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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 99 del 19.01.2024
Oggetto: provvidenze a favore delle vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di Lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 505/2024 del Ruolo
Generale Appelli promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Parte_1
Danilo,
APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE contro
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, e specificamente dall'avv. Mariagrazia Invitto,
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Taranto il 17.2.2023 , in servizio presso Parte_1
la Guardia di Finanza - Gruppo Taranto – con la qualifica di appuntato scelto, esponeva quanto segue: in data 02.11.1989 mentre frequentava il corso di addestramento militare presso il III
Battaglione di Mondovì – Cuneo, durante le operazioni di formazione fisica effettuate su di un percorso di guerra accidentato, dopo avere scavalcato un ostacolo obbligato e previsto nel percorso, consistente in una parete verticale, precipitava in terra, impattando il terreno con il ginocchio destro.
A seguito dell'infortunio gli veniva diagnosticata una “Distorsione ginocchio destro”, veniva ricoverato e dimesso il 6.11.1989 con 15 giorni di licenza straordinaria per convalescenza. In data
1 13.12.1989 veniva dichiarato idoneo al servizio;
a causa di un aggravamento in data 13.2.1990 veniva nuovamente ricoverato e dimesso il successivo 21.2.1990. Con parere datato 4.2.1991 il
Comandante della Legione Allievi della GdF statuiva che l'infermità “trauma distorsivo ginocchio dx” non pregiudicava l'idoneità allo svolgimento del servizio militare e riconosceva, altresì, la dipendenza da causa di servizio della citata infermità in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a manifestarsi. In data 8.4.1991 il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Principale M.M. di Taranto e successivamente, in data 15.7.1991, veniva ricoverato presso il Policlinico Militare di Roma per un intervento di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio dx e dimesso in data 24.7.1991. Con verbale n. 3546 del 23.6.1997 la CMO di Perugia provvedeva alla ascrizione della infermità nel contesto tabellare della categoria di compenso B
Max. Con successiva istanza del 25.7.1997 il ricorrente chiedeva l'attribuzione in proprio favore dell'equo indennizzo in ragione della infermità: “trauma distorsivo ginocchio dx in atto esiti di intervento di ricostruzione capsulo legamentosa”. In data 24.01.1998 il ricorrente veniva ricoverato presso l'ospedale Civile di Urbino – Divisione di Ortopedia e Traumatologia per “Intolleranza a mezzi di sintesi in esiti di intervento per rottura L.C.A. ginocchio destro” da cui veniva dimesso in data 27.01.1998. Con parere del 18.3.1999 il C.P.P.O., in aderenza al giudizio diagnostico della i Perugia, statuiva la dipendenza da causa di servizio della infermità subita e con Decreto Pt_2
n. 915 del 14.4.2000 il attribuiva al l'equo indennizzo in Controparte_3 Parte_1
ragione della infermità riconosciuta. Nel mese di aprile del 2002 veniva nuovamente sottoposto ad artroscopia del ginocchio dx;
nel 2005 veniva ancora ricoverato e in data 29.5.2013 subiva un joint wash in ragione di una insufficienza L.C.A. dx. Deduceva ancora il ricorrente che con istanza del
15.2.2021 aveva domandato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato, chiedendo l'attribuzione della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio, dello speciale assegno vitalizio, del danno biologico e del danno morale. Con tale istanza il ricorrente esplicitava l'evolversi peggiorativo della infermità “Trauma distorsivo ginocchio destro in esiti di intervento di ricostruzione capsulo legamentosa” in “Gonartrosi destra tri-compartimentale che necessita di protesi integrale”. Con provvedimento del 5.10.2021 il riscontrava l'stanza Controparte_1
ritenendola improcedibile in quanto tardiva perché prodotta oltre il termine decennale di prescrizione.
