Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 24270/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio R.G. n. 24270/2022 R.G.
Avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di liquidazione spese e compenso di avvocato TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Michele Pizzuti,13 C.F. , elett.te dom.ta in Napoli alla via A. De C.F._1
Gasperi, 33 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caserta C.F. , C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa APPELLANTE
CONTRO
AVV. nato a [...] il [...], ed ivi domiciliato al Controparte_1
Centro Direzionale Is. F4, C.F. , difensore di se stesso ed anche CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Romano (C.F. ) in CodiceFiscale_4 virtù di procura in atti;
nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato al Parte_2
Centro Direzionale Is. F4, C.F. , difensore di se stesso ed CodiceFiscale_5 anche rappresentato e difeso dall'avv. (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
e dall'avv. Giovanni Romano (C.F. ) in virtù di procura in CodiceFiscale_4 atti.
APPELLATI CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10-3-2025, le parti si riportavano alle rispettive difese e il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 8
Con atto di gravame notificato in data 12.10.2022 parte appellante ha impugnato la sentenza N. 30910/2022 del Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Mariagabriella De Iulio, pubblicata in data 7.9.2022 e notificata in data 13.9.2022, con la quale, in parziale CP_ accoglimento dell'opposizione a proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 degli avv. e veniva revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Controparte_1
3769/2020 del 22.7.2020 e condannata l'opponente al pagamento in favore degli avvocati della minor somma di € 1.890,00, oltre IVA, C.p.a. e spese generali CP_1 come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese della procedura liquidate in € 550,00, oltre accessori di legge. L'istante , nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data Parte_1
9.10.2020, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3769/2020 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. Nicola di Foggia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.821,44, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso (palmario) per l'attività professionale svolta dagli avv.ti Michele e in virtù di un contratto professionale sottoscritto in data Controparte_1
26.06.2019. L'opponente disconosceva formalmente la conformità agli originali ex art. 2719 c.c. delle copie del contratto e le firme presenti sullo stesso, non ricordando di averle apposte e, nel merito, contestava le somme dovute in quanto sproporzionate rispetto all'attività effettivamente svolta, nonché per la mancanza dell'alea, in quanto gli avvocati avevano definito in sede stragiudiziale la controversia con la CP_1 [...]
senza chiedere neppure tutte le poste di danno ad ella spettanti. Controparte_3
Pertanto, chiedeva la revoca del d.i. opposto;
la dichiarazione di nullità del contratto aleatorio 26.06.2019 per impossibilità dell'oggetto e per mancanza dell'alea, nonché per errore sull'oggetto; la dichiarazione di congruità della somma corrisposta agli avvocati dalla e l'inesistenza di ulteriori crediti in favore di questi ultimi;
con CP_1 CP_3 vittoria di spese del giudizio. Nel procedimento di primo grado si costituivano gli avv.ti Michele e i Controparte_1 quali eccepivano preliminarmente la tardività dell'opposizione e nel merito deducevano l'infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto, con conferma del d.i. opposto;
in subordine chiedevano la condanna dell'opponente al pagamento di una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. L'appellante ha impugnato il capo di sentenza che ha riconosciuto agli avvocati CP_1
l'ulteriore l'importo di € 1.890,00 in aggiunta a quanto già corrisposto dall' CP_3 adducendo quale motivo di gravame:
- la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e l'erronea valutazione dei fatti di causa nella liquidazione agli avvocati dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 compensi professionali;
- l'omessa pronuncia sulla nullità del contratto aleatorio per mancanza oggettiva dell'alea e per errore sull'oggetto;
- l'erronea e sproporzionata liquidazione delle spese e degli onorari di lite.
