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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3162/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3162/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Paola GHISOLFI, elettivamente domiciliata in Parte_1
C.so Barale n. 41, Borgo San Dalmazzo (CN) presso il difensore Avv. Paola GHISOLFI
e on il patrocinio dell'Avv. Romina GIRAUDO, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Via Piave n. 6, Costigliole Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Romina GIRAUDO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio congiunto (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da condizioni concordate nel ricorso congiunto, che di seguito si riportano, chiedendo congiuntamente: “che codesto Ill.mo Tribunale, Voglia modificare parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 27.12.2012 pubblicata il 17.01.2013, disponendo che il Signor sia tenuto a versare alla sig.ra , a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio assegno mensile di €. 300,00, annualmente rivalutato secondo gli Per_1
indici Istat” Il P.M. è intervenuto in data 3.12.2025 esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.11.2025, i sig.ri e hanno depositato ricorso congiunto per Parte_1 Controparte_1
la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 26/2013, emessa il 27.12.2012 e pubblicata il 17.1.2013, a definizione del procedimento n. 2643/2012 (parzialmente modificata con decreto n. 437/2016 emesso il 14.1.2016 e pubblicato il 9.2.2016, con riguardo ai tempi di permanenza del figlio – al tempo minorenne – presso il padre, ferme le altre condizioni).
In particolari i sig.ri e hanno richiesto, congiuntamente, la riduzione del contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento posto a carico del sig. a favore del figlio maggiorenne che, a partire dal CP_1 Per_1
mese di ottobre 2025, ha intrapreso un rapporto lavorativo con la ditta paterna, con un contratto di apprendistato per la durata di 54 mesi.
Il Presidente ha nominato il Giudice relatore che, acquisito il parere favorevole del P.M., ha riferito in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che la rimodulazione del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne che sta entrando nel mondo del Per_1
lavoro, non è contraria a disposizioni di legge e risulta rispondente all'interesse del figlio stesso.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite stanti la natura della causa e l'accordo delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c. 5 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) di cui alla sentenza di divorzio n. 26/2013, emessa il 27.12.2012 e pubblicata il 17.1.2013 a definizione del procedimento n. 2643/2012, sentenza come già parzialmente modificata con decreto del Tribunale di
Cuneo n. 437/2016, emesso il 14.1.2016 e pubblicato il 9.2.2016:
DISPONE in conformità alla condizione di cui al ricorso congiunto;
FERMO il resto;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, in data 11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3162/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Paola GHISOLFI, elettivamente domiciliata in Parte_1
C.so Barale n. 41, Borgo San Dalmazzo (CN) presso il difensore Avv. Paola GHISOLFI
e on il patrocinio dell'Avv. Romina GIRAUDO, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Via Piave n. 6, Costigliole Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Romina GIRAUDO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio congiunto (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da condizioni concordate nel ricorso congiunto, che di seguito si riportano, chiedendo congiuntamente: “che codesto Ill.mo Tribunale, Voglia modificare parzialmente la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 27.12.2012 pubblicata il 17.01.2013, disponendo che il Signor sia tenuto a versare alla sig.ra , a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio assegno mensile di €. 300,00, annualmente rivalutato secondo gli Per_1
indici Istat” Il P.M. è intervenuto in data 3.12.2025 esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.11.2025, i sig.ri e hanno depositato ricorso congiunto per Parte_1 Controparte_1
la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 26/2013, emessa il 27.12.2012 e pubblicata il 17.1.2013, a definizione del procedimento n. 2643/2012 (parzialmente modificata con decreto n. 437/2016 emesso il 14.1.2016 e pubblicato il 9.2.2016, con riguardo ai tempi di permanenza del figlio – al tempo minorenne – presso il padre, ferme le altre condizioni).
In particolari i sig.ri e hanno richiesto, congiuntamente, la riduzione del contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento posto a carico del sig. a favore del figlio maggiorenne che, a partire dal CP_1 Per_1
mese di ottobre 2025, ha intrapreso un rapporto lavorativo con la ditta paterna, con un contratto di apprendistato per la durata di 54 mesi.
Il Presidente ha nominato il Giudice relatore che, acquisito il parere favorevole del P.M., ha riferito in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che la rimodulazione del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne che sta entrando nel mondo del Per_1
lavoro, non è contraria a disposizioni di legge e risulta rispondente all'interesse del figlio stesso.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite stanti la natura della causa e l'accordo delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c. 5 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) di cui alla sentenza di divorzio n. 26/2013, emessa il 27.12.2012 e pubblicata il 17.1.2013 a definizione del procedimento n. 2643/2012, sentenza come già parzialmente modificata con decreto del Tribunale di
Cuneo n. 437/2016, emesso il 14.1.2016 e pubblicato il 9.2.2016:
DISPONE in conformità alla condizione di cui al ricorso congiunto;
FERMO il resto;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, in data 11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi