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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 346 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto d'appello, dagli Avv.ti Sandro Grimaldi e Antonella Floris, anche disgiuntamente tra loro,
ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Galassi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Grimaldi
APPELLANTE
contro c.f. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Anna Maria Muroni, presso il cui studio in Donigala Fenughedu, via Oristano n. 121, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, contrariis reiectis
A) in totale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità della
Pagina 1 ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per culpa in eligendo e culpa Controparte_1
in vigilando o per violazione comunque di regole di cautela, per i danni sofferti dalla in Parte_1
dipendenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della medesima CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al relativo risarcimento pari all'importo di €
[...]
21.130,00 (euro ventunomilacentrotrenta/00) o all'importo maggiore o minore che dovesse
risultare accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con
decorrenza dal fatto illecito e fino all'integrale soddisfo;
B) in dipendenza dell'accoglimento della domanda di cui al capo A) che precede condannare la
alla restituzione delle spese e competenze legali corrispostele dalla Controparte_2 Parte_1
in dipendenza della sentenza di primo grado, e pari a complessivi € 7.055,00
(settemilacinquantacinque/00);
C) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle
del procedimento di A.T.P. e della c.t.u., oltre spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e Iva al 22%”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Tanto quanto sopra premesso in fatto e in diritto piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi di cui in narrativa:
-Dichiarare inammissibili con la migliore formula le domande avanzate dagli appellanti e rigettare
l'appello proposto confermando la gravata sentenza;
- Con vittoria delle spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
previa introduzione ed espletamento di procedimento per A.T.P., con ricorso ex art. Parte_1
702-bis c.p.c. depositato in data 17.10.2014, convenne in giudizio l' Controparte_1 CP_3
Pagina 2 nonchè la , Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il risarcimento dei danni occorsi nell'appartamento di cui era proprietaria, sito al quinto piano dell'immobile ubicato in Oristano, via Cagliari n. 270.
In particolare espose che:
− tra febbraio e marzo 2008 nell'appartamento sottostante, di proprietà della l'impresa CP_1
succitata aveva eseguito lavori di ristrutturazione che avevano comportato, tra l'altro, la demolizione dei tramezzi interni, cosicché nelle pareti verticali e, in parte, nel solaio di calpestìo del proprio appartamento erano apparse evidenti fessurazioni, così come risultato sia dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco, intervenuti il 12 marzo 2008, sia dalle risultanze del procedimento di A.T.P.;
− invero, il C.T.U. ing. aveva ritenuto di poter ricondurre i fenomeni in esame Per_1
all'esecuzione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione eseguite nel piano sottostante, alle vibrazioni che si erano create a seguito dei lavori, alle caratteristiche costruttive del complesso immobiliare e alla vetustà dello stesso edificio;
− tuttavia, le fessurazioni non si erano mai manifestate prima del marzo 2008 né si erano nuovamente prodotte dopo i lavori di ripristino fatti eseguire dalla proprietaria a seguito della conclusione dell'A.T.P., con la conseguenza che unica causa doveva essere considerata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento della CP_1
− il C.T.U. aveva stimato in euro 25.000 il danno patito, con riferimento al costo dei lavori per il ripristino, mentre la perizia di parte del Geom. aveva stimato un costo di euro 62.444,00. CP_6
Si costituì in giudizio la quale contestò integralmente il ricorso introduttivo Controparte_1
esponendo che:
− le fasi lavorative non avevano recato alcun pregiudizio di natura statica al corpo di fabbrica,
Pagina 3 essendo state eseguite esclusivamente all'interno dell'unità immobiliare con interventi semplici classificati come “opere interne”;
− a seguito di segnalazione della ricorrente e di richiesta da parte dell'area tecnica del Comune di
Oristano, il direttore dei lavori Geom. aveva certificato l'idoneità statica relativa al CP_7
locale di proprietà il quale non presentava pericolo di crollo di elementi strutturali o Pt_1
decorativi;
− l'impresa appaltatrice aveva comunque bonariamente accettato di eliminare le filature nell'intonaco, contemporaneamente alla tinteggiatura dell'appartamento sottostante, e aveva interessato la propria assicurazione , la quale aveva inviato un assegno di Controparte_5
euro 2.000,00 a transazione della vicenda;
− la ricorrente, invece, aveva incluso nella richiesta di ristrutturazione lesioni e fessurazioni ulteriori, allegando un preventivo che prevedeva oltre a lavori di manutenzione ordinaria anche lavori di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico, in alcun modo connessi all'esecuzione dei lavori;
− dall'esito della c.t.u. non era emerso che le lesioni oggetto di causa fossero effetto dei lavori di ristrutturazione, in quanto veniva dato atto che il dissesto poteva essere riconducibile “alle caratteristiche costruttive del complesso immobiliare, alla vetustà dello stesso, all'esecuzione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione eseguite nel piano sottostante, alle vibrazioni che si sono create a seguito dei lavori”;
− il C.T.U. non aveva riferito nulla circa le opere che si sarebbero dovute realizzare per evitare le lesioni contestate ovvero per quale motivo le opere avrebbero causato i danni e quali cautele si sarebbero dovute adottare;
− ad ogni modo il potere di fatto sull'immobile era stato esercitato dall'impresa appaltatrice, la
Pagina 4 quale in virtù del contratto di appalto aveva la custodia dell'immobile e aveva eseguito i lavori in piena autonomia e con propria organizzazione;
− inoltre, nel corso del giudizio di A.T.P. era emerso che l'appaltatore aveva, a insaputa della committente, ceduto in subappalto a titolare dell'omonima impresa in Cabras, parte Parte_2
dei lavori di demolizione dei tramezzi.
Si costituì in giudizio l' (già Controparte_8 [...]
, la quale contestò le avverse prospettazioni, eccependo Controparte_9
l'insussistenza del nesso causale tra i danni asseritamente subiti dalla ricorrente e i lavori di ristrutturazione eseguiti presso la e, in ogni caso, chiese di essere autorizzata a chiamare CP_1
in causa la propria compagnia AS, al fine di essere garantita e manlevata dalle pretese della ricorrente.
Si costituì altresì la , la quale, pregiudizialmente, eccepì la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva, in assenza della possibilità per il danneggiato di esperire un'azione diretta nei confronti di essa compagnia AS;
in via subordinata, la compagnia contestò la fondatezza della domanda attrice sottolineando che la c.t.u. svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. era contraddittoria ed evidenziando che dalle risultanze della stessa era emerso che le fessurazioni erano preesistenti ai lavori (poiché veniva dato atto che l'intero immobile presentava nei diversi piani fessurazioni causate dagli assestamenti avuti negli anni) i quali, al più, avrebbero potuto aggravarle, ma ciò non era stato dimostrato.
A fronte dell'istanza formulata dall' e ancorché la fosse stata evocata Controparte_8 CP_5
in giudizio dalla ricorrente e si fosse costituita, il Giudice, per garantire la pienezza del contraddittorio rispetto alla domanda di garanzia, autorizzò la chiamata in causa del terzo.
All'udienza del 14.12.2015, ritenuto che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria, venne
Pagina 5 disposto il mutamento del rito.
In ragione della dichiarazione di fallimento dell' , all'udienza del 28.4.2016 venne Controparte_8
quindi dichiarata l'interruzione del processo.
