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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1793 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Erika Messina del Foro di Marsala per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
già (p. iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adele
Pipitone giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
1 Appellata
Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello che si propone avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n.
121/2019, pubblicata il 6 febbraio 2019 e mai notificata;
accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva di e di Controparte_3
in solido fra loro, nella causazione dell'incendio, Controparte_2
determinato dalla cattiva custodia e manutenzione dell'impianto elettrico e dei cavi di alta tensione all'interno dei quali fluisce l'energia elettrica;
condannare e in solido fra loro, Controparte_3 Controparte_2
al risarcimento, in favore dell'appellante, dei danni patrimoniali e non patrimoniali,
come indicati in premessa e quantificati nella complessiva somma di euro 9.773,29
di cui euro 6.773,29 per danni patrimoniali di euro 3.000,00 per danni non patrimoniali, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria, ammettere le prove orali formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., immotivatamente rigettate dal giudice di prime cure;
in tutti i casi, condannare le società convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente procedimento di appello, che si chiede fin da ora vengano liquidate in favore del procuratore antistatario. 2 Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 121/2019 r.g. 2086/2016,
emessa dal Tribunale di Marsala in data 6.2.2019, confermando la statuizione in ogni sua parte;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 121 del 6 febbraio 2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed volte al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] Controparte_3
(quantificati in € 6.773,29) e non patrimoniali (quantificati in € 3.000,00) patiti a seguito del cedimento di un cavo della linea Enel sotto tensione e dell'incendio che in conseguenza era divampato, eventi verificatisi il 28 settembre 2011 nel fondo di proprietà di parte attrice e del marito sito a Marsala, in c.da Controparte_4
Gurgio n. 268/B.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- escluso che la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1249/2014, resa il 10.12.2014 e non impugnata a conclusione del procedimento R.G. n. 1893/11 promosso da nei confronti di ed Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
spiegasse nei confronti di , che non Controparte_2 Parte_1
era stata parte di quel procedimento, gli effetti propri del giudicato, ha ritenuto che tale sentenza e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di quel giudizio potessero tuttavia essere utilizzate come argomento di prova;
3 -ha rimarcato che l'attrice non aveva dimostrato né chiesto di provare, se non tardivamente con la memoria 183 comma 6, n. 3 c.p.c., che l'incendio era stato causato da un corto circuito che aveva coinvolto i cavi così che, in mancanza di CP_2
una diversa ricostruzione dei fatti e tenuto conto delle persuasive conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del precedente giudizio, non intaccate dalle ipotesi circa la causa dell'incendio avanzate dai Vigili
del Fuoco intervenuti per domare le fiamme, non poteva che condividersi quanto già
accertato dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 1249/2014 in ordine all'assenza di responsabilità delle società convenute nella produzione dell'incendio;
- ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
dichiarando non ripetibili nei confronti di
[...] Controparte_3
rimasta contumace, le spese sostenute dall'attrice.
Articolati tre motivi di impugnazione, l'appellante denunzia:
- l'illogicità della motivazione atteso che il Tribunale, pur muovendo dalla corretta asserzione secondo cui la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1249/2014 (la quale aveva accolto le domande rivolte da nei confronti di Parte_2 CP_4
per il risarcimento dei danni cagionati dall'incendio propagatosi dal fondo
[...]
di costui al proprio e negato invece la responsabilità di nell'occorso) Controparte_1
non spiegava effetto di giudicato ex art. 2909 c.c. nei confronti dell'attrice, ha tuttavia contraddittoriamente ritenuto di poter fondare il proprio convincimento esclusivamente sulle prove raccolte in quel diverso giudizio, senza neppure
"ammettere l'odierna appellante alla prova contraria, ovvero ad un contraddittorio
4 con quel fine di contestarne le risultanze dedotte in perizia" ( pag. 6 dell'atto di appello);
- l'erroneo apprezzamento del valore probatorio delle prove offerte dall'attrice,
segnatamente del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto espressivo di una valutazione tecnica qualificata, e l'omessa indicazione delle ragioni per le quali esso, sia pur degradato a mera prova indiziaria, doveva considerarsi recessivo rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio raccolta nel separato giudizio;
-l'illegittimo rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado. Deduce
l'appellante di aver potuto formulare la richiesta di richiamo del c.t.u. nominato nel procedimento n. 1893/2011 e la correlata nomina di un proprio c.t.p. soltanto dopo aver visionato e analizzato le richieste istruttorie e i documenti offerti in comunicazione dalla convenuta Controparte_1
Nella contumacia di si è costituita Controparte_3 Controparte_1
per contestare il gravame e chiederne il rigetto.
