Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2978/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente la dott.ssa Chiara Vicalvi in sostituzione dell'avv. Zinzi per la parte convenuta il dott. Per_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale, invita i difensori a discutere.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 15/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2978 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 avente ad oggetto: personale ATA/mobilità interprovinciale/riserva posti per immissioni in ruolo da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINZI PAOLO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
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contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417bis c.p.c. dell'avv. LO
[...] P.IVA_5
GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 19.12.2024, premesso di essere una collaboratrice Parte_1
scolastica di ruolo in servizio di ruolo presso l'I.C. Caldiero in provincia di ritenendo CP_3
1 che la sua domanda di trasferimento interprovinciale in provincia di per l'a.s. Controparte_5
2024/2025 in corso fosse stata illegittimamente rigettata in quanto in applicazione del CCNI
(art. 39) sono stati riservati il 50% dei posti alle immissioni in ruolo, in violazione dell'art. 470
dlgs 297/1994, ha chiesto al suintestato Tribunale di : “per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa declaratoria di nullità/disapplicazione del Ccni Scuola
2022/2025 ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede che le operazioni di mobilità
del personale Ata si effettuano solo sul 50% riservando l'altro 50% residuo alle immissioni in ruolo, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della Amministrazione resistente consistente nel mancato trasferimento dell'istante in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento in quanto assegnati a docenti neo immessi in ruolo, ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia secondo l'ordine di priorità indicate nel corpo del ricorso sulla scorta della domanda di mobilità avanzata dalla ricorrente;
condannare l'Amministrazione resistente a collocare parte ricorrente presso uno degli istituti indicati con priorità nella domanda di mobilità della ricorrente;
per l'effetto assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza o comunque disponibili nell'ambito territoriale di che verranno individuate in Controparte_5
corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore della società tra avvocati “ quale antistataria per Controparte_6
anticipo fattone;
con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti dal ricorrente per le causali dedotte nel ricorso”. Come chiarito dalla stessa parte con il presente ricorso, parte ricorrente intende far accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità dell'art. 8 (rectius 39) del CCNI mobilità a.s. 2022/2025, parte de qua, il proprio diritto di veder accolta la propria domanda di mobilità 2024/205 con assegnazione presso l'ambito territoriale della Provincia di scelto con preferenza nella Controparte_5
domanda di mobilità.
2. Si è costituita l'amministrazione scolastica eccependo la nullità del ricorso per l'incertezza delle domande formulate, fondate su argomentazioni relative al personale docente, quando la ricorrente è pacificamente un collaboratore scolastico;
eccepisce in ogni modo l'infondatezza
2 nel merito del ricorso che deve eventualmente intendersi riferito all'art. 39 CCNI 2022/2025, come integrato dall'accordo del 21.2.2024 e dall'O.M. n. 30 del 23.2.2024, che coerentemente con l'art. 566 dlgs 297/1994 ( e non art. 470 TU Scuola), prevede per la terza fase dei trasferimenti (quelli interprovinciali) una riserva del 50% dei posti vacanti e disponibili al 31.3.
di ogni anno.
3. Il giudice sentite le difese, ritenuta la causa di natura documentale, si è ritirato, in prima udienza, in camera di consiglio all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4. Va rilevato che nonostante la richiesta formulata in ricorso e il relativo provvedimento di autorizzazione (decreto del 29.12.2024), parte ricorrente non ha provveduto alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai soggetti ritenuti controinteressati individuati dalla parte in tutti i collaboratori scolastici che hanno ottenuto l'immissione in ruolo nell'a. s. 2024/2025 per le classi di concorso e sedi indicati dalla signora . Sul punto, si rileva che non sussista nella specie una Parte_1
violazione del principio di integrità del contraddittorio in quanto la ricorrente non vanta un diritto alla mobilità in luogo di altri lavoratori, pure inseriti in graduatoria, né la decisione invocata è destinata a produrre effetti diretti pregiudizievoli nei confronti degli altri aspiranti alla mobilità interprovinciale. La ricorrente, invero, si limita a sostenere che i posti da destinare alla mobilità interprovinciale sarebbero in numero superiore a quello individuato dall'Amministrazione convenuta e la doglianza non mira all'attribuzione per sè di un posto astrattamente spettante ad altro concorrente. La ricorrente fa valere pretese compatibili con i risultati delle graduatorie di mobilità delle quali non chiede la modifica/rimozione, sicchè non è
ravvisabile alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati
(v. Cass. 988/2017; Cass.18807/2018).
