Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8511/2020 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07.01.2025, alle ore 9,30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Na- poli, all'udienza del Giudice Onorario dott. Vincenzo Scalzone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
CP_1
- OPPOSTA
Sono presenti: per la parte opposta l'avv. Giordano per delega dell'avv. Raffaele Zurlo il quale reitera l'impugnativa e la contestazione di ogni avversa deduzione, difesa e domanda, si ripor- ta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle eccezioni e domande, così come rassegnate in atti. Nello specifico, contesta quanto asserito da controparte nelle proprie note conclusive in quanto parte opposta non ha riconosciuto la propria carenza di legittimazione attiva e carenza di titolarità del credito ma, al contrario, ha dato prova dell'esistenza delle stesse, per come ampiamente argomentato in comparsa di costituzio- ne e risposta. In ordine alle contestazioni di controparte basate sulla CTU, eccepisce che le stesse risultano essere libere interpretazioni di controparte che porta le considera- zioni del CTU ad un significato diverso da ciò che il CTU stesso determina.
In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ex art 106 TUB, insiste affinché
l'Ill.mo Giudice adito Voglia dichiarare l'inammissibilità della contestazione avversaria in quanto tardiva poiché sollevata per la prima volta in occasione della prima udienza ove non è consentita l'introduzione di domande nuove e/o nuovi profili di contestazione che avrebbero dovuto essere sollevati con l'atto introduttivo, infine, chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
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Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8511/2020 r.g.a.c.
TRA
(cf ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avvocato Monica Mandico, come da procura in atti, presso il cui studio elettiva- mente domicilia in Napoli alla Via dell'Epomeo n.81,
-OPPONENTE–
E
(p. Iva ), soggetta ad attività di direzione e coordi- Controparte_1 P.IVA_1 namento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01.10.2014 con numero
35239.3, e per essa, quale procuratore, (p. Iva ), in perso- Controparte_2 P.IVA_2 na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e di- sgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP),
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI Le parti alla udienza del 7.01.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553 del 20.01.2020, chiedendo al Tribunale adito di di- chiarare la carenza di legittimazione attiva e la non esigibilità del credito, così come de- terminato da parte della , per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del CP_1 presente atto. Per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 553/2020 del 20.01.2020, emesso dal Tribunale di Napoli, di accertare e dichiarare la nullità e/o inva- lidità degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancata e/o nulla decadenza dal beneficio del termine, così come argomentato nel presente atto. Nel merito ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o inefficace il decreto in- giuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge. Ac- certare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per violazione del divie- to di capitalizzazione degli interessi nonchè per indeterminatezza delle condizioni pat- tuite ed effettivamente applicate, ed altresì, per indeterminatezza dell'oggetto e per vio- lazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto de quo, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, ai sensi del comma 6 dell'art.117 T.U.B. Dichiarare la nullità delle clausole con cui si pattuiscono gli interessi corrispetti- vi e per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con com- pensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di inte- ressi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte contraente per il pagamento rateale e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, ai sensi del D.M. 55/2014, oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo. Si costituiva altresì, con comparsa di costituzione e risposta, la la quale deduceva dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione;
in via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accogli- mento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto de- creto ingiuntivo n. 553/2020 del 20/01/2020, R.G.36886/2019 emesso dal Tribunale di NAPOLI, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 cpc. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, con- fermare il decreto ingiuntivo n. 553/2020 del 20.01.2020, R.G.36886/2019 emesso dal Tribunale di NAPOLI. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della diversa, maggiore Parte_1 Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occor- rende. Nel corso del giudizio era svolta la CTU contabile, quindi la causa è stata riser- vata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che il giudizio proposto è procedibile in quanto per lo stesso è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgvo 28/2010 co- me da verbale del 23.11.2020. Inoltre relativamente alla prima delle questione controverse, quanto alla assunta carenza di legittimazione sostanziale della parte opposta, occorre ricordare che nel caso di ces- sioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni
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contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessio- naria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline spe- ciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei de- bitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, quindi, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. (Cass. n. 10200_2021). La legge n. 130/199 ha indubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazio- ne, per le quali fino al 1999 in Italia erano state realizzate soltanto 20 cartolarizzazioni. Tra queste le novità più significative sono: la predetta deroga alle norme generali in ma- teria di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi;
il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse;
per l'effetto, prova “processuale” della cessio- ne del credito in blocco. Ciò posto, possono eccepire la carenza di legittimazione attiva il debitore ed il cedente, ma la stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951). Al riguardo va rilevato che secondo una parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, sen- za che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di indivi- duare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020). La Suprema Corte da ultimo ha precisato che: “Nel caso di ces- sioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, ri- chiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la fun- zione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamen- te surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche me- diante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire util- mente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica ces- sione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubbli-
