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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2290/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore D.ssa Daniela Lococo Consigliere D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 2290/2024, promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Marcucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Marco Trudinger, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Controparte_1 C.F._2
Della Santa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATA con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “In tesi: Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma del capo
3 della sentenza del Tribunale di Lucca n.1000/2024, dichiarando l'inesistenza dei presupposti, revocare l'assegnazione dell'obbligo alla corresponsione del contributo economico da parte del signor alla signora e quindi per l'effetto disporre la restituzione Pt_1 CP_1 di quanto già versato dal sig. alla Sig.ra in esecuzione della sentenza di Pt_1 CP_1 primo grado;
In via subordinata: nella denegata ipotesi la Corte d'Appello ritenesse parzialmente fondato l'obbligo del signor alla corresponsione di un contributo al Pt_1 mantenimento alla signora voglia, in parziale riforma del capo 3 della sentenza qui CP_1 impugnata, rideterminarne l'importo mensile, per tutti i motivi dedotti in premessa, nella misura inferiore ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA, per entrambi i gradi di giudizio. pagina 1 di 10 In via istruttoria: Si chiede che la Corte d'Appello voglia ordinare ispezione fiscale presso i competenti uffici ed indagine finanziaria accurata al fine di verificare gli effettivi introiti realizzati dalla signora ritenendo tali verifiche indispensabili ai fini del giudizio”. CP_1 per parte appellata: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere il gravame e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 24/09/2024 n.1000/2024.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con sentenza n. 1000/2024 del 24/09/2024 il Tribunale di Lucca decideva in via definitiva, nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1
, come di seguito: Parte_1
“-Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio il 13 luglio 1991, nel Comune di Capannori;
-Addebita la separazione al marito;
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Parte_1 della moglie , pari ad euro 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
-Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
-Ordina l'Ufficiale di Stato civile presso il Comune di Capannori di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Condanna il resistente a pagare, in favore dell'Erario, la metà delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 euro, oltre accessori, come per legge, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
-Compensa la residua metà”.
Il Tribunale di Lucca premetteva quanto segue: depositava ricorso in data 13.07.2023 per vedersi accogliere la Controparte_1 domanda di separazione personale dal coniuge col quale aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 13.07.1991 e dalla cui unione era nato il figlio , in data Per_1
29.03.1993 già maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
chiedeva altresì l'addebito della separazione al resistente, l'assegnazione della casa familiare – in comproprietà tra i coniugi e i familiari della ricorrente - in favore di quest'ultima nonché la statuizione dell'obbligo, in capo al , di versamento di un assegno di mantenimento di euro Pt_1
pagina 2 di 10 500,00 mensili. Altresì domandava, ai sensi degli artt. 473 bis 69 e bis 70 c.p.c., l'adozione di un ordine di protezione nei confronti del coniuge.
A sostegno delle domande la deduceva che in costanza di matrimonio – CP_1 precisamente a partire dal 1994 - il aveva perpetrato nei suoi confronti condotte Pt_1 violente in più occasioni, anche alla presenza del figlio (al tempo minorenne); che tali condotte erano state tollerate dalla ricorrente al fine di garantire serenità al figlio e di ricostruire il matrimonio, nella speranza di un ravvedimento;
lamentava, inoltre, di come tali condotte si erano negli mesi di matrimonio aggravate, tanto che il l'aveva minacciata Pt_1 di morte, al punto da indurla a presentare una denuncia-querela nei confronti del marito e, nel mese di luglio, costringerla ad allontanarsi dalla casa familiare e trasferirsi temporaneamente da un'amica. Quanto al profilo patrimoniale – economico, la CP_1 rappresentava di aver ripreso a lavorare solo nel 2006 come collaboratrice domestica part- time e successivamente, nel 2012, aveva costituito una società, di cui era socia al 50%, i cui introiti erano piuttosto limitati e che, nonostante ciò, aveva sempre fatto fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare.
Si costituiva, con comparsa depositata il 07.08.2023, il , il quale contestava quanto Pt_1 ex adverso dedotto, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande formulate dalla controparte.
All'esito dell'udienza del 10.08.2023 il primo giudicante con ordinanza disponeva l'allontanamento del dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla ricorrente Pt_1 per la durata di un anno e ordine di cessazione della condotta pregiudizievole.