A seguito di ricorso per la riassunzione del processo presentato dall'attrice, il Controparte_10
non si costituì in giudizio, rimanendo contumace.
[...]
All'udienza del 18.06.2018 la ricorrente depositò dichiarazione di rinuncia alle domande formulate nei confronti della . CP_5
La causa, acquisita la c.t.u. depositata in sede di A.T.P. e istruita con produzioni documentali,
interrogatorio formale e prove testimoniali, venne così decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 406/2022, pubblicata in data 02/08/2022: “− rigetta la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
− dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
;− dichiara improcedibile la domanda proposta da Controparte_11 Parte_1
nei confronti di - condanna alla Controparte_12 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 4.835 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
− condanna Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_12
che liquida in euro 2.415 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
−
compensa le spese per il presente giudizio tra e il Parte_1 Controparte_11
;− pone definitivamente a carico di le spese del procedimento per
[...] Parte_1
A.T.P., già liquidate in euro 1933,08 oltre accessori di legge”.
***
Pagina 6 In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado. Premesso che l'indagine in esame non potesse prescindere dall'accertamento sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta imputata dall'attrice ai convenuti e il danno occorso all'immobile soprastante, il tribunale ha rilevato che la presenza di fessurazioni non solo avesse trovato riscontro nella relazione dei Vigili del Fuoco agli atti, ma fosse anche stata acclarata a seguito del procedimento di ATP: in particolare, ha precisato che, come ribadito dallo stesso CTU, le lesioni riscontrate nell'appartamento di proprietà della non fossero il prodotto di un'unica causa, bensì la Pt_1
combinazione di numerosi fattori, tra cui le peculiarità dell'intero complesso immobiliare, ivi compresa la sua vetustà, le tecniche costruttive e la sua ubicazione (specificando, inoltre, che dette circostanze di certo non sarebbero state sufficienti ad escludere la sussistenza del nesso causale).
Esaminate le prove testimoniali e rilevato che dalle stesse fosse emerso, in particolare, che le lavorazioni di demolizione erano state eseguite attraverso l'utilizzo di un martello pneumatico –
mezzo tecnico maggiormente invasivo – il quale aveva contribuito a determinare le crepe e le fessure sulle pareti dell'appartamento della il Tribunale ha accertato che, in applicazione del Pt_1
criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe dovuto ritenersi che il danno lamentato non si sarebbe verificato o non si sarebbe verificato nello stesso modo, se i lavori di ristrutturazione non fossero mai avvenuti o fossero avvenuti con modalità differenti. Ha accertato, conseguentemente,
che, sotto il profilo causale, i lavori in questione dovessero considerarsi realisticamente la causa di parte dei danni subiti dall'attrice. Peraltro, in accordo a quanto chiarito dallo stesso C.T.U., ha rilevato come fosse “ possibile raggiungere tale conclusione solo per alcune delle lesioni
riscontrate nell'immobile dell'attrice: non risulta “più probabile che non”, infatti, la
riconducibilità ai lavori di ristrutturazione dell'insorgenza delle crepe più gravi e risalenti,
credibilmente cagionate dalle altre caratteristiche strutturali dell'edificio… concludendo che … il
relativo risarcimento dovrebbe essere scomputato da quello eventualmente dovuto all'attrice, così
come ugualmente dovrebbe essere tenuto conto anche dell'incontestato intervento già eseguito
dalla società convenuta, anche tenuto conto del fatto che la stessa attrice ha confermato che dopo
Pagina 7 l'esecuzione dei lavori (e, pertanto, dopo il parziale ripristino in questione) non sono insorte nuove
fessurazioni.”
Nonostante le indicate premesse, il Tribunale, interrogatosi sulla concreta ed effettiva responsabilità
delle parti convenute, ha escluso, in primo luogo, la possibilità di configurare una responsabilità ex art. 1218 c.c., seppur genericamente invocata, non essendo rinvenibile alcuna obbligazione cui uno dei convenuti fosse tenuto nei confronti della in assenza di qualsivoglia rapporto Pt_1
contrattuale.
Quanto alla invocata responsabilità extracontrattuale, il Giudice, richiamato l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un
appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti
dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'articolo 2043 c.c. […] per i secondi
risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. […]” – Cass. n. 23442/18 – ha osservato che nella fattispecie in esame la responsabilità da cose in custodia in capo alla dovesse CP_1
ritenersi esclusa, giacché era evidente che i lamentati danni non discendessero direttamente dall'immobile di proprietà della convenuta, in sé considerato, bensì dall'esecuzione dei lavori e dalle relative modalità operative.
Quanto, invece, all'ipotesi di poter ravvisare, a carico della committente, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c., il Tribunale ha anche in questo caso accertato che nessuna delle circostanze necessarie a integrare detta responsabilità risultassero in concreto configurate o dimostrate: l'istruttoria espletata non aveva, infatti, consentito di poter ravvisare alcuna eventuale ingerenza della committente o la disposizione da parte sua di direttive specifiche, tali da rendere l'appaltatore un mero esecutore, privato della sua autonomia. Allo stesso modo, ha escluso che potessero ravvisarsi elementi idonei a integrare l'esistenza di una culpa in
eligendo, non essendo stato documentato che l'impresa incaricata fosse priva delle necessarie
Pagina 8 capacità tecniche ed organizzative necessarie per eseguire i lavori.
Esclusa ogni tipo di responsabilità in capo alla (tra cui anche quella ex art. 2049 c.c. CP_1
non ricorrendone i presupposti), il Tribunale ha, conclusivamente, rigettato la domanda nei confronti di quest'ultima. Ha poi dichiarato improcedibili tutte le domande proposte nei confronti del e della compagnia AS , in applicazione del Controparte_13 CP_5
consolidato principio secondo cui “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è
devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza
che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne
dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della
domanda o nel corso del giudizio” (Cass. n. 24156/18).
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe, formulate in questa sede solo nei confronti di così implicitamente rinunciando alle domande già formulate in primo grado nei Controparte_1
confronti del e della compagnia AS . Controparte_11 CP_5
Si è costituita concludendo per l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto Controparte_1
che la rinuncia all'azione nei confronti del fallimento dovesse “… essere qualificata CP_11
come rinuncia all'azione anche nei confronti della , nonché per il rigetto dello stesso e CP_1
la conferma della sentenza impugnata. In particolare l'appellata ha rilevato, a fronte delle conclusioni formulate dall'appellante che davanti al Tribunale “… con la comparsa conclusionale
in data 18 febbraio 2022, la invoca in capo all'odierna convenuta (si veda pagina 29 Parte_1
comparsa conclusionale avversaria) per la prima volta la responsabilità oggettiva e quella per
culpa in eligendo e per culpa in vigilando, cosi testualmente riportando: “insieme all'impresa
esecutrice è responsabile dei danni anche la proprietaria dell'appartamento, committente dei
Pagina 9 lavori eseguiti, la quale dovrà risponderne anche a titolo di responsabilità oggettiva per danno da
cose in custodia oltre che per culpa in vigilando e per culpa in eligendo essendo responsabile dei
danni cagionati dall'impresa e dai professionisti dalla stessa prescelti per la progettazione, per la
direzione ( circostanza non vera in quanto il direttore dei lavori nel caso che ne occupa era stato
nominato dall'impresa) e per l'esecuzione dei lavori”.