Le censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere trattate congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Occorre muovere, nella disamina dell'impugnazione, dai principi generali in tema di formazione della prova nel processo civile sanciti dagli artt.115 e 116 c.p.c., in un sistema ordinamentale nel quale in assenza di una norma di chiusura non vige la regola della tassatività dei mezzi di prova e, al di fuori delle ipotesi della prova legale,
neppure ricorre una gerarchia delle fonti, così che il convincimento del giudice può
5 fondarsi anche in via esclusiva su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, ovvero su prove atipiche, purché regolarmente acquisite e non smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie.
Tali principi, che impongono la previa acquisizione processuale degli elementi di prova su iniziativa delle parti (art. 115 c.p.c.) e affidano al prudente apprezzamento e al libero convincimento del giudice -tenuto a formulare un giudizio di rilevanza e attendibilità degli elementi raccolti- la valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.),
sostengono il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di utilizzabilità
delle prove raccolte in un altro giudizio, in forza del quale: "il giudice civile può
porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un
diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio
civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio" Cass. civ., sez. III,
31/10/2023 n. 30298; “il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge,
deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso
giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da altro
giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato
dalle parti processuali (…)” (Cass. civ. 30.9.2021 n. 26593); “il giudice del merito
può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove raccolte in un
altro processo a condizione che la relativa documentazione venga acquisita agli atti
del giudizio al fine di farne valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione
giudiziale su di esse (…)” (Cass. civ.
7.5.2014 n. 9843).
6 Nel concreto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di poter trarre argomenti di prova dalla sentenza n. 1249/2014 del Tribunale di Marsala resa nel procedimento
[... iscritto al n. r.g. 1893/2011 -tra in qualità di attore, ed Parte_2
e , in qualità di Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
convenuti - e dalla c.t.u. del 31 luglio 2013 espletata in tale procedimento, atteso che i relativi documenti, annoverabili tra le prove atipiche, erano stati ritualmente offerti in comunicazione da in già in allegato alla propria comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta nel primo grado di questo giudizio e, quindi, sottoposti al vaglio di parte attrice nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nessuna compromissione del diritto di difesa -né alcuna violazione del principio ex art. 101 c.p.c., "dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con
la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti
di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale" (Cass.
civ.
1.2.2023 n. 2947)- può dunque dirsi intervenuta posto che l'attrice dal 10.3.2017,
data di costituzione in giudizio della società certificata dalla Controparte_1
cancelleria del Tribunale di Marsala, era stata posta nelle condizioni di conoscere formalmente (non emergendo peraltro elementi in forza dei quali dubitare che ne aveva già acquisito conoscenza informale, posto che non solo non è allegato che i coniugi vivessero, all'epoca in cui si svolse il precedente giudizio, in condizione di separazione sia pure di fatto, ma il certificato di stato di famiglia ne conferma la convivenza) l'esito del giudizio nel quale era rimasto soccombente il marito proprietario pro indiviso -giusta atto di compravendita del Controparte_4
11.2.1982 (Rep. n. 13734; Racc. n. 2011) a rogito del Notaio di Persona_1
7 Marsala (allegato all'atto introduttivo del primo grado di giudizio)- del fondo dal quale le fiamme si erano propagate a quello confinante di Ben Parte_2
avrebbe potuto, dunque, articolare tempestiva prova Parte_1
diretta entro i temini assegnati dal primo giudice ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn.
1, 2 e 3, c.p.c., così come produrre consulenza tecnica di parte volta a confutare sul piano tecnico le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel procedimento n.
1893/2011 R.G.. Le richieste istruttorie volte a sorreggerne la domanda, invece, sono state formulate dall'attrice per la prima volta in memoria 183 VI comma n. 3, di talché
il solo elemento di prova da costei ritualmente apportato al processo è rappresentato dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Trapani, sede di Marsala
e Trapani. Di contro, la convenuta ha prodotto la sentenza resa Controparte_1
a conclusione del procedimento n. 1893/11 e la consulenza tecnica d'ufficio ivi svolta e ha chiesto di essere ammessa a prova per testi con il proprio dipendente
[...]
intervenuto sui luoghi il giorno dell'incendio. Tes_1
Il quadro probatorio così formato è stato correttamente apprezzato dal primo giudice il quale:
- ha attribuito al passaggio del Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco di Trapani
del 28 settembre 2011, nel quale la "causa del sinistro" …"si presume uno
sfaldamento della guaina isolante della linea elettrica a contatto con le palme”,
valenza meramente congetturale, sprovvista della forza fidefacente che, a termini dell'art. 2700 c.c., assiste unicamente le dichiarazioni raccolte e gli altri fatti direttamente osservati dal pubblico ufficiale verbalizzante: “il verbale redatto
dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto
8 l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute mentre
non assume tale valore in merito alla scaturigine dell'incendio” (Cass. civ. del
17.11.2017 n. 27314).