Con comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del 02.10.2023, il Pt_1 chiedeva nuovamente il rigetto delle domande di addebito della separazione, nonché il contributo al mantenimento della ricorrente e l'assegnazione della casa familiare alla stessa poiché negava che il fallimento del progetto di vita coniugale fosse addebitabile alle asserite condotte violente, allegate dalla ricorrente e risalenti nel tempo. Negava, altresì, la disparità economica lamentata dalla ricorrente. Di contro, deduceva che, in tempi recenti, era stata la a cagionare allo stesso contusioni tali da indurlo a recarsi al Pronto Soccorso. CP_1
Il Tribunale di Lucca con ordinanza del 30.12.2023 adottava, sentite le parti all'udienza del
25.10.2023, provvedimenti temporanei e urgenti con i quali “autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà; pone a carico del resistente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda” nonché l'ammissione delle prove orali articolate dalle parti;
espletata l'attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, il Tribunale di Lucca motivava la propria decisione nel senso di dover accogliere la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi poiché pacifica la circostanza che tra i coniugi si era verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza. Veniva, pertanto, pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al , il primo giudicante – dopo Pt_1 aver operato richiamo a granitica giurisprudenza di legittimità sul punto ed effettuato una disamina generale in tema di valutazione del materiale probatorio quanto al nesso di casualità tra violazioni dei doveri ex art 143 c.c. e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza – osservava che la ricorrente, a sostegno di tale domanda, aveva allegato le gravi e reiterate condotte aggressive e pregiudizievoli tenute dal resistente nel corso degli anni di vita matrimoniale;
che tali circostanze avevano trovato ampio riscontro probatorio, oltre che nelle dichiarazioni rese in giudizio dalla stessa ricorrente, anche nelle prove testimoniali, “nei documenti acquisiti (con particolare riferimento agli atti di indagine svolti in sede penale, che costituiscono una prova atipica;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017) e nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale (definito con una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia)”. Ciò precisato, il primo giudicante rilevava, inoltre, che entrambe le parti avevano dichiarato, nei rispettivi atti difensivi, che a far data dal 2018 non vi era più stata la condivisione del letto coniugale e che, verso la fine dell'anno 2022, la aveva CP_1 comunicato al marito di voler procedere alla separazione;
gli stessi testi e TE
, rispettivamente fratello e sorella del resistente, avevano confermato che Testimone_2 gli stessi coniugi vivevano di fatto separati da tempo, pur condividendo lo stesso tetto e la gestione della casa, senza però riportare di essere venuti a conoscenza di dinamiche violente all'interno della coppia o notato segni di percosse sulla Quanto, invece, CP_1 dall'escussione dei testi e (rispettivamente, madre, fratello e Tes_3 CP_1 Tes_4 amica della ricorrente) erano “emersi episodi di aggressione fisica e/o verbale, perpetrati dal resistente ai danni della moglie nel corso degli anni di matrimonio”.
Pertanto, per il Giudice di primo grado erano indubbiamente dimostrati i molteplici episodi di violenza o minaccia nei confronti della ricorrente, avallati anche dalle dichiarazioni rilasciate da , figlio della coppia, sui vari episodi di violenza ai quali aveva Persona_2 assistito, seppure all'epoca dei fatti ancora bambino, per poi cessare negli in anni in cui era divenuto adulto, fino ai recenti episodi di minacce di morte ai danni della ricorrente, occorsi tra novembre 2022 e la primavera del 2023 che avevano determinato la definitiva frattura pagina 4 di 10 del legame coniugale, già in crisi per le condotte violente imputabili al . Alla luce di Pt_1 ciò, veniva accolta la domanda di addebito della separazione al marito posto che a nulla rilevava che, già negli anni antecedenti all'ultimo episodio di violenza, i coniugi vivessero di fatto separati di fatto, pur coabitando nella casa familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, formulata dalla CP_1 questa non veniva accolta dal primo giudicante per assenza dei presupposti, non rilevando la disparità economica tra le parti: l'unico figlio della coppia, ormai maggiorenne ed autosufficiente, da anni non abita più nella casa familiare.