A fronte di tali ordini di contestazioni l'appellante, in sede di comparse conclusionali ha precisato in detti termini le proprie domande: “In via meramente subordinata rispetto alla invocata
responsabilità della ex art. 2051 c.c., si chiede che la responsabilità della Controparte_1
stessa venga ricondotta alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per così detta “culpa in
eligendo” e “culpa in vigilando”, o comunque per violazione di regole di cautela, richiamando a
tal fine gli argomenti di cui all'atto di appello. Si contesta che l'odierno appellante nel ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado non abbia invocato anche tale regime di
responsabilità extracontrattuale, così come invece ritenuto dall'odierno appellato.”.
***
Preliminarmente, deve ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per presunta
“rinuncia all'azione” anche nei confronti della “avendo concluso l'appellante per la CP_1
condanna dell' e della signora Controparte_9 [...]
(come da conclusioni rassegnate nel ricorso per accertamento tecnico preventivo CP_1
[…])”, sia manifestamente infondata: risulta di tutta evidenza, infatti, che la sola circostanza di aver implicitamente rinunciato, in questa sede, alla domanda formulata nei confronti del
[...]
(si ricorda che la parte non è stata convenuta in giudizio e nessuna conclusione, in CP_10
questa sede, è stata formulata nei suoi confronti), non presuppone affatto che la stessa domanda,
peraltro fondata su presupposti giuridici differenti – responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c. – debba intendersi rinunciata anche nei confronti dell'odierna appellata. Di alcuna rilevanza appare, del resto, la circostanza che l'appellante non abbia nemmeno radicato l'azione volta all'accertamento della responsabilità e alla condanna, in sede fallimentare, dell'impresa appaltatrice: nessuna
Pagina 10 conseguenza, invero, in termini di “rinuncia all'azione”, potrebbe ripercuotersi sulla domanda regolarmente reiterata nei confronti della estranea alle vicende fallimentari CP_1
dell'Impresa, nonostante nel giudizio di primo grado la domanda di condanna fosse stata formulata nei confronti di entrambe le convenute in solido.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento, peraltro nei termini che si vanno appresso a precisare e con il limite dell'onere di tempestiva allegazione e prova, l'eccezione di inammissibilità
delle domande nuove, formulate ex artt. 2051 e 2043 c.c. – asseritamente proposte per la prima volta in sede di comparse conclusionali del procedimento di primo grado – avanzata da parte appellata: è principio costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non costituisce domanda nuova, nemmeno in appello, la prospettazione di una qualificazione giuridica della domanda diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti;
è
noto, infatti, che la sussunzione giuridica è attività tipicamente devoluta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire alcun termine preclusivo
(da ultimo, Cass. Civ. n. 15470/2024). Seppur sia vero che la ha prospettato, per la prima Pt_1
volta in occasione del deposito delle comparse conclusionali, una responsabilità della ai CP_1
sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., non può di certo trascurarsi che sin dall'atto introduttivo la stessa abbia domandando, quantunque genericamente, l'accertamento della “responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale della signora , con la conseguente condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti. Tanto precisato, la questione relativa alla riconducibilità o meno a tale principio di tutti i profili di responsabilità allegati in appello (o con la comparsa conclusionale in primo grado) verrà nel prosieguo trattata con l'esame dei singoli motivi di gravame.
Tutto ciò premesso, si rileva quanto segue.
Con primo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha escluso la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. della CP_1
giacché sarebbe evidente che i danni lamentati non siano derivati direttamente dall'immobile in sé
considerato, bensì dall'esecuzione dei lavori e dalle relative modalità operative. Precisa, sul punto,
Pagina 11 l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che secondo il principio della ripartizione dell'onere della prova, l'attore dovrebbe dimostrare solamente il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre graverebbe in capo al custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode
(onere, nel caso di specie, non assolto). Parrebbe evidente, inoltre, a detta della che “nel Pt_1
danno derivante direttamente dalla cosa in custodia venga ricompreso anche il danno derivante
dall'immobile nel quale l'appaltatore ha eseguito i lavori affidatigli dal proprietario, che mantiene
la qualità di custode dello stesso”.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la responsabilità da cose in custodia presuppone che il danno sia causato dalla cosa per il suo stesso dinamismo e, dunque, che il danno non derivi dalla circostanza che la cosa sia azionata dall'uomo. Viceversa, ove il danno derivi da una cosa, in quanto in quel momento utilizzata dall'uomo, non può prospettarsi una responsabilità da omessa custodia, bensì da condotta attiva od omissiva direttamente causa dell'evento. Conseguentemente e per quel di cui qui ci si occupa, ove il danno derivi da una condotta dell'appaltatore, vale a dire dalla sua attività di esecuzione dei lavori, non può farsi riferimento all'art. 2051 del codice civile, che invece presuppone che il danno derivi dalla cosa in sé e non già dell'uso che ne faccia l'esecutore dei lavori
(cfr. con riguardo ad una situazione pressoché analoga all'ipotesi esaminata, Cass. Civ. n.
4288/2024). Ne discende che nel contratto d'appalto può accadere che il danno derivi dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, ed allora si potrà prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento;
come può, invece, accadere che il danno sia causato dall'appaltatore, dunque da una condotta di costui che muove od opera sulla cosa, oggetto di appalto, ad arrecare danno a terzi: ed allora la fattispecie di riferimento sarà per l'appaltatore l'art.
Pagina 12 2043 c.c. e per il committente una ipotesi di responsabilità (eventuale) per fatto altrui (già in questi termini Cass. 23442/2018 in motivazione).
Invero, ove risulti che il danno non è derivato dalla cosa, ma dall'attività dell'appaltatore, allora la fattispecie di riferimento non sarà più quella della responsabilità per difetto di custodia, ed il caso concreto andrà deciso secondo il principio di diritto più volte affermato dalla Corte di legittimità, in base al quale “ Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una
responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è
configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente
inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata
imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive.” (Cass.
10588/ 2008; Cass. 36399/ 2023).
Ebbene, nel caso in esame è emerso, inequivocabilmente, che i danni lamentati dalla non Pt_1
discendano direttamente dall'immobile, in quanto tale, di proprietà della bensì CP_1
dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e dalle relative modalità operative (oltre che dalle caratteristiche costruttive del complesso immobiliare e dalla vetustà dell'edificio): e tanto può
evincersi, in primo luogo, da quanto accertato dal consulente nominato dall'ufficio ing. Per_1
che, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto constatare che “Le fessurazioni presenti
possono esser quindi riconducibili alla esecuzione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzioni
eseguite nel piano sottostante, alle vibrazioni che si sono create a seguito dei lavori, alle
caratteristiche costruttive del complesso immobiliare, alla vetustà dello stesso edificio”
(conclusioni ing. . Detta circostanza è stata, a ben vedere, allegata dalla stessa Per_1
appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in occasione del quale ha sostenuto che: “Risulta, quindi, evidente che unica causa dei danni lamentati dalla signora deve essere Pt_1
considerata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento della signora
, nonché ribadita anche in questa sede “Alla luce delle predette risultanze il ricorrente CP_1
Pagina 13 riconduce sotto un profilo causale i danni lamentati all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che
hanno interessato l'appartamento della […] e ne domanda il risarcimento”. Controparte_1
Accertato e non contestato che i danni occorsi all'immobile di proprietà della siano stati Pt_1
causati dalle modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sottostante – di cui meglio si parlerà in seguito – appare di tutta evidenza che, come rilevato dal Tribunale, non possa configurarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo all'odierna appellata: non
è emerso, infatti, in alcun modo, che i danni siano dipesi dalla cosa in sé, anche in considerazione del fatto che “le fessurazioni lamentate dalla signora , non si erano mai manifestate prima Pt_1
del marzo 2008 né, d'altro canto, esse si sono nuovamente prodotte – nonostante il notevole tempo
intercorso – dopo i lavori di ripristino fatti eseguire dalla proprietaria a seguito della conclusione
del procedimento di accertamento tecnico preventivo” (ricorso ex art. 702 bis c.p.c., fascicolo di parte attrice primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia del Giudice di primo grado deve essere confermata sul punto.
