Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 20066
CASS
Sentenza 13 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, pubblicata il 13 luglio 2023, relativa a un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Le parti in causa, un coniuge ricorrente e l'altro controricorrente, hanno sollevato questioni riguardanti la divisione dei beni in comunione legale, in particolare l'attribuzione di somme e beni derivanti da successioni e investimenti effettuati durante il matrimonio.

Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che alcune somme derivanti da eredità paterna non dovessero essere incluse nella comunione, e ha richiesto la restituzione di importi specifici. D'altro canto, la controparte ha difeso la posizione della Corte d'Appello, affermando che le somme in questione erano da considerarsi comuni.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha argomentato che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la natura personale delle somme rivendicate e ha ribadito il principio secondo cui, in caso di scioglimento della comunione legale, l'attivo e il passivo devono essere ripartiti in parti uguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascun coniuge. La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità di prove orali per superare la carenza di prove documentali, ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato la provenienza delle somme da beni personali.

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Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Fattispecie in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio).

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all'art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro e, quindi, il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo scioglimento della comunione tra i coniugi esige che sia data la prova non solo dell'origine personale del denaro, ma anche che esso sia stato conservato e non utilizzato per i bisogni della famiglia.

Commentari2

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    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 febbraio 2024

  • 2Salvo diverse determinazioni il patrimonio personale del coniuge confluisce nella comunione legaleAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 agosto 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 20066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20066
Data del deposito : 13 luglio 2023

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