominio svoltasi in data 16.07.2021”;
- non sussisteva la nullità della delibera di cui al punto 1) sullo svolgimento della assemblea del Supercondominio in modalità videoconferenza, come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., non potendosi ritenere “attinente alla gestione straordinaria”;
- infondata deve ritenersi anche la censura mossa dagli attori alla delibera impugnata al punto 2 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e suo riparto, che approva anche il bilancio 2019, “anche se quest'ultimo non era stato indicato all'ordine del giorno. Al riguardo va infatti detto che parte convenuta ha fornito in giudizio prova della conoscenza dello stesso da parte dei condomini che hanno poi delegato a partecipare all'assemblea del Supercondominio l'attore il quale…nulla ha Pt_1 eccepito al riguardo, avendo anzi egli votato favorevolmente, a conferma del fatto che tale era il mandato che aveva ricevuto dal delegante IO B-C, che aveva già deliberato l'approvazione di tale bilancio all'assemblea condominiale del 14.07.21, siccome si evince dall'esame del doc. 3 di parte convenuta”;
pag. 3/9 - infondata, secondo il giudice di prime cure, era anche l'ulteriore doglianza attorea in ordine alla invalidità della delibera impugnata, punto 6) dell'ordine del giorno votato favorevolmente, sul parere pro veritate fornito dall'avv. Julian Mileschi.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva il Supercondominio Complesso Condominiale chiedendone il CP_1 rigetto come da comparsa di costituzione e risposta.
Previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. I motivi di appello.
Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la nullità della sentenza impugnata per lesione del contraddittorio ex art. 101 c. 2 c.p.c.
Il giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe postulato un'intervenuta ratifica della delibera del 16 luglio 2021 da parte del IO B-C, asserendo che «non risulta[va] peraltro essere mai stato contestato dal IO BC (unico legittimato a farlo) l'operato spiegato dal proprio delegato in seno all'assemblea del Supercondominio svoltasi in data 16.07.2021» (ibidem, p. 7). Tale punto di fatto misto a diritto non sarebbe mai stato oggetto di scambio argomentativo tra le parti. Con il secondo motivo si lamenta la mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 per difetto di poteri rappresentativi in capo ai rappresentanti dei singoli condominî in quanto: “sebbene il rapporto tra i singoli condominî ed i loro delegati si configuri come un mandato, ciò avviene nell'àmbito della gestione ordinaria, mentre tutto ciò che la eccede non può essere oggetto di mandato”.
Con il terzo motivo si censura la mancata declaratoria di nullità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 per violazione dell'art. 66 c. 6 disp. att. c.c., in merito alla modalità di svolgimento delle future assemblee in videoconferenza. Aggiunge parte appellante che. “I delegati dei singoli condominî (ad eccezione del signor , che ha votato contro) non rappresentavano il quorum costitutivo né Pt_1 quello deliberativo dell'assemblea totalitaria dei condòmini…stante soprattutto l'inderogabilità dell'art. 66 disp. att. c.c.” come previsto dall'art. 72 disp. att. c.c.. Con il quarto motivo si deduce la mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 sull'approvazione, punto 3 all'o.d.g., della “quota parte riguardante le opere straordinarie della piazza, inserita all'interno dei bilanci 2019 e 2020” per mancato rispetto dell'ordine del giorno e in violazione dell'art. 66 c. 3 disp. att. c.c..
Con il quinto motivo si lamenta la mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 sull'approvazione del parere dell'avv. Julian
Mileschi, dal quale sarebbe emersa la natura meramente condominiale dei portici del IO B-C con conseguente riparto delle relative spese ordinarie e straordinarie a carico medesimo IO B-C.
Con il sesto motivo si censura la “illiceità dell'oggetto della deliberazione del
16/7/2021” sui c.d. Lavori Piazza per mancanza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile che sarebbe prescritta dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2018/49.
* * *
pag. 4/9 7. Il primo e il secondo motivo di appello, sui poteri e il mandato dei delegati, sono infondati.
Sostiene parte appellante che il primo giudice avrebbe risolto la controversia sulla base di un punto di fatto misto a diritto non oggetto di scambio argomentativo tra le parti, ovverosia l'eventuale inefficacia della delibera supercondominiale e la sua presunta ratifica da parte dei singoli condominî e, in particolare, quello B-C” in violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c.; inoltre, le delibere sarebbero invalide per difetto di poteri rappresentativi in capo ai rappresentanti dei condomìni.