Con secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata rispetto al precedente, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice non ha ravvisato, a carico della convenuta specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. CP_1
2043 c.c. per culpa in eligendo e, seppur non espressamente esaminata, neppure per culpa in
vigilando o comunque per violazione di regole di cautela;
soggiunge, la che a tal proposito il Pt_1
Tribunale avrebbe altresì erroneamente ritenuto che non fosse stato documentato che l'impresa incaricata fosse evidentemente priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per eseguire correttamente le opere, “così svilendo il dato probatorio, peraltro dallo stesso valorizzato
e ritenuto di non scarsa importanza, dell'utilizzo di un martello demolitore per l'esecuzione della
ristrutturazione, senz'altro idoneo a sottoporre ad ulteriore stress una struttura già fortemente
sollecitata e fragile”. Precisa, a tal proposito, l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ravvisare i requisiti della culpa in eligendo, per aver il committente affidato l'esecuzione
Pagina 14 delle opere di ristrutturazione ad un'impresa priva delle necessarie capacità tecniche, avuto riguardo proprio agli strumenti a tal fine utilizzati (martello pneumatico demolitore), nonché alla mancata adozione di idonei accorgimenti (verosimile mancanza di puntellamento del solaio al fine di ridurre le vibrazioni). Quanto alla culpa in vigilando, il Tribunale non avrebbe considerato che la committente avrebbe omesso di vigilare sulle modalità di esecuzione delle opere che, avuto riguardo all'intensità delle vibrazioni prodotte, sarebbero dovute essere interrotte o sospese o,
quantomeno, coordinate da una direzione lavori, mai nominata.
Deve ritenersi che l'individuazione della culpa in eligendo o in vigilando, effettivamente menzionate solo con le comparse conclusionali in primo grado e in questa sede sviluppate (in particolare la prima) con riguardo agli elementi caratterizzanti, introduca degli elementi di novità
(siccome non implicitamente desumibili dall'atto introduttivo) che, seppur riconducibili all'ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c., sono caratterizzati da una specifica causa petendi non tempestivamente allegata quantomeno con le memorie assertive.
Solo per completezza -avendo il primo giudice accennato alla culpa in eligendo- va osservato che secondo principio ampiamente diffuso nella giurisprudenza di legittimità e già richiamato, in materia di responsabilità per danni a terzi commessi nell'esecuzione di un appalto, l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art.2043 del c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso
(ex pluribus, Cass. n. 12839/2024 e n. 36399/2023, n. 19919/0223, n. 14732/2022).
Nella fattispecie in esame, come già correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non è
emerso in alcun modo che l'Impresa cui la aveva affidato i lavori di ristrutturazione del CP_1
suo appartamento fosse manifestamente inadatta per l'esecuzione di quelle determinate opere: la
Pagina 15 sola circostanza, infatti, che sia stato utilizzato un martello elettrico (non è ben chiaro di quale reale tipologia si fosse trattato) per la demolizione dei tramezzi – di cui hanno riferito i testi e Tes_1
(udienza dell'8.10.2020), rispettivamente vicina di casa delle parti e tecnico incaricato Tes_2
dalla sig.ra per l'esecuzione di lavori di posa dei tubi del gas, avendo sentito il rumore dello Pt_1
strumento – non può certamente dimostrare la conosciuta o conoscibile inadeguatezza (ex ante)
dell'impresa incaricata, né, tantomeno, che la committente potesse ragionevolmente essere a conoscenza delle sue presunte inabilità. Giova precisare, a tal proposito, che il consulente ing.
incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo, nel premettere che “i lavori delle Per_1
tramezzature interne creano dei fenomeni meccanici che si trasmettono a livello di vibrazione sulle
strutture dell'edificio, che provocano all'interno di un materiale uno sforzo […], ha precisato che tali fenomeni meccanici, che per l'appunto si trasmettono a livello di vibrazione sulle strutture dell'edificio, possono essere creati in occasione di lavori di demolizione “con l'utilizzo di utensili
manuali di uso comune, martelli demolitori elettrici, mazze, pale e piccone […]. Appare di tutta evidenza che verosimilmente, in ragione della vetustà dell'edificio, delle sue caratteristiche costruttive (cemento armato) e della sua ubicazione - il CTU a tal proposito ha specificato che
“l'ultimo aspetto che non deve essere trascurato è che il complesso immobiliare risulta ubicato
lungo la via Cagliari, arteria viaria principale nella città di Oristano, inoltre di fronte allo stesso
immobile è presente la stazione dei pullman di linea regionale (ARST) che incide non poco in
materia di vibrazioni”- i danni lamentati non si siano verificati per il solo imprudente utilizzo del martello elettrico, che di certo non può essere sufficiente a qualificare l'impresa come manifestamente e notoriamente inadeguata.
Con riguardo al profilo della culpa in vigilando, mai trattata in precedenza poiché non specificamente dedotta, va appena rilevato che nel corso dell'istruttoria è emerso che vi fosse un direttore dei lavori nominato, il geom. il quale si recava, secondo quanto dal CP_7
medesimo riferito in sede di prova testimoniale espletata all'udienza del 28.01.2021, si recava ogni giorno presso il cantiere (lo stesso in quella circostanza ha anche potuto riferire quanto segue: “Io
Pagina 16 non ho visto gli operai utilizzare il martello pneumatico, in ogni caso non ce ne sarebbe stato
bisogno e in ogni caso i pezzi della demolizione dei tramezzi dovevano essere piccoli per poter
essere trasportati”). In tale contesto, assenti ulteriori elementi di valutazione (non allegati né
provati) non si potrebbe ragionevolmente pretendere che un committente, ancorché proprietario dell'immobile presso il quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione, non certamente dotato di specifiche cognizioni tecniche nel settore, sorvegli sistematicamente l'esecuzione dei lavori commissionati e, nella specie, si intrometta nelle scelte relative alla strumentazione più adeguata.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
***
Le ragioni della decisione ed in particolare la infondata eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, ampiamente esaminata in limine, giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese del presente grado che, per la restante parte,devono seguire la soccombenza ed essere liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/di trattazione, non tenutasi,
sullo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.406/2022, pubblicata in data Parte_1
02/08/2022, del Tribunale di Oristano:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara compensate fra le parti nella misura di un terzo le spese del presente grado e condanna alla rifusione, in favore di della restante parte, Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 2.644,00 per compensi di avvocato, oltre accessori e spese generali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Pagina 17 incidentale, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 346 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto d'appello, dagli Avv.ti Sandro Grimaldi e Antonella Floris, anche disgiuntamente tra loro,
ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Galassi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Grimaldi
APPELLANTE
contro c.f. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Anna Maria Muroni, presso il cui studio in Donigala Fenughedu, via Oristano n. 121, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, contrariis reiectis
A) in totale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità della
Pagina 1 ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per culpa in eligendo e culpa Controparte_1
in vigilando o per violazione comunque di regole di cautela, per i danni sofferti dalla in Parte_1
dipendenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della medesima CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al relativo risarcimento pari all'importo di €
[...]