Quanto alla domanda di mantenimento in capo al in favore della ricorrente, il primo Pt_1 giudicante – dopo aver operato un generale richiamo alla giurisprudenza di legittimità e ai presupposti essenziali per l'insorgenza del diritto al mantenimento, ex art 156 c.c., ossia del non addebito della separazione, della mancanza di adeguati redditi propri che consentano, al coniuge beneficiario, di mantenere un tenore di vita essenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dell'attuale disparità economica tra i due coniugi - osservava che dalla documentazione in atti si poteva evincere che, negli anni 2019-2021, la percepiva un reddito complessivo lordo, oscillante tra 4.800 euro e 1.500 euro CP_1 circa;
dall'istruttoria era emerso che la stessa svolgeva anche alcuni lavoretti come colf, per
4/5 ore alla settimana per una retribuzione di 8.50 euro l'ora nonché che la stessa prestava attività lavorativa part-time, per mezza giornata, presso la lavanderia di cui era socia.
Pertanto, per il Tribunale di Lucca le ridotte capacità reddituali della ricorrente non potevano essere imputabili alla stessa, la quale, avendo cessato di lavorare come operaia dopo la nascita del figlio, aveva poi svolto esclusivamente lavoretti - come colf e da ultimo in società con un'amica - in linea con la sua professionalità, anche tenuto conto dell'organizzazione familiare durante gli anni del matrimonio. Viceversa, il , nei Pt_1 periodi d'imposta 2020-2022, percepiva redditi complessivi lordi compresi tra 24.400 euro e
30.400 euro da attività di operaio edile;
nel corso della vita matrimoniale, la principale fonte reddituale della famiglia era rappresentata proprio dall'attività lavorativa del resistente.
Sulla scorta di quanto precede, veniva fissata nella misura di euro 350,00 mensili l'entità del contributo di mantenimento in favore della CP_1
II. Propone appello ex art 473 bis 30 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Lucca n. 1000/2024 in punto di condanna alla corresponsione di un contributo al mantenimento in favore di eccependone l'illegittimità per i seguenti Controparte_1 motivi:
pagina 5 di 10 preliminarmente, l'odierno appellante rileva che il provvedimento de quo - con riguardo ai parametri richiamati dal primo giudicante per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente – appare carente e contraddittorio nella motivazione in quanto da una parte, il
Tribunale di Lucca nella ricostruzione dei fatti, ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in tema di effettiva capacità reddituale dei coniugi e, dall'altra, l'istruttoria non ha fornito la prova richiesta dalla legge, non avendo di fatto in alcun modo accertato, nemmeno per presunzioni, il tenore di vita tenuto dalla famiglia. Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la funzione dell'assegno di mantenimento consiste nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. ord. 16405/2019; Cass. ord. 26084/2019).
Nel caso di specie, il rileva che il primo giudicante ha errato nell'interpretare le Pt_1 risultanze istruttorie poiché dalle stesse è emerso che la in costanza di CP_1 matrimonio, ha iniziato a lavorare dapprima come colf ad ore e in seguito ha intrapreso un'attività imprenditoriale;
la ha ammesso poi che, anche dopo l'inizio di queste CP_1 attività, le spese familiari sono state sostenute dall'odierno appellante. Pertanto, si deve presumere che la stessa sia stata in grado di conservare i propri guadagni, risparmiandoli o comunque utilizzandoli per propri scopi personali e rispetto ai quali non è stata prodotta documentazione al fine di quantificarne l'ammontare. Tuttavia, il Tribunale di Lucca ha assunto erroneamente che “può ragionevolmente desumersi che i relativi ricavi non fossero particolarmente elevati” (Pag.15 riga 6); sul punto il osserva che la Pt_1 CP_1 lavorando anche solo sei ore al giorno, per 5 giorni la settimana, con una paga oraria media di almeno 10,00 euro l'ora, avrebbe potuto guadagnare almeno 1.020,00 euro al mese
(“esentasse”, perché del tutto al nero e solo dal lavoro come colf) senza avere poi obblighi di contribuzione al ménage familiare oltre ad aver rilevato, grazie all'aiuto del marito – il quale nel frattempo sosteneva le spese familiari e domestiche - una lavanderia in società con un'amica.