7.1. Il primo giudice, invece, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ha prima richiamato la giurisprudenza secondo la quale i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.
Nel merito, inoltre, rilevava il giudice di prime cure:
- le delibere impugnate risultano essere state approvate da “delegati nominati dai
Condomini facenti parte del , in forza del mandato dagli stessi Controparte_1 ricevuto in seno alle assemblee rispettivamente all'uopo previamente convocate in vista dell'adunanza supercondominiale”;
- “Infondata deve ritenersi anche la censura mossa dagli attori alla delibera impugnata al punto 2 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e suo riparto, che approva anche il bilancio 2019, anche se quest'ultimo non era stato indicato all'ordine del giorno. Al riguardo va infatti detto che parte convenuta ha fornito in giudizio prova della conoscenza dello stesso da parte dei condomini che hanno poi delegato a partecipare all'assemblea del Supercondominio l'attore il quale - preso atto del Pt_1 refuso della suddetta omessa indicazione rappresentata dall'amministratore siccome risultante dal verbale - nulla ha eccepito al riguardo, avendo anzi egli votato favorevolmente, a conferma del fatto che tale era il mandato che aveva ricevuto dal delegante IO B-C, che aveva già deliberato l'approvazione di tale bilancio all'assemblea condominiale del 14.07.21, siccome si evince dall'esame del doc. 3 di parte convenuta”, v. pag. 7 della sentenza appellata;
- “non risultando peraltro essere mai stato contestato dal IO BC (unico legittimato a farlo) l'operato spiegato dal proprio delegato in seno all'assemblea del svoltasi in data 16.07.2021”, v. pag. 7 della sentenza appellata. Controparte_1
7.2. Ciò premesso, si osserva ulteriormente che:
- il convenuto già con la comparsa di primo grado aveva esposto che precedentemente:
“In data 19.05.21 si è tenuta…l'assemblea del Complesso alla quale hanno partecipato gli Amministratori e i Delegati dei singoli Condomìni facente parte del Complesso (doc.1)…all'ODG vi era pure la delibera riguardo alla competenza delle spese riguardanti i sottoportici dei fabbricati “B-C”…Le assemblee dei singoli Condomìni hanno poi singolarmente autorizzato il loro Delegato a votare in merito all'approvazione o meno dei bilanci consuntivo 2019- 2020, preventivo 2021.. come da verbali che si dimettono (docc. 2-3). Ne consegue che…i Delegati hanno legittimamente deliberato sui punti all'ODG dell'assemblea oggetto della presente causa”, v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta del di primo grado;
Controparte_1
pag. 5/9 - sul 2 punto all'o.d.g.: “i Delegati hanno deliberato secondo il mandato e le indicazioni ricevute dalle assemblee dei singoli Condomìni, in forza delle quali sono stati approvati all'unanimità (e quindi anche con il voto favorevole del Delegato i bilanci Pt_1 ordinari relativi alla gestione 2019 e 2020 con esclusione delle spese straordinarie della
“piazza” inserite all'interno degli stessi che non hanno ricevuto voti favorevoli necessari per raggiungere il quorum. Per il medesimo motivo non è stato approvato il bilancio consuntivo straordinario “Lavori Piazza”, v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta del Supercondominio di primo grado.
7.3. Sull'approvazione dei bilanci oggetto del 2 punto all'o.d.g si evidenzia:
- in tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini,
l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea stessa determina non la nullità assoluta, bensì la semplice annullabilità della relativa delibera (cfr. Cass. 143/2004 e 6212/1992);
- l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (cfr. Cass. 5889/2001 e 24456/2009).
Nella specie, invece, parte appellante non ha allegato di avere sollevato tale eccezione, mentre è incontroverso che quale delegato del IO B-C, abbia Pt_1 approvato entrambi i consuntivi del 2019 e 2020; consuntivo, peraltro, già oggetto di precedente valutazione ed approvazione dell'assemblea del Complesso del 19/5/2021 Legittimamente, pertanto, risultano approvati i bilanci consuntivi 2019 e 2020 con la precisazione contenuta nello stesso verbale dell'assemblea: “Vengono approvate esclusivamente le quote ordinarie dei bilanci”. Sulla “quota parte riguardante le opere straordinarie”, invece, non risulta approvata come da esito della votazione riportata nello stesso verbale: “Favorevoli… mill. 229,502 mill.111,003…Contrari… mill. 339,302… mill. 68,081. mill. 157,917” per un totale di millesimi 565,3 contrari.