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cazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pub- blicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data an- che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere in- tegrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario Tra i vari modus ido- nei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indica- zione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagra- fiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due di- stinti criteri: – il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secon- do, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di di- mostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornen- do la prova sostanziale della propria legittimazione. Con l'unica eccezione che il debito- re intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha poi precisato che il cessionario potrà in ogni ca- so raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n. 10200_2021). A supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi è l'intento di eliminare la farragi- nosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplificata di cessione di credi- ti in blocco. Viene, perciò, attribuita diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito a (meri) atti di intimazione di pagamento, di citazione e di inter- venti in corso di causa (ex art. 111 c.p.c.) rispetto alle parti negoziali (cedente e cessio- nario) che sono istituti di credito e/o SPV i quali, di contro, non avrebbero alcun interes- se e/o agevolazione e/o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità. Nella fattispecie si può rinvenire in atti la comunicazione inviata a mezzo raccomandata agli opponenti della cessione del credito, senza che siano state proposte al riguardo vali- de argomentazioni sulla mancata ricezione o su di un vizio di spedizione della stessa. Inoltre la parte opposta ha documentato le cessioni, la pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e le comunicazioni alla parte opponente. Va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti
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i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui ina- dempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di sceglie- re tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del con- tratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
op- pure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del con- traente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia ap- prezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadem- piente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restan- do obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno deri- vante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chie- derne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. Ovviamente, secondo la regola generale prevista dall'art. 1223 c.c., i danni risarcibili comprenderanno tanto il danno emergente (ossia la perdita eco- nomica subita, tra cui, ad esempio, i costi inutilmente sostenuti) e/o il lucro cessante (ossia il mancato guadagno, ottenuto detraendo dai ricavi le spese strumentali), che sia- no conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Sono risarcibili, secondo la giurisprudenza, anche i danni indiretti, purché rientrino nella sequenza causale ordinaria delle conseguenze prevedibili e altamente probabili dell'illecito. La domanda di adem- pimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Dalla data della do- manda di risoluzione, il contraente inadempiente non può più rimediare alla precedente violazione;
pertanto, l'altra parte è legittimata a rifiutare la prestazione che gli venga proposta, ove non preferisca accettare un adempimento tardivo (art. 1453, terzo comma, c.c.). La risoluzione per inadempimento è una ipotesi di risoluzione giudiziale, nel sen- so che deve essere richiesta all'autorità giudiziaria, la quale pronuncerà una sentenza costitutiva di scioglimento del contratto soltanto qualora accerti che: (i) vi è stato ina- dempimento del contratto;
(ii) tale inadempimento è imputabile per colpa al convenuto;
e (iii) l'inadempimento non ha 'scarsa importanza', ossia la violazione contestata sia ta- le da alterare l'equilibrio di interessi sotteso al contratto, così da travolgere l'intero re- golamento negoziale. Quanto all'onere di prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Uni- te, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha stabilito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventual- mente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della
contro
- parte, su cui incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (o dalla impossibilità di adempiere). La risoluzione ha efficacia retroattiva (art. 1458 c.c.): pertanto il contratto risolto non produce più effetti per l'avvenire e le parti sono
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liberate dalle rispettive obbligazioni per il futuro, ma sono anche rimossi gli effet- ti medio tempore prodotti, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite. Va premesso che, se è vero che la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (così, ex multis, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni”), è anche vero che detto principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione. A tal proposito va rilevato che come esplicato dalla Su- prema Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agi- sca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).+ Inoltre se è vero che la giurisprudenza ha ritenuto che il valore probatorio dell'e- stratto di saldaconto è limitato al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedi- mento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005), va altresì osservato l'attribuzione giurisprudenziale alle scritture contabili di un valore pro- batorio indiziario, consente di ritenere che, in presenza di altri dati sintomatici che, secondo un prudente apprezzamento, inducano il giudice a ritenere che l'indizio fornito dalla conta- bilità bancaria sia corretto, la prova del credito debba ritenersi integrata. Solo dunque in ca- so di mancata produzione del contratto come anche nel caso in cui vi siano altri elementi di segno contrario al valore indiziario del saldaconto che impongano una necessaria ricostru- zione del rapporto (come ad esempio la nullità di alcune pattuizioni riguardanti gli interessi, le commissioni o le altre condizioni), l'elisione del valore probatorio del saldaconto impone alla banca opposta di provare il credito (dimostrando ad esempio una successiva pattuizione valida o comunque producendo tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione). La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di leg- ge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge, al riguardo, che la ban- ca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'ob- bligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di con- servazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gen- naio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere del- la banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto: Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313). La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consen- te, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso le- gale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debi- trice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non