Inoltre, lamenta sempre parte appellante, che la valutazione del Giudice di prime cure si è basata sulla dichiarazione dei redditi, depositate dalla ricorrente, relative agli anni
2019/2021, ovvero gli anni che sono stati caratterizzati dagli effetti della pandemia da
Covid-19 e periodo in cui verosimilmente le attività come quella della lavanderia e di collaboratrice domestica hanno subìto un decremento, mentre al contrario l'attività edilizia del marito è continuata più o meno a regime regolare;
altresì, ad indicare una situazione reddituale della diversa, da quella prospettata in primo grado, è la circostanza CP_1 per cui la medesima è stata in grado di rinunciare ad utilizzare l'immobile della casa pagina 6 di 10 familiare, concedendolo in comodato gratuito al figlio ovvero di chiederne lo Per_1 scioglimento della comunione, potendo evidentemente permettersi di vivere agevolmente altrove, a differenza del che al momento risiede presso l'abitazione dell'anziana Pt_1 madre.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del , parte appellante lamenta che i Pt_1 redditi complessivi lordi compresi tra 24.400,00 euro e 30.400,00 euro (CUD 2020-2022), presi a riferimento dal primo giudicante, non rappresentano la reale capacità economica della famiglia poiché trattasi di importi dai quali non sono state epurate tasse e spese fisse familiari;
in tal senso, l'appellante rappresenta la propria situazione reddituale: per l'anno
2020 reddito imponibile pari a euro 19.648,00, per l'anno 2021 pari a euro 20.751,00, per l'anno 2022 pari a 22.930,00 euro, per l'anno 2023 pari a 23.676,00 euro e per l'anno 2024 di euro 23.676,00 euro.
Ancora, parte appellante rileva che non è mai stata provata, nelle more del giudizio di primo grado, l'asserita e presunta incapacità della a mantenere il medesimo tenore di CP_1 vita, goduto in costanza di matrimonio. Sul punto, il - oltre a richiamare quanto Pt_1 sopra esposto – lamenta la mancata verifica delle potenzialità reddituali della ricorrente, la quale aumentando le ore di lavoro nella propria attività imprenditoriale, potrebbe incrementare i propri guadagni, vista anche l'assenza di oggettivi motivi di impedimento.
Infine, l'odierno appellante lamenta la carenza dell'istruttoria anche in punto di accertamento del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio;
ad ogni modo, è risultato che la ricorrente non sosteneva spese voluttuarie significative tali da richiedere ad oggi il contributo da parte del . Pertanto, per la difesa di parte appellante rileva Pt_1
l'errata applicazione dell'art 156 c.c. nella parte in cui si è fondato il giudizio di adeguatezza ad una incapacità (in nessun caso provata) oggettiva della Sig.ra di mantenere CP_1 con i propri mezzi economici il tenore di vita (in nessun caso provato) tenuto in costanza di matrimonio e nell'erronea interpretazione dei fatti alla base di tale giudizio, nonché nell'erronea ricostruzione delle diversità reddituali dei coniugi.
L'appellante conclude per l'accoglimento del presente gravame e per la restituzione delle somme ad oggi corrisposte, pari a 4.450,00 euro, in ottemperanza del provvedimento de quo
o in subordine per la rideterminazione dell'importo mensile;
in via istruttoria di procedere alle indagini finanziarie al fine di accertare gli effettivi introiti della CP_1
III. Con comparsa di costituzione contesta ex adverso quanto dedotto, Controparte_1 per aver il primo giudicante operato corretta applicazione dell'art. 156 c.c. alla luce pagina 7 di 10 dell'indiscutibile incapacità della stessa a conservare l'analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la disparità economica esistente tra i coniugi.
