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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/07/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 22 ottobre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.52/2022 R.G.Lav. vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Chiara Mestichelli del foro Parte_1 di Rieti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
OPPONENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Rita Del Signore e Carmine Barone, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Sulmona presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia dell' CP_1 OPPOSTO Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che nulla è dovuto a titolo di contributi in riferimento all'annualità 2013;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per intero le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.02.2022, il ricorrente, sig. ha convenuto l' , dinanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale, l' per ivi sentir accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla CP_1
CP_ Gestione Separata per gli anni 2013 e 2014 e, per l'effetto, sentir dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o
CP_ illegittimità e/o infondatezza delle Note del 21.6/22.7.2019 e 10.9/21.9.2020, con condanna dell'Ente alla
CP_ cancellazione del ricorrente dalla suddetta Gestione Separata dalla data di effettiva iscrizione (01.01.2013) fino al 2014; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nelle
CP_ richiamate note e nell'impugnato avviso di addebito n. 354 202100010289 40 000 per intervenuta prescrizione: in via ulteriormente subordinata e gradata, annullare le sanzioni e gli interessi applicati o ridurle ricalcolandone gli importi nella misura di legge. In ogni caso, con vittoria di spese.
L'ente previdenziale si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura della sentenza.
La controversia riguarda l'omesso versamento di contributi su reddito arti e professioni, “Gestione
Separata” , relative alle annualità del 2013 e del 2014. CP_1
1 In primo luogo, nel merito, ritiene il Tribunale di dovere condividere la più recente giurisprudenza del
Supremo Collegio che, con la sentenza n. 30344/2017 della Sezione Lavoro su professionisti ingegneri e architetti e pure con la recentissima sentenza n. 3799/2019 in tema di avvocati, ha ritenuto che l'iscrizione alla gestione separata sia obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi, anche iscritti in albi professionali, che CP_1 producano un reddito non soggetto a contribuzione presso la propria Cassa professionale, per motivi derivanti dalla regolamentazione di detta ed in relazione a tale reddito che superi la soglia di €.5.000,00 prevista Pt_2 per l'iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi che svolgono attività in modo occasionale.
Sulla scorta dell'art. 2 comma 26 della l. n. 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18 d.l.
n. 98/2010, il principio di esclusività della contribuzione dei professionisti iscritti in Albi e nelle rispettive
Casse previdenziali professionali comporta infatti che l'attività esercitata e il relativo reddito vengano sottoposti a contribuzione dall'uno o dall'altro Ente previdenziale, ciò che non è accaduto nel caso di specie per il periodo in oggetto, nel corso del quale parte ricorrente non ha corrisposto - per sua stessa ammissione - che il contributo minimo del 4%, integrativo, non essendo tenuta al pagamento del contributo soggettivo, in quanto produttrice di un reddito inferiore alla soglia minima stabilita dalla per l'iscrizione alla CP_2 medesima, in conseguenza della presunzione di non continuità dell'attività così esercitata.
Le superiori conclusioni derivano dall'esame della normativa dettata in subiecta materia. Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'".
Al fine di dirimere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, il Legislatore è successivamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva), e cioè con l'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2010, conv. in L. 111/2010, con cui è stato "chiarito" che "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il CP_1 cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 , in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995". Con tale disposizione il legislatore ha quindi esplicitato che l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi
2 che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, "ovvero" per coloro che svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi (indicati nell'allegato A al d.l.vo n. 509/1994, richiamato dal d.l.vo n. 103/1996, richiamati dal comma 11 dell'art. 18 cit., il primo dei quali è proprio la ). CP_2
La Suprema Corte, nella recentissima sentenza della Sezione Lavoro n. 3799/2019, ha ribadito l'interpretazione sul punto già resa da Cass., S.L. n. 30344/2017; in particolare, la Corte nella più recente delle due sentenze citate ha affermato: "26. La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa
Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1° I. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della
Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
3 Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma
12, d.l. n. 98 del 2010, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l . CP_1
La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la
Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che la Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n.10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995
e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione ( vd. I. n. 228 del 2012 e I. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di <(...) una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita> (Corte Cost. n. 259 del
2017).
