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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5061/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5061/2024 tra
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 15 settembre 2025 sono comparsi:
Per l'avv. Antonino Placenti, in sostituzione dell'avv. CANNIZZARO Parte_2 VINCENZO, che si riporta agli atti depositati Per il l'avv. PIRRONE DAVIDE che si ripota Controparte_1 alla note depositate a cui rinvia. Entrambi chiedono che la causa venga decisa . Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione
Alle ore 18,30 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Giudice
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 15 settembre
2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO Parte_1 C.F._1
VINCENZO
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PIRRONE DAVIDE
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa :
a) Accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
b) Condanna l'opponente al pagamento, in favore del opposto, della somma di € CP_1
14.956,20 oltre interessi dalla domanda al saldo pagina 2 di 10 c) Pone a carico del opposto le spese del procedimento monitorio CP_1
c) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3900,00 , oltre iva, cpa e spese forfettarie.
In Fatto e in diritto
Con atto di opposizione, regolarmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 4889/2023 del 29/12/2023 di cui al procedimento R.G. 14421/2023 con il quale il Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto di pagare, in favore del Parte_3
somma di € 14.956,20 oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alle spese del
[...]
monitorio .
Esponeva di essere proprietario di un'unità immobiliare sita nel Condominio CP_1 Parte_3
4 in , identificata catastalmente al N.C.E.U al foglio 62 part. 548 sub 15.
[...] CP_2
Il 31/10/23 il si riuniva in assemblea e discuteva uno dei punti all'ordine del giorno che era CP_1
quello relativo alle determinazioni da adottare in merito al pagamento delle fatture Amap dell'utenza idrica del condominio. Ciò in quanto dalle fatture emerse nei trimestri precedenti si era registrato un consumo idrico anomalo.
L'opponente precisava di non essere presente personalmente alla citata assemblea, e che il fratello
, anch'egli proprietario di un'altra unità immobiliare, sempre nello stesso condominio, Persona_1
falsificando una delega, aveva assunto le vesti di suo rappresentante e aveva riconosciuto il debito,
relativo ai consumi idrici , nei confronti del Condominio impegnandosi a richiedere un prestito per far fronte all'impegno economico da sostenere. Riteneva illegittima tale delibera con cui l'assemblea gli concedeva un termine di 15 giorni per provvedere al pagamento.
Precisava di non avere mai avuto alcuna comunicazione né dall'Amap, né dal Condominio di tali consumi anomali.
pagina 3 di 10 Riteneva che il gestore del servizio idrico nel caso oggetto della controversia, avrebbe CP_3
dovuto informare immediatamente l'utente della presenza di consumi anomali di acqua per non aggravare il danno.
Riteneva, comunque, il decreto ingiuntivo nullo in quanto la parte opposta aveva omesso di notificare il ricorso per decreto ingiuntivo, impedendogli la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della sua difesa e del contraddittorio.
Ciò premesso chiedeva pertanto di :
- Disporre la chiamata in causa del terzo al quale è comune la presente causa;
CP_3
- Dichiarare la nullità formale del decreto ingiuntivo per i motivi esposti;
- Accogliere la domanda riconvenzionale e condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 14.956,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il condominio opposto che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedeva in via principale, dichiarare la legittimità e fondatezza del credito vantato dal condominio e con esso del
D.I. n. 4889/2023 (R.G. 14421/2023); rigettare la chiamata in giudizio del terzo CP_3
rigettare la domanda riconvenzionale formulata del debitore opponente;
accogliere la condanna per lite temeraria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese illiquide al 15%, CPA al
4% ove dovute e come per legge”.
Questo decidente non autorizzava la chiamata in causa del terzo , istruiva la causa ed infine rinviava per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 15 settembre 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre analizzare la richiesta dell'opponente di dichiarare la nullità formale del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato senza l'allegazione del ricorso .
Tale richiesta è fondata e il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace per i motivi che seguono . pagina 4 di 10 E' pacifico che all'opponente sia stato notificato solo il decreto ingiuntivo, senza il ricorso monitorio e, quindi, l'atto notificato risulta privo dell'esposizione del petitum e della causa petendi, con conseguente nullità della detta notifica.
Deve pertanto ritenersi ammissibile l'opposizione proposta dalla parte opponente per far valere il vizio della notifica del decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, si deve dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
La Suprema Corte è uniforme nel ritenere che la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è
indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo.
In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza che il creditore opposto abbia notificato il decreto medesimo senza l'allegazione del ricorso , non rende inesistente la notifica.
L'inesistenza, infatti, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - ipotesi che, nel caso di specie, pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso dalla parte attrice - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
La declaratoria di inefficacia del decreto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione, se vale a rimuovere l'intimazione di pagamento, non tocca tuttavia la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Pertanto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto pagina 5 di 10 processuale, ancorché su iniziativa della parte opponente (convenuta in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente .
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione.
Inoltre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente,
avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione .
Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie il opposto ha dato prova del proprio credito CP_1
depositando la delibera del 31/10/23 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto.
L' opponente, nel presente giudizio, non ha impugnato tale delibera .