Quanto alla disparità economica tra le parti, negata dal nelle proprie difese, l'odierna Pt_1 appellata rileva che le dichiarazioni dei redditi prodotte agli atti di causa sono di per sé sufficienti ad evidenziare detto squilibrio nonché le ulteriori argomentazioni di controparte in merito alle risorse economiche della appaiono prive di fondamento, smentite CP_1 altresì dalle risultanze dell'istruzione probatoria. La presente difesa insiste nel rappresentare una situazione economica della precaria - a causa delle limitazioni CP_1 impostele dal marito durante gli anni di matrimonio e confermate dai testi – tanto da essere stata , all'attualità, costretta ad accendere un finanziamento per far fronte alle spese dentistiche con rate mensili di 115,00 euro (doc. 10); ad essere titolare di un c/c bancario sul quale sono depositate somme esigue di denaro, dovendo, altresì, far fronte al canone di locazione mensile dell'abitazione; ad utilizzare un'auto di proprietà del fratello. Inoltre,
l'unico immobile di cui è proprietaria, nella misura del 25%, è la casa coniugale concessa in uso gratuito al figlio. Rispetto alla situazione reddituale del , la rileva che Pt_1 CP_1 dall'istruttoria di primo grado è stato provato di come lo stesso, oltre ad aver percepito redditi complessivi lordi compresi tra 24.000 e 30.400 euro nel periodo d'imposta 2020-
2022, può contare su un introito mensile pari a 2.500/3.000 euro (cfr. estratto c/c della
Banca Credem doc 6), possiede un'auto di proprietà ed è titolare del diritto di comproprietà, nella misura di ¼, della casa coniugale. Inoltre, lo stesso dispone di due appartamenti, siti in Lammari n.336, di proprietà della di lui famiglia, in uno dei quali è andato ad abitare senza sopportare spesa alcuna per il canone di locazione, contrariamente all'odierna appellata.
Quanto all'incapacità della a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in CP_1 costanza di matrimonio, parte appellata rileva che dall'istruttoria risulta provato che la stessa ha fatto il possibile per rendersi autosufficiente da un punto di vista economico;
l'intervento di fattori esterni hanno reso ancora più difficile per la medesima potersi assicurare un reddito dignitoso, costringendo la a svolgere l'attività di colf per CP_1 qualche ora a settimana.
Infine, quanto alla doglianza di controparte sul mancato accertamento del tenore di vita del nucleo familiare, pacifico che è risultata provata l'entità modesta dello stesso e delle cui spese si è fatto carico il , parte appellata rappresenta di non riuscire a provvedere in Pt_1 autonomia alle proprie necessità primarie.
pagina 8 di 10 Conclude per il rigetto dell'appello e per l'inammissibilità, perché tardiva, dell'istanza istruttoria formulata da controparte in punto di indagine finanziaria, volta ad accertare gli effettivi introiti della CP_1
Le parti hanno concluso alla udienza odierna.
L'appello merita parziale accoglimento.
In sostanza si discute esclusivamente dell'an e del quantum dell'assegno separatile, riconosciuto in I grado nella somma di € 350 mensili, contestando parte appellante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento sia in punto di corretta valutazione istruttoria, delle reciproche possidenze in termini di reddito e patrimonio sia sulla sussistenza di un tenore di vita accertato e non ripetibile per la senza il supporto CP_1 del coniuge.
Dalle indagini della GdF è confermata quanto al la sostanziale correttezza delle Pt_1 indicazioni del Tribunale emergendo che egli effettivamente ha avuto un reddito lordo dai 24 ai 31 mila euro per gli anni immediatamente antecedenti la pronuncia ( 2021-2023 ) quale ricavo della sua attività imprenditoriale svolta in forma di snc. Emerge inoltre che egli ha depositi di oltre € 100.000. Non ha spese per l'alloggio ed è proprietario di quote di immobili.
La ha prodotto un estratto del ricavo della lavanderia ( attività che svolge in CP_1 società con altra persona lavorandovi personalmente ) che attesta un utile per le due socie di € 22.000 annuali per il 2024, appena sotto i 1000 euro al mese a testa , ricavo presumibilmente calcolato anch'esso al lordo.
Le eventuali ore in più che ella può svolgere come collaboratrice familiare tenendo anche in conto quanto essa deve lavorare presso la lavanderia, le paghe orarie note e che la ha 57 anni e quindi non è più in giovanissima età , poco potranno aggiungere al CP_1 suo reddito mensile.
Non è noto come ella risolva il problema abitativo poiché dichiara ma non prova di essere in affitto.
Ha anch'ella depositi di una certa consistenza ( € 22.000 ).