Il , contestando la prescrittibilità del diritto azionato e ritenendo sussistenti i Parte_1
presupposti di legge per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere a seguito dell'infortunio subito, in ragione di quanto statuito dall'art. 1 commi 563 e 564 della L. 266/2005, adiva il Giudice del Lavoro di Taranto al quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
““a) in via preliminare, previa disapplicazione del Provvedimento del prot. Controparte_1
2 n. 0002976 datato 05.10.2021, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e/o soggetto equiparato, con tutti i benefici di legge a ciò connessi;
b) accertare e dichiarare che le patologie contratte dal ricorrente in qualità di Vittima del Dovere
e/o soggetto equiparato abbiano determinato una Invalidità Permanente (IP) pari a non meno del
20%, o alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo
CTU
c) accertare e dichiarare che la invalidità complessiva residuata al ricorrente a seguito delle patologie contratte come Vittima del Dovere e/o soggetto equiparato debba essere calcolata prendendo in considerazione la Invalidità Permanente (IP), il Danno Biologico (DB) e il Danno
Morale (DM) e, conseguentemente, che le lesioni contratte dall' Appuntato Controparte_4
abbiano comportato una invalidità complessiva pari a non meno del 27%, o alla
[...]
maggiore/minore percentuale riscontrata in corso di causa anche a mezzo CTU;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della Speciale
Elargizione prendendo a base di calcolo la percentuale di invalidità complessiva sub c);
e) condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento della Controparte_1 CP_2
prestazione sub d), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e/o soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
g) per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento della prestazione sub f) nella misura pari ad € 500,00 mensili oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
h) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello Speciale Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
i) per l'effetto condannare il , in persona del Ministro protempore, al Controparte_1 pagamento della prestazione sub h) nella misura pari ad € 1.033,00 mensili oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
3 j) condannare il al pagamento delle spese e competenze di causa, da Controparte_1 liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Costituendosi nel giudizio così instaurato, il eccepiva l'intervenuta prescrizione dello CP_1
status di vittima del dovere richiesto, deducendo che, secondo la regola generale, va considerato, quale dies a quo, il momento in cui il diritto può essere fatto valere che, nel caso di specie, deve individuarsi nella data di entrata in vigore della legge 266/2005 ovvero l'1.1.2006.
Considerato che
l'istanza è stata presentata da parte ricorrente solo nel 2021, i benefici richiesti devono ritenersi prescritti ex art. 2934 c.c. essendo stata la domanda presentata oltre il decimo anno. Nel merito deduceva l'insussistenza nella fattispecie disaminata dei presupposti normativi per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o soggetto equiparato, atteso che lo status di vittima del dovere può essere riconosciuto in circostanze eccezionali e per un gesto ultroneo rispetto alle proprie possibilità, essendo la ratio della normativa quella di riconoscere benefici ulteriori rispetto a quelli attribuiti a coloro ai quali viene riconosciuta l'invalidità da causa di servizio.
Rientrando, invece, l'evento per cui è causa nella normale attività di addestramento, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 99 del 19.01.2024 il Tribunale di Taranto respingeva il ricorso. Preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal CP_1
richiamando la copiosa Giurisprudenza di Legittimità (ed in particolare Cass. 17440/2022) secondo cui lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, al contrario dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto e che potranno essere riconosciuti nel limite prescrizionale di 10 anni dalla domanda. Nel caso di specie, considerato che il riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio non comporta l'automatico riconoscimento dello status di vittima del dovere, riteneva che sebbene l'attività di addestramento militare svolta dal ricorrente sia sussumibile nella nozione di missione di qualunque natura, non sussistono le “particolari condizioni ambientali o operative”, ovvero un rischio particolare o straordinario esorbitante rispetto alla normale attività di addestramento o una imprudente organizzazione dell'amministrazione nel predisporre il percorso di addestramento. Al rigetto del ricorso seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite poste a carico del ricorrente soccombente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
19.7.2024 deducendo l'erroneità della decisione di I grado per violazione ed errata applicazione dell'art.1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005. Il Giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto sussistente il concetto di missione di cui all'art. 1, comma 564 della L. n. 266/2005 ma non quello delle “particolari condizioni ambientali ed operative” di cui alla citata norma. Non essendo tale assunto condiviso dall'appellante, egli ha evidenziato che la nozione di "particolari condizioni
4 ambientali o operative" è stata chiarita dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1 ha stabilito che: si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Ad avviso dell'appellante, trattasi di una fattispecie aperta alla quale risulta dunque riconducibile ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. La lesione da lui subita non è avvenuta a seguito di una ordinaria attività fisica bensì durante lo svolgimento di un percorso di guerra, specificamente nello scavalcamento di un muro alto più di 3 metri che presenta rischi oggettivi di pericolosità che vanno ben oltre una normale attività addestrativa, specie se compiuto da un soggetto (come l'appellante) che non era stato preparato a tale prova. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in I grado e la condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite. CP_1
Nel presente grado di appello si è costituito il chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza di I grado in considerazione della copiosa Giurisprudenza di legittimità per la quale le particolari condizioni ambientali ed operative richiamate dalla normativa in esame implicano l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. In difetto, nella fattispecie all'esame, di tali circostanze straordinarie o sopravvenute correttamente il primo Giudice aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze di cui all'atto di impugnazione, ha spiegato appello incidentale per la maturata prescrizione delle singole provvidenze economiche e specificamente della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio ex L. 206/2004, art. 5, co.