5. Deve innanzitutto precisarsi che nonostante l'evidente sovrapposizione (e confusione) di richiami normativi e contrattuali di cui al ricorso, l'oggetto della domanda è chiaro (come dimostrano peraltro le puntuali difese dell'amministrazione convenuta): “controparte argomenta sul piano strettamente normativo una presunta illegittimità dell'impianto riguardante la procedura di mobilità, asserendo in particolare che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 470, 1° co., del D.Lgs. n. 297 del 1994, la Contrattazione collettiva nazionale per il personale scolastico avrebbe dovuto applicare il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine, dal che discenderebbe la presunta illegittimità delle contrarie disposizioni del
C.C.N.I. per il periodo dal 2022 al 2025 per asserito contrasto con tale principio dettato dal
Legislatore”, intendendo il richiamo all'art. 470 TU Scuola come richiamo all'art. 566 TU
Scuola e quello all'art. 8 CCNI all'art. 39 CCNI. Pertanto, deve essere respinta la preliminare eccezione di nullità del ricorso.
6. L'infondatezza del ricorso, alla luce della suddetta precisazione, appare evidente se solo si considera, per il personale ATA, il corretto richiamo all'art. 566 co. 3 il quale prevede espressamente: “I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione”. L'art. 39 CCNI appare pienamente conforme alla disposizione di legge: “1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale
(es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale...”.
Sul punto va ricordato che il CCNI suddivide legittimamente le operazioni di mobilità in tre fasi:
I fase comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune); II fase provinciale (trasferimenti tra scuole/comuni della medesima provincia); III fase: mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale nel limite del 50% delle disponibilità provinciali considerato il
4 personale in esubero. I trasferimenti comunali e provinciali avvengono sul 100% dei posti disponibili, mentre quelli interprovinciali e professionali sul 50% dei posti disponibili.
7. La questione sollevata dalla ricorrente, con riferimento al personale docente, rispetto al quale la norma di legge, art. 470 TU Scuola non prevede una disciplina espressa così come per il personale ATA, è stata comunque affrontata in senso sfavorevole ai ricorrenti da copiosa e condivisa giurisprudenza, che conferma la piena legittimità delle scelte operate dalla contrattazione integrativa.
Lo stesso Tribunale di Verona ha definitivamente superato l'ormai risalente e isolato orientamento interpretativo favorevole ai docenti, già con sentenza 95/2022 (come poi ribadito dalla sentenza 183/2023 del 24.3.2023). «La parte ricorrente sostiene inoltre l'invalidità del
CCNI mobilità per contrasto con art. 470 Dlg 297/94 nella parte in cui si prevede l'accantonamento per i neo assunti da concorso di una quota di posti in concorrenza con i docenti partecipanti alle operazioni di mobilità interprovinciale. Sul punto la questione di diritto è stata risolta in maniera difforme dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Verona
da ultimo, mutando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto, con ampia e convincente motivazione di seguito riportata, non condivisibile la tesi di parte ricorrente, anche alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza amministrativa (ordinanza cautelare emessa in corso di causa nel procedimento n. 983/2021 in data 26.8.2021): In relazione alla prevalenza della mobilità sulle immissioni in ruolo, il Tribunale ritiene di dover rivedere l'orientamento espresso in tre precedenti pronunce, due delle quali cautelari in relazione al medesimo caso
(cfr. Tribunale di Verona, sentenza 372/21 del 10.6.2021, RG 1401/20, che riprende le argomentazioni svolte dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza del 26.3.2020,
RG1694/19, che ha confermato l'ordinanza cautelare del 31.8.2019, RG 1486/2019). Tale mutamento di orientamento da parte di questo Giudice trova innanzitutto origine dall'esito dei giudizi promossi dinnanzi al giudice amministrativo a cui l'ordinanza cautelare de qua aveva fatto riferimento, ovvero l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 aprile
2019, n. 2367, confermata, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3722
del 22.7.2019 (in assenza di ulteriori precedenti) che, nel merito, si sono conclusi con esito
5 sfavorevole ai docenti. La sentenza n. 13742 del TAR Lazio sez. III-bis del 21.12.2020 ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso rilevando da un lato la carenza dell'interesse all'annullamento dell'ordinanza ministeriale trattandosi di materia interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dall'altro che: “Ciò premesso, si ritiene, in ogni caso, la questione proposta non fondata nel merito. L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione,
pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo.
D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità,
anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”. Dello stesso avviso appare il Consiglio di Stato che con la recente ordinanza
3139/2021 dell'11.6.2021 ha rigettato l'istanza di sospensione della richiamata sentenza del
Tar poiché: “Rilevato che, ad un primo esame, la quota di mobilità riservata agli inseganti di ruolo ricorrenti, come prevista dal decreto 207/208 qui impugnato, non pare violare l'art. 470,
6 comma 1°, d.lgs. 297/94, costituente il principale motivo d'impugnazione. Sicché, allo stato, il ricorso non pare assistito da sufficienti elementi di fondatezza”.
