Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 16/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 10/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. 26364 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Pateri, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Alghero, nr. 29, ha eletto domicilio, avverso la determinazione del Comune di Cagliari, Ufficio Gestione Previdenziale;
Uditi, nella pubblica Udienza del 13.01.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l’Avvocato Luigi Pateri e l’Avvocato Andrea Casu per il Comune di Cagliari;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto Il ricorrente, attualmente in servizio presso l’Università di Cagliari, ha impugnato la determinazione dell’Ente civico in epigrafe, con la quale quest’ultimo, a seguito della domanda presentata dall’interessato in data 24.02.2021, ha informato parte attrice che nella certificazione previdenziale e nell’applicativo Passweb non era stato inserito il periodo di lavoro non continuativo, dal 20.02.1976 all’08.11.1978, svolto dal suddetto OMISSIS presso l’Ente locale in parola, in qualità di manovale giornaliero, poiché non erano state effettuate le ritenute previdenziali INPS in quanto non previste, come chiarito dal Comune di Cagliari con nota dell’08.06.2022 indirizzata al prefato Ateneo ed in possesso anche del ricorrente.
Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha evidenziato che il Comune di Cagliari, con una prima certificazione del 27.04.1995, aveva attestato le descritte prestazioni lavorative del proprio assistito alle dipendenze dell’Ente autonomo in rassegna, salvo poi con la determinazione impugnata, a distanza di moltissimi anni dalla precedente, rettificare la certificazione contributiva utile eliminando dalla stessa il periodo dal 1976 al 1978 per le motivazioni in precedenza richiamate; ha chiesto, pertanto, da un lato, di accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti ai fini previdenziali, ad ogni effetto di Legge, i periodi di lavoro prestati 20.02.1976 all’08.11.1978 presso il Comune di Cagliari come manovale, dall’altro, condannare l’Amministrazione comunale al versamento in favore dell’INPS delle ritenute previdenziali di Legge in riferimento a tutti i contratti di lavoro a tempo determinato relativi ai periodi certificati nella determinazione dell’Ente locale datata 27.04.1995 e successive, equivalenti ai contributi dovuti alla CPDEL.
Il Comune di Cagliari, a mezzo della propria Avvocatura, si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 03.12.2025, nella quale ha dedotto in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte, poi la prescrizione quinquennale dell’azione, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte.
Prima di passare all’esame del merito della domanda prospettata da parte attrice, il Giudicante deve infatti pregiudizialmente procedere all’esame della questione di giurisdizione di questa Corte sulla controversia introdotta con il ricorso in discussione, ritualmente sollevata dal Comune di Cagliari nella comparsa di costituzione. Siffatto interrogativo, alla luce degli autorevoli indirizzi giurisprudenziali ormai del tutto consolidati in materia, deve essere risolto negativamente, dichiarandosi il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Com’è noto, la giurisdizione della Corte dei Conti, al di fuori della Contabilità pubblica, è strettamente limitata alle sole materie specificate dalla Legge, ai sensi dell’articolo 103, comma 2, della Costituzione.
Nel caso della materia pensionistica, l’ambito di competenza del Giudice contabile è tassativamente circoscritto ai ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (articolo 62, comma 1, del R.D. nr. 1214 del 1934), ovvero a tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da Leggi speciali alla Corte dei Conti (articolo 62, comma 2, del citato R.D.), come, ad esempio, l’articolo 60 del R.D.L. nr. 680 del 1938, che attiene alle pensioni dei dipendenti degli Enti locali. Siffatto canone discretivo è stato successivamente confermato e ribadito dall’articolo 18, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, recante il Codice della giustizia contabile, laddove il riferimento testuale del legislatore è alle pensioni a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici previsti dalla Legge.
La decennale evoluzione giurisprudenziale ha poi esteso l’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti a tutte le controversie riguardanti la ripetizione di somme per pensione, o indennità o assegni accessori al trattamento di quiescenza, che si assumano indebitamente erogate (Cassazione, Sezioni Unite, nr. 4503 del 1988 e nr. 4623 del 1989) e, da ultimo, anche a quelle relative all’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del pensionato da parte dell’Ente di appartenenza del medesimo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del prefato D.P.R. nr. 538 del 1986 (Cassazione, Sezioni Unite, nr. 920 del 1999), sempre rimanendo fermo, peraltro, il nucleo centrale ed indefettibile che si colloca alla base del giudizio pensionistico, ovvero l’accertamento del diritto all’ “an” ed al “quantum” dell’assegno di quiescenza di matrice pubblica.
In definitiva, la giurisdizione del Giudice contabile sul descritto versante, come in precedenza lumeggiato, postula sempre e comunque una controversia in materia pensionistica pubblica, avente quindi ad oggetto un rapporto, di natura pensionistica e dalla connotazione pubblicistica, a carico totale o parziale dello Stato o degli altri Enti pubblici individuati dalla Legge, intercorrente tra il titolare del trattamento di quiescenza, ovvero colui che a questi succede nel medesimo rapporto, e l’Ente previdenziale di riferimento.
In funzione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, ne discende che esula dalla cognizione della Corte dei Conti la domanda formulata da parte attrice, sul rilievo che il “petitum” sostanziale della stessa riguarda la richiesta di condanna del Comune di Cagliari, ex datore di lavoro, al versamento in favore dell’INPS delle ritenute previdenziali concernenti i periodi lavorativi svolti dal ricorrente nell’arco temporale dal 1976 al 1978; ma se questo è l’oggetto della domanda, appare evidente che non si tratta di un inadempimento della prestazione pensionistica da parte dell’Ente previdenziale e che non vi è alcun collegamento diretto con la materia afferente al diritto ed alla misura del trattamento di quiescenza, bensì si configura una questione che riveste unicamente un carattere contributivo poiché legato all’inadempimento dei relativi versamenti, la quale costituisce l’ineludibile presupposto per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di lavoro effettuati, a fronte della quale, tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma l’esclusione della cognizione della Magistratura contabile. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte propugnato il principio secondo cui l’azione volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al versamento delle ritenute previdenziali omesse, rappresenta una “species” dell’azione risarcitoria che spetta al lavoratore ai sensi dell’articolo 2116 del C.C., per il caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi previdenziali e da tale condotta sia derivato un danno a carico del lavoratore (ex multis nnrr. 23376 del 2020 e 5799 del 2025); in tale prospettiva, infatti, le SS.UU. della Corte di legittimità hanno avuto modo di precisare, delimitando il perimetro della cognizione devoluta alla Corte dei Conti, che la giurisdizione esclusiva di quest’ultima non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla prevista copertura previdenziale; in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d’impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione o funzione “latu sensu” previdenziale, tra cui quelli contributivi, va demandata al Giudice del rapporto (ex multis nnrr. 23399 del 2016, 16827 del 2017, 31024 del 2019 e 15848 del 2024).
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo il ricorso devoluto alla cognizione della competente A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro, presso cui dovrà essere riassunto il gravame entro tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
DICHIARA
Il ricorso proposto da OMISSIS inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo la relativa cognizione devoluta all’A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.01.2026.
IL GIUDICE UNICO
(f.to digitalmente T. PARISI)
Depositato in Segreteria il 16/01/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)