3 e 4, e dell'assegno vitalizio ex art. 2, L.407/1998. Ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado.
All'udienza del 19 settembre 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale risulta infondato. Quello incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito.
Partendo dal quadro normativo si rileva che l'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
5 sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della stessa legge n. 266 del 2005, è stato poi emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo"”
L'art. 1 del suddetto decreto presidenziale ha precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e
3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge 266/2005 viene specificato che per la qualificazione di un soggetto quale “vittima del dovere” l'invalidità permanente deve prodursi in attività di servizio, o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in
6 conseguenza di eventi verificatisi nel corso di alcune attività espressamente individuate dal legislatore perché intrinsecamente pericolose.
Nel successivo comma 564, invece, è stabilita una equiparazione alle vittime del dovere in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
Passando alla verifica dell'eventuale sussistenza delle condizioni per l'equiparazione alle vittime del dovere osserva questa Corte che, in base al menzionato comma 564, occorre che le infermità siano state contratte “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e “per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ed invero, il fatto che una missione sia configurabile in una attività di servizio che rappresenti l'espletamento di un incarico o di una funzione rientranti nella prestazione dovuta dal pubblico dipendente non è in sé sufficiente, perché, ai fini dei benefici ex lege n. 266/2005, occorre anche che l'invalidità o il decesso siano derivati da circostanze o fatti particolari, ossia dall'esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione (v. Cass. n.28696/2020).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017; n.823/2021).
Nel caso di specie non emerge la prova dell'esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
In particolare nella sentenza n. 29819/2022 si legge : “Il Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che
7 comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”(v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024;
Delineato il quadro normativo di riferimento e alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, si ritiene che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento in capo all'appellante dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere L'incidente, infatti, è avvenuto nel corso delle esercitazioni funzionali alla preparazione militare su di un percorso di guerra, mentre era intento a scavalcare un ostacolo, specificamente una parete verticale, obbligata e prevista nel percorso medesimo. L'infermità è consistita in una grave lesione al ginocchio destro.
Il percorso di guerra è un'attività che può essere considerata parte integrante dell'addestramento e dell'attività militare, con la conseguenza che gli incidenti che possono verificarsi durante tale attività possono essere considerati come conseguenza del servizio e non integrano l'ipotesi di un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio ordinariamente svolto
8 L'appello è, per le esposte ragioni, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri forensi, restano a carico dell'appellante risultante soccombente.