Non è in discussione nel caso di specie la realizzazione del presupposto impositivo per l'anno di imposta
2013 né appare condivisibile la tesi relativa all'esclusione dell'assoggettabilità ad obbligo di iscrizione per mancata produzione di redditi inferiori alla soglia di € 5.000,00, giacché l'unica disposizione che fissi una soglia minima di €5.000,00, come tetto al di sotto del quale la prestazione può non costituire attività professionale, è quella prevista dall'art. 44, comma 2, del DL 269/03 per le "collaborazioni occasionali', che non ricorrono nel caso di specie.
Viene, quindi, in rilievo la questione relativa all'eccepita prescrizione dei crediti portati nell'avviso notificato alla ricorrente.
Costituisce circostanza pacifica che la pretesa creditoria oggetto dell'avviso opposto sia assoggettata al termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3, comma 9, lett. a) della legge n. 335/95.
4 Il termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla suddetta legge, pur avendo caratteristiche, funzioni e natura diverse dalla prescrizione civile, ha in comune con essa i termini iniziale e finale di decorrenza.
Il termine iniziale dello stesso quindi, a norma dell'art. 2935 c.c. "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e, pertanto, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, momento in cui tale credito diventa esigibile.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. n. 27950 del 31-10-2018; cfr. anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 16-09-2019, n. 23040; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-02-2020, n.
5413) "… il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"".
Per individuare, dunque, la data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, bisogna tener conto dell'ultima data utile per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata (coincidente col termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche), stabilita, anno per anno, dalla normazione secondaria, e quindi per i contributi relativi all'anno di imposta 2013 (Unico 2014), la scadenza originaria del 16 giugno 2014 è stata prorogata con DPCM 13 giugno 2014 (in G.U. n. 137 del 16 giugno 2014) al 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione e al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, il D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44 del 26.4.2012, in sede di conversione ha previsto, in via permanente, che gli adempimenti fiscali “che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Nel caso di specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, c. 9, L. 335/1995 ha iniziato a decorrere, dunque, dal 20.08.2014 e, come documentalmente provato è stato interrotto dall' CP_1 con lettera racc.ta AR del 22.07.2019, ossia quando il termine di prescrizione che trattasi non era ancora spirato.
5 Né, può attribuirsi, nel caso in esame, alcun valore interruttivo della prescrizione alle dichiarazioni dei redditi presentati dall'opponente con riferimento all'anno in questione giacché, non risultando compilato il quadro "RR" relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all , non v'è alcun atto CP_1 ricognitivo da parte della ricorrente del proprio debito contributivo.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018; cfr. anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 16-09-2019, n. 23040) sulla scia di un orientamento ormai consolidato statuendo che "3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, Controparte_3 art. 1, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (Cass. 13463/2017 cit.).
3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità CP_1 del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi... allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso d'impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
Non può quindi essere condivisa la conclusione secondo cui il termine avrebbe avuto corso solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
E neppure può esserle contestato alcun dolo, idoneo a sospendere la prescrizione, giacché, alla luce della documentazione versata in atti, non appare possibile contestarle una "condotta dolosa di occultamento" giacché
6 la stessa ha integralmente dichiarato i propri redditi da lavoro e, ex actis, non risulta sia stato svolto alcun accertamento da parte dell , non rientrando certamente nelle ipotesi previste dall'art. 2941 Controparte_3
c.c. comma 8 la mera ignoranza del fatto generatore del diritto o il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto.
Ed invero, secondo la Suprema Corte che si è pronunciata reiteratamente sul punto (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 27/02/2020 n. 5413; Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 14-06-2019 n. 16038; Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord. del 27-05-2019 n. 14410), si è ormai consolidato il principio di diritto secondo "cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire,
e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini d'impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014)"
Quindi, precisa ancora la Corte di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 14-06-2019 n. 16038; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-05-2019 n. 14410) "in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all , né ad un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali CP_1 controlli che l può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (cfr. CP_1
Cass. sent. n. 17769/2015)".
Dunque, nella fattispecie che ci occupa, in assenza di specifica prova dell in ordine alla CP_1 consapevolezza di parte ricorrente di porre in essere un comportamento idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (in quanto non solo non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento ma
è richiesta anche, la piena consapevolezza del contribuente - cfr. Cass. civ. Sez. V Sent. 30/01/2020 n. 2139;
Cass. civ. Sez. V 08/10/2019, n. 25057) e in atti non emergendo aliunde alcun elemento che faccia propendere in tal senso (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 16-09-2019, n. 23040 che riserva ogni valutazione caso per caso al Giudice), deve ritenersi che la mancata compilazione del quadro RR ad opera di parte ricorrente fosse conseguenza del fatto che l'opponente non era all'epoca iscritto alla Gestione Separata (da cui derivava l'onere della compilazione) e, pertanto, detta condotta deve ritenersi assistita da buona fede essendo stato, peraltro, tale obbligo per molto tempo oggetto di contestazioni anche sulla base di difformi pronunzie.