Si ritengono d'altronde persuasive le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza di merito consolidatasi successivamente alle richiamate pronunce cautelari (cfr. ex multis Tribunale di
Pescara, sentenza del 12.7.2018, Tribunale di Torino, ordinanza del 10.1.2019 e sentenza
837/2019 del 14.5.2019, Corte d'Appello di Perugia, sentenza 147/2019 del 5.7.2019, Tribunale
di Ragusa sentenza 283/2020 del 9.6.2020, Tribunale di Sassari ordinanza del 29.9.2020,
Tribunale di Lamezia Terme ordinanza del 5.10.2020, Tribunale di Roma, sentenza 5176/2021
del 27.5.2021, Tribunale di Messina ordinanza del 19.7.2021, Tribunale di Busto Arsizio,
sentenza 345/2021 del 21.7.2021).
La prospettazione a mente della quale la previsione del predetto art. 8 contrasterebbe con le disposizioni dell'art.470, comma 1°, del D.Lgs. 297/1994 non può essere condivisa, tenuto conto dell'entrata in vigore di norme successive (e, segnatamente, della legge n. 107/2015), implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della previgente disciplina.
Il testo normativo da ultimo indicato, più precisamente, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, statuisce che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale;
che i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia siano stabiliti su base regionale (cfr. art. 65 e seguenti); che l'immissione in ruolo mediante concorsi avvenga nel rispetto di nuovi criteri (determinazione del fabbisogno;
indizione di concorso su numero di posti;
immissione in ruolo sui posti messi a concorso), con modifica dell'art. 400 D.Lgs. 297/1994 (cfr. art. 109). Il testo dell'art. 400 cit. è
stato, in sostanza, modificato, essendo stato previsto che i concorsi vengano indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili (cfr. art. 113), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.
La circostanza che tali concorsi possano essere indetti soltanto ove effettivamente sussistano cattedre o posti di insegnamento implica la necessità di operare una programmazione preventiva che verrebbe posta nel nulla ove dovesse valorizzarsi in via preferenziale la mobilità
7 territoriale. Del resto, il nuovo testo del citato art. 400 non prevede in alcun modo che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto di tale mobilità.
Quanto, poi, al dedotto contrasto dell'art. 8 del CCNI con l'art.470 del D.Lgs. 297/94, si rileva che quest'ultima norma, come anche l'art. 465 del medesimo testo legislativo, risultano legittimamente disapplicate da parte dell'art. 82 CCNL Scuola 1994, nonché ad opera dei successivi contratti collettivi nazionali, atteso che: il D.Lgs. 29/1993 prevede, all'art.45, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano contratti collettivi integrativi che regolino i rapporti di lavoro sulle materie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale;
l'art. 82 del successivo CCNL
Scuola 1994 dispone che “In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del D. Lgs. n.29 del 1993,
comma 1, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più
applicabili le seguenti norme: (omissis.)- con riferimento all'articolo 48 ( Mobilità del personale docente): art. 2,comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19 della Legge n. 270 del
1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462,
commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471,
472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994”. L'operata disapplicazione (tenuto conto che il dgls
297/94 è un testo unico di mera compilazione di norme previgenti alla data di entrata in vigore del dlgs 29/93, emanato in attuazione della delega di cui alle ll. nn. 121/1991 e 126/1993,
sicché va incluso tra le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti a tale data, né il d.lgs 150/2009 prevede la reviviscenza delle norme di legge già disapplicate dai CCNL) è
pertanto pienamente legittima.
Sul punto, di recente, la Corte d'Appello di IA (sentenza 96/2021 del 16.8.2021, ma in senso analogo anche Corte d'Appello di Palermo sentenza 896/2021 del 15.7.2021) ha affermato: “Anche volendo ammettere che l'art. 470 T.U. Scuola sia oggi ancora applicabile
(sul punto v. infra) e anche volendo ipotizzare che, se non vi fosse stato l'accantonamento, vi sarebbe stato un posto disponibile per la docente nella provincia di Vibo Valentia o nelle altre provincie calabresi indicate nella domanda di trasferimento (invero, la docente non fornito in
8 tal senso alcun elemento, neppure presuntivo, a fronte del quale l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'esistenza di altri docenti con un titolo preferenziale), il motivo non è fondato.
Infatti, l'art. 470, co. 1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è
vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì
che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Insomma, l'art. 470, co .1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema,
demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo.
Deve quindi ritenersi che del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40 D.Lgs.
165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il CCNI per la mobilità 2019/2022 l'accantonamento del 50% cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi, a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge 107/2015 e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto.
In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L. 107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è
incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016,
9 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno
2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63
milioni annui a decorrere dall'anno 2025 …»).
Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16 (Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del per realizzare l'incremento della dotazione CP_7
organica disposto dalla L. 107/2015.