Si dà atto che, per un mero refuso, nel dispositivo è stato indicato che parte appellante è condannata al pagamento in favore di parte appellante, anziché di parte appellata, delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/07/2024 da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 99 del 19/01/2024 del Tribunale di Taranto, così provvede:
RIGETTA l'appello principale
Dichiara assorbito l'appello incidentale.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 2904,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/09/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
9
N. 99 del 19.01.2024
Oggetto: provvidenze a favore delle vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di Lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 505/2024 del Ruolo
Generale Appelli promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Parte_1
Danilo,
APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE contro
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, e specificamente dall'avv. Mariagrazia Invitto,
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Taranto il 17.2.2023 , in servizio presso Parte_1
la Guardia di Finanza - Gruppo Taranto – con la qualifica di appuntato scelto, esponeva quanto segue: in data 02.11.1989 mentre frequentava il corso di addestramento militare presso il III
Battaglione di Mondovì – Cuneo, durante le operazioni di formazione fisica effettuate su di un percorso di guerra accidentato, dopo avere scavalcato un ostacolo obbligato e previsto nel percorso, consistente in una parete verticale, precipitava in terra, impattando il terreno con il ginocchio destro.
A seguito dell'infortunio gli veniva diagnosticata una “Distorsione ginocchio destro”, veniva ricoverato e dimesso il 6.11.1989 con 15 giorni di licenza straordinaria per convalescenza. In data
1 13.12.1989 veniva dichiarato idoneo al servizio;
a causa di un aggravamento in data 13.2.1990 veniva nuovamente ricoverato e dimesso il successivo 21.2.1990. Con parere datato 4.2.1991 il
Comandante della Legione Allievi della GdF statuiva che l'infermità “trauma distorsivo ginocchio dx” non pregiudicava l'idoneità allo svolgimento del servizio militare e riconosceva, altresì, la dipendenza da causa di servizio della citata infermità in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a manifestarsi. In data 8.4.1991 il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Principale M.M. di Taranto e successivamente, in data 15.7.1991, veniva ricoverato presso il Policlinico Militare di Roma per un intervento di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio dx e dimesso in data 24.7.1991. Con verbale n. 3546 del 23.6.1997 la CMO di Perugia provvedeva alla ascrizione della infermità nel contesto tabellare della categoria di compenso B
Max. Con successiva istanza del 25.7.1997 il ricorrente chiedeva l'attribuzione in proprio favore dell'equo indennizzo in ragione della infermità: “trauma distorsivo ginocchio dx in atto esiti di intervento di ricostruzione capsulo legamentosa”. In data 24.01.1998 il ricorrente veniva ricoverato presso l'ospedale Civile di Urbino – Divisione di Ortopedia e Traumatologia per “Intolleranza a mezzi di sintesi in esiti di intervento per rottura L.C.A. ginocchio destro” da cui veniva dimesso in data 27.01.1998. Con parere del 18.3.1999 il C.P.P.O., in aderenza al giudizio diagnostico della i Perugia, statuiva la dipendenza da causa di servizio della infermità subita e con Decreto Pt_2
n. 915 del 14.4.2000 il attribuiva al l'equo indennizzo in Controparte_3 Parte_1
ragione della infermità riconosciuta. Nel mese di aprile del 2002 veniva nuovamente sottoposto ad artroscopia del ginocchio dx;
nel 2005 veniva ancora ricoverato e in data 29.5.2013 subiva un joint wash in ragione di una insufficienza L.C.A. dx. Deduceva ancora il ricorrente che con istanza del
15.2.2021 aveva domandato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato, chiedendo l'attribuzione della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio, dello speciale assegno vitalizio, del danno biologico e del danno morale. Con tale istanza il ricorrente esplicitava l'evolversi peggiorativo della infermità “Trauma distorsivo ginocchio destro in esiti di intervento di ricostruzione capsulo legamentosa” in “Gonartrosi destra tri-compartimentale che necessita di protesi integrale”. Con provvedimento del 5.10.2021 il riscontrava l'stanza Controparte_1
ritenendola improcedibile in quanto tardiva perché prodotta oltre il termine decennale di prescrizione.
