Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 24634
CASS
Sentenza 13 settembre 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, relativa al ricorso 28017/2018. Le parti in causa sono una banca e il fallimento di una società, con la banca che ha contestato il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, il quale aveva ammesso solo parzialmente il suo credito. La banca ha richiesto l'ammissione al passivo del credito ipotecario comprensivo degli interessi convenzionali e del credito da scoperto di conto corrente, mentre il curatore del fallimento ha contestato la validità delle prove presentate dalla banca, in particolare riguardo alla conformità delle copie documentali e alla mancanza di liquidazione delle spese di esecuzione.

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che il disconoscimento della conformità delle copie non fosse stato effettuato in modo adeguato dal curatore, il quale non aveva specificato le differenze tra le copie e gli originali. Inoltre, ha stabilito che la mancata liquidazione delle spese di esecuzione non impedisce la loro ammissione al passivo fallimentare, potendo provvedervi il giudice delegato. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Nocera Inferiore per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di una corretta valutazione delle prove documentali e della loro ammissibilità nel contesto fallimentare.

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Commentari3

  • 1Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2DISCONOSCIMENTO CONFORMITÀ COPIE A ORIGINALI: necessità di indicare gli aspetti differenziali
    Avv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 25 maggio 2023

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  • 3DISCONOSCIMENTO FOTORIPRODUZIONI: si deve indicare in quali punti la copia costituisce un "falso"
    Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 25 maggio 2023

    ISSN 2385-1376 Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. Alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive. Questi i principi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 24634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24634
Data del deposito : 13 settembre 2021

Testo completo