21.130,00 (euro ventunomilacentrotrenta/00) o all'importo maggiore o minore che dovesse
risultare accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con
decorrenza dal fatto illecito e fino all'integrale soddisfo;
B) in dipendenza dell'accoglimento della domanda di cui al capo A) che precede condannare la
alla restituzione delle spese e competenze legali corrispostele dalla Controparte_2 Parte_1
in dipendenza della sentenza di primo grado, e pari a complessivi € 7.055,00
(settemilacinquantacinque/00);
C) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle
del procedimento di A.T.P. e della c.t.u., oltre spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e Iva al 22%”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Tanto quanto sopra premesso in fatto e in diritto piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi di cui in narrativa:
-Dichiarare inammissibili con la migliore formula le domande avanzate dagli appellanti e rigettare
l'appello proposto confermando la gravata sentenza;
- Con vittoria delle spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
previa introduzione ed espletamento di procedimento per A.T.P., con ricorso ex art. Parte_1
702-bis c.p.c. depositato in data 17.10.2014, convenne in giudizio l' Controparte_1 CP_3
Pagina 2 nonchè la , Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il risarcimento dei danni occorsi nell'appartamento di cui era proprietaria, sito al quinto piano dell'immobile ubicato in Oristano, via Cagliari n. 270.
In particolare espose che:
− tra febbraio e marzo 2008 nell'appartamento sottostante, di proprietà della l'impresa CP_1
succitata aveva eseguito lavori di ristrutturazione che avevano comportato, tra l'altro, la demolizione dei tramezzi interni, cosicché nelle pareti verticali e, in parte, nel solaio di calpestìo del proprio appartamento erano apparse evidenti fessurazioni, così come risultato sia dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco, intervenuti il 12 marzo 2008, sia dalle risultanze del procedimento di A.T.P.;
− invero, il C.T.U. ing. aveva ritenuto di poter ricondurre i fenomeni in esame Per_1
all'esecuzione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione eseguite nel piano sottostante, alle vibrazioni che si erano create a seguito dei lavori, alle caratteristiche costruttive del complesso immobiliare e alla vetustà dello stesso edificio;
− tuttavia, le fessurazioni non si erano mai manifestate prima del marzo 2008 né si erano nuovamente prodotte dopo i lavori di ripristino fatti eseguire dalla proprietaria a seguito della conclusione dell'A.T.P., con la conseguenza che unica causa doveva essere considerata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento della CP_1
− il C.T.U. aveva stimato in euro 25.000 il danno patito, con riferimento al costo dei lavori per il ripristino, mentre la perizia di parte del Geom. aveva stimato un costo di euro 62.444,00. CP_6
Si costituì in giudizio la quale contestò integralmente il ricorso introduttivo Controparte_1
esponendo che:
− le fasi lavorative non avevano recato alcun pregiudizio di natura statica al corpo di fabbrica,
Pagina 3 essendo state eseguite esclusivamente all'interno dell'unità immobiliare con interventi semplici classificati come “opere interne”;
− a seguito di segnalazione della ricorrente e di richiesta da parte dell'area tecnica del Comune di
Oristano, il direttore dei lavori Geom. aveva certificato l'idoneità statica relativa al CP_7
locale di proprietà il quale non presentava pericolo di crollo di elementi strutturali o Pt_1
decorativi;
− l'impresa appaltatrice aveva comunque bonariamente accettato di eliminare le filature nell'intonaco, contemporaneamente alla tinteggiatura dell'appartamento sottostante, e aveva interessato la propria assicurazione , la quale aveva inviato un assegno di Controparte_5
euro 2.000,00 a transazione della vicenda;
− la ricorrente, invece, aveva incluso nella richiesta di ristrutturazione lesioni e fessurazioni ulteriori, allegando un preventivo che prevedeva oltre a lavori di manutenzione ordinaria anche lavori di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico, in alcun modo connessi all'esecuzione dei lavori;
− dall'esito della c.t.u. non era emerso che le lesioni oggetto di causa fossero effetto dei lavori di ristrutturazione, in quanto veniva dato atto che il dissesto poteva essere riconducibile “alle caratteristiche costruttive del complesso immobiliare, alla vetustà dello stesso, all'esecuzione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione eseguite nel piano sottostante, alle vibrazioni che si sono create a seguito dei lavori”;
− il C.T.U. non aveva riferito nulla circa le opere che si sarebbero dovute realizzare per evitare le lesioni contestate ovvero per quale motivo le opere avrebbero causato i danni e quali cautele si sarebbero dovute adottare;
− ad ogni modo il potere di fatto sull'immobile era stato esercitato dall'impresa appaltatrice, la
Pagina 4 quale in virtù del contratto di appalto aveva la custodia dell'immobile e aveva eseguito i lavori in piena autonomia e con propria organizzazione;
− inoltre, nel corso del giudizio di A.T.P. era emerso che l'appaltatore aveva, a insaputa della committente, ceduto in subappalto a titolare dell'omonima impresa in Cabras, parte Parte_2
dei lavori di demolizione dei tramezzi.
Si costituì in giudizio l' (già Controparte_8 [...]
, la quale contestò le avverse prospettazioni, eccependo Controparte_9
l'insussistenza del nesso causale tra i danni asseritamente subiti dalla ricorrente e i lavori di ristrutturazione eseguiti presso la e, in ogni caso, chiese di essere autorizzata a chiamare CP_1
in causa la propria compagnia AS, al fine di essere garantita e manlevata dalle pretese della ricorrente.
Si costituì altresì la , la quale, pregiudizialmente, eccepì la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva, in assenza della possibilità per il danneggiato di esperire un'azione diretta nei confronti di essa compagnia AS;
in via subordinata, la compagnia contestò la fondatezza della domanda attrice sottolineando che la c.t.u. svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. era contraddittoria ed evidenziando che dalle risultanze della stessa era emerso che le fessurazioni erano preesistenti ai lavori (poiché veniva dato atto che l'intero immobile presentava nei diversi piani fessurazioni causate dagli assestamenti avuti negli anni) i quali, al più, avrebbero potuto aggravarle, ma ciò non era stato dimostrato.
A fronte dell'istanza formulata dall' e ancorché la fosse stata evocata Controparte_8 CP_5
in giudizio dalla ricorrente e si fosse costituita, il Giudice, per garantire la pienezza del contraddittorio rispetto alla domanda di garanzia, autorizzò la chiamata in causa del terzo.
All'udienza del 14.12.2015, ritenuto che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria, venne
Pagina 5 disposto il mutamento del rito.
In ragione della dichiarazione di fallimento dell' , all'udienza del 28.4.2016 venne Controparte_8
quindi dichiarata l'interruzione del processo.