Il , contestando la prescrittibilità del diritto azionato e ritenendo sussistenti i Parte_1
presupposti di legge per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere a seguito dell'infortunio subito, in ragione di quanto statuito dall'art. 1 commi 563 e 564 della L. 266/2005, adiva il Giudice del Lavoro di Taranto al quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
““a) in via preliminare, previa disapplicazione del Provvedimento del prot. Controparte_1
2 n. 0002976 datato 05.10.2021, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e/o soggetto equiparato, con tutti i benefici di legge a ciò connessi;
b) accertare e dichiarare che le patologie contratte dal ricorrente in qualità di Vittima del Dovere
e/o soggetto equiparato abbiano determinato una Invalidità Permanente (IP) pari a non meno del
20%, o alla maggiore/minore percentuale che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo
CTU
c) accertare e dichiarare che la invalidità complessiva residuata al ricorrente a seguito delle patologie contratte come Vittima del Dovere e/o soggetto equiparato debba essere calcolata prendendo in considerazione la Invalidità Permanente (IP), il Danno Biologico (DB) e il Danno
Morale (DM) e, conseguentemente, che le lesioni contratte dall' Appuntato Controparte_4
abbiano comportato una invalidità complessiva pari a non meno del 27%, o alla
[...]
maggiore/minore percentuale riscontrata in corso di causa anche a mezzo CTU;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della Speciale
Elargizione prendendo a base di calcolo la percentuale di invalidità complessiva sub c);
e) condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento della Controparte_1 CP_2
prestazione sub d), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e/o soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
g) per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento della prestazione sub f) nella misura pari ad € 500,00 mensili oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
h) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello Speciale Assegno Vitalizio previsto dalla normativa in favore delle Vittime del Dovere e soggetti equiparati che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
i) per l'effetto condannare il , in persona del Ministro protempore, al Controparte_1 pagamento della prestazione sub h) nella misura pari ad € 1.033,00 mensili oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
3 j) condannare il al pagamento delle spese e competenze di causa, da Controparte_1 liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Costituendosi nel giudizio così instaurato, il eccepiva l'intervenuta prescrizione dello CP_1
status di vittima del dovere richiesto, deducendo che, secondo la regola generale, va considerato, quale dies a quo, il momento in cui il diritto può essere fatto valere che, nel caso di specie, deve individuarsi nella data di entrata in vigore della legge 266/2005 ovvero l'1.1.2006.
Considerato che
l'istanza è stata presentata da parte ricorrente solo nel 2021, i benefici richiesti devono ritenersi prescritti ex art. 2934 c.c. essendo stata la domanda presentata oltre il decimo anno. Nel merito deduceva l'insussistenza nella fattispecie disaminata dei presupposti normativi per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o soggetto equiparato, atteso che lo status di vittima del dovere può essere riconosciuto in circostanze eccezionali e per un gesto ultroneo rispetto alle proprie possibilità, essendo la ratio della normativa quella di riconoscere benefici ulteriori rispetto a quelli attribuiti a coloro ai quali viene riconosciuta l'invalidità da causa di servizio.
Rientrando, invece, l'evento per cui è causa nella normale attività di addestramento, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 99 del 19.01.2024 il Tribunale di Taranto respingeva il ricorso. Preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal CP_1
richiamando la copiosa Giurisprudenza di Legittimità (ed in particolare Cass. 17440/2022) secondo cui lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, al contrario dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto e che potranno essere riconosciuti nel limite prescrizionale di 10 anni dalla domanda. Nel caso di specie, considerato che il riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio non comporta l'automatico riconoscimento dello status di vittima del dovere, riteneva che sebbene l'attività di addestramento militare svolta dal ricorrente sia sussumibile nella nozione di missione di qualunque natura, non sussistono le “particolari condizioni ambientali o operative”, ovvero un rischio particolare o straordinario esorbitante rispetto alla normale attività di addestramento o una imprudente organizzazione dell'amministrazione nel predisporre il percorso di addestramento. Al rigetto del ricorso seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite poste a carico del ricorrente soccombente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
19.7.2024 deducendo l'erroneità della decisione di I grado per violazione ed errata applicazione dell'art.1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005. Il Giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto sussistente il concetto di missione di cui all'art. 1, comma 564 della L. n. 266/2005 ma non quello delle “particolari condizioni ambientali ed operative” di cui alla citata norma. Non essendo tale assunto condiviso dall'appellante, egli ha evidenziato che la nozione di "particolari condizioni