Conseguentemente, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, a parere di questo giudice, non ricorre CP_ nella fattispecie alcun dolo giacché, avendo l attestato nell'avviso bonario che risultava dalla dichiarazione dei redditi la produzione di un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non può ritenersi dolosamente occultato in dichiarazione ciò che l ha rilevato dalla dichiarazione stessa. CP_1
Per la contribuzione riferita al 2014, la proroga della scadenza dei termini di versamento disposta con
DPCM del 9.6.2015, in G.U. n. 134 del 12.06.2015, in forza del quale i termini per il pagamento dei tributi e contributi da Unico 2015-redditi 2014, tra cui rientrano quelli per cui è causa, sono stati differiti al 6.7.2015 senza alcuna maggiorazione e al 20.8.2015 con maggiorazione dello 0,40%.
7 Va inoltre considerato che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.
3. comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, per effetto della quale il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) si considera neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Pertanto, in base al citato art. 37, comma 2, DL. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, come nel caso di specie, la CP_1 prescrizione di cinque anni prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 si allunga di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione.
Prendendo a riferimento quale dies a quo il termine di scadenza dei termini di legge per il pagamento dei contributi, per effetto delle proroghe normativamente disposte con i richiamati DPCM e considerando i
129 gg. di sospensione COVID come sopra indicati, il termine prescrizionale alla data del 21.09.2020 di ricevimento della richiesta di pagamento della contribuzione per l'annualità 2014, essendo venuto a CP_1 scadere il successivo 15.11.2020.
Conclusivamente, tutte le ragioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarato che non sono dovute per intervenuta prescrizione le somme richieste dall' con avviso di addebito CP_1 impugnato in riferimento all'annualità 2013.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, sussistono gravo ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Sulmona, 15 ottobre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
8
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 22 ottobre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.52/2022 R.G.Lav. vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Chiara Mestichelli del foro Parte_1 di Rieti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
OPPONENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Rita Del Signore e Carmine Barone, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Sulmona presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia dell' CP_1 OPPOSTO Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che nulla è dovuto a titolo di contributi in riferimento all'annualità 2013;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per intero le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.02.2022, il ricorrente, sig. ha convenuto l' , dinanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale, l' per ivi sentir accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla CP_1
CP_ Gestione Separata per gli anni 2013 e 2014 e, per l'effetto, sentir dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o
CP_ illegittimità e/o infondatezza delle Note del 21.6/22.7.2019 e 10.9/21.9.2020, con condanna dell'Ente alla
CP_ cancellazione del ricorrente dalla suddetta Gestione Separata dalla data di effettiva iscrizione (01.01.2013) fino al 2014; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nelle
CP_ richiamate note e nell'impugnato avviso di addebito n. 354 202100010289 40 000 per intervenuta prescrizione: in via ulteriormente subordinata e gradata, annullare le sanzioni e gli interessi applicati o ridurle ricalcolandone gli importi nella misura di legge. In ogni caso, con vittoria di spese.
L'ente previdenziale si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura della sentenza.
La controversia riguarda l'omesso versamento di contributi su reddito arti e professioni, “Gestione
Separata” , relative alle annualità del 2013 e del 2014. CP_1
1 In primo luogo, nel merito, ritiene il Tribunale di dovere condividere la più recente giurisprudenza del
Supremo Collegio che, con la sentenza n. 30344/2017 della Sezione Lavoro su professionisti ingegneri e architetti e pure con la recentissima sentenza n. 3799/2019 in tema di avvocati, ha ritenuto che l'iscrizione alla gestione separata sia obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi, anche iscritti in albi professionali, che CP_1 producano un reddito non soggetto a contribuzione presso la propria Cassa professionale, per motivi derivanti dalla regolamentazione di detta ed in relazione a tale reddito che superi la soglia di €.5.000,00 prevista Pt_2 per l'iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi che svolgono attività in modo occasionale.