- ha valutato tale ipotesi ricostruttiva in ragionato confronto con quanto accertato dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio n. 1893/2011 escludendo l'attitudine della prima a intaccare chiarezza ed esaustività delle conclusioni raggiunte dall'ausiliare del giudice. Giova in proposito evidenziare che il consulente tecnico d'ufficio geom. -ispezionati i luoghi teatro dell'incendio siti a Controparte_7
Marsala c.da Gurgio n. 268/B e 274 e operato il rilievo fotografico e metrico degli stessi- nel rispondere al quesito che chiedeva, tra l'altro, di “accertare lo stato dei
luoghi, le cause dell'incendio …”, aveva osservato che “…sul terreno di proprietà del
Sig. , nella zona oggetto di causa (quella su cui è originato Controparte_4
l'incendio che ha causato danni alla proprietà del sig. ) sono presenti tre Pt_3
palme (tipo Washington) che distano dal confine con la proprietà dell'attore circa
4,00 mt, piante da giardino e sterpaglia…”; “dette palme nella parte base, nel tronco
e in alcuni rami risultano bruciate ad eccezione della parte superiore…”. Da tale rilievo oggettivo e dalla condivisibile osservazione secondo cui "visto che la linea
elettrica è formata da 4 cavi cordati dalla sezione di 10 millimetri ciascuno è
improbabile che lo sfregamento del fogliame delle palme abbia tranciato tutti e
quattro i cavi senza aver provocato prima dei disservizi agli utilizzatori della stessa
linea e per tanto l'ente distributore ne sarebbe stato a conoscenza”, ha tratto la CP_2
conclusione che “l'incendio sia stato provocato dalla sterpaglia presente sui luoghi
e che successivamente si siano incendiate anche le palme e che le fiamme abbiano
9 danneggiato inizialmente l'isolante dei cavi facendo in modo che la stessa linea
andasse in corto circuito per poi tranciarsi”.
La conclusione merita di essere confermata sulla base:
- dell'inoppugnabile legge scientifica, fondata sul principio di Archimede, per cui le fiamme si allungano innalzandosi unicamente verso l'alto;
- dell'osservazione delle tracce della combustione, localizzate sulla porzione inferiore delle piante, con esclusione della parte sommitale;
- della conformazione della linea elettrica sotto tensione, formata da quattro cavi cordati ciascuno della sezione di 10 millimetri il cui cedimento, ove fosse stato effetto di un fenomeno degenerativo progressivo, conseguenza -nella tesi propugnata dall'appellante- dell'omessa regolare manutenzione da parte dell'ente gestore della rete, avrebbe cagionato già in precedenza disservizi, la cui omessa segnalazione da parte degli utenti è indicativa, piuttosto, di un tranciamento repentino di cui il calore dell'incendio si colloca come causa probabile prima.
Se a tali osservazioni, tra loro coerenti e integrate, si aggiunge:
- l'incontestata (e comunque accertata dai VV.FF.) presenza sul fondo di proprietà
comune dell'appellante e del marito di residui di potatura accatastati lungo il confine con il terreno di proprietà di Parte_2
- la diffusa presenza di focolai incendiari sostenuti dal vento che in quel giorno spirava, di cui danno contezza il rapporto di intervento dei VV.FF di Marsala e il teste escusso in questo giudizio;
Testimone_1
10 non resta che concludere confermando che il cedimento del cavo non fu causa, CP_2
ma conseguenza dell'incendio, così che alcuna responsabilità dell'appellata nella produzione dei danni reclamati dall'appellante è dato riscontrare.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere rigettato e, in accordo al canone della
[... soccombenza, condannata al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio liquidate (in misura Controparte_6
prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000) in € 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di così provvede: Controparte_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 6.9.2019 a ed avverso Controparte_1 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Marsala n. 121 del 5 febbraio 2019;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1
di giudizio, liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
11 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1793 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Erika Messina del Foro di Marsala per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
già (p. iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adele
Pipitone giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
1 Appellata
Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello che si propone avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n.