4 ambientali o operative" è stata chiarita dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1 ha stabilito che: si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Ad avviso dell'appellante, trattasi di una fattispecie aperta alla quale risulta dunque riconducibile ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. La lesione da lui subita non è avvenuta a seguito di una ordinaria attività fisica bensì durante lo svolgimento di un percorso di guerra, specificamente nello scavalcamento di un muro alto più di 3 metri che presenta rischi oggettivi di pericolosità che vanno ben oltre una normale attività addestrativa, specie se compiuto da un soggetto (come l'appellante) che non era stato preparato a tale prova. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in I grado e la condanna del
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al pagamento delle spese di lite. CP_1
Nel presente grado di appello si è costituito il chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza di I grado in considerazione della copiosa Giurisprudenza di legittimità per la quale le particolari condizioni ambientali ed operative richiamate dalla normativa in esame implicano l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. In difetto, nella fattispecie all'esame, di tali circostanze straordinarie o sopravvenute correttamente il primo Giudice aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze di cui all'atto di impugnazione, ha spiegato appello incidentale per la maturata prescrizione delle singole provvidenze economiche e specificamente della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio ex L. 206/2004, art. 5, co.
3 e 4, e dell'assegno vitalizio ex art. 2, L.407/1998. Ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado.
All'udienza del 19 settembre 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale risulta infondato. Quello incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito.
Partendo dal quadro normativo si rileva che l'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
5 sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della stessa legge n. 266 del 2005, è stato poi emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo"”
L'art. 1 del suddetto decreto presidenziale ha precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e
3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge 266/2005 viene specificato che per la qualificazione di un soggetto quale “vittima del dovere” l'invalidità permanente deve prodursi in attività di servizio, o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in
6 conseguenza di eventi verificatisi nel corso di alcune attività espressamente individuate dal legislatore perché intrinsecamente pericolose.
Nel successivo comma 564, invece, è stabilita una equiparazione alle vittime del dovere in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
Passando alla verifica dell'eventuale sussistenza delle condizioni per l'equiparazione alle vittime del dovere osserva questa Corte che, in base al menzionato comma 564, occorre che le infermità siano state contratte “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e “per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ed invero, il fatto che una missione sia configurabile in una attività di servizio che rappresenti l'espletamento di un incarico o di una funzione rientranti nella prestazione dovuta dal pubblico dipendente non è in sé sufficiente, perché, ai fini dei benefici ex lege n. 266/2005, occorre anche che l'invalidità o il decesso siano derivati da circostanze o fatti particolari, ossia dall'esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione (v. Cass. n.28696/2020).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017; n.823/2021).
Nel caso di specie non emerge la prova dell'esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
In particolare nella sentenza n. 29819/2022 si legge : “Il Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che
7 comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”(v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024;
Delineato il quadro normativo di riferimento e alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, si ritiene che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento in capo all'appellante dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere L'incidente, infatti, è avvenuto nel corso delle esercitazioni funzionali alla preparazione militare su di un percorso di guerra, mentre era intento a scavalcare un ostacolo, specificamente una parete verticale, obbligata e prevista nel percorso medesimo. L'infermità è consistita in una grave lesione al ginocchio destro.
Il percorso di guerra è un'attività che può essere considerata parte integrante dell'addestramento e dell'attività militare, con la conseguenza che gli incidenti che possono verificarsi durante tale attività possono essere considerati come conseguenza del servizio e non integrano l'ipotesi di un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio ordinariamente svolto
8 L'appello è, per le esposte ragioni, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri forensi, restano a carico dell'appellante risultante soccombente.
Si dà atto che, per un mero refuso, nel dispositivo è stato indicato che parte appellante è condannata al pagamento in favore di parte appellante, anziché di parte appellata, delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/07/2024 da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 99 del 19/01/2024 del Tribunale di Taranto, così provvede:
RIGETTA l'appello principale
Dichiara assorbito l'appello incidentale.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 2904,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/09/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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