Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2379 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli, n. 34, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Gerlando Termini (PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura generale alle liti in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida 2/B, presso lo studio dell'avv. Laura
Barone (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura Email_2
in atti.
RESISTENTE
1
tempore, elettivamente domiciliato, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti. Ettore
Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e Email_3
disgiuntamente lo difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento n.
13920229000392345000, notificatagli il 12.10.2022 a cui sono sottesi i seguenti avvisi di addebito:
43920120000859952000; 43920130000309215000; 43920130000575372000 e
43920140000526049000.
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità della pretesa creditoria, stante l'omessa notifica degli avvisi di addebito da cui ha tratto origine l'intimazione di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via cautelare: - Disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito qui gravati;
In via principale: -
Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria inerente la riscossione dei contributi
I.V.S. relativi agli anni 2012-2013, contenuti negli avvisi di addebito n. 439 2012 0000859952 000, n.
439 2013 0000309215 000, n. 439 2013 0000575372 000 e n. 439 2014 0000526049 000, richiesti da a mezzo di intimazione di pagamento n. 139 2022 90003923 45/000, Controparte_1
notificata al ricorrente in data 12 ottobre 2022; - Conseguentemente e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito n. 439 2012 0000859952 000, n. 439 2013 0000309215 000, n. 439 2013 0000575372 000
e n. 439 2014 0000526049 000, nonché annullare l'intimazione di pagamento n. 139 2022 90003923
45/000, notificata al ricorrente da parte di in data 12 ottobre 2022; Controparte_1
- Condannare parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_3 CP_2
pretese attoree e chiedendo anche il rigetto del ricorso, con favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che
3 oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. In ragione dei motivi della decisione le spese di lite sono compensate inegualmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa, integralmente, fra le parti in lite le spese processuali.
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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