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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 671/2023 R.G. promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Minelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Caporali n.22, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
, C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
entrambi organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia
presso la cui sede, in via degli Offici n.14, sono ex lege domiciliati;
-Appellati=
OGGETTO: usucapione pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per le parti appellate come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Perugia il e l' Controparte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione di porzioni CP_2
delle particelle n.680 e 681 del Foglio 162 del C.T. del Comune di Gubbio, siccome possedute e godute “da sempre”, pacificamente e pubblicamente, dapprima dai genitori dell'attrice e dalla stessa in prima persona successivamente al loro decesso (13.11.2001
morte di , 16.12.2009 decesso di . Persona_1 Persona_2
Esponeva l'attrice di essere proprietaria di un appezzamento di terreno -distinto al
Foglio 262, Part. 278 del C.T. del Comune di Gubbio- posto a diretto confine con l'area di sedime della non più esistente ferrovia Arezzo-Fossato di Vico e che dal momento della rimozione dei binari (1956) la porzione antistante alla particella 278, comprendente parte dei mappali n.680 e 681, era stata coltivata ad orto e vigneto dai propri genitori, di qui la domanda di usucapione dell'area, sdemanializzata tacitamente.
Radicatosi il contraddittorio i convenuti resistevano alle domande di parte attrice deducendo il difetto di legittimazione passiva del e l'insussistenza degli CP_2
elementi necessari ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Istruita la causa mediante l'esame dei testi indicati in lista da parte attrice ed una CTU, il
Tribunale di Perugia, con sentenza n.1525/23 pubblicata l'11.10.2023, rigettava la domanda di usucapione e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore pagina 2 di 7 dell' , compensando le spese col Controparte_2 Controparte_1
[...]
Avverso tale sentenza ha interposto appello censurando in primis il Parte_1
provvedimento impugnato, laddove ha escluso il possesso da parte dell'attrice e dei suoi genitori, ed in secondo luogo le parti della motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto mancante la prova del possesso in sé e della continuità del godimento;
il terzo motivo di appello ha specificatamente ad oggetto il ritenuto difetto di legittimazione passiva del , già intestatario formale del bene e, per questo, proprietario CP_1
legittimato a resistere alla domanda di usucapione.
In estrema sintesi l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure sia incorso nel malgoverno delle risultanze istruttorie, non valutando adeguatamente le produzioni documentali (in particolare la dichiarazione del 13.1.2009, proveniente da un soggetto terzo e riguardante particelle diverse da quelle oggetto di lite) e le deposizioni testimoniali, rese da soggetti pienamente attendibili.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata e ritenuta la legittimazione passiva del , fosse accolta la domanda di usucapione CP_1
formulata in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno eccepito l'infondatezza della domanda di usucapione e, solo in caso di accoglimento della stessa, che fosse accertata l'esclusione delle particelle 680/p e 681/p, rispetto alle quali perfino la ha Per_3
riconosciuto la proprietà statale, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza sciolta a seguito di riserva assunta all'udienza dell'8.5.2024 il
Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350
bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte pagina 3 di 7 contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Ridotto nei suoi termini essenziali l'oggetto del contendere si compendia in ciò, che ricade su l'onere della prova di aver posseduto “uti domina” per oltre Parte_1
venti anni le due porzioni delle particelle 680 e 681, che a seguito del frazionamento di cui al supplemento della CTU sono oggi identificate ai numeri 1635 (ex 680/a) e 1637
(ex 681/a), vale a dire due aree di terreno di modestissima estensione (rispettivamente di mq. 160 e 138), prospicienti alla part.278 di proprietà dell'attrice-appellante.
Secondo il giudice di prime cure il possesso da parte dell'attrice -e, prima ancora, dei suoi genitori- delle piccole rate di terreno di cui si discute non risulterebbe provato dal momento che: 1) i testimoni esaminati ( , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
) non sono attendibili;
2) dalla rimozione delle colture (in data 13.1.2009 sarebbe
[...]
stata estirpata la vigna) non c'è più alcuna coltivazione, quindi mancherebbe persino il possesso sul bene;
3) non è presente l'indicazione del momento iniziale da cui far decorrere il possesso (i testimoni hanno riferito genericamente di aver “sempre visto le terre coltivate” dagli Urbani, senza ulteriormente specificare).
L'appellante ha censurato l'iter argomentativo seguito dal primo giudice sotto ogni profilo, sostanzialmente sostenendo che abbia fatto un cattivo governo delle risultanze istruttorie, addirittura attribuendo la dichiarazione di rimozione del vigneto in data
13.1.2009 agli invece che ad che occupava una porzione vicina. Pt_1 CP_3
Ora, al netto del fatto che la motivazione del Tribunale di Perugia si fonda su argomentazioni assai traballanti (non si comprende il motivo per cui i testi esaminati sarebbero inattendibili;
in ogni caso, nella stessa relazione del CTU Dr. Persona_4
pagina 4 di 7 del 30.6.2017 si dà atto che “sulla porzione della particella n.680 prospiciente la
proprietà di parte attrice – part.278 – sono radicate le piante di vite”, quindi la pretesa rimozione del vigneto è contraddetta dallo stesso CTU), la questione dirimente rimane pur sempre quella della dimostrazione dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
Com'è noto l'acquisto di un bene immobile per usucapione passa attraverso l'accertamento del possesso continuo (art. 1158 cod. civile), ininterrotto (art. 1167 cod.
civile), non violento e non clandestino (art. 1163 cod. civile) del bene per il tempo necessario, vale a dire venti anni (art. 1158 cod. civile).
Premesso che i testi citati dall'appellante nel corso del primo grado di giudizio, cioè
, (tutti esaminati all'udienza Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
dell'8/9/2015), hanno reso delle dichiarazioni stringatissime, è d'uopo rilevare che gli stessi hanno riferito che prima, poi la moglie ed infine la figlia Persona_1
avrebbero “coltivato” i due piccoli appezzamenti in questione. Parte_1
In disparte la considerazione che la durata delle coltivazioni non è stata precisata,
occorre osservare che un tale tipo di attività non è sufficiente al fine di dimostrare l'esistenza di un possesso ad usucapionem, in quanto non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, secondo costante e consolidata giurisprudenza cui questa Corte aderisce con convinzione (Cass. II sez. Ord.
n.1796 20.1.2022; Cass. Ord. n.6123/2020; Cass. Sent. 26.4.2011 n.9325).
Del resto perché la coltivazione sia svolta uti dominus è necessaria una manifestazione esteriore dalla quale ricavare che il potere di fatto sia svolto contro il proprietario (Cass.
Ord. n.17376 del 3.7.2018 Sent. n.4404/2006), cosa di cui non v'è contezza nel caso in esame.
pagina 5 di 7 Quello che è emerso in modo inconfutabile è che, una volta smantellato completamente il tratto di ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, cosa che a detta del CTU sarebbe avvenuta
“alla fine degli anni 60” (cfr. pag.3), gli Urbani – come altri proprietari di particelle prospicienti al tracciato della ferrovia – avrebbero iniziato ad estendere le proprie coltivazioni.
Ma la semplice coltivazione non esprime un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà,
(da ultimo vedi Cass. Ord. n.1121/2024), ciò che, ad esempio, si sarebbe potuta ottenere con la recinzione dell'area, in grado di delimitare il perimetro del possesso ed escludere ogni ingerenza esterna.
Aggiungasi che sulla particella 681 insisteva (ed insiste) “per circa la metà” una strada poderale (cfr. pag.5 della CTU), cosa che presuppone un utilizzo indistinto da parte di più persone ed esclude per definizione un godimento esclusivo;
quanto all'altra metà
della particella, la stessa veniva utilizzata (ibidem, pag.5) come “capezzagna” del vigneto (intesa come striscia di terreno situata all'estremità del campo coltivato e dove le macchine agricole invertono la marcia), ciò che induce a ritenere che si trattasse semplicemente di uno spazio libero, che non contemplava la messa a dimora di alcunché.
In definitiva, non ha fornito la prova dell'esistenza dei requisiti per il Parte_1
perfezionamento della fattispecie, visto che l'unico elemento dimostrato – vale a dire la semplice coltivazione (di parte) delle aree – non è sufficiente a ritenere integrato il possesso ad usucapionem.