A seguito di ricorso per la riassunzione del processo presentato dall'attrice, il Controparte_10
non si costituì in giudizio, rimanendo contumace.
[...]
All'udienza del 18.06.2018 la ricorrente depositò dichiarazione di rinuncia alle domande formulate nei confronti della . CP_5
La causa, acquisita la c.t.u. depositata in sede di A.T.P. e istruita con produzioni documentali,
interrogatorio formale e prove testimoniali, venne così decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 406/2022, pubblicata in data 02/08/2022: “− rigetta la domanda proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
− dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
;− dichiara improcedibile la domanda proposta da Controparte_11 Parte_1
nei confronti di - condanna alla Controparte_12 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 4.835 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
− condanna Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_12
che liquida in euro 2.415 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
−
compensa le spese per il presente giudizio tra e il Parte_1 Controparte_11
;− pone definitivamente a carico di le spese del procedimento per
[...] Parte_1
A.T.P., già liquidate in euro 1933,08 oltre accessori di legge”.
***
Pagina 6 In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado. Premesso che l'indagine in esame non potesse prescindere dall'accertamento sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta imputata dall'attrice ai convenuti e il danno occorso all'immobile soprastante, il tribunale ha rilevato che la presenza di fessurazioni non solo avesse trovato riscontro nella relazione dei Vigili del Fuoco agli atti, ma fosse anche stata acclarata a seguito del procedimento di ATP: in particolare, ha precisato che, come ribadito dallo stesso CTU, le lesioni riscontrate nell'appartamento di proprietà della non fossero il prodotto di un'unica causa, bensì la Pt_1
combinazione di numerosi fattori, tra cui le peculiarità dell'intero complesso immobiliare, ivi compresa la sua vetustà, le tecniche costruttive e la sua ubicazione (specificando, inoltre, che dette circostanze di certo non sarebbero state sufficienti ad escludere la sussistenza del nesso causale).
Esaminate le prove testimoniali e rilevato che dalle stesse fosse emerso, in particolare, che le lavorazioni di demolizione erano state eseguite attraverso l'utilizzo di un martello pneumatico –
mezzo tecnico maggiormente invasivo – il quale aveva contribuito a determinare le crepe e le fessure sulle pareti dell'appartamento della il Tribunale ha accertato che, in applicazione del Pt_1
criterio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe dovuto ritenersi che il danno lamentato non si sarebbe verificato o non si sarebbe verificato nello stesso modo, se i lavori di ristrutturazione non fossero mai avvenuti o fossero avvenuti con modalità differenti. Ha accertato, conseguentemente,
che, sotto il profilo causale, i lavori in questione dovessero considerarsi realisticamente la causa di parte dei danni subiti dall'attrice. Peraltro, in accordo a quanto chiarito dallo stesso C.T.U., ha rilevato come fosse “ possibile raggiungere tale conclusione solo per alcune delle lesioni
riscontrate nell'immobile dell'attrice: non risulta “più probabile che non”, infatti, la
riconducibilità ai lavori di ristrutturazione dell'insorgenza delle crepe più gravi e risalenti,
credibilmente cagionate dalle altre caratteristiche strutturali dell'edificio… concludendo che … il
relativo risarcimento dovrebbe essere scomputato da quello eventualmente dovuto all'attrice, così
come ugualmente dovrebbe essere tenuto conto anche dell'incontestato intervento già eseguito
dalla società convenuta, anche tenuto conto del fatto che la stessa attrice ha confermato che dopo
Pagina 7 l'esecuzione dei lavori (e, pertanto, dopo il parziale ripristino in questione) non sono insorte nuove
fessurazioni.”
Nonostante le indicate premesse, il Tribunale, interrogatosi sulla concreta ed effettiva responsabilità
delle parti convenute, ha escluso, in primo luogo, la possibilità di configurare una responsabilità ex art. 1218 c.c., seppur genericamente invocata, non essendo rinvenibile alcuna obbligazione cui uno dei convenuti fosse tenuto nei confronti della in assenza di qualsivoglia rapporto Pt_1
contrattuale.
Quanto alla invocata responsabilità extracontrattuale, il Giudice, richiamato l'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un
appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti
dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'articolo 2043 c.c. […] per i secondi
risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. […]” – Cass. n. 23442/18 – ha osservato che nella fattispecie in esame la responsabilità da cose in custodia in capo alla dovesse CP_1
ritenersi esclusa, giacché era evidente che i lamentati danni non discendessero direttamente dall'immobile di proprietà della convenuta, in sé considerato, bensì dall'esecuzione dei lavori e dalle relative modalità operative.
Quanto, invece, all'ipotesi di poter ravvisare, a carico della committente, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c., il Tribunale ha anche in questo caso accertato che nessuna delle circostanze necessarie a integrare detta responsabilità risultassero in concreto configurate o dimostrate: l'istruttoria espletata non aveva, infatti, consentito di poter ravvisare alcuna eventuale ingerenza della committente o la disposizione da parte sua di direttive specifiche, tali da rendere l'appaltatore un mero esecutore, privato della sua autonomia. Allo stesso modo, ha escluso che potessero ravvisarsi elementi idonei a integrare l'esistenza di una culpa in
eligendo, non essendo stato documentato che l'impresa incaricata fosse priva delle necessarie
Pagina 8 capacità tecniche ed organizzative necessarie per eseguire i lavori.
Esclusa ogni tipo di responsabilità in capo alla (tra cui anche quella ex art. 2049 c.c. CP_1
non ricorrendone i presupposti), il Tribunale ha, conclusivamente, rigettato la domanda nei confronti di quest'ultima. Ha poi dichiarato improcedibili tutte le domande proposte nei confronti del e della compagnia AS , in applicazione del Controparte_13 CP_5
consolidato principio secondo cui “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è
devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza
che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne
dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della
domanda o nel corso del giudizio” (Cass. n. 24156/18).
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe, formulate in questa sede solo nei confronti di così implicitamente rinunciando alle domande già formulate in primo grado nei Controparte_1
confronti del e della compagnia AS . Controparte_11 CP_5
Si è costituita concludendo per l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto Controparte_1
che la rinuncia all'azione nei confronti del fallimento dovesse “… essere qualificata CP_11
come rinuncia all'azione anche nei confronti della , nonché per il rigetto dello stesso e CP_1
la conferma della sentenza impugnata. In particolare l'appellata ha rilevato, a fronte delle conclusioni formulate dall'appellante che davanti al Tribunale “… con la comparsa conclusionale
in data 18 febbraio 2022, la invoca in capo all'odierna convenuta (si veda pagina 29 Parte_1
comparsa conclusionale avversaria) per la prima volta la responsabilità oggettiva e quella per
culpa in eligendo e per culpa in vigilando, cosi testualmente riportando: “insieme all'impresa
esecutrice è responsabile dei danni anche la proprietaria dell'appartamento, committente dei
Pagina 9 lavori eseguiti, la quale dovrà risponderne anche a titolo di responsabilità oggettiva per danno da
cose in custodia oltre che per culpa in vigilando e per culpa in eligendo essendo responsabile dei
danni cagionati dall'impresa e dai professionisti dalla stessa prescelti per la progettazione, per la
direzione ( circostanza non vera in quanto il direttore dei lavori nel caso che ne occupa era stato
nominato dall'impresa) e per l'esecuzione dei lavori”.
