Articolo 25 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
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Versione
15 agosto 1952
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Versione
1 gennaio 1956
Art. 25. (Esecuzione delle opere di competenza statale)

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulicoagraria, e' fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.
In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in societa', della maggior parte dei terreni.
Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione puo' essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.
((La scelta tra piu' aspiranti e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei comprensori interessanti i territori di due o piu' regioni, e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.
Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, la scelta e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste, d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1956