7.4. Essendo incontrovertibile che il primo e il secondo punto all'ordine del giorno siano stati approvati all'unanimità dei presenti (mill. 905,805 compreso l'appellante
, escluso le opere straordinarie come sopra precisato, i primi due motivi di Pt_1 appello non possono essere accolti.
8. Il terzo motivo di appello, sulle modifiche alla modalità di svolgimento dell'assemblea in video conferenza che, secondo l'appellante, sarebbe stata illegittimamente adottata dai delegati dei condomìni in quanto riguardante un atto di gestione straordinaria riservato all'assemblea totalitaria dei condòmini dell'intero complesso, è infondato.
8.1. E' ben vero che l'art. 67 disp. att. cod. civ. prevede al comma terzo che: “Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo
1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore” e che le disposizioni contenute nell'articolo siano inderogabili.
8.2. Tuttavia, nella fattispecie, nella parte in cui con la delibera in esame si approva la partecipazione all'assemblea anche in modalità di videoconferenza così come previsto dall'art. 66, 3 comma, disp. att. cod. civ., non risulta adottata dall'assemblea dei pag. 6/9 rappresentanti del Supercondominio una deliberazione riguardante un atto di gestione straordinaria considerato che:
- in materia, appare utile ricordare il principio secondo il quale: “la distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria risulta correttamente affidata ai profili della normalità e/o prevedibilità dell'intervento e dell'entità materiale della spesa (cfr. 27540/2013);
- sempre in tema di condominio negli edifici, è stato affermato: “il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla
"normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni” (cfr. Cass. 10865/2016);
- nella specie, la modifica non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire a mezzo di rappresentante (art. 67, 1 comma, disp att. c.c.), ma “regola l'esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo art. 72) a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati” (cfr. Cass. 5315/1998);
- non si tratta, infatti, di limiti o condizioni al diritto di partecipazione, ma di un mero ampliamento delle modalità di partecipazione all'assemblea dei rappresentanti dei condomìni anche tramite videoconferenza che dunque si aggiunge alle facoltà già consentite dall'art. 67 disp. att. cod. civ. (personalmente o a mezzo di un rappresentante) rientrando nei normali atti di gestione;
- inoltre, il regolamento del complesso condominiale, v. fasc. appellato, non contiene limiti o divieti sul punto ed anzi per quanto non previsto richiama la disciplina del codice civile e la normativa in materia (art. 33 - Rinvio alle leggi: “Per quanto non espressamente disposto dal Regolamento, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia”).
8.3. Pertanto, la predetta modalità di partecipazione, che non comporta un onere economico rilevante e dalla quale di regola deriva un risparmio di spesa, non appare eccedente la gestione ordinaria ed è coerente con la ratio della disposizione (art. 67, 3 comma, disp. att. cod. civ.) la quale mira ad eliminare le difficoltà connesse alla organizzazione di un'assemblea con un elevato numero di aventi diritto.
9. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, sulle spese straordinarie e i criteri di ripartizione che sarebbero stati approvati (punti 3 e 6 dell'ordine del giorno), sono infondati e vanno respinti.
Innanzitutto, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. 6543/2016 e 7687/2015), in via di principio l'interesse all'impugnazione, quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. -, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme pag. 7/9 giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. 13373/2008 e 11844/2006).
9.1. Nella fattispecie, oltre a quanto sopra esposto sulla mancata approvazione delle spese straordinarie al punto 2 dell'ordine del giorno, sul punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea, “Approvazione bilancio consuntivo esercizio straordinario “Lavori Piazza” e ripartizione, dopo la votazione con millesimi contrari 565,3, “Delibera non approvata” si legge nel verbale dell'assemblea e dunque quanto dedotto dall'appellante è ininfluente in assenza di una delibera di approvazione e comunque di un concreto interesse.
9.2. Infine, sulla mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del
16 luglio 2021 in relazione al 6 punto all'ordine del giorno con il quale, secondo l'appellante, risulterebbe approvato il “parere legale chiesto unilateralmente dall'amministratore del e di riconoscere, quindi, la natura meramente Controparte_1 condominiale dei portici del “IO B-C” si osserva quanto segue:
- oggetto della deliberazione non è l'approvazione di spese straordinarie né la ripartizione, ma esclusivamente la richiesta di un approfondimento della tematica e dei criteri di ripartizione di alcuni lavori;
- l'incarico per il parere legale, pertanto, in considerazione della natura e della finalità della prestazione, informare i condomini prima di deliberare, legittimamente è stato approvato.