A fronte di tali ordini di contestazioni l'appellante, in sede di comparse conclusionali ha precisato in detti termini le proprie domande: “In via meramente subordinata rispetto alla invocata
responsabilità della ex art. 2051 c.c., si chiede che la responsabilità della Controparte_1
stessa venga ricondotta alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per così detta “culpa in
eligendo” e “culpa in vigilando”, o comunque per violazione di regole di cautela, richiamando a
tal fine gli argomenti di cui all'atto di appello. Si contesta che l'odierno appellante nel ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado non abbia invocato anche tale regime di
responsabilità extracontrattuale, così come invece ritenuto dall'odierno appellato.”.
***
Preliminarmente, deve ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per presunta
“rinuncia all'azione” anche nei confronti della “avendo concluso l'appellante per la CP_1
condanna dell' e della signora Controparte_9 [...]
(come da conclusioni rassegnate nel ricorso per accertamento tecnico preventivo CP_1
[…])”, sia manifestamente infondata: risulta di tutta evidenza, infatti, che la sola circostanza di aver implicitamente rinunciato, in questa sede, alla domanda formulata nei confronti del
[...]
(si ricorda che la parte non è stata convenuta in giudizio e nessuna conclusione, in CP_10
questa sede, è stata formulata nei suoi confronti), non presuppone affatto che la stessa domanda,
peraltro fondata su presupposti giuridici differenti – responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c. – debba intendersi rinunciata anche nei confronti dell'odierna appellata. Di alcuna rilevanza appare, del resto, la circostanza che l'appellante non abbia nemmeno radicato l'azione volta all'accertamento della responsabilità e alla condanna, in sede fallimentare, dell'impresa appaltatrice: nessuna
Pagina 10 conseguenza, invero, in termini di “rinuncia all'azione”, potrebbe ripercuotersi sulla domanda regolarmente reiterata nei confronti della estranea alle vicende fallimentari CP_1
dell'Impresa, nonostante nel giudizio di primo grado la domanda di condanna fosse stata formulata nei confronti di entrambe le convenute in solido.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento, peraltro nei termini che si vanno appresso a precisare e con il limite dell'onere di tempestiva allegazione e prova, l'eccezione di inammissibilità
delle domande nuove, formulate ex artt. 2051 e 2043 c.c. – asseritamente proposte per la prima volta in sede di comparse conclusionali del procedimento di primo grado – avanzata da parte appellata: è principio costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non costituisce domanda nuova, nemmeno in appello, la prospettazione di una qualificazione giuridica della domanda diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti;
è
noto, infatti, che la sussunzione giuridica è attività tipicamente devoluta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire alcun termine preclusivo
(da ultimo, Cass. Civ. n. 15470/2024). Seppur sia vero che la ha prospettato, per la prima Pt_1
volta in occasione del deposito delle comparse conclusionali, una responsabilità della ai CP_1
sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., non può di certo trascurarsi che sin dall'atto introduttivo la stessa abbia domandando, quantunque genericamente, l'accertamento della “responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale della signora , con la conseguente condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti. Tanto precisato, la questione relativa alla riconducibilità o meno a tale principio di tutti i profili di responsabilità allegati in appello (o con la comparsa conclusionale in primo grado) verrà nel prosieguo trattata con l'esame dei singoli motivi di gravame.
Tutto ciò premesso, si rileva quanto segue.
Con primo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha escluso la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. della CP_1
giacché sarebbe evidente che i danni lamentati non siano derivati direttamente dall'immobile in sé
considerato, bensì dall'esecuzione dei lavori e dalle relative modalità operative. Precisa, sul punto,
Pagina 11 l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che secondo il principio della ripartizione dell'onere della prova, l'attore dovrebbe dimostrare solamente il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre graverebbe in capo al custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode
(onere, nel caso di specie, non assolto). Parrebbe evidente, inoltre, a detta della che “nel Pt_1
danno derivante direttamente dalla cosa in custodia venga ricompreso anche il danno derivante
dall'immobile nel quale l'appaltatore ha eseguito i lavori affidatigli dal proprietario, che mantiene
la qualità di custode dello stesso”.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la responsabilità da cose in custodia presuppone che il danno sia causato dalla cosa per il suo stesso dinamismo e, dunque, che il danno non derivi dalla circostanza che la cosa sia azionata dall'uomo. Viceversa, ove il danno derivi da una cosa, in quanto in quel momento utilizzata dall'uomo, non può prospettarsi una responsabilità da omessa custodia, bensì da condotta attiva od omissiva direttamente causa dell'evento. Conseguentemente e per quel di cui qui ci si occupa, ove il danno derivi da una condotta dell'appaltatore, vale a dire dalla sua attività di esecuzione dei lavori, non può farsi riferimento all'art. 2051 del codice civile, che invece presuppone che il danno derivi dalla cosa in sé e non già dell'uso che ne faccia l'esecutore dei lavori
(cfr. con riguardo ad una situazione pressoché analoga all'ipotesi esaminata, Cass. Civ. n.
4288/2024). Ne discende che nel contratto d'appalto può accadere che il danno derivi dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, ed allora si potrà prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento;
come può, invece, accadere che il danno sia causato dall'appaltatore, dunque da una condotta di costui che muove od opera sulla cosa, oggetto di appalto, ad arrecare danno a terzi: ed allora la fattispecie di riferimento sarà per l'appaltatore l'art.
Pagina 12 2043 c.c. e per il committente una ipotesi di responsabilità (eventuale) per fatto altrui (già in questi termini Cass. 23442/2018 in motivazione).
Invero, ove risulti che il danno non è derivato dalla cosa, ma dall'attività dell'appaltatore, allora la fattispecie di riferimento non sarà più quella della responsabilità per difetto di custodia, ed il caso concreto andrà deciso secondo il principio di diritto più volte affermato dalla Corte di legittimità, in base al quale “ Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una
responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è
configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente
inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata
imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive.” (Cass.
10588/ 2008; Cass. 36399/ 2023).
Ebbene, nel caso in esame è emerso, inequivocabilmente, che i danni lamentati dalla non Pt_1
discendano direttamente dall'immobile, in quanto tale, di proprietà della bensì CP_1
dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e dalle relative modalità operative (oltre che dalle caratteristiche costruttive del complesso immobiliare e dalla vetustà dell'edificio): e tanto può
evincersi, in primo luogo, da quanto accertato dal consulente nominato dall'ufficio ing. Per_1
che, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto constatare che “Le fessurazioni presenti
possono esser quindi riconducibili alla esecuzione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzioni
eseguite nel piano sottostante, alle vibrazioni che si sono create a seguito dei lavori, alle
caratteristiche costruttive del complesso immobiliare, alla vetustà dello stesso edificio”
(conclusioni ing. . Detta circostanza è stata, a ben vedere, allegata dalla stessa Per_1
appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in occasione del quale ha sostenuto che: “Risulta, quindi, evidente che unica causa dei danni lamentati dalla signora deve essere Pt_1
considerata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento della signora
, nonché ribadita anche in questa sede “Alla luce delle predette risultanze il ricorrente CP_1
Pagina 13 riconduce sotto un profilo causale i danni lamentati all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che
hanno interessato l'appartamento della […] e ne domanda il risarcimento”. Controparte_1
Accertato e non contestato che i danni occorsi all'immobile di proprietà della siano stati Pt_1
causati dalle modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sottostante – di cui meglio si parlerà in seguito – appare di tutta evidenza che, come rilevato dal Tribunale, non possa configurarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo all'odierna appellata: non
è emerso, infatti, in alcun modo, che i danni siano dipesi dalla cosa in sé, anche in considerazione del fatto che “le fessurazioni lamentate dalla signora , non si erano mai manifestate prima Pt_1
del marzo 2008 né, d'altro canto, esse si sono nuovamente prodotte – nonostante il notevole tempo
intercorso – dopo i lavori di ripristino fatti eseguire dalla proprietaria a seguito della conclusione
del procedimento di accertamento tecnico preventivo” (ricorso ex art. 702 bis c.p.c., fascicolo di parte attrice primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia del Giudice di primo grado deve essere confermata sul punto.