Sulla scorta dell'art. 2 comma 26 della l. n. 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18 d.l.
n. 98/2010, il principio di esclusività della contribuzione dei professionisti iscritti in Albi e nelle rispettive
Casse previdenziali professionali comporta infatti che l'attività esercitata e il relativo reddito vengano sottoposti a contribuzione dall'uno o dall'altro Ente previdenziale, ciò che non è accaduto nel caso di specie per il periodo in oggetto, nel corso del quale parte ricorrente non ha corrisposto - per sua stessa ammissione - che il contributo minimo del 4%, integrativo, non essendo tenuta al pagamento del contributo soggettivo, in quanto produttrice di un reddito inferiore alla soglia minima stabilita dalla per l'iscrizione alla CP_2 medesima, in conseguenza della presunzione di non continuità dell'attività così esercitata.
Le superiori conclusioni derivano dall'esame della normativa dettata in subiecta materia. Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'".
Al fine di dirimere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, il Legislatore è successivamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva), e cioè con l'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2010, conv. in L. 111/2010, con cui è stato "chiarito" che "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il CP_1 cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 , in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995". Con tale disposizione il legislatore ha quindi esplicitato che l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi
2 che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, "ovvero" per coloro che svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi (indicati nell'allegato A al d.l.vo n. 509/1994, richiamato dal d.l.vo n. 103/1996, richiamati dal comma 11 dell'art. 18 cit., il primo dei quali è proprio la ). CP_2
La Suprema Corte, nella recentissima sentenza della Sezione Lavoro n. 3799/2019, ha ribadito l'interpretazione sul punto già resa da Cass., S.L. n. 30344/2017; in particolare, la Corte nella più recente delle due sentenze citate ha affermato: "26. La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa
Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1° I. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della
Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
3 Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma
12, d.l. n. 98 del 2010, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l . CP_1
La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la
Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che la Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n.10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995
e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione ( vd. I. n. 228 del 2012 e I. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di <(...) una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita> (Corte Cost. n. 259 del
2017).
Non è in discussione nel caso di specie la realizzazione del presupposto impositivo per l'anno di imposta
2013 né appare condivisibile la tesi relativa all'esclusione dell'assoggettabilità ad obbligo di iscrizione per mancata produzione di redditi inferiori alla soglia di € 5.000,00, giacché l'unica disposizione che fissi una soglia minima di €5.000,00, come tetto al di sotto del quale la prestazione può non costituire attività professionale, è quella prevista dall'art. 44, comma 2, del DL 269/03 per le "collaborazioni occasionali', che non ricorrono nel caso di specie.
Viene, quindi, in rilievo la questione relativa all'eccepita prescrizione dei crediti portati nell'avviso notificato alla ricorrente.
Costituisce circostanza pacifica che la pretesa creditoria oggetto dell'avviso opposto sia assoggettata al termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3, comma 9, lett. a) della legge n. 335/95.
4 Il termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla suddetta legge, pur avendo caratteristiche, funzioni e natura diverse dalla prescrizione civile, ha in comune con essa i termini iniziale e finale di decorrenza.
Il termine iniziale dello stesso quindi, a norma dell'art. 2935 c.c. "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e, pertanto, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, momento in cui tale credito diventa esigibile.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. n. 27950 del 31-10-2018; cfr. anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 16-09-2019, n. 23040; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-02-2020, n.
5413) "… il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"".
Per individuare, dunque, la data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, bisogna tener conto dell'ultima data utile per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata (coincidente col termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche), stabilita, anno per anno, dalla normazione secondaria, e quindi per i contributi relativi all'anno di imposta 2013 (Unico 2014), la scadenza originaria del 16 giugno 2014 è stata prorogata con DPCM 13 giugno 2014 (in G.U. n. 137 del 16 giugno 2014) al 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione e al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, il D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44 del 26.4.2012, in sede di conversione ha previsto, in via permanente, che gli adempimenti fiscali “che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Nel caso di specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, c. 9, L. 335/1995 ha iniziato a decorrere, dunque, dal 20.08.2014 e, come documentalmente provato è stato interrotto dall' CP_1 con lettera racc.ta AR del 22.07.2019, ossia quando il termine di prescrizione che trattasi non era ancora spirato.