9.3. Inoltre, appare utile ricordare che in materia di condominio le attribuzioni dell'assemblea riguardano la gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione e, dunque, le delibere possono perciò essere modificate o revocate dall'assemblea condominiale con una deliberazione successiva che non incida sui diritti dei singoli condomini (cfr. Cass. 6915/2007 e 2636/2021).
In sintesi, l'assemblea, al punto 6 dell'odg, ha approvato la richiesta della prestazione (il parere legale) e la spesa della prestazione, senza approvare lavori straordinari o criteri di ripartizione di cosa, come e dove eseguito, e dunque, la censura formulata dall'appellante è infondata.
10. Anche l'ultimo motivo di appello non può essere accolto. Premette l'appellante che nel corso della c.t.u. sarebbe emersa la mancanza di documentazione tecnica sui c.d. “Lavori Piazza” e che pur essendo tale vizio della delibera formulato per la prima volta in sede di appello sarebbe comunque ammissibile comportando la nullità di quanto deliberato.
In disparte quanto eccepito dalla parte appellata sulla applicabilità o meno della normativa sugli appalti pubblici asseritamente violata, con la deliberazione in esame, come sopra detto, non risultano approvati lavori straordinari.
11. In conclusione, le censure proposte da parte appellante vengono respinte per le assorbenti ragioni sopra esposte.
pag. 8/9 Con condanna alle spese del grado liquidate come in dispositivo in favore del
, tenuto conto del valore della Controparte_1 causa e dell'attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del grado che si liquidano in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del Supercondominio Complesso Condominiale;
CP_1
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/3/2025.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 384 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Aureliano, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Bologna, Via Castiglione n. 7.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Armando Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Mestre, Via della Brenta Vecchia n. 7.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 257 del Tribunale di Padova pubblicata in data 25/1/2024. Causa decisa nella camera di consiglio del 12/3/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione I Civile, n. 2024/257 pubblicata il 25 gennaio 2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2021/5737 e notificata in data 1° febbraio 2024,
NEL , in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dei motivi di CP_2 impugnazione formulati con l'atto di appello: in via pregiudiziale, stante la violazione dell'art. 101 c. 2 c.p.c. e la lesione del contraddittorio, così come descritti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al Tribunale di primo grado, fissando un termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del processo;
in via principale, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace ovvero annullare la delibera assunta dal Supercondominio “Complesso condominiale ” in data 16 luglio CP_1 2021, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi e restituzione delle competenze avversarie, oltre interessi e rivalutazione, corrisposte all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione di provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure;
in via istruttoria, ammettere le prove testimoniali formulate in primo grado in sede di seconda memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse, rimandando integralmente al testo di detta memoria per la loro formulazione, nonché disporre la rinnovazione della C.T.U. espletata in prime cure, considerate le evidenti contraddizioni di detto elaborato, riprendendo lo stesso quesito e finalizzando ad accertare o meno la natura supercondominiale dei portici e delle adiacenze del;
Controparte_1 sempre in via istruttoria, ammettere altresì i documenti attorei da 2 a 9 del fascicolo di appello.
Per la parte appellata
Nel merito
- Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi con la conferma della impugnata sentenza.
- Con la rifusione delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria
- Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU all'ammissione dei nuovi documenti depositati dagli appellanti in questa sede, chiedendone il relativo stralcio per i motivi di cui in comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, e Parte_1 Pt_2
, ciascuno proprietario di un appartamento nel IO B-C ricompreso
[...] unitamente ad altri condomìni nel Controparte_1
convenivano in giudizio il per sentire dichiarare la nullità o, in
[...] Controparte_1 subordine, l'annullamento delle delibere adottate dall'assemblea dei condomìni in data 16/7/2021 ai punti dell'ordine del giorno: 1) Modifica dell'art. 14 del Reg.to del Complesso al fine di consentire lo svolgimento delle assemblee cond.li in modalità mista, come previsto dal novellato art. 66 disp.
Attuative del c.c.; 2) Approvazione bilancio consuntivo gestione 2020 e suo riparto;
3) Approvazione bilancio consuntivo esercizio straordinario “Lavori Piazza” e suo riparto;
6) Parere legale riferito alla competenza delle spese riguardanti i sottoportici dei fabbricati B-C.