Da quanto argomentato l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del ridottissimo valore della causa. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1
dell , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.1525/23 emessa dal Tribunale di Perugia l'11.10.23);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in €.1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 18 giugno 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 671/2023 R.G. promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Minelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Caporali n.22, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
, C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
entrambi organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia
presso la cui sede, in via degli Offici n.14, sono ex lege domiciliati;
-Appellati=
OGGETTO: usucapione pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per le parti appellate come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Perugia il e l' Controparte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione di porzioni CP_2
delle particelle n.680 e 681 del Foglio 162 del C.T. del Comune di Gubbio, siccome possedute e godute “da sempre”, pacificamente e pubblicamente, dapprima dai genitori dell'attrice e dalla stessa in prima persona successivamente al loro decesso (13.11.2001
morte di , 16.12.2009 decesso di . Persona_1 Persona_2
Esponeva l'attrice di essere proprietaria di un appezzamento di terreno -distinto al
Foglio 262, Part. 278 del C.T. del Comune di Gubbio- posto a diretto confine con l'area di sedime della non più esistente ferrovia Arezzo-Fossato di Vico e che dal momento della rimozione dei binari (1956) la porzione antistante alla particella 278, comprendente parte dei mappali n.680 e 681, era stata coltivata ad orto e vigneto dai propri genitori, di qui la domanda di usucapione dell'area, sdemanializzata tacitamente.
Radicatosi il contraddittorio i convenuti resistevano alle domande di parte attrice deducendo il difetto di legittimazione passiva del e l'insussistenza degli CP_2
elementi necessari ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Istruita la causa mediante l'esame dei testi indicati in lista da parte attrice ed una CTU, il
Tribunale di Perugia, con sentenza n.1525/23 pubblicata l'11.10.2023, rigettava la domanda di usucapione e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore pagina 2 di 7 dell' , compensando le spese col Controparte_2 Controparte_1
[...]
Avverso tale sentenza ha interposto appello censurando in primis il Parte_1
provvedimento impugnato, laddove ha escluso il possesso da parte dell'attrice e dei suoi genitori, ed in secondo luogo le parti della motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto mancante la prova del possesso in sé e della continuità del godimento;
il terzo motivo di appello ha specificatamente ad oggetto il ritenuto difetto di legittimazione passiva del , già intestatario formale del bene e, per questo, proprietario CP_1
legittimato a resistere alla domanda di usucapione.
In estrema sintesi l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure sia incorso nel malgoverno delle risultanze istruttorie, non valutando adeguatamente le produzioni documentali (in particolare la dichiarazione del 13.1.2009, proveniente da un soggetto terzo e riguardante particelle diverse da quelle oggetto di lite) e le deposizioni testimoniali, rese da soggetti pienamente attendibili.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata e ritenuta la legittimazione passiva del , fosse accolta la domanda di usucapione CP_1
formulata in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno eccepito l'infondatezza della domanda di usucapione e, solo in caso di accoglimento della stessa, che fosse accertata l'esclusione delle particelle 680/p e 681/p, rispetto alle quali perfino la ha Per_3
riconosciuto la proprietà statale, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza sciolta a seguito di riserva assunta all'udienza dell'8.5.2024 il
Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350
bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte pagina 3 di 7 contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Ridotto nei suoi termini essenziali l'oggetto del contendere si compendia in ciò, che ricade su l'onere della prova di aver posseduto “uti domina” per oltre Parte_1
venti anni le due porzioni delle particelle 680 e 681, che a seguito del frazionamento di cui al supplemento della CTU sono oggi identificate ai numeri 1635 (ex 680/a) e 1637
(ex 681/a), vale a dire due aree di terreno di modestissima estensione (rispettivamente di mq. 160 e 138), prospicienti alla part.278 di proprietà dell'attrice-appellante.
Secondo il giudice di prime cure il possesso da parte dell'attrice -e, prima ancora, dei suoi genitori- delle piccole rate di terreno di cui si discute non risulterebbe provato dal momento che: 1) i testimoni esaminati ( , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
) non sono attendibili;
2) dalla rimozione delle colture (in data 13.1.2009 sarebbe
[...]
stata estirpata la vigna) non c'è più alcuna coltivazione, quindi mancherebbe persino il possesso sul bene;
3) non è presente l'indicazione del momento iniziale da cui far decorrere il possesso (i testimoni hanno riferito genericamente di aver “sempre visto le terre coltivate” dagli Urbani, senza ulteriormente specificare).
