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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO presidente dott.ssa SERENA BACCOLINI consigliere dott. LORENZO ORSENIGO consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 2559/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con l'avv. Eleonora Russo, del Parte_1 C.F._1
foro di Catania, (C.F. PEC . C.F._2 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
. Controparte_1
APPELLATA
rilevato:
- che ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 7823/2024 pubblicata in data 2/9/2024 con la quale, all'esito di un giudizio avente ad oggetto un contratto di mutuo fondiario stipulato dall'odierno appellante con la convenuta
[...]
, è stata respinta la domanda attrice ed è stato condannato l'attore Controparte_1
a rimborsare alla convenuta le spese di lite nonché a pagare alla Parte_1 convenuta un importo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
pagina 1 di 3 - che, successivamente alla notifica dell'atto di appello (effettuata in data 18/9/2024), a fronte della notizia del fatto che, a seguito di provvedimento del Consiglio Nazionale Forense in data
9/10/2024, l'avv. Vincenzo Drago (procuratore della parte appellante) era stato sospeso, a far data dal 16/10/2024, dall'esercizio della professione per un anno, è stata dichiarata l'interruzione del processo;
- che la parte appellante, in data 19/11/2024, ha, poi, provveduto a depositare un atto di
“costituzione di nuovo difensore con contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, con il quale la stessa ha espressamente dichiarato di rinunciare “AGLI ATTI DEL
GIUDIZIO promosso innanzi la Corte di Appello di Milano, iscritto al n. R.G. 2559/2024,
CHIEDENDO che venga DICHIARATA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO”;
- che, a fronte dell'interruzione del processo, dovendosi intendere tale atto “quale istanza di riassunzione del processo (sia pure) ai fini della successiva dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, con provvedimento in data 12/12/2024, è stata fissata “per la riassunzione della causa (ai fini della dichiarazione di estinzione ex art. 306
c.p.c.) l'udienza collegiale del 26 febbraio 2025 ore 11.00”, mandandosi alla parte istante di notificare alla controparte la propria “costituzione di nuovo difensore con contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” entro il 30 gennaio 2025;
- che, in vista dell'udienza del 26/2/2025, la procuratrice della parte appellante ha provveduto a depositare in telematico prova dell'avvenuta notifica alla parte appellata (effettuata in data
9/1/2025) del predetto atto di “costituzione di nuovo difensore con contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” nonché del decreto di fissazione di udienza;
- che la parte appellata , pur a seguito di tale notifica, non si è Controparte_1
costituita in giudizio;
- che all'udienza del 26/2/2025 la procuratrice della parte appellante ha insistito sull'istanza di dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
ritenuto:
- che, a fronte di tale rinuncia agli atti del giudizio, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che, del resto, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata Controparte_1
, ai fini della dichiarazione di estinzione, non è necessaria l'accettazione (da parte
[...]
pagina 2 di 3 dell'appellata) dell'atto di rinuncia depositato dall'appellante (e comunque notificato alla parte appellata stessa);
- che la declaratoria di estinzione dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo;
- che, nel caso, nulla deve essere disposto in punto spese non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte appellata;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio di appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 7823/2024 pubblicata in data 2/9/2024.
2) nulla sulle spese.
Milano, 26/2/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO presidente dott.ssa SERENA BACCOLINI consigliere dott. LORENZO ORSENIGO consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 2559/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con l'avv. Eleonora Russo, del Parte_1 C.F._1
foro di Catania, (C.F. PEC . C.F._2 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
. Controparte_1
APPELLATA
rilevato:
- che ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 7823/2024 pubblicata in data 2/9/2024 con la quale, all'esito di un giudizio avente ad oggetto un contratto di mutuo fondiario stipulato dall'odierno appellante con la convenuta
[...]
, è stata respinta la domanda attrice ed è stato condannato l'attore Controparte_1
a rimborsare alla convenuta le spese di lite nonché a pagare alla Parte_1 convenuta un importo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
pagina 1 di 3 - che, successivamente alla notifica dell'atto di appello (effettuata in data 18/9/2024), a fronte della notizia del fatto che, a seguito di provvedimento del Consiglio Nazionale Forense in data
9/10/2024, l'avv. Vincenzo Drago (procuratore della parte appellante) era stato sospeso, a far data dal 16/10/2024, dall'esercizio della professione per un anno, è stata dichiarata l'interruzione del processo;
- che la parte appellante, in data 19/11/2024, ha, poi, provveduto a depositare un atto di
“costituzione di nuovo difensore con contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, con il quale la stessa ha espressamente dichiarato di rinunciare “AGLI ATTI DEL
GIUDIZIO promosso innanzi la Corte di Appello di Milano, iscritto al n. R.G. 2559/2024,
CHIEDENDO che venga DICHIARATA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO”;
- che, a fronte dell'interruzione del processo, dovendosi intendere tale atto “quale istanza di riassunzione del processo (sia pure) ai fini della successiva dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, con provvedimento in data 12/12/2024, è stata fissata “per la riassunzione della causa (ai fini della dichiarazione di estinzione ex art. 306
c.p.c.) l'udienza collegiale del 26 febbraio 2025 ore 11.00”, mandandosi alla parte istante di notificare alla controparte la propria “costituzione di nuovo difensore con contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” entro il 30 gennaio 2025;
- che, in vista dell'udienza del 26/2/2025, la procuratrice della parte appellante ha provveduto a depositare in telematico prova dell'avvenuta notifica alla parte appellata (effettuata in data
9/1/2025) del predetto atto di “costituzione di nuovo difensore con contestuale atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” nonché del decreto di fissazione di udienza;
- che la parte appellata , pur a seguito di tale notifica, non si è Controparte_1
costituita in giudizio;
- che all'udienza del 26/2/2025 la procuratrice della parte appellante ha insistito sull'istanza di dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
ritenuto:
- che, a fronte di tale rinuncia agli atti del giudizio, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che, del resto, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata Controparte_1
, ai fini della dichiarazione di estinzione, non è necessaria l'accettazione (da parte
[...]
pagina 2 di 3 dell'appellata) dell'atto di rinuncia depositato dall'appellante (e comunque notificato alla parte appellata stessa);
- che la declaratoria di estinzione dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo;
- che, nel caso, nulla deve essere disposto in punto spese non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte appellata;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio di appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 7823/2024 pubblicata in data 2/9/2024.
2) nulla sulle spese.
Milano, 26/2/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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