1.1. Esponeva parte attrice che:
- l'assemblea dei rappresentanti dei singoli condomìni facenti parte di un più ampio complesso di edifici (c.d. supercondominio) può deliberare solo sulla gestione ordinaria;
- la delibera sulle modalità di svolgimento delle assemblee era nulla, in violazione dell'art. 67 delle disp. att. c.c., non rientrando nelle competenze dell'assemblea deliberare sulla possibilità di svolgimento almeno parzialmente in modalità di videoconferenza;
pag. 2/9 - l'assemblea non poteva deliberare sul consuntivo 2019 non inserito nell'o.d.g. (ma solo sul cons. 2020) anche se sulle spese straordinarie “della piazza” si legge nella delibera “viene approvata come segue: Favorevoli: 229,502+111,003= 340,505 Contrari: 339,302+68,081+157,917= 565,3;
- l'assemblea non poteva deliberare sul consuntivo lavori straordinari “Lavori Piazza”;
- sulla natura dei portici, se appartenenti al solo IO B-C o per uso e destinazione al servizio di tutto il Supercondominio ai fini della ripartizione delle relative spese, l'assemblea avrebbe illegittimamente approvato “il parere legale chiesto unilateralmente dall'amministratore del e di riconoscere, quindi, la Controparte_1 natura meramente condominiale dei portici del “IO B-C”.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta, evidenziando la legittimità delle deliberazioni e le modalità adottate per la partecipazione riguardanti circa 600 condomini.
3. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
1) rigetta le domande in quanto infondate;
2) condanna e a rifondere al Parte_1 Parte_2 [...]
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, le spese di lite che quantifica nell'importo di € 7.616,00 oltre accessori di legge (spese generali, iva e cpa);
3) spese di ctu definitivamente a carico degli attori.
4. Rilevava il Tribunale che:
- dall'esame della documentazione dimessa in giudizio da parte convenuta e non contestata dagli attori, si evince che all'esito dello svolgimento dell'assemblea del supercondominio svoltasi in data 19.5.2021, in seno alla quale erano stati presentati i bilanci 2019 e 2020, “sono state poi all'uopo convocate le assemblee dei rispettivi Condomini nell'ambito delle quali è stato legittimamente conferito ai rispettivi delegati anche mandato a votare in merito ai suddetti punti all'ordine del giorno, non risultando peraltro essere mai stato contestato dal IO BC (unico legittimato a farlo) l'operato spiegato dal proprio delegato in seno all'assemblea del Supercondominio svoltasi in data 16.07.2021”;
- non sussisteva la nullità della delibera di cui al punto 1) sullo svolgimento della assemblea del Supercondominio in modalità videoconferenza, come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., non potendosi ritenere “attinente alla gestione straordinaria”;
- infondata deve ritenersi anche la censura mossa dagli attori alla delibera impugnata al punto 2 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e suo riparto, che approva anche il bilancio 2019, “anche se quest'ultimo non era stato indicato all'ordine del giorno. Al riguardo va infatti detto che parte convenuta ha fornito in giudizio prova della conoscenza dello stesso da parte dei condomini che hanno poi delegato a partecipare all'assemblea del Supercondominio l'attore il quale…nulla ha Pt_1 eccepito al riguardo, avendo anzi egli votato favorevolmente, a conferma del fatto che tale era il mandato che aveva ricevuto dal delegante IO B-C, che aveva già deliberato l'approvazione di tale bilancio all'assemblea condominiale del 14.07.21, siccome si evince dall'esame del doc. 3 di parte convenuta”;
pag. 3/9 - infondata, secondo il giudice di prime cure, era anche l'ulteriore doglianza attorea in ordine alla invalidità della delibera impugnata, punto 6) dell'ordine del giorno votato favorevolmente, sul parere pro veritate fornito dall'avv. Julian Mileschi.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva il Supercondominio Complesso Condominiale chiedendone il CP_1 rigetto come da comparsa di costituzione e risposta.
Previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. I motivi di appello.
Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la nullità della sentenza impugnata per lesione del contraddittorio ex art. 101 c. 2 c.p.c.