pagina 2 di 8 Si costituivano nel presente grado di appello gli avv. Michele e i quali Controparte_1 eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del gravame, in quanto non rispettoso dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestavano i motivi di impugnazione e proponevano appello incidentale, chiedendo: “rigettare l'appello principale così come proposto dalla Sig.ra in quanto inammissibile, pretestuoso ed Parte_1 infondato;
• accogliere, di converso, l'appello incidentale e, per l'effetto: - accertare e dichiarare che l'ipotesi n.”3” del contratto di mandato in esame, contenente gli accordi economici sui compensi pattuiti in favore degli attuali appellanti incidentali è stata regolarmente e specificamente approvata per iscritto dall'attuale appellante;
- accertare e dichiarare l'efficacia dell'ipotesi n.”3” del contratto di mandato in esame contenente gli accordi economici sui compensi spettanti agli attuali appellanti incidentali;
- accertare e dichiarare la validità e la legittimità del contratto di mandato aleatorio in esame;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 3769/2020 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, 5^ sez. civ., dott. Nicola Di Foggia, in data 22.7.2020. • in via gradata e nella sola ipotesi in cui la S.V. Ill.ma non dovesse ritenersi formato il giudicato interno sull'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento del contratto di mandato del 26.6.2019, ammettere le richieste istruttorie espressamente reiterate nel presente atto di appello;
• con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi di 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive degli attuali appellanti incidentali, del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, del 30% per assistenza plurima, del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. che ha anticipato le spese e - analogamente Controparte_1 agli altri difensori avv. e avv. Giovanni Romano - non ha riscosso i Parte_2 compensi”. Tanto premesso, si osserva quanto segue. In via preliminare, si rileva che l'atto di impugnazione in esame appare rispettoso dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c. nella formulazione (introdotta dall'art.54 comma 1, lett. a) del d.l. 22-6-2012 n.83, convertito con modifiche nella legge n.134/2012), atteso che in esso risultano chiaramente individuati sia i punti della sentenza impugnata che la parte intende contestare, sia le ragioni di doglianza, sicché alla parte volitiva si affianca una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice. Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere riformata per le motivazioni di seguito esposte. Osserva il Tribunale che il thema decidendum del giudizio afferisce alla validità del mandato sottoscritto in data 26.06.2019 dalla sig.ra , nel quale sono stati Parte_1 convenuti con gli avvocati i compensi per l'attività professionale che questi CP_1 hanno svolto nell'interesse della appellante in relazione al sinistro occorsole in data 23.07.2018. Invero, sulla scorta di tale contratto professionale gli avvocati CP_1 hanno chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Napoli il decreto ingiuntivo n.
pagina 3 di 8 3769/2020, oggetto di opposizione in primo grado, e poi revocato con la sentenza impugnata. Giova evidenziare che l'appellante non ha contestato in primo grado di aver conferito mandato agli avvocati al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in CP_1 seguito all'investimento subito il 23/07/2018 a cagione del veicolo Fiat Panda tg. CM539TB di proprietà del sig. ed assicurato con la né che gli Parte_3 CP_3 avvocati abbiano svolto l'attività professionale, conclusasi con il pagamento in suo favore dell'indennizzo di € 19.000,00 da parte di Ciononostante, la CP_3
ha negato la validità del mandato sottoscritto in data 26.06.2019, Parte_1 disconoscendo il contenuto relativo alla pattuizione del compenso, non ricordando di averlo sottoscritto.