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si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebi- ti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione). La regola vale, come è evidente, non soltanto nell'ipo- tesi di contabilizzazione degli interessi ultralegali, ma in tutti i casi in cui al correntista sia- no state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute (come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere). Il mede- simo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacchè in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a do- versi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produ- zione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La Corte di legittimità ha anche af- fermato la possibilità di ricostruzione del conto e, di conseguenza, del suo saldo anche sulla base di elementi distinti dagli estratti conto (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019), osservando che, “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, oc- corre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giu- dizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ul- teriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossi- bile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non do- cumentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”. Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 02/05/2019), n.11543, anche nel caso in cui tanto la banca che il correntista si facciano attori, in modo che nella medesima causa si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via princi- pale e l'altra in via riconvenzionale “sarà necessario valorizzare tutti i dati che rendano pos- sibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenza di un credito conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicchè, anche qui, potrà risultare legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata. Non possono considerarsi va- lide le eccezioni e le contestazioni sollevate circa il rapporto contrattuale tra le parti, giacchè le condizioni sono state regolarmente pattuite, la stessa documentazione atte- stante le erogazioni di somme in favore dell'opponente, non è stata mai contestata, con
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fruizione di ciò che veniva erogato. Non può essere seguita la contestazione, alquanto generica, sul disconoscimento della documentazione da parte del sig. poiché Parte_1 il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. Civ. 13.09.2021 n. 24634) Inoltre non può considerarsi fondata l'eccezione relativa all'illegittimità degli interessi poiché all'atto della sottoscrizione di tutti i contratti vi è stata, infatti, l'espressa appro- vazione da parte dell'opponente, come accertato in sede di consulenza. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tec- nico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumer- si che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbli- go della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espres- so. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nel- la stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).La Cass.Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consu- lente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle con- trarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta- te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risol- vendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, men- tre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareg- giata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustifi- cate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa re- lazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla ri- scontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Sulla scorta di tali argomenta- zioni è stato dato incarico alla Dott. la quale ha statuito che la scrivente ha ve- Per_1 rificato che la Banca ha indicato in contratto il TAEG/ISC pari al 15,39%, invece dai conteggi della scrivente il TAEG risulta essere pari al 14,07%. Il tasso di interesse cor- rispettivo stabilito in contratto pari al 13.20% non supera il tasso soglia antiusura del IV trimestre 2014 pari a 24,98%; il tasso di mora convenzionale pari al 33,20% supera il tasso soglia pari al 26,52%. Pertanto, la scrivente ha conteggiato gli interessi di mora al tasso legale. In conclusione, l'importo complessivo che il cliente dovrà restituire alla Banca ammonta ad €4.977,59, di cui €4.924,70 per debito residuo ed €52,89 per interes- si di mora. Inoltre per quanto concerne le ulteriori contestazioni sollevate va rilevato come nell'ambito dottrinario e giurisprudenziale sia ormai principio consolidato che in base alla direttiva europea 90/88/CEE, è stata recepita nel sistema normativo italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il rispar-
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mio n. 10688 del 4.3.2003 la disposizione che, all'art. 9 co.2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo per tutti gli intermedia- ri “a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il clien- te, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima “; la circolare n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza, ha stabilito che “il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 TUB e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003 e cioè mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Il Tri- bunale (nella specie l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 12.3.2018) ha quindi affermato che l' ISC, “non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una fun- zione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo to- tale effettivo del finanziamento prima di accedervi” . In tale ottica l''art. 117 TUB, ri- chiamato dal mutuatario ricorrente, prevede al comma 6 che “sono nulle e si considera- no non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati“, mentre al comma 7 sancisce del tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la con- clusione del contratto, “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità Par indicate nel comma 6“. Orbene, il Giudice ha rilevato che dal momento che l' è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non determina alcuna condizio- ne economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un
“tasso” al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo comples- sivo del finanziamento. Per tale ragione è stata affermato che la nullità prevista dal cita- Par to art. 117 co. 6 TUB non poteva essere applica alla controversia in quanto l' “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o de- terminabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali“. Anche il Tribunale di Roma, infatti, ha recentemente ritenuto che Par l' non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di Par accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quan- to disposto dall'art. 117, comma 6 TUB. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell'accoglimento delle ragioni opponenti siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescri- zione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tut- te le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove rite- nute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, im- putarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi,
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giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenu- te di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singo- larmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo ne- cessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressa- mente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argo- mentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui l'opposizione proposta va accolta e va di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo n. 553/2020, con rideter- minazione del saldo debitorio del sig. in € 4977,59, da liquidarsi in favore Parte_1 della parte opposta. La qualità delle questioni;
il tenore stesso delle difese della parte convenuta, in- sieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modifi- cato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, così come le spese di CTU, liquidate con decreto del 6.12.2022, sono poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 8511/2020 intro-
dotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 553 del 20.01.2020;
- Condanna il sig. al pagamento della somma di € 4977,59, oltre interessi pattuiti Parte_1
dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, in favore della parte opposta;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 6.12.2022 a carico della parti in solido.
E' verbale, ore 16,00.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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