121/2019, pubblicata il 6 febbraio 2019 e mai notificata;
accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva di e di Controparte_3
in solido fra loro, nella causazione dell'incendio, Controparte_2
determinato dalla cattiva custodia e manutenzione dell'impianto elettrico e dei cavi di alta tensione all'interno dei quali fluisce l'energia elettrica;
condannare e in solido fra loro, Controparte_3 Controparte_2
al risarcimento, in favore dell'appellante, dei danni patrimoniali e non patrimoniali,
come indicati in premessa e quantificati nella complessiva somma di euro 9.773,29
di cui euro 6.773,29 per danni patrimoniali di euro 3.000,00 per danni non patrimoniali, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria, ammettere le prove orali formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., immotivatamente rigettate dal giudice di prime cure;
in tutti i casi, condannare le società convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente procedimento di appello, che si chiede fin da ora vengano liquidate in favore del procuratore antistatario. 2 Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 121/2019 r.g. 2086/2016,
emessa dal Tribunale di Marsala in data 6.2.2019, confermando la statuizione in ogni sua parte;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 121 del 6 febbraio 2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed volte al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] Controparte_3
(quantificati in € 6.773,29) e non patrimoniali (quantificati in € 3.000,00) patiti a seguito del cedimento di un cavo della linea Enel sotto tensione e dell'incendio che in conseguenza era divampato, eventi verificatisi il 28 settembre 2011 nel fondo di proprietà di parte attrice e del marito sito a Marsala, in c.da Controparte_4
Gurgio n. 268/B.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- escluso che la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1249/2014, resa il 10.12.2014 e non impugnata a conclusione del procedimento R.G. n. 1893/11 promosso da nei confronti di ed Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
spiegasse nei confronti di , che non Controparte_2 Parte_1
era stata parte di quel procedimento, gli effetti propri del giudicato, ha ritenuto che tale sentenza e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di quel giudizio potessero tuttavia essere utilizzate come argomento di prova;
3 -ha rimarcato che l'attrice non aveva dimostrato né chiesto di provare, se non tardivamente con la memoria 183 comma 6, n. 3 c.p.c., che l'incendio era stato causato da un corto circuito che aveva coinvolto i cavi così che, in mancanza di CP_2
una diversa ricostruzione dei fatti e tenuto conto delle persuasive conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del precedente giudizio, non intaccate dalle ipotesi circa la causa dell'incendio avanzate dai Vigili
del Fuoco intervenuti per domare le fiamme, non poteva che condividersi quanto già
accertato dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 1249/2014 in ordine all'assenza di responsabilità delle società convenute nella produzione dell'incendio;
- ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
dichiarando non ripetibili nei confronti di
[...] Controparte_3
rimasta contumace, le spese sostenute dall'attrice.
Articolati tre motivi di impugnazione, l'appellante denunzia:
- l'illogicità della motivazione atteso che il Tribunale, pur muovendo dalla corretta asserzione secondo cui la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1249/2014 (la quale aveva accolto le domande rivolte da nei confronti di Parte_2 CP_4
per il risarcimento dei danni cagionati dall'incendio propagatosi dal fondo
[...]
di costui al proprio e negato invece la responsabilità di nell'occorso) Controparte_1
non spiegava effetto di giudicato ex art. 2909 c.c. nei confronti dell'attrice, ha tuttavia contraddittoriamente ritenuto di poter fondare il proprio convincimento esclusivamente sulle prove raccolte in quel diverso giudizio, senza neppure
"ammettere l'odierna appellante alla prova contraria, ovvero ad un contraddittorio
4 con quel fine di contestarne le risultanze dedotte in perizia" ( pag. 6 dell'atto di appello);
- l'erroneo apprezzamento del valore probatorio delle prove offerte dall'attrice,
segnatamente del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto espressivo di una valutazione tecnica qualificata, e l'omessa indicazione delle ragioni per le quali esso, sia pur degradato a mera prova indiziaria, doveva considerarsi recessivo rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio raccolta nel separato giudizio;
-l'illegittimo rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado. Deduce
l'appellante di aver potuto formulare la richiesta di richiamo del c.t.u. nominato nel procedimento n. 1893/2011 e la correlata nomina di un proprio c.t.p. soltanto dopo aver visionato e analizzato le richieste istruttorie e i documenti offerti in comunicazione dalla convenuta Controparte_1
Nella contumacia di si è costituita Controparte_3 Controparte_1
per contestare il gravame e chiederne il rigetto.
