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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/10/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
In persona del Giudice monocratico, dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1316/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA SC (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio, in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 65, giusta procura estesa su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione;
-ATTORE -
E
(c.f.: ), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Catanzaro, località Germaneto, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Coscarella ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura, giusta procura generale in atti;
-CONVENUTA–
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
– (p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Salvo (c.f.: ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio, in Rende (CS), Via Kennedy n. 57, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 , in qualità di titolare e legale rappresentante dell' omonima ditta, nel premettere Parte_1 di aver ottenuto l'aiuto comunitario n. 9475891691 per l'esecuzione di un progetto di forestazione in base al PSR Calabria 2007-2013 e di essere stato, successivamente, destinatario di provvedimento di revoca dell'aiuto medesimo con richiesta di restituzione delle somme incassate, ha citato in giudizio la e l' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: Nel merito ed in via principale:- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del Decreto del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Settore 9 della
nr 5651 del 01/06/2021; b) della nota regionale prot. N. 4447 del 3.06.2021 - Controparte_1 avente ad oggetto richiesta restituzione somme - domanda di aiuto n. 94751891691; per l'effetto, accertare e dichiarare che parte attrice non è tenuta a corrispondere alla la Controparte_1 somma di € 19.000,00, di cui è stata intimata la restituzione con nota prot. N. 4447 del 3.06.2021 - avente ad oggetto richiesta restituzione somme - domanda di aiuto n. 94751891691; accertare e dichiarare eventuali somme da corrispondere al Sig. di cui alla domanda di aiuto n. Pt_1
94751891691”.
A sostegno della domanda proposta, ha esposto di aver partecipato all'Avviso Pubblico per la concessione di aiuti ai sensi del PSR 2007-2013 con particolare riferimento alla Misura CP_1
221 relativa al “Piano di Imboschimento di superfici agricole” da eseguire sul terreno catastalmente identificato alle particelle 79, 80 e 84 del foglio 2 del Comune di Monterosso Calabro (VV), risultando assegnatario del contributo sulla base di graduatoria definitiva approvata con DDG n.
17469 del 19.12.2013, con una spesa ammessa pari ad € 14.600,00 ed un contributo pari ad €
10.220,00 e di aver ricevuto il finanziamento per l'esecuzione del progetto mediante tre distinte tranches.
Ha, inoltre, evidenziato che negli anni 2017, 2018 e 2019 i suddetti terreni sono stati interessati da diversi eventi incendiari di natura dolosa per i quali ha provveduto a presentare regolare denuncia e che la particella n. 79 è stata anche sottoposta a sequestro con provvedimento del Tribunale penale di Vibo Valentia del 22.02.2017, così da trovarsi nell'impossibilità di accedervi fino al successivo provvedimento di dissequestro del 4.07.2022.
Ha, poi, rappresentato che con nota prot. n. 300844 del 30.09.2019, la gli ha Controparte_1 notificato l'avvio della procedura di revoca del contributo concesso, chiedendo contestualmente la restituzione della somma di € 12.848,00 sulla base dell'asserita mancata presentazione di domanda per mancati redditi e colture dell'anno 2018 cui ha fatto seguito richiesta di annullamento della medesima procedura, in quanto ritenuta illegittima.
2 Dopo aver evidenziato la sospensione temporanea della procedura di revoca a causa dell'emergenza pandemica, ha riferito di aver ricevuto un ulteriore sollecito, questa volta con richiesta di produzione documentale e fotografica, ai fini della attestazione dell'esistenza dell'impianto ammesso a finanziamento e di essersi trovato nell'impossibilità di adempiervi tempestivamente a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute, tanto che il proprio figlio ha presentato, in sua vece, richiesta di proroga del termine per ottemperare. CP_ A seguito di accertamenti e verifiche effettuate d'ufficio dall' convenuto, veniva notificato provvedimento di revoca del contributo concesso, con richiesta di restituzione, da parte di , CP_2 delle somme erogate.
Ravvisando profili di illegittimità nel provvedimento di revoca nonché in quelli connessi e presupposti, che non avrebbero tenuto conto delle condizioni di salute che ebbero ad impedirgli di fornire l'integrazione documentale richiesta, oltre che degli eventi incendiari che colpirono i terreni oggetto di coltivazione, ha concluso come innanzi esposto.
Inoltre, in corso di causa, ha precisato di non vantare ulteriori somme dalle convenute limitando la domanda all'annullamento del provvedimento di revoca degli aiuti e del conseguente provvedimento di rimborso delle somme percepite rinunciando, pertanto, alla domanda di corresponsione contenuta nell'atto introduttivo (cfr. memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., I termine).
Si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto della domanda, ritenuta Controparte_1 infondata oltre che non provata rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: 1. - rigettare la domanda di parte attrice perché infondata e non provata. 2. - in via istruttoria, stante la palese infondatezza delle pretese avversarie, si chiede di non ammettere le avanzate richieste di prova testimoniale dalla indubbia inattendibilità e inconferenza per il caso di specie;
3. - con vittoria di spese e competenze”.
Si è, altresì, costituita che, nel premettere di essere un organismo deputato CP_2 esclusivamente al pagamento degli aiuti senza alcun potere decisionale in ordine alle domande presentate dagli utenti, la cui valutazione di merito spetta alla , ha confermato la Controparte_1 correttezza del proprio operato deducendo, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda attorea. Ha, quindi, concluso come segue: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adìto, contraiis reiectis, A)
Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il
DDG n. 5651 del 01/06/2021 con cui è stata disposta la revoca del contributo in favore di
[...]
e la rettifica della graduatoria approvata con DDG n. 17469 del 19/12/2013. In Pt_1 subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea B) Previo accertamento
3 della carenza assoluta di responsabilità a carico di dichiarare che questa nulla deve in CP_2 favore di . C) Previo accertamento dell'oggettiva impossibilità di a Parte_1 CP_2 pagare in favore di il contributo di cui alla domanda dallo stesso presentata, o il Parte_1 diverso importo che dovesse risultare accertato in giudizio, a causa dei vincoli comunitari essendo spirata la data del 31/12/2020 quale termine ultimo di pagamento delle domande presentate sul
PSR 2007/2013 a valere sui fondi del PSR 2014/2020, dichiarare che questa nulla deve in favore di
. Nella denegata ipotesi di condanna di D) Condannare la Parte_1 CP_2 CP_1
a rifondere in favore di quanto dalla stessa eventualmente corrisposto in favore
[...] CP_2 di , oltre interessi e maggior danno. E) In ogni caso con vittoria e competenze del Parte_1 presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del costituito procuratore.”.
La causa, istruita documentalmente, con ordinanza del 9.7.2025 è stata rinviata al 26.9.2025 per la discussione orale con termine per note.
All'esito del deposito delle note per l'udienza del 26.9.2025, sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere, come correttamente osservato da parte attrice e confermato da ormai consolidata giurisprudenza che, in materia di finanziamenti pubblici, sussiste la cognizione del giudice ordinario qualora la controversia – come nel caso di specie - attenga alla ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
Tanto poiché, in tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui
è subordinato il concreto provvedimento di attuazione.
Così confermata la giurisdizione del giudice ordinario, occorre ancora preliminarmente esaminare le argomentazioni difensive dell' che nel rappresentare il proprio ruolo di mero organismo CP_2 pagatore della privo di competenza nella valutazione e gestione delle domande di Controparte_1 aiuti pubblici (cfr. pagg. 4, 5, 6 e 7 comparsa di costituzione), ha di fatto sollevato una infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Tale ente, come noto, ha il compito di gestire ed erogare le provvidenze finanziarie all'agricoltura, secondo le disposizioni comunitarie vigenti in materia.
Orbene, in considerazione della natura della domanda proposta da parte attrice, volta ad accertare l'insussistenza dei presupposti che hanno condotto all'adozione del provvedimento di revoca dei premi comunitari, è indubitabile che la pronuncia su tale domanda produca effetti anche in relazione
4 agli adempimenti di competenza di con specifico riguardo ai compiti gestionali degli aiuti CP_2 comunitari e, quindi, al diritto al recupero degli stessi, con conseguente piena legittimazione passiva.