Con secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata rispetto al precedente, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice non ha ravvisato, a carico della convenuta specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. CP_1
2043 c.c. per culpa in eligendo e, seppur non espressamente esaminata, neppure per culpa in
vigilando o comunque per violazione di regole di cautela;
soggiunge, la che a tal proposito il Pt_1
Tribunale avrebbe altresì erroneamente ritenuto che non fosse stato documentato che l'impresa incaricata fosse evidentemente priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per eseguire correttamente le opere, “così svilendo il dato probatorio, peraltro dallo stesso valorizzato
e ritenuto di non scarsa importanza, dell'utilizzo di un martello demolitore per l'esecuzione della
ristrutturazione, senz'altro idoneo a sottoporre ad ulteriore stress una struttura già fortemente
sollecitata e fragile”. Precisa, a tal proposito, l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ravvisare i requisiti della culpa in eligendo, per aver il committente affidato l'esecuzione
Pagina 14 delle opere di ristrutturazione ad un'impresa priva delle necessarie capacità tecniche, avuto riguardo proprio agli strumenti a tal fine utilizzati (martello pneumatico demolitore), nonché alla mancata adozione di idonei accorgimenti (verosimile mancanza di puntellamento del solaio al fine di ridurre le vibrazioni). Quanto alla culpa in vigilando, il Tribunale non avrebbe considerato che la committente avrebbe omesso di vigilare sulle modalità di esecuzione delle opere che, avuto riguardo all'intensità delle vibrazioni prodotte, sarebbero dovute essere interrotte o sospese o,
quantomeno, coordinate da una direzione lavori, mai nominata.
Deve ritenersi che l'individuazione della culpa in eligendo o in vigilando, effettivamente menzionate solo con le comparse conclusionali in primo grado e in questa sede sviluppate (in particolare la prima) con riguardo agli elementi caratterizzanti, introduca degli elementi di novità
(siccome non implicitamente desumibili dall'atto introduttivo) che, seppur riconducibili all'ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c., sono caratterizzati da una specifica causa petendi non tempestivamente allegata quantomeno con le memorie assertive.
Solo per completezza -avendo il primo giudice accennato alla culpa in eligendo- va osservato che secondo principio ampiamente diffuso nella giurisprudenza di legittimità e già richiamato, in materia di responsabilità per danni a terzi commessi nell'esecuzione di un appalto, l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art.2043 del c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso
(ex pluribus, Cass. n. 12839/2024 e n. 36399/2023, n. 19919/0223, n. 14732/2022).
Nella fattispecie in esame, come già correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non è
emerso in alcun modo che l'Impresa cui la aveva affidato i lavori di ristrutturazione del CP_1
suo appartamento fosse manifestamente inadatta per l'esecuzione di quelle determinate opere: la
Pagina 15 sola circostanza, infatti, che sia stato utilizzato un martello elettrico (non è ben chiaro di quale reale tipologia si fosse trattato) per la demolizione dei tramezzi – di cui hanno riferito i testi e Tes_1
(udienza dell'8.10.2020), rispettivamente vicina di casa delle parti e tecnico incaricato Tes_2
dalla sig.ra per l'esecuzione di lavori di posa dei tubi del gas, avendo sentito il rumore dello Pt_1
strumento – non può certamente dimostrare la conosciuta o conoscibile inadeguatezza (ex ante)
dell'impresa incaricata, né, tantomeno, che la committente potesse ragionevolmente essere a conoscenza delle sue presunte inabilità. Giova precisare, a tal proposito, che il consulente ing.
incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo, nel premettere che “i lavori delle Per_1
tramezzature interne creano dei fenomeni meccanici che si trasmettono a livello di vibrazione sulle
strutture dell'edificio, che provocano all'interno di un materiale uno sforzo […], ha precisato che tali fenomeni meccanici, che per l'appunto si trasmettono a livello di vibrazione sulle strutture dell'edificio, possono essere creati in occasione di lavori di demolizione “con l'utilizzo di utensili
manuali di uso comune, martelli demolitori elettrici, mazze, pale e piccone […]. Appare di tutta evidenza che verosimilmente, in ragione della vetustà dell'edificio, delle sue caratteristiche costruttive (cemento armato) e della sua ubicazione - il CTU a tal proposito ha specificato che
“l'ultimo aspetto che non deve essere trascurato è che il complesso immobiliare risulta ubicato
lungo la via Cagliari, arteria viaria principale nella città di Oristano, inoltre di fronte allo stesso
immobile è presente la stazione dei pullman di linea regionale (ARST) che incide non poco in
materia di vibrazioni”- i danni lamentati non si siano verificati per il solo imprudente utilizzo del martello elettrico, che di certo non può essere sufficiente a qualificare l'impresa come manifestamente e notoriamente inadeguata.
Con riguardo al profilo della culpa in vigilando, mai trattata in precedenza poiché non specificamente dedotta, va appena rilevato che nel corso dell'istruttoria è emerso che vi fosse un direttore dei lavori nominato, il geom. il quale si recava, secondo quanto dal CP_7
medesimo riferito in sede di prova testimoniale espletata all'udienza del 28.01.2021, si recava ogni giorno presso il cantiere (lo stesso in quella circostanza ha anche potuto riferire quanto segue: “Io
Pagina 16 non ho visto gli operai utilizzare il martello pneumatico, in ogni caso non ce ne sarebbe stato
bisogno e in ogni caso i pezzi della demolizione dei tramezzi dovevano essere piccoli per poter
essere trasportati”). In tale contesto, assenti ulteriori elementi di valutazione (non allegati né
provati) non si potrebbe ragionevolmente pretendere che un committente, ancorché proprietario dell'immobile presso il quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione, non certamente dotato di specifiche cognizioni tecniche nel settore, sorvegli sistematicamente l'esecuzione dei lavori commissionati e, nella specie, si intrometta nelle scelte relative alla strumentazione più adeguata.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
***
Le ragioni della decisione ed in particolare la infondata eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, ampiamente esaminata in limine, giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese del presente grado che, per la restante parte,devono seguire la soccombenza ed essere liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/di trattazione, non tenutasi,
sullo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.406/2022, pubblicata in data Parte_1
02/08/2022, del Tribunale di Oristano:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara compensate fra le parti nella misura di un terzo le spese del presente grado e condanna alla rifusione, in favore di della restante parte, Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 2.644,00 per compensi di avvocato, oltre accessori e spese generali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Pagina 17 incidentale, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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