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 9839/2021, mutando un precedente orientamento, ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può
sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare pagina 6 di 10 nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del
Codice civile.
In sostanza, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase processuale a cognizione piena, nel rispetto delle regole specifiche riguardanti la contestazione delle delibere condominiali non vi sono limiti in relazione alla valutazione della loro legittimità.
Ai fini della decisione occorre distinguere tra annullabilità e nullità delle delibere condominiali.
La questione, oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nel 2005 che ha affermato: “ sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto". Di contro, sono da "qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
Di recente la Cassazione a Sezioni Unite, con la sopracitata sentenza n 9839/2021 ha affermato che “in
tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola
generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la
categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza
originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia
contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle pagina 7 di 10 spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le
deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione
delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla
convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari,
cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c.” (Cass. Sez. U, Sent. 14/04/2021, n. 9839)
La distinzione è rilevante non solo ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, in quanto il termine di decadenza di trenta giorni dalla approvazione o, comunque, dalla comunicazione della delibera, si applica solo in ipotesi di contestazioni relative alla annullabilità della stessa, ma anche in relazione alla rilevabilità d'ufficio del vizio, che opera soltanto in caso di nullità della delibera, posto che la validità della delibera è elemento costitutivo della domanda di pagamento e come tale il giudice è chiamato ad appurarla .
Nella fattispecie i vizi dedotti dall'opponente riguardano l'annullabilità della delibera del 31/10/23, tale delibera , non essendo stata impugnata dall'opponente , è valida ed efficace , costituisce titolo di credito del e, di per sè, prova l'esistenza del credito. CP_1
L'opponente ritiene che vi sia una responsabilità dell'Amap, ritiene inoltre che il proprio fratello
, anch'egli proprietario di un'altra unità immobiliare, sempre nello stesso condominio, Persona_1
abbia falsificato la delega, e assunto le vesti di suo rappresentante votando favorevolmente all'assemblea del 31-10-2023.
L'opponente contro tali soggetti, che non fanno parte del giudizio, potrà proporre altri procedimenti,
infatti, oggetto del presente giudizio è solo l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 4889/2023 del
29/12/2023.
Per tutti i motivi esposti, va dichiarata la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e,
per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto .
pagina 8 di 10 L' opponente va comunque condannato al pagamento, in favore del opposto, della CP_1
somma di € 14.956,20 , oltre interessi dalla domanda al saldo
Si pongono a carico del opposto le spese del procedimento monitorio. CP_1
Stante la soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo
Il Got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5061/2024 tra
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 15 settembre 2025 sono comparsi:
Per l'avv. Antonino Placenti, in sostituzione dell'avv. CANNIZZARO Parte_2 VINCENZO, che si riporta agli atti depositati Per il l'avv. PIRRONE DAVIDE che si ripota Controparte_1 alla note depositate a cui rinvia. Entrambi chiedono che la causa venga decisa . Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione
Alle ore 18,30 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Giudice
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 15 settembre
2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO Parte_1 C.F._1
VINCENZO
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PIRRONE DAVIDE
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa :
a) Accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
b) Condanna l'opponente al pagamento, in favore del opposto, della somma di € CP_1
14.956,20 oltre interessi dalla domanda al saldo pagina 2 di 10 c) Pone a carico del opposto le spese del procedimento monitorio CP_1
c) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3900,00 , oltre iva, cpa e spese forfettarie.
In Fatto e in diritto
Con atto di opposizione, regolarmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 4889/2023 del 29/12/2023 di cui al procedimento R.G. 14421/2023 con il quale il Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto di pagare, in favore del Parte_3
somma di € 14.956,20 oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alle spese del
[...]
monitorio .
Esponeva di essere proprietario di un'unità immobiliare sita nel Condominio CP_1 Parte_3
4 in , identificata catastalmente al N.C.E.U al foglio 62 part. 548 sub 15.
[...] CP_2
Il 31/10/23 il si riuniva in assemblea e discuteva uno dei punti all'ordine del giorno che era CP_1
quello relativo alle determinazioni da adottare in merito al pagamento delle fatture Amap dell'utenza idrica del condominio. Ciò in quanto dalle fatture emerse nei trimestri precedenti si era registrato un consumo idrico anomalo.
L'opponente precisava di non essere presente personalmente alla citata assemblea, e che il fratello
, anch'egli proprietario di un'altra unità immobiliare, sempre nello stesso condominio, Persona_1
falsificando una delega, aveva assunto le vesti di suo rappresentante e aveva riconosciuto il debito,
relativo ai consumi idrici , nei confronti del Condominio impegnandosi a richiedere un prestito per far fronte all'impegno economico da sostenere. Riteneva illegittima tale delibera con cui l'assemblea gli concedeva un termine di 15 giorni per provvedere al pagamento.
Precisava di non avere mai avuto alcuna comunicazione né dall'Amap, né dal Condominio di tali consumi anomali.
pagina 3 di 10 Riteneva che il gestore del servizio idrico nel caso oggetto della controversia, avrebbe CP_3
dovuto informare immediatamente l'utente della presenza di consumi anomali di acqua per non aggravare il danno.