Per le ragioni anzidette, l'eccezione sollevata appare destituita di fondamento.
La domanda comunque è infondata nel merito e va rigettata.
L'azione introdotta da parte attrice ha ad oggetto l'accertamento della pretesa illegittimità del
Decreto del Dipartimento Agricoltura Settore 9 n. 5651 del 01/06/2021 Controparte_4 con cui la ha disposto la revoca totale del beneficio concesso e la decadenza dalla Controparte_1 domanda di aiuto n. 94751891691, nonché della nota regionale prot. N. 4447 del 3.06.2021 con cui
è stata definitivamente richiesta la restituzione della somma di € 19.697,09.
La valutazione circa la fondatezza della domanda non può che scrutinare il decreto di revoca oggetto dell'odierna impugnazione e, specificamente, i motivi posti a base di esso.
Più nel dettaglio, nel provvedimento impugnato si richiamano gli inadempimenti della ditta titolare
- beneficiaria degli aiuti.
La , infatti, nel premettere di aver erogato nell'anno 2015 la somma di € 10.220,00 Controparte_1
a favore della ditta beneficiaria a saldo dell'aiuto concesso, nonché i successivi contributi annuali previsti per la manutenzione del fondo agricolo con riferimento alle annualità 2015 per € 1.890,27,
2016 per € 2.628,00, 2016 per € 2.628,00, 2019 per € 2.044,00 e 2020 per € 876,00 ha, poi, evidenziato di aver riscontrato la mancata presentazione della domanda di aiuto per mancati redditi e cure colturali afferente alla manutenzione dell'anno 2018, necessaria per la verifica del rispetto degli impegni assunti e previsti, avviando, per tale ragione, la procedura di revoca del beneficio, giusta nota prot. n. 300844 del 30.08.2019 (cfr. pag. 3 all.ti 1,2 fascicolo attore).
Ha, inoltre, dato atto che a tale comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fatto seguito la presentazione di controdeduzioni da parte della ditta beneficiaria che ha comunicato l'avvenuta presentazione della domanda anche per la campagna 2018 (cfr. all. 9 fascicolo convenuta e all. 13 fascicolo attore).
Tuttavia, dopo un periodo in cui il procedimento amministrativo in esame è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica, la convenuta ha provveduto a richiedere alla ditta idonea prova
(documentale e/o fotografica georeferenziata) ai fini della attestazione circa l'esistenza dell'impianto produttivo oggetto di finanziamento (cfr. all. ti 10 e 11 fascicolo convenuta) e tanto poiché, a seguito di ulteriori rilievi e controlli effettuati, è emersa l'inesistenza dell'impianto negli anni di impegno.
Pertanto, in assenza delle evidenze documentali richieste alla ditta beneficiaria, la Controparte_1
5 ha provveduto alla rettifica del DDG n. 17469 del 19.12.2013 di approvazione della graduatoria e alla revoca totale del beneficio, con richiesta di restituzione della somma percepita, giusta decreto di revoca n. 5651 del 01/06/2021.
Dal punto di vista prettamente procedurale, parte attrice ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per mancato esercizio del contraddittorio, asserendo di non aver avuto la possibilità di fornire la prova documentale di quanto contestatole, in ragione del mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di cui alla nota a mezzo pec datata 14.04.2021 (cfr. all. 15 fascicolo parte attrice).
Epperò, tale rilievo non appare condivisibile atteso che, rispetto all'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo al mantenimento degli aiuti pubblici, le violazioni di carattere meramente procedimentale risultano indifferenti, a meno che non siano così gravi da inficiare l'istruttoria svolta e la prospettazione dei fatti posti alla base del provvedimento contestato nel merito e tali non risultano essere, nella fattispecie in esame, considerando vieppiù che nemmeno in corso di causa l'attore ha prodotto documentazione in grado di scalfire le avverse contestazioni.
Invero, a base del provvedimento di cui si discute, vi è indubbiamente l'inadempimento della ditta che non avrebbe posto in essere quanto necessario per il mantenimento dei terreni in conformità agli impegni assunti e, cosa assai più grave, l'accertamento dell'inesistenza dell'imboschimento, non risultando garantita la soglia minima di piante in buono stato vegetativo, per come espressamente previsto nel relativo bando.