In ogni caso, va osservato che, come correttamente affermato dal primo giudice, l'art. 82 del
CCNL 4.8.1995 ha disposto, in attuazione dell'art. 72 del D.lgs. 29/1993, che l'art. 470 del
D.Lgs.297/1994 non è più applicabile, ragione per cui il motivo è comunque infondato.
Né è consentito affermare che la previsione dell'art. 82 del CCNL 4.8.1995 sarebbe stata superata dai successivi CCNL, come si dovrebbe desumere dal fatto che gli stessi, pur riservando alla contrattazione collettiva nazionale integrativa la disciplina della mobilità del personale, tuttavia non hanno direttamente disposto la disapplicazione dell'art. 470 del T.U.
Scuola. Invero, i CCNL successivi a quello del 1995 non dovevano certo ogni volta ribadire che l'art. 470 del T.U. Scuola era inapplicabile, posto che la previsione di inapplicabilità stabilità dall'art. 82 CCNL 4.8.1995, all'indomani della privatizzazione del pubblico impiego ad opera del D.Lgs. 29/1993 e in attuazione della specifica disciplina transitoria prevista dall'art. 72 dello stesso D.Lgs., è definitiva”.
Il CCNL Scuola 2016-2018 (cfr. Art. 22) ha, da parte sua, riservato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ogni regolamentazione relativa alla mobilità, mentre il
CCNI 2017 Mobilità ed il CCNI Mobilità 2019/2022, nel recepire la nuova disciplina, hanno previsto una suddivisione percentuale dei posti da assegnare ai docenti da immettere in ruolo e a quelli che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale.
Non può essere altresì invocato l'art. 30 dlgs 165/2001 che disciplina esclusivamente il passaggio diretto di dipendenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento nonché i trasferimenti d'ufficio di personale all'interno della stessa amministrazioni o tra amministrazioni diverse nello stesso
10 comune: si tratta di un particolare tipo di mobilità volontaria tra amministrazioni diverse, ovvero di mobilità d'ufficio entro ridotti limiti territoriali, fattispecie ben differente da quella per cui si procede, relativa a mobilità volontaria su base nazionale, all'interno della medesima amministrazione.
Anzi l'art. 6, comma 2, dlgs 165/2001 dispone che le PPAA, nel quadro della determinazione dei fabbisogni di personale, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
In breve, e concludendo, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale.».
8. Tale orientamento è stato poi confermato anche dalla Corte di Cassazione in particolare con la sentenza n. 1055 del 10.1.2024 che ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva,
cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli”, precisando in motivazione che: “6.2 …una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione –
in un senso o nell'altro – degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di
11 trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è
ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre 2022, n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento). Nel caso di specie, si è visto come la contrattazione e l'ordinanza ministeriale ad essa collegata abbiano operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE
Part assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di 2012), talora un altro
(v. mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti(v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012). E' da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l'assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento;
neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude altresì che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l'uno o l'altro docente ammesso alla mobilità.
12 6.3 Va infine aggiunto, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella,
con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l'inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità”.
9. Come anche di recente affermato, relativamente all'art. 8 CCNI mobilità, dalla Corte
d'Appello di PO (sent. 245/2025 del 20.2.2025) “da quanto finora riferito consegue che la disciplina posta dall'art. 8 CCNI fonda la sua legittimità sulla delega attribuita, per l'appunto,
alla contrattazione collettiva dalla sopra-citata normativa, con la conseguenza, nella specie,
che il potere organizzativo dell'Amministrazione, convenuta quale datrice di lavoro della ricorrente, è legittimato, in termini generali, dalla normativa primaria. Né, nella specie, si può
ritenere realizzata alcuna disparità di trattamento in violazione dell'art.3 Cost., il quale presuppone una differenziazione di trattamento solo ove le situazioni siano comparabili e ciò
non è circostanza riscontrabile nel caso che ci occupa atteso che il lamentato accontamento riguarda il personale per le immissioni in ruolo disposte ai sensi dell'art. 59 della legge n.106
del 23 luglio 2021 e non riguarda il personale di ruolo. Pertanto, al lume di quanto sopra esposto, non merita accoglimento il primo motivo d'appello”.
10. Le suesposte considerazioni, con riferimento anche al caso di specie (che trova fondamento in una chiara e diversa disposizione normativa che appare del tutto coerente con i principi richiamati) assorbono ogni ulteriore profilo di doglianza.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile, scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale in unica udienza senza istruttoria), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i. Il contrasto giurisprudenziale,
peraltro sussistente con riferimento al personale docente e non ATA, è ormai da considerarsi risalente e superato e non giustifica in alcun modo la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.. 92 c.p.c. Deve trovare applicazione l'art. 152bis disp. att. c.p.c. essendo l'amministrazione difesa da un proprio dipendente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che liquida in Euro 2.951,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi, importo già ridotto ex art. 152bis disp. att. c.p.c.
Verona, 15.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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