Il giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe postulato un'intervenuta ratifica della delibera del 16 luglio 2021 da parte del IO B-C, asserendo che «non risulta[va] peraltro essere mai stato contestato dal IO BC (unico legittimato a farlo) l'operato spiegato dal proprio delegato in seno all'assemblea del Supercondominio svoltasi in data 16.07.2021» (ibidem, p. 7). Tale punto di fatto misto a diritto non sarebbe mai stato oggetto di scambio argomentativo tra le parti. Con il secondo motivo si lamenta la mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 per difetto di poteri rappresentativi in capo ai rappresentanti dei singoli condominî in quanto: “sebbene il rapporto tra i singoli condominî ed i loro delegati si configuri come un mandato, ciò avviene nell'àmbito della gestione ordinaria, mentre tutto ciò che la eccede non può essere oggetto di mandato”.
Con il terzo motivo si censura la mancata declaratoria di nullità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 per violazione dell'art. 66 c. 6 disp. att. c.c., in merito alla modalità di svolgimento delle future assemblee in videoconferenza. Aggiunge parte appellante che. “I delegati dei singoli condominî (ad eccezione del signor , che ha votato contro) non rappresentavano il quorum costitutivo né Pt_1 quello deliberativo dell'assemblea totalitaria dei condòmini…stante soprattutto l'inderogabilità dell'art. 66 disp. att. c.c.” come previsto dall'art. 72 disp. att. c.c.. Con il quarto motivo si deduce la mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 sull'approvazione, punto 3 all'o.d.g., della “quota parte riguardante le opere straordinarie della piazza, inserita all'interno dei bilanci 2019 e 2020” per mancato rispetto dell'ordine del giorno e in violazione dell'art. 66 c. 3 disp. att. c.c..
Con il quinto motivo si lamenta la mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del 16 luglio 2021 sull'approvazione del parere dell'avv. Julian
Mileschi, dal quale sarebbe emersa la natura meramente condominiale dei portici del IO B-C con conseguente riparto delle relative spese ordinarie e straordinarie a carico medesimo IO B-C.
Con il sesto motivo si censura la “illiceità dell'oggetto della deliberazione del
16/7/2021” sui c.d. Lavori Piazza per mancanza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile che sarebbe prescritta dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2018/49.
* * *
pag. 4/9 7. Il primo e il secondo motivo di appello, sui poteri e il mandato dei delegati, sono infondati.
Sostiene parte appellante che il primo giudice avrebbe risolto la controversia sulla base di un punto di fatto misto a diritto non oggetto di scambio argomentativo tra le parti, ovverosia l'eventuale inefficacia della delibera supercondominiale e la sua presunta ratifica da parte dei singoli condominî e, in particolare, quello B-C” in violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c.; inoltre, le delibere sarebbero invalide per difetto di poteri rappresentativi in capo ai rappresentanti dei condomìni.
7.1. Il primo giudice, invece, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ha prima richiamato la giurisprudenza secondo la quale i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.
Nel merito, inoltre, rilevava il giudice di prime cure:
- le delibere impugnate risultano essere state approvate da “delegati nominati dai
Condomini facenti parte del , in forza del mandato dagli stessi Controparte_1 ricevuto in seno alle assemblee rispettivamente all'uopo previamente convocate in vista dell'adunanza supercondominiale”;
- “Infondata deve ritenersi anche la censura mossa dagli attori alla delibera impugnata al punto 2 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e suo riparto, che approva anche il bilancio 2019, anche se quest'ultimo non era stato indicato all'ordine del giorno. Al riguardo va infatti detto che parte convenuta ha fornito in giudizio prova della conoscenza dello stesso da parte dei condomini che hanno poi delegato a partecipare all'assemblea del Supercondominio l'attore il quale - preso atto del Pt_1 refuso della suddetta omessa indicazione rappresentata dall'amministratore siccome risultante dal verbale - nulla ha eccepito al riguardo, avendo anzi egli votato favorevolmente, a conferma del fatto che tale era il mandato che aveva ricevuto dal delegante IO B-C, che aveva già deliberato l'approvazione di tale bilancio all'assemblea condominiale del 14.07.21, siccome si evince dall'esame del doc. 3 di parte convenuta”, v. pag. 7 della sentenza appellata;
- “non risultando peraltro essere mai stato contestato dal IO BC (unico legittimato a farlo) l'operato spiegato dal proprio delegato in seno all'assemblea del svoltasi in data 16.07.2021”, v. pag. 7 della sentenza appellata. Controparte_1
7.2. Ciò premesso, si osserva ulteriormente che:
- il convenuto già con la comparsa di primo grado aveva esposto che precedentemente:
“In data 19.05.21 si è tenuta…l'assemblea del Complesso alla quale hanno partecipato gli Amministratori e i Delegati dei singoli Condomìni facente parte del Complesso (doc.1)…all'ODG vi era pure la delibera riguardo alla competenza delle spese riguardanti i sottoportici dei fabbricati “B-C”…Le assemblee dei singoli Condomìni hanno poi singolarmente autorizzato il loro Delegato a votare in merito all'approvazione o meno dei bilanci consuntivo 2019- 2020, preventivo 2021.. come da verbali che si dimettono (docc. 2-3). Ne consegue che…i Delegati hanno legittimamente deliberato sui punti all'ODG dell'assemblea oggetto della presente causa”, v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta del di primo grado;
Controparte_1
pag. 5/9 - sul 2 punto all'o.d.g.: “i Delegati hanno deliberato secondo il mandato e le indicazioni ricevute dalle assemblee dei singoli Condomìni, in forza delle quali sono stati approvati all'unanimità (e quindi anche con il voto favorevole del Delegato i bilanci Pt_1 ordinari relativi alla gestione 2019 e 2020 con esclusione delle spese straordinarie della
“piazza” inserite all'interno degli stessi che non hanno ricevuto voti favorevoli necessari per raggiungere il quorum. Per il medesimo motivo non è stato approvato il bilancio consuntivo straordinario “Lavori Piazza”, v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta del Supercondominio di primo grado.
7.3. Sull'approvazione dei bilanci oggetto del 2 punto all'o.d.g si evidenzia:
- in tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini,
l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea stessa determina non la nullità assoluta, bensì la semplice annullabilità della relativa delibera (cfr. Cass. 143/2004 e 6212/1992);
- l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (cfr. Cass. 5889/2001 e 24456/2009).
Nella specie, invece, parte appellante non ha allegato di avere sollevato tale eccezione, mentre è incontroverso che quale delegato del IO B-C, abbia Pt_1 approvato entrambi i consuntivi del 2019 e 2020; consuntivo, peraltro, già oggetto di precedente valutazione ed approvazione dell'assemblea del Complesso del 19/5/2021 Legittimamente, pertanto, risultano approvati i bilanci consuntivi 2019 e 2020 con la precisazione contenuta nello stesso verbale dell'assemblea: “Vengono approvate esclusivamente le quote ordinarie dei bilanci”. Sulla “quota parte riguardante le opere straordinarie”, invece, non risulta approvata come da esito della votazione riportata nello stesso verbale: “Favorevoli… mill. 229,502 mill.111,003…Contrari… mill. 339,302… mill. 68,081. mill. 157,917” per un totale di millesimi 565,3 contrari.
7.4. Essendo incontrovertibile che il primo e il secondo punto all'ordine del giorno siano stati approvati all'unanimità dei presenti (mill. 905,805 compreso l'appellante
, escluso le opere straordinarie come sopra precisato, i primi due motivi di Pt_1 appello non possono essere accolti.
8. Il terzo motivo di appello, sulle modifiche alla modalità di svolgimento dell'assemblea in video conferenza che, secondo l'appellante, sarebbe stata illegittimamente adottata dai delegati dei condomìni in quanto riguardante un atto di gestione straordinaria riservato all'assemblea totalitaria dei condòmini dell'intero complesso, è infondato.
8.1. E' ben vero che l'art. 67 disp. att. cod. civ. prevede al comma terzo che: “Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo
1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore” e che le disposizioni contenute nell'articolo siano inderogabili.
8.2. Tuttavia, nella fattispecie, nella parte in cui con la delibera in esame si approva la partecipazione all'assemblea anche in modalità di videoconferenza così come previsto dall'art. 66, 3 comma, disp. att. cod. civ., non risulta adottata dall'assemblea dei pag. 6/9 rappresentanti del Supercondominio una deliberazione riguardante un atto di gestione straordinaria considerato che:
- in materia, appare utile ricordare il principio secondo il quale: “la distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria risulta correttamente affidata ai profili della normalità e/o prevedibilità dell'intervento e dell'entità materiale della spesa (cfr. 27540/2013);
- sempre in tema di condominio negli edifici, è stato affermato: “il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla
"normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni” (cfr. Cass. 10865/2016);
- nella specie, la modifica non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire a mezzo di rappresentante (art. 67, 1 comma, disp att. c.c.), ma “regola l'esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo art. 72) a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati” (cfr. Cass. 5315/1998);
- non si tratta, infatti, di limiti o condizioni al diritto di partecipazione, ma di un mero ampliamento delle modalità di partecipazione all'assemblea dei rappresentanti dei condomìni anche tramite videoconferenza che dunque si aggiunge alle facoltà già consentite dall'art. 67 disp. att. cod. civ. (personalmente o a mezzo di un rappresentante) rientrando nei normali atti di gestione;
- inoltre, il regolamento del complesso condominiale, v. fasc. appellato, non contiene limiti o divieti sul punto ed anzi per quanto non previsto richiama la disciplina del codice civile e la normativa in materia (art. 33 - Rinvio alle leggi: “Per quanto non espressamente disposto dal Regolamento, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia”).