Ed invero, il progetto di imboschimento in esame prevedeva per il beneficiario non solo l'obbligo di realizzare, ma anche quello di mantenere l'impianto per la durata di 15 anni, come del resto a sua conoscenza, avendo, egli, redatto e sottoscritto in tal senso apposita dichiarazione di impegno (cfr. all. 7 fascicolo di parte ). Controparte_1
L'esame del compendio documentale in atti ha, quindi, consentito di accertare elementi atti a fondare la legittimità del provvedimento di revoca.
Esaminando le disposizioni attuative del bando di partecipazione, con riferimento all'aiuto a valere sulla Misura 221 “Primo Imboschimento di Superfici Agricole” risulta, preliminarmente, che tale misura prevede “il primo imboschimento di terreni agricoli mediante la realizzazione di impianti di arboricoltura in legno con latifoglie e/o conifere, destinati alla produzione di materiale legnoso”
(cfr. all. 5 fascicolo attore e all.1 fascicolo ). Inoltre, tra gli impegni assunti dal Controparte_1 beneficiario risultano, fra gli altri, anche i seguenti: “non alterare, salvo quanto concesso in sede di variante in corso d'opera, la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto…; mantenere il soprassuolo
6 boschivo sulla superficie oggetto d'intervento per almeno 15 anni a partire dalla data di realizzazione dell'impianto; gestire l'impianto fino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario ed approvato dall'Amministrazione; effettuare nei primi cinque anni dopo l'impianto le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione quinquennale;
eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione degli incendi boschivi;
garantire la soglia minima di piante in buono stato vegetativo sull'area di intervento, nelle percentuali di seguito riportate: nei primi cinque anni dall'impianto,
100%; dal 6° al 10° anno dall'impianto, 90%; dall'11° al 15° anno dall'impianto, 80%” (cfr. art. 10 disposizioni attuative bando – all. 5 fascicolo attore e all.1 fascicolo ). Controparte_1
Sulla base, dunque, di tali previsioni e prescrizioni, la ha contestato alla ditta Controparte_1 attrice la mancata presenza di vegetazione e, quindi, l'inadempimento agli obblighi di cui al menzionato art. 10 del bando, all'uopo deducendo e dimostrando di aver effettuato una complessa attività istruttoria per mezzo dei funzionari del competente Dipartimento regionale che, attraverso l'avvenuta verifica dello stato dei luoghi mediante rilievi fotografici e fotointerpretazione delle particelle interessate, hanno accertato la mancanza degli impianti (si veda, in particolare, verbale di verifica delle condizioni di mantenimento dell'impegno – all. 11 fascicolo convenuta).
La difesa della ditta attrice, premettendo di aver presentato regolare domanda di liquidazione anche per la campagna relativa all'anno 2018, ha contestato la circostanza dell'inesistenza dell'impianto ammettendo, però, la non conformità dello stato vegetativo ivi presente al progetto ammesso e collaudato adducendo, al riguardo, che le violazioni accertate sarebbero conseguenza diretta degli eventi incendiari che avrebbero interessato il terreno nel corso di diversi anni.
Tuttavia, in disparte alla circostanza che, a fronte dell'allegazione di diversi incendi, in atti vi è solo una denuncia querela datata 15.07.2017 (cfr. all. 8 fascicolo attrice), appare utile ricordare che in base alle disposizioni procedurali del bando sarebbe stato precipuo onere della ditta beneficiaria notiziare tempestivamente l'Ufficio istruttore della delle circostanze eccezionali Controparte_1 incidenti sull'impianto finanziato.
L'esimente del caso di forza maggiore che parte attrice invoca nella fattispecie in esame non può, invero, trovare ingresso.
L'art.
3.2.7. elenca innanzitutto le cause di forza maggiore che consentono al beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di restituzione di somme per la parte di impianto realizzata (decesso beneficiario, malattie, incidenti, espropri, calamità naturale grave…) precisando che “I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal
7 beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente”. (cfr. art.
