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15 gennaio 1993
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1 gennaio 2016
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25 giugno 2020
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16 settembre 2022
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 39. Sospensione del processo 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.
1-bis. La ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 . (48)
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
1-bis. La ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 . (48)
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
Commentari • 224
- 1. Accertamento Fiscale Per Errata Applicazione Del Reverse Charge: Come Difendersi Subito E BeneGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 gennaio 2026 · 1
L'accertamento fiscale per errata applicazione del reverse charge è una contestazione frequente e particolarmente insidiosa, perché l'Agenzia delle Entrate tende a disconoscere l'inversione contabile quando ritiene che non ricorrano tutti i presupposti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa IVA. In questi casi il Fisco sostiene che: l'operazione non rientrasse tra quelle soggette a reverse charge il soggetto non avesse i requisiti per applicarlo la fatturazione senza IVA fosse indebita l'imposta sia stata omessa la violazione sia sostanziale e non meramente formale Con conseguente recupero di IVA, sanzioni e interessi, spesso su più periodi d'imposta. Il rischio è concreto: un …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIX, sentenza 01/04/2025, n. 1506Provvedimento: […] Altrettanto immotivata deve considerarsi l'ulteriore richiesta afferente la sospensione del processo che, in via gradata, ha formulato l'Ade, poiché l'art. 39 D.Lgs. 546/92, Codice del processo tributario, non ne prevede l'attuazione in questo caso, in quanto, nella fattispecie che interessa, la pendenza del giudizio di legittimità sulla sentenza n. 1295/2019 CTR Lombardia della Lombardia non costituisce, ai sensi della norma citata, motivo di sospensione del processo.Leggi di più...
- art. 2, comma 1 quater D.L. 201/2011·
- giurisdizione tributaria·
- art. 39 D.Lgs. 546/92·
- diniego rimborso IRES·
- annullamento accertamenti·
- compensazione spese di lite·
- sospensione del processo·
- sentenza CTR Lombardia·
- rimborso totale