Le censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere trattate congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Occorre muovere, nella disamina dell'impugnazione, dai principi generali in tema di formazione della prova nel processo civile sanciti dagli artt.115 e 116 c.p.c., in un sistema ordinamentale nel quale in assenza di una norma di chiusura non vige la regola della tassatività dei mezzi di prova e, al di fuori delle ipotesi della prova legale,
neppure ricorre una gerarchia delle fonti, così che il convincimento del giudice può
5 fondarsi anche in via esclusiva su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, ovvero su prove atipiche, purché regolarmente acquisite e non smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie.
Tali principi, che impongono la previa acquisizione processuale degli elementi di prova su iniziativa delle parti (art. 115 c.p.c.) e affidano al prudente apprezzamento e al libero convincimento del giudice -tenuto a formulare un giudizio di rilevanza e attendibilità degli elementi raccolti- la valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.),
sostengono il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di utilizzabilità
delle prove raccolte in un altro giudizio, in forza del quale: "il giudice civile può
porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un
diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio
civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio" Cass. civ., sez. III,
31/10/2023 n. 30298; “il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge,
deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso
giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da altro
giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato
dalle parti processuali (…)” (Cass. civ. 30.9.2021 n. 26593); “il giudice del merito
può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove raccolte in un
altro processo a condizione che la relativa documentazione venga acquisita agli atti
del giudizio al fine di farne valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione
giudiziale su di esse (…)” (Cass. civ.
7.5.2014 n. 9843).
6 Nel concreto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di poter trarre argomenti di prova dalla sentenza n. 1249/2014 del Tribunale di Marsala resa nel procedimento
[... iscritto al n. r.g. 1893/2011 -tra in qualità di attore, ed Parte_2
e , in qualità di Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
convenuti - e dalla c.t.u. del 31 luglio 2013 espletata in tale procedimento, atteso che i relativi documenti, annoverabili tra le prove atipiche, erano stati ritualmente offerti in comunicazione da in già in allegato alla propria comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta nel primo grado di questo giudizio e, quindi, sottoposti al vaglio di parte attrice nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nessuna compromissione del diritto di difesa -né alcuna violazione del principio ex art. 101 c.p.c., "dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con
la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti
di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale" (Cass.
civ.
1.2.2023 n. 2947)- può dunque dirsi intervenuta posto che l'attrice dal 10.3.2017,
data di costituzione in giudizio della società certificata dalla Controparte_1
cancelleria del Tribunale di Marsala, era stata posta nelle condizioni di conoscere formalmente (non emergendo peraltro elementi in forza dei quali dubitare che ne aveva già acquisito conoscenza informale, posto che non solo non è allegato che i coniugi vivessero, all'epoca in cui si svolse il precedente giudizio, in condizione di separazione sia pure di fatto, ma il certificato di stato di famiglia ne conferma la convivenza) l'esito del giudizio nel quale era rimasto soccombente il marito proprietario pro indiviso -giusta atto di compravendita del Controparte_4
11.2.1982 (Rep. n. 13734; Racc. n. 2011) a rogito del Notaio di Persona_1
7 Marsala (allegato all'atto introduttivo del primo grado di giudizio)- del fondo dal quale le fiamme si erano propagate a quello confinante di Ben Parte_2
avrebbe potuto, dunque, articolare tempestiva prova Parte_1
diretta entro i temini assegnati dal primo giudice ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn.
1, 2 e 3, c.p.c., così come produrre consulenza tecnica di parte volta a confutare sul piano tecnico le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel procedimento n.
1893/2011 R.G.. Le richieste istruttorie volte a sorreggerne la domanda, invece, sono state formulate dall'attrice per la prima volta in memoria 183 VI comma n. 3, di talché
il solo elemento di prova da costei ritualmente apportato al processo è rappresentato dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Trapani, sede di Marsala
e Trapani. Di contro, la convenuta ha prodotto la sentenza resa Controparte_1
a conclusione del procedimento n. 1893/11 e la consulenza tecnica d'ufficio ivi svolta e ha chiesto di essere ammessa a prova per testi con il proprio dipendente
[...]
intervenuto sui luoghi il giorno dell'incendio. Tes_1
Il quadro probatorio così formato è stato correttamente apprezzato dal primo giudice il quale:
- ha attribuito al passaggio del Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco di Trapani
del 28 settembre 2011, nel quale la "causa del sinistro" …"si presume uno
sfaldamento della guaina isolante della linea elettrica a contatto con le palme”,
valenza meramente congetturale, sprovvista della forza fidefacente che, a termini dell'art. 2700 c.c., assiste unicamente le dichiarazioni raccolte e gli altri fatti direttamente osservati dal pubblico ufficiale verbalizzante: “il verbale redatto
dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto
8 l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute mentre
non assume tale valore in merito alla scaturigine dell'incendio” (Cass. civ. del
17.11.2017 n. 27314).