3.2.7. disposizioni procedurali bando – all. 1 fascicolo e art. 6 fascicolo parte attrice). Controparte_1
Tuttavia, non risulta in atti che l'attore abbia mai notiziato gli uffici competenti nelle forme e nei termini sopra richiamati, di guisa che la decadenza dal beneficio è da ritenersi legittima anche considerando che “In materia di aiuti comunitari in agricoltura, la decadenza totale dai benefici e la restituzione di tutto quanto già corrisposto risulta conseguenza connaturata all'inadempimento agli impegni assunti da parte dell'azienda richiedente gli aiuti ed essa è giustificata sia dal particolare rigore che deve presiedere all'erogazione di contributi a carico dell'Unione europea e dal rigoroso controllo del rispetto degli impegni presi dalle imprese agricole sia dal fatto che il soggetto richiedente, pur ricevendo, di norma, aiuti economici con cadenza annuale, sottoscrive diversi impegni di durata coincidente con il programma agricolo da realizzare, che non è inferiore, comunque, a cinque anni, ai sensi dell'art. 3 p. 3, reg. Cee 1992 n. 2078” (Cons. di Stato, sez. VI,
2.11.2007, n. 5676).
Peraltro, deve pure osservarsi che la ditta attrice non ha, in ogni caso, offerto alcun elemento atto a comprovare l'attività posta in essere per contrastare gli eventi incendiari al fine del rispetto degli impegni assunti con la iniziale domanda di accesso agli aiuti comunitari, al di là della semplice affermazione, nei propri scritti difensivi, di aver rispettato gli obblighi anche in materia di prevenzione degli incendi.
Deve, peraltro, rammentarsi l'orientamento giurisprudenziale che da tempo ha precisato che per caso fortuito e/o forza maggiore deve intendersi un avvenimento imprevedibile, “…un quid imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante, in modo autonomo dell'evento…” (Cass. Civ., 18877/2015) sicché la stessa frequenza annuale degli incendi rappresentata dall'attore pone in dubbio la predisposizione delle misure e il compimento delle attività asseritamente poste in essere per il contrasto di tali eventi.
Le considerazioni che precedono inducono, quindi, a ritenere contraddittorie le argomentazioni difensive addotte dall'attore e ciò poiché delle due l'una: o la compromissione delle piantagioni si è effettivamente verificata per gli incendi che sostiene aver subito negli anni 2017, 2018 e 2019 cosi che in riferimento a ciascuno di essi ha omesso ripetutamente di segnalare alla competente autorità di controllo i danneggiamenti e la compromissione degli impianti ammessi a contributo a seguito dell'inziale collaudo, effettuando per ciascun anno dichiarazioni mendaci, oppure deve ritenersi rispondente al vero il contenuto delle attestazioni per ogni anno trasmesse dal medesimo di aver
8 dato corretto adempimento a tutti gli impegni assunti, ivi compreso quello di effettuare la manutenzione, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, le mancanze accertate in sede di verifica non potranno ritenersi riconducibili alle ragioni addotte a fondamento della presente domanda.
In tale contesto, parte attrice avrebbe dovuto fornire idonea prova documentale, per entrambe le ipotesi, di quelli che sono stati gli interventi che ebbe a porre in essere per contrastare il danneggiamento delle piantagioni costituenti l'impianto ammesso a finanziamento e ciò poiché, sulla base della distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., considerato il tenore della domanda, incombeva sulla parte attrice dimostrare il mantenimento e la persistenza dei presupposti e dei requisiti in forza dei quali era stata ammessa al finanziamento, a tanto non potendosi addivenire mediante la prova testimoniale articolata in corso di causa.
Né appare conferente il richiamo operato all'art. 4 del D.M. 497/2019 che si riferisce alla irrogazione di sanzioni amministrative come conseguenza delle inadempienze accertate, mentre nel caso in esame al beneficiario viene richiesto il recupero delle somme erogate a fronte del mancato rispetto degli obblighi di realizzazione e mantenimento dell'impianto per la durata prevista.
Pertanto, l'infondatezza della domanda nei termini sopra esposti, ne determina la reiezione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del
D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00), e con applicazione dei valori minimi in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese e assorbite, cosi provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. e di Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., che liquida, per
[...] ciascuna, in € 2.538,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 4.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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