Ebbene, il giudice a quo, a fronte del deposito del documento da parte degli avvocati e della richiesta di verificazione da questi formulata, con ordinanza del CP_1
24.11.2021, ha rilevato “la superfluità di procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta alla scrittura privata (richiesta soltanto in via gradata dall'opposto), atteso il disconoscimento privo dei caratteri della specificità e determinatezza operato dall'opponente”. Pur riconoscendo la validità del contratto contenente il mandato professionale, il primo giudice ha tuttavia dichiarato l'inefficacia della clausola relativa ai compensi pattuiti, perché non “specificamente approvata per iscritto dalla ”. Di conseguenza, ha liquidato agli odierni appellati il Parte_1 compenso secondo le tariffe di cui al DM 55/2014 in considerazione dell'attività da questi svolta in favore della appellante. Orbene, ritiene questo Giudice che il mandato professionale sottoscritto in data 26.06.2019 debba essere considerato valido in ogni suo aspetto, anche in relazione alla parte contenente la determinazione dei compensi e segnatamente all'”ipotesi 3”, scelta dalla appellante, la cui approvazione risulta da questa sottoscritta anche nella successiva dichiarazione relativa alla accettazione di tutte le clausole del contratto, laddove si legge: “tutte le clausole del presente contratto ivi compresi il palmario, gli obblighi economici assunti dalla sottoscritta nei confronti dei difensori anche in caso di revoca del mandato, le garanzia patrimoniali fornite dalla sottoscritta per il soddisfacimento futuro del credito dei difensori ed il foro competente (…) sono state oggetto di trattativa individuale e sono state scelte liberamente dalla sottoscritta e per sua esclusiva convenienza anche patrimoniale”. Invero, nel caso in esame, si è in presenza di un corrispettivo aggiuntivo (c.d. palmario) promesso per iscritto dal cliente in favore del difensore nella misura determinata nell'ipotesi 3 del mandato professionale, ossia: “Esito positivo della vertenza (liquidazione e pagamento anche parziale del danno) […] : obbligo a carico Pt_4 della sottoscritta di corrispondere ai difensori, tenuto conto dell'importanza e difficoltà della prestazione professionale, dell'incertezza del suo esito e degli indubbi vantaggi patrimoniali e non che dovessero derivare alla sottoscritta in caso di esito negativo della vertenza anche in seguito al presente accordo, un palmario a titolo di liberalità d'uso e premio (per il risultato positivo conseguito) - che va ad aggiungersi ai compensi pagina 4 di 8 come innanzi indicati e come effettivamente pagati direttamente dai debitori - nella misura di € 5.000,00 (da dividere internamente in parti uguali tra i difensori) oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza contro più parti (30% in più per ogni controparte costituita oltre la prima), 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con il limite massimo (del palmario) del 20% oltre I.V.A. e C.A. dell'importo che verrà liquidato e pagato alla sottoscritta, per sorte, rivalutazione monetaria e danno da ritardo ovvero interessi, misura e percentuale così ridotte rispetto a quelle precedentemente richieste dai difensori a seguito di trattativa individuale tra le parti”. La giurisprudenza è costante nel ritenere “legittimo l'accordo intercorso tra cliente e professionista che, anche prima della riforma operata dal d.l. n. 223/2006, preveda - in favore del secondo - il pagamento di una somma ulteriore in caso di esito positivo della controversia o in caso di particolare gravosità dell'impegno (cd. palmario)” (cfr. Cass., 26/04/2012, n. 6519). Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità” (Cass. 12/01/2023, n. 717; Cass. 16.05.2022, n. 15563) e deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, come previsto dall'art. 13, comma 2, L. n. 247 del 2012, che ha disciplinato appunto il momento in cui il patto debba essere stipulato, che di regola è quello del conferimento dell'incarico professionale (cfr. Cass. n. 11597/2015; Cass. 24213/2021; Cass.15563/2022).
Orbene, nel caso di specie, il mandato professionale risulta conferito dalla sig.ra agli avvocati Liguori con atto scritto, sicché non v'è dubbio dell'avvenuta Parte_1 formazione del consenso contrattuale da parte della appellante in ordine al palmario ivi contenuto;
di talché deve senz'altro riconoscersi la sua validità ai fini della determinazione del compenso da liquidare agli avvocati Liguori. Ritiene, infatti, il Tribunale di dover condividere l'ordinanza del giudice di primo grado del 24.11.2021, in cui si è rilevato che il disconoscimento effettuato dalla opponente sia privo dei caratteri di specificità e determinatezza, e quindi risulta inidoneo a privare il documento dell'efficacia di prova privilegiata di cui all'art. 2702 c.c.. Ma prima ancora, va evidenziato che la statuizione del Giudice di prime cure in merito alla irritualità del disconoscimento operato dall'opponente non ha formato oggetto di uno specifico motivo di gravame, articolato nella deduzione di argomentazioni idonee a inficiare la pronuncia del primo giudice, ragion per cui sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno. Come noto, nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale il profilo relativo alla determinazione del compenso spettante al professionista è disciplinato dall'art. 2233 c.c., ai sensi del quale il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. La norma attribuisce, dunque, netta prevalenza alla libera determinazione negoziale, poiché i diversi criteri di determinazione sono ivi contemplati secondo un preciso ordine gerarchico o, meglio, secondo una scala preferenziale, che pone al primo posto l'accordo pagina 5 di 8 delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice. Questo, del resto, è l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia che, in modo costante, ha affermato che "il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice" (cfr. Cass., 25 gennaio 2017, n.1900; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30590; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29837).