Riteneva, comunque, il decreto ingiuntivo nullo in quanto la parte opposta aveva omesso di notificare il ricorso per decreto ingiuntivo, impedendogli la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della sua difesa e del contraddittorio.
Ciò premesso chiedeva pertanto di :
- Disporre la chiamata in causa del terzo al quale è comune la presente causa;
CP_3
- Dichiarare la nullità formale del decreto ingiuntivo per i motivi esposti;
- Accogliere la domanda riconvenzionale e condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 14.956,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il condominio opposto che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente e chiedeva in via principale, dichiarare la legittimità e fondatezza del credito vantato dal condominio e con esso del
D.I. n. 4889/2023 (R.G. 14421/2023); rigettare la chiamata in giudizio del terzo CP_3
rigettare la domanda riconvenzionale formulata del debitore opponente;
accogliere la condanna per lite temeraria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese illiquide al 15%, CPA al
4% ove dovute e come per legge”.
Questo decidente non autorizzava la chiamata in causa del terzo , istruiva la causa ed infine rinviava per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 15 settembre 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre analizzare la richiesta dell'opponente di dichiarare la nullità formale del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato senza l'allegazione del ricorso .
Tale richiesta è fondata e il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace per i motivi che seguono . pagina 4 di 10 E' pacifico che all'opponente sia stato notificato solo il decreto ingiuntivo, senza il ricorso monitorio e, quindi, l'atto notificato risulta privo dell'esposizione del petitum e della causa petendi, con conseguente nullità della detta notifica.
Deve pertanto ritenersi ammissibile l'opposizione proposta dalla parte opponente per far valere il vizio della notifica del decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, si deve dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
La Suprema Corte è uniforme nel ritenere che la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è
indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo.
In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza che il creditore opposto abbia notificato il decreto medesimo senza l'allegazione del ricorso , non rende inesistente la notifica.
L'inesistenza, infatti, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - ipotesi che, nel caso di specie, pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso dalla parte attrice - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
La declaratoria di inefficacia del decreto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione, se vale a rimuovere l'intimazione di pagamento, non tocca tuttavia la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Pertanto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto pagina 5 di 10 processuale, ancorché su iniziativa della parte opponente (convenuta in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente .
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione.
Inoltre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente,
avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione .
Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie il opposto ha dato prova del proprio credito CP_1
depositando la delibera del 31/10/23 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto.
L' opponente, nel presente giudizio, non ha impugnato tale delibera .
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 9839/2021, mutando un precedente orientamento, ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può
sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare pagina 6 di 10 nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del
Codice civile.
In sostanza, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase processuale a cognizione piena, nel rispetto delle regole specifiche riguardanti la contestazione delle delibere condominiali non vi sono limiti in relazione alla valutazione della loro legittimità.
Ai fini della decisione occorre distinguere tra annullabilità e nullità delle delibere condominiali.
La questione, oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nel 2005 che ha affermato: “ sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto". Di contro, sono da "qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
Di recente la Cassazione a Sezioni Unite, con la sopracitata sentenza n 9839/2021 ha affermato che “in
tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola
generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la
categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza
originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia
contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle pagina 7 di 10 spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le
deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione
delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla
convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari,
cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c.” (Cass. Sez. U, Sent. 14/04/2021, n. 9839)
La distinzione è rilevante non solo ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, in quanto il termine di decadenza di trenta giorni dalla approvazione o, comunque, dalla comunicazione della delibera, si applica solo in ipotesi di contestazioni relative alla annullabilità della stessa, ma anche in relazione alla rilevabilità d'ufficio del vizio, che opera soltanto in caso di nullità della delibera, posto che la validità della delibera è elemento costitutivo della domanda di pagamento e come tale il giudice è chiamato ad appurarla .
Nella fattispecie i vizi dedotti dall'opponente riguardano l'annullabilità della delibera del 31/10/23, tale delibera , non essendo stata impugnata dall'opponente , è valida ed efficace , costituisce titolo di credito del e, di per sè, prova l'esistenza del credito. CP_1
L'opponente ritiene che vi sia una responsabilità dell'Amap, ritiene inoltre che il proprio fratello
, anch'egli proprietario di un'altra unità immobiliare, sempre nello stesso condominio, Persona_1
abbia falsificato la delega, e assunto le vesti di suo rappresentante votando favorevolmente all'assemblea del 31-10-2023.
L'opponente contro tali soggetti, che non fanno parte del giudizio, potrà proporre altri procedimenti,
infatti, oggetto del presente giudizio è solo l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 4889/2023 del
29/12/2023.
Per tutti i motivi esposti, va dichiarata la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e,
per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto .
pagina 8 di 10 L' opponente va comunque condannato al pagamento, in favore del opposto, della CP_1
somma di € 14.956,20 , oltre interessi dalla domanda al saldo
Si pongono a carico del opposto le spese del procedimento monitorio. CP_1
Stante la soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo
Il Got
Maria Rosalia Grassadonia
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