8.3. Pertanto, la predetta modalità di partecipazione, che non comporta un onere economico rilevante e dalla quale di regola deriva un risparmio di spesa, non appare eccedente la gestione ordinaria ed è coerente con la ratio della disposizione (art. 67, 3 comma, disp. att. cod. civ.) la quale mira ad eliminare le difficoltà connesse alla organizzazione di un'assemblea con un elevato numero di aventi diritto.
9. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, sulle spese straordinarie e i criteri di ripartizione che sarebbero stati approvati (punti 3 e 6 dell'ordine del giorno), sono infondati e vanno respinti.
Innanzitutto, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. 6543/2016 e 7687/2015), in via di principio l'interesse all'impugnazione, quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. -, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme pag. 7/9 giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. 13373/2008 e 11844/2006).
9.1. Nella fattispecie, oltre a quanto sopra esposto sulla mancata approvazione delle spese straordinarie al punto 2 dell'ordine del giorno, sul punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea, “Approvazione bilancio consuntivo esercizio straordinario “Lavori Piazza” e ripartizione, dopo la votazione con millesimi contrari 565,3, “Delibera non approvata” si legge nel verbale dell'assemblea e dunque quanto dedotto dall'appellante è ininfluente in assenza di una delibera di approvazione e comunque di un concreto interesse.
9.2. Infine, sulla mancata declaratoria di invalidità della delibera supercondominiale del
16 luglio 2021 in relazione al 6 punto all'ordine del giorno con il quale, secondo l'appellante, risulterebbe approvato il “parere legale chiesto unilateralmente dall'amministratore del e di riconoscere, quindi, la natura meramente Controparte_1 condominiale dei portici del “IO B-C” si osserva quanto segue:
- oggetto della deliberazione non è l'approvazione di spese straordinarie né la ripartizione, ma esclusivamente la richiesta di un approfondimento della tematica e dei criteri di ripartizione di alcuni lavori;
- l'incarico per il parere legale, pertanto, in considerazione della natura e della finalità della prestazione, informare i condomini prima di deliberare, legittimamente è stato approvato.
9.3. Inoltre, appare utile ricordare che in materia di condominio le attribuzioni dell'assemblea riguardano la gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione e, dunque, le delibere possono perciò essere modificate o revocate dall'assemblea condominiale con una deliberazione successiva che non incida sui diritti dei singoli condomini (cfr. Cass. 6915/2007 e 2636/2021).
In sintesi, l'assemblea, al punto 6 dell'odg, ha approvato la richiesta della prestazione (il parere legale) e la spesa della prestazione, senza approvare lavori straordinari o criteri di ripartizione di cosa, come e dove eseguito, e dunque, la censura formulata dall'appellante è infondata.
10. Anche l'ultimo motivo di appello non può essere accolto. Premette l'appellante che nel corso della c.t.u. sarebbe emersa la mancanza di documentazione tecnica sui c.d. “Lavori Piazza” e che pur essendo tale vizio della delibera formulato per la prima volta in sede di appello sarebbe comunque ammissibile comportando la nullità di quanto deliberato.
In disparte quanto eccepito dalla parte appellata sulla applicabilità o meno della normativa sugli appalti pubblici asseritamente violata, con la deliberazione in esame, come sopra detto, non risultano approvati lavori straordinari.
11. In conclusione, le censure proposte da parte appellante vengono respinte per le assorbenti ragioni sopra esposte.
pag. 8/9 Con condanna alle spese del grado liquidate come in dispositivo in favore del
, tenuto conto del valore della Controparte_1 causa e dell'attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del grado che si liquidano in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del Supercondominio Complesso Condominiale;
CP_1
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/3/2025.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 9/9