5 Né, può attribuirsi, nel caso in esame, alcun valore interruttivo della prescrizione alle dichiarazioni dei redditi presentati dall'opponente con riferimento all'anno in questione giacché, non risultando compilato il quadro "RR" relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all , non v'è alcun atto CP_1 ricognitivo da parte della ricorrente del proprio debito contributivo.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018; cfr. anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 16-09-2019, n. 23040) sulla scia di un orientamento ormai consolidato statuendo che "3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, Controparte_3 art. 1, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (Cass. 13463/2017 cit.).
3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità CP_1 del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi... allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso d'impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
Non può quindi essere condivisa la conclusione secondo cui il termine avrebbe avuto corso solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
E neppure può esserle contestato alcun dolo, idoneo a sospendere la prescrizione, giacché, alla luce della documentazione versata in atti, non appare possibile contestarle una "condotta dolosa di occultamento" giacché
6 la stessa ha integralmente dichiarato i propri redditi da lavoro e, ex actis, non risulta sia stato svolto alcun accertamento da parte dell , non rientrando certamente nelle ipotesi previste dall'art. 2941 Controparte_3
c.c. comma 8 la mera ignoranza del fatto generatore del diritto o il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto.
Ed invero, secondo la Suprema Corte che si è pronunciata reiteratamente sul punto (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 27/02/2020 n. 5413; Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 14-06-2019 n. 16038; Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord. del 27-05-2019 n. 14410), si è ormai consolidato il principio di diritto secondo "cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire,
e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini d'impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014)"
Quindi, precisa ancora la Corte di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro Ord. del 14-06-2019 n. 16038; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-05-2019 n. 14410) "in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all , né ad un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali CP_1 controlli che l può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (cfr. CP_1
Cass. sent. n. 17769/2015)".
Dunque, nella fattispecie che ci occupa, in assenza di specifica prova dell in ordine alla CP_1 consapevolezza di parte ricorrente di porre in essere un comportamento idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (in quanto non solo non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento ma
è richiesta anche, la piena consapevolezza del contribuente - cfr. Cass. civ. Sez. V Sent. 30/01/2020 n. 2139;
Cass. civ. Sez. V 08/10/2019, n. 25057) e in atti non emergendo aliunde alcun elemento che faccia propendere in tal senso (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 16-09-2019, n. 23040 che riserva ogni valutazione caso per caso al Giudice), deve ritenersi che la mancata compilazione del quadro RR ad opera di parte ricorrente fosse conseguenza del fatto che l'opponente non era all'epoca iscritto alla Gestione Separata (da cui derivava l'onere della compilazione) e, pertanto, detta condotta deve ritenersi assistita da buona fede essendo stato, peraltro, tale obbligo per molto tempo oggetto di contestazioni anche sulla base di difformi pronunzie.
Conseguentemente, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, a parere di questo giudice, non ricorre CP_ nella fattispecie alcun dolo giacché, avendo l attestato nell'avviso bonario che risultava dalla dichiarazione dei redditi la produzione di un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non può ritenersi dolosamente occultato in dichiarazione ciò che l ha rilevato dalla dichiarazione stessa. CP_1
Per la contribuzione riferita al 2014, la proroga della scadenza dei termini di versamento disposta con
DPCM del 9.6.2015, in G.U. n. 134 del 12.06.2015, in forza del quale i termini per il pagamento dei tributi e contributi da Unico 2015-redditi 2014, tra cui rientrano quelli per cui è causa, sono stati differiti al 6.7.2015 senza alcuna maggiorazione e al 20.8.2015 con maggiorazione dello 0,40%.
7 Va inoltre considerato che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.
3. comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, per effetto della quale il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) si considera neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Pertanto, in base al citato art. 37, comma 2, DL. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, come nel caso di specie, la CP_1 prescrizione di cinque anni prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 si allunga di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione.
Prendendo a riferimento quale dies a quo il termine di scadenza dei termini di legge per il pagamento dei contributi, per effetto delle proroghe normativamente disposte con i richiamati DPCM e considerando i
129 gg. di sospensione COVID come sopra indicati, il termine prescrizionale alla data del 21.09.2020 di ricevimento della richiesta di pagamento della contribuzione per l'annualità 2014, essendo venuto a CP_1 scadere il successivo 15.11.2020.
Conclusivamente, tutte le ragioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarato che non sono dovute per intervenuta prescrizione le somme richieste dall' con avviso di addebito CP_1 impugnato in riferimento all'annualità 2013.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, sussistono gravo ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Sulmona, 15 ottobre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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