Alla luce di tali riscontri deve osservarsi da un lato che sussiste certamente una sproporzione economica tra le parti e dall'altra che quanto appare verosimilmente introitato mensilmente dalla ( che può considerarsi nell'ordine di poco più di mille € al CP_1 mese ) non è sufficiente a garantirle una esistenza dignitosa, esistenza che ella aveva invece durante il matrimonio se è lo stesso che afferma che a tutte le spese provvedeva lui Pt_1 con il suo reddito. Quindi anche la indagine sul tenore di vita si risolve nella constatazione che quantunque non particolarmente brillante esso era certamente migliore dell'attuale non dovendo la a nulla provvedere con eventuali attività lavorative proprie, mentre il CP_1
pagina 9 di 10 reddito del marito e le sostanze che egli ha potuto cumulare confermano che il nucleo non aveva difficoltà a svolgere una vita dignitosa se non certamente particolarmente dispendiosa. Ella pertanto ha dimostrato i presupposti richiesti per il riconoscimento di un mantenimento in costanza di separazione.
Poiché le risultanze di quanto dalla stessa guadagno e posseduto, appaiono tuttavia migliori di quanto ritenuto dal Tribunale, il contributo deve essere rideterminato in € 200 mensili fermo il resto.
L'accoglimento dell'appello seppure sulla domanda subordinata comporta la rideterminazione delle spese di lite. Tuttavia, attesa la preponderante soccombenza del
, esse possono essere compensate per 1/4 e poste per i residui ¾ a suo carico per Pt_1 entrambi i gradi ( Valore indeterminabile contenzioso, complessità bassa ai minimi di legge).
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca 24 settembre 2024, determina in € 200 mensili il contributo al mantenimento che deve a Parte_1
, fermo il resto. Controparte_1
Compensa tra le parti ¼ delle spese di lite.
Pone i residui ¾ carico di e li liquida quanto al I grado in € 3000 e quanto Parte_1 al II grado in € 3500 per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge.
Firenze 19 settembre 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore D.ssa Daniela Lococo Consigliere D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 2290/2024, promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Marcucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Marco Trudinger, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Controparte_1 C.F._2
Della Santa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATA con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “In tesi: Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma del capo
3 della sentenza del Tribunale di Lucca n.1000/2024, dichiarando l'inesistenza dei presupposti, revocare l'assegnazione dell'obbligo alla corresponsione del contributo economico da parte del signor alla signora e quindi per l'effetto disporre la restituzione Pt_1 CP_1 di quanto già versato dal sig. alla Sig.ra in esecuzione della sentenza di Pt_1 CP_1 primo grado;
In via subordinata: nella denegata ipotesi la Corte d'Appello ritenesse parzialmente fondato l'obbligo del signor alla corresponsione di un contributo al Pt_1 mantenimento alla signora voglia, in parziale riforma del capo 3 della sentenza qui CP_1 impugnata, rideterminarne l'importo mensile, per tutti i motivi dedotti in premessa, nella misura inferiore ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA, per entrambi i gradi di giudizio. pagina 1 di 10 In via istruttoria: Si chiede che la Corte d'Appello voglia ordinare ispezione fiscale presso i competenti uffici ed indagine finanziaria accurata al fine di verificare gli effettivi introiti realizzati dalla signora ritenendo tali verifiche indispensabili ai fini del giudizio”. CP_1 per parte appellata: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere il gravame e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 24/09/2024 n.1000/2024.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con sentenza n. 1000/2024 del 24/09/2024 il Tribunale di Lucca decideva in via definitiva, nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1
, come di seguito: Parte_1
“-Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio il 13 luglio 1991, nel Comune di Capannori;
-Addebita la separazione al marito;
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento Parte_1 della moglie , pari ad euro 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
-Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
-Ordina l'Ufficiale di Stato civile presso il Comune di Capannori di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Condanna il resistente a pagare, in favore dell'Erario, la metà delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 euro, oltre accessori, come per legge, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
-Compensa la residua metà”.
Il Tribunale di Lucca premetteva quanto segue: depositava ricorso in data 13.07.2023 per vedersi accogliere la Controparte_1 domanda di separazione personale dal coniuge col quale aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 13.07.1991 e dalla cui unione era nato il figlio , in data Per_1
29.03.1993 già maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
chiedeva altresì l'addebito della separazione al resistente, l'assegnazione della casa familiare – in comproprietà tra i coniugi e i familiari della ricorrente - in favore di quest'ultima nonché la statuizione dell'obbligo, in capo al , di