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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3565/2018 del Ruolo Generale degli affari civili conteziosi promossa da
(cf: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Trapani, in via Quiete n. 5, presso lo studio dell'avv. Donatella
Buscaino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Falcone e Borsellino n. 101, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Guagliardo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2018, , premettendo di aver contratto a Parte_1
Trapani il 14.10.2000 matrimonio concordatario con – trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II, serie A dell'anno 2000 – dal quale sono nati i figli il 5.1.2004 e il 14.7.2007, ha Persona_1 Persona_2 domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso il domicilio materno e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della incompatibilità caratteriale insorta fra i coniugi che, facendo venir meno l'affectio coniugalis, aveva reso intollerabile la convivenza.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 3 .10.2019 si associava CP_1 alle domande di separazione personale e di affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate dalla ricorrente, chiedendo tuttavia, di porre a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€
200,00 ciascuno), oltre a 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 2.12.2019, il Presidente del Tribunale, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, regolamentando il diritto di visita del padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 40% rinviando, rispetto all'assegnazione della casa coniugale, a quanto concordato dalle parti all'udienza del
28.11.2019 (cfr. verbale d'udienza in cui si dà atto che le parti hanno pattuito che: “la casa coniugale sarà assegnata alla signora ma resterà nella disponibilità del signor Parte_1 fino al momento in cui la signora riprenderà servizio presso la sede di CP_1 Pt_1
Termini Imerese, così ritornando ad abitare nell'appartamento coniugale, ovvero quando allorché i figli riprenderanno gli studi presso gli istituti scolastici di Termini Imerese e la signora ritornerà ad abitare a Termini Imerese”) e rimettendo, infine, le parti innanzi al giudice istruttore.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, dalle stesse sottoscritto e depositato in data 12.6.2025, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, ossia: l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, oltre alla regolamentazione del Per_2 diritto di visita paterno;
hanno, altresì, stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non Per_2 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, con la precisazione che l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente e che “il resistente si farà carico integralmente del pagamento di tutti gli oneri decorrenti dal 2.12.2019 ancora oggi dovuti a titolo di IMU e TARI relativi all'immobile adibito a casa coniugale e dal medesimo detenuto in via esclusiva da detta data, nonché delle spese per il rogito ed eventuali oneri derivanti dal trasferimento della quota in proprietà della sig.ra in favore dei figli e che le parti si impegnano ad effettuare con separato Pt_2 Per_1 Per_2 atto di donazione innanzi al notaio”. Con ordinanza del 20.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui le stesse si sono riportate alle condizioni contenute nell'accordo sopra richiamato, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Orbene, siffatte condizioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole, potendosi dunque disporre che i rapporti delle parti siano regolati secondo le pattuizioni dalle medesime concordate con la precisazione che le previsioni relative al pagamento da parte del resistente di tutti gli oneri fiscali (Imu e Tari) relativi alla casa coniugale, nonché dei costi connessi al trasferimento “della quota in proprietà della sig.ra in favore dei figli Pt_2
e che le parti si son impegnate ad effettuare con separato atto di donazione innanzi Per_1 Per_2 al notaio”, non possono essere oggetto di delibazione del Tribunale il quale, pertanto, si limita a darne atto.
Tenuto conto della natura del presente giudizio, della conclusione mediante accordo delle parti e dell'ammissione del resistente al patrocinio a spese dello stato, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: dichiara la separazione personale tra , nata ad [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio CP_1 concordatario a Trapani il 14.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II, serie A dell'anno 2000; dispone che l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], il Per_2 diritto di visita del genitore non collocatario, il contributo al mantenimento della predetta minore e del figlio maggiorenne siano regolati secondo le conclusioni congiunte Per_1 rassegnate dalle parti sulla falsariga dell'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il
12.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamato;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3565/2018 del Ruolo Generale degli affari civili conteziosi promossa da
(cf: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Trapani, in via Quiete n. 5, presso lo studio dell'avv. Donatella
Buscaino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Falcone e Borsellino n. 101, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Guagliardo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2018, , premettendo di aver contratto a Parte_1
Trapani il 14.10.2000 matrimonio concordatario con – trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II, serie A dell'anno 2000 – dal quale sono nati i figli il 5.1.2004 e il 14.7.2007, ha Persona_1 Persona_2 domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso il domicilio materno e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della incompatibilità caratteriale insorta fra i coniugi che, facendo venir meno l'affectio coniugalis, aveva reso intollerabile la convivenza.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 3 .10.2019 si associava CP_1 alle domande di separazione personale e di affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate dalla ricorrente, chiedendo tuttavia, di porre a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€
200,00 ciascuno), oltre a 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 2.12.2019, il Presidente del Tribunale, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, regolamentando il diritto di visita del padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 40% rinviando, rispetto all'assegnazione della casa coniugale, a quanto concordato dalle parti all'udienza del
28.11.2019 (cfr. verbale d'udienza in cui si dà atto che le parti hanno pattuito che: “la casa coniugale sarà assegnata alla signora ma resterà nella disponibilità del signor Parte_1 fino al momento in cui la signora riprenderà servizio presso la sede di CP_1 Pt_1
Termini Imerese, così ritornando ad abitare nell'appartamento coniugale, ovvero quando allorché i figli riprenderanno gli studi presso gli istituti scolastici di Termini Imerese e la signora ritornerà ad abitare a Termini Imerese”) e rimettendo, infine, le parti innanzi al giudice istruttore.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, dalle stesse sottoscritto e depositato in data 12.6.2025, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, ossia: l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, oltre alla regolamentazione del Per_2 diritto di visita paterno;
hanno, altresì, stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non Per_2 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, con la precisazione che l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente e che “il resistente si farà carico integralmente del pagamento di tutti gli oneri decorrenti dal 2.12.2019 ancora oggi dovuti a titolo di IMU e TARI relativi all'immobile adibito a casa coniugale e dal medesimo detenuto in via esclusiva da detta data, nonché delle spese per il rogito ed eventuali oneri derivanti dal trasferimento della quota in proprietà della sig.ra in favore dei figli e che le parti si impegnano ad effettuare con separato Pt_2 Per_1 Per_2 atto di donazione innanzi al notaio”. Con ordinanza del 20.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui le stesse si sono riportate alle condizioni contenute nell'accordo sopra richiamato, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Orbene, siffatte condizioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole, potendosi dunque disporre che i rapporti delle parti siano regolati secondo le pattuizioni dalle medesime concordate con la precisazione che le previsioni relative al pagamento da parte del resistente di tutti gli oneri fiscali (Imu e Tari) relativi alla casa coniugale, nonché dei costi connessi al trasferimento “della quota in proprietà della sig.ra in favore dei figli Pt_2
e che le parti si son impegnate ad effettuare con separato atto di donazione innanzi Per_1 Per_2 al notaio”, non possono essere oggetto di delibazione del Tribunale il quale, pertanto, si limita a darne atto.
Tenuto conto della natura del presente giudizio, della conclusione mediante accordo delle parti e dell'ammissione del resistente al patrocinio a spese dello stato, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: dichiara la separazione personale tra , nata ad [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio CP_1 concordatario a Trapani il 14.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 20, parte II, serie A dell'anno 2000; dispone che l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], il Per_2 diritto di visita del genitore non collocatario, il contributo al mantenimento della predetta minore e del figlio maggiorenne siano regolati secondo le conclusioni congiunte Per_1 rassegnate dalle parti sulla falsariga dell'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il
12.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamato;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44