Se ne ricava, pertanto, che il ricorso ai criteri sussidiari e recessivi (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista, come nel caso di specie, uno specifico accordo, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione, per effetto del principio di libera negoziazione sancito dal citato art. 2233 c.c. ed operante anche in tema di liquidazione del compenso spettante per l'esercizio della professione forense. Per le ragioni che precedono si deve ritenere di dover dare applicazione, ai fini dell'individuazione del compenso spettante agli avvocati Michele e al Controparte_1 contratto di mandato sottoscritto in data 26.06.2019, e in particolare all'ipotesi 3, accettata dalla sig.ra . Parte_1
Infine, non appare condivisibile la tesi di parte appellante, secondo cui il contratto in parola difetterebbe del requisito dell'alea, posto che la vertenza in relazione alla quale hanno svolto la loro attività gli avv.ti nell'interesse della , CP_1 Parte_1 in quanto relativa ad un sinistro stradale, presenta comunque dei margini di incertezza, nel senso che non può ritenersi assolutamente certo, a priori, l'esito favorevole della lite, sia pure limitata alla fase stragiudiziale. Ne deriva la legittimità della pretesa di pagamento azionata in via monitoria dagli appellati. Pertanto, l'appello principale deve essere rigettato e, in accoglimento dell'appello incidentale la sentenza impugnata deve essere riformata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 3769/2020 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, 6^ sez. civ., dott. Nicola di Foggia, in data 22.7.2020. A quanto esposto consegue, quindi, che agli appellati non spetti l'importo di euro 1890,00 oltre accessori di legge e spese generali, liquidato dal primo Giudice nella sentenza appellata, spettando ai medesimi soltanto l'importo di cui al decreto ingiuntivo n.3769/2020.
pagina 6 di 8 La novità assoluta delle questioni trattate giustifica la compensazione nella misura del 50 % delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo il restante 50% a carico della e determinando gli onorari nei valori medi per le fasi Parte_1 studio, introduttiva e decisionale del primo grado di giudizio e nel valore minimo per la fase istruttoria -trattazione del primo grado (in cui non vi è stata assunzione di prove costituende) e nei valori medi per le tre fasi ( di studio, introduttiva e decisionale) del secondo grado, applicando l'aumento del 30% ex art.4 comma 1 bis DM n.55/2014 per il secondo grado, stante l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT e avuto riguardo allo scaglione della causa da euro 1101 a euro 5200,00. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante (principale) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza N. 30910/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto dagli avvocati e Controparte_1 Pt_2
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, conferma il decreto
[...]
ingiuntivo n. 3769/2020 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, 6^ sez. civ., dott.
Nicola di Foggia, in data 22.7.2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
3. Compensa per la metà le spese relative al primo grado di giudizio;
Condanna al rimborso in favore degli avvocati e Parte_1 CP_1 Parte_2
della restante metà delle spese pari ad euro 544,50, per compensi, spese che si liquidano per intero in euro 1089,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore dell'avv. Controparte_1
4. Compensa per la metà le spese relative al secondo grado di giudizio;
Condanna al rimborso in favore degli avvocati e Parte_1 CP_1 della restante metà delle spese, pari ad euro 1179,15, spese Parte_2 che si liquidano per intero in euro 2358,30, di cui euro 2211,30 per compensi ed euro 147,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. CP_1
[...] pagina 7 di 8 5. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Napoli, addì 3-6-2025 Il Giudice, dott.ssa Luigia Stravino
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