- ha valutato tale ipotesi ricostruttiva in ragionato confronto con quanto accertato dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio n. 1893/2011 escludendo l'attitudine della prima a intaccare chiarezza ed esaustività delle conclusioni raggiunte dall'ausiliare del giudice. Giova in proposito evidenziare che il consulente tecnico d'ufficio geom. -ispezionati i luoghi teatro dell'incendio siti a Controparte_7
Marsala c.da Gurgio n. 268/B e 274 e operato il rilievo fotografico e metrico degli stessi- nel rispondere al quesito che chiedeva, tra l'altro, di “accertare lo stato dei
luoghi, le cause dell'incendio …”, aveva osservato che “…sul terreno di proprietà del
Sig. , nella zona oggetto di causa (quella su cui è originato Controparte_4
l'incendio che ha causato danni alla proprietà del sig. ) sono presenti tre Pt_3
palme (tipo Washington) che distano dal confine con la proprietà dell'attore circa
4,00 mt, piante da giardino e sterpaglia…”; “dette palme nella parte base, nel tronco
e in alcuni rami risultano bruciate ad eccezione della parte superiore…”. Da tale rilievo oggettivo e dalla condivisibile osservazione secondo cui "visto che la linea
elettrica è formata da 4 cavi cordati dalla sezione di 10 millimetri ciascuno è
improbabile che lo sfregamento del fogliame delle palme abbia tranciato tutti e
quattro i cavi senza aver provocato prima dei disservizi agli utilizzatori della stessa
linea e per tanto l'ente distributore ne sarebbe stato a conoscenza”, ha tratto la CP_2
conclusione che “l'incendio sia stato provocato dalla sterpaglia presente sui luoghi
e che successivamente si siano incendiate anche le palme e che le fiamme abbiano
9 danneggiato inizialmente l'isolante dei cavi facendo in modo che la stessa linea
andasse in corto circuito per poi tranciarsi”.
La conclusione merita di essere confermata sulla base:
- dell'inoppugnabile legge scientifica, fondata sul principio di Archimede, per cui le fiamme si allungano innalzandosi unicamente verso l'alto;
- dell'osservazione delle tracce della combustione, localizzate sulla porzione inferiore delle piante, con esclusione della parte sommitale;
- della conformazione della linea elettrica sotto tensione, formata da quattro cavi cordati ciascuno della sezione di 10 millimetri il cui cedimento, ove fosse stato effetto di un fenomeno degenerativo progressivo, conseguenza -nella tesi propugnata dall'appellante- dell'omessa regolare manutenzione da parte dell'ente gestore della rete, avrebbe cagionato già in precedenza disservizi, la cui omessa segnalazione da parte degli utenti è indicativa, piuttosto, di un tranciamento repentino di cui il calore dell'incendio si colloca come causa probabile prima.
Se a tali osservazioni, tra loro coerenti e integrate, si aggiunge:
- l'incontestata (e comunque accertata dai VV.FF.) presenza sul fondo di proprietà
comune dell'appellante e del marito di residui di potatura accatastati lungo il confine con il terreno di proprietà di Parte_2
- la diffusa presenza di focolai incendiari sostenuti dal vento che in quel giorno spirava, di cui danno contezza il rapporto di intervento dei VV.FF di Marsala e il teste escusso in questo giudizio;
Testimone_1
10 non resta che concludere confermando che il cedimento del cavo non fu causa, CP_2
ma conseguenza dell'incendio, così che alcuna responsabilità dell'appellata nella produzione dei danni reclamati dall'appellante è dato riscontrare.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere rigettato e, in accordo al canone della
[... soccombenza, condannata al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio liquidate (in misura Controparte_6
prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000) in € 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di così provvede: Controparte_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 6.9.2019 a ed avverso Controparte_1 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Marsala n. 121 del 5 febbraio 2019;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1
di giudizio, liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
11 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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