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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 3102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 3102/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento del diritto ed erogargli il TFS e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prima rata oltre accessori;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto, dopo il deposito del CP_1 ricorso, ad effettuare il calcolo dell'importo dovuto ed a porre in pagamento la prima rata;
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1 RGL n. 3102/2025
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la fondatezza della pretesa azionata emerge con evidenza dalla condotta dell' che CP_1 ha provveduto al calcolo ed alla messa in pagamento della prestazione senza alcuna osservazione;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore, attesa la linearità della questione), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Roberto Carapelle;
7. considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 2 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 5%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 4.201,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 5% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge, oltre €
43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 3102/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento del diritto ed erogargli il TFS e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prima rata oltre accessori;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto, dopo il deposito del CP_1 ricorso, ad effettuare il calcolo dell'importo dovuto ed a porre in pagamento la prima rata;
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1 RGL n. 3102/2025
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la fondatezza della pretesa azionata emerge con evidenza dalla condotta dell' che CP_1 ha provveduto al calcolo ed alla messa in pagamento della prestazione senza alcuna osservazione;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (in corrispondenza dei parametri minimi per lo scaglione di valore, attesa la linearità della questione), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Roberto Carapelle;
7. considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 2 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 5%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 4.201,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 5% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge, oltre €
43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Carapelle.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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