L'appellante ha censurato l'iter argomentativo seguito dal primo giudice sotto ogni profilo, sostanzialmente sostenendo che abbia fatto un cattivo governo delle risultanze istruttorie, addirittura attribuendo la dichiarazione di rimozione del vigneto in data
13.1.2009 agli invece che ad che occupava una porzione vicina. Pt_1 CP_3
Ora, al netto del fatto che la motivazione del Tribunale di Perugia si fonda su argomentazioni assai traballanti (non si comprende il motivo per cui i testi esaminati sarebbero inattendibili;
in ogni caso, nella stessa relazione del CTU Dr. Persona_4
pagina 4 di 7 del 30.6.2017 si dà atto che “sulla porzione della particella n.680 prospiciente la
proprietà di parte attrice – part.278 – sono radicate le piante di vite”, quindi la pretesa rimozione del vigneto è contraddetta dallo stesso CTU), la questione dirimente rimane pur sempre quella della dimostrazione dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
Com'è noto l'acquisto di un bene immobile per usucapione passa attraverso l'accertamento del possesso continuo (art. 1158 cod. civile), ininterrotto (art. 1167 cod.
civile), non violento e non clandestino (art. 1163 cod. civile) del bene per il tempo necessario, vale a dire venti anni (art. 1158 cod. civile).
Premesso che i testi citati dall'appellante nel corso del primo grado di giudizio, cioè
, (tutti esaminati all'udienza Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
dell'8/9/2015), hanno reso delle dichiarazioni stringatissime, è d'uopo rilevare che gli stessi hanno riferito che prima, poi la moglie ed infine la figlia Persona_1
avrebbero “coltivato” i due piccoli appezzamenti in questione. Parte_1
In disparte la considerazione che la durata delle coltivazioni non è stata precisata,
occorre osservare che un tale tipo di attività non è sufficiente al fine di dimostrare l'esistenza di un possesso ad usucapionem, in quanto non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, secondo costante e consolidata giurisprudenza cui questa Corte aderisce con convinzione (Cass. II sez. Ord.
n.1796 20.1.2022; Cass. Ord. n.6123/2020; Cass. Sent. 26.4.2011 n.9325).
Del resto perché la coltivazione sia svolta uti dominus è necessaria una manifestazione esteriore dalla quale ricavare che il potere di fatto sia svolto contro il proprietario (Cass.
Ord. n.17376 del 3.7.2018 Sent. n.4404/2006), cosa di cui non v'è contezza nel caso in esame.
pagina 5 di 7 Quello che è emerso in modo inconfutabile è che, una volta smantellato completamente il tratto di ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, cosa che a detta del CTU sarebbe avvenuta
“alla fine degli anni 60” (cfr. pag.3), gli Urbani – come altri proprietari di particelle prospicienti al tracciato della ferrovia – avrebbero iniziato ad estendere le proprie coltivazioni.
Ma la semplice coltivazione non esprime un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà,
(da ultimo vedi Cass. Ord. n.1121/2024), ciò che, ad esempio, si sarebbe potuta ottenere con la recinzione dell'area, in grado di delimitare il perimetro del possesso ed escludere ogni ingerenza esterna.
Aggiungasi che sulla particella 681 insisteva (ed insiste) “per circa la metà” una strada poderale (cfr. pag.5 della CTU), cosa che presuppone un utilizzo indistinto da parte di più persone ed esclude per definizione un godimento esclusivo;
quanto all'altra metà
della particella, la stessa veniva utilizzata (ibidem, pag.5) come “capezzagna” del vigneto (intesa come striscia di terreno situata all'estremità del campo coltivato e dove le macchine agricole invertono la marcia), ciò che induce a ritenere che si trattasse semplicemente di uno spazio libero, che non contemplava la messa a dimora di alcunché.
In definitiva, non ha fornito la prova dell'esistenza dei requisiti per il Parte_1
perfezionamento della fattispecie, visto che l'unico elemento dimostrato – vale a dire la semplice coltivazione (di parte) delle aree – non è sufficiente a ritenere integrato il possesso ad usucapionem.
Da quanto argomentato l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del ridottissimo valore della causa. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1
dell , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.1525/23 emessa dal Tribunale di Perugia l'11.10.23);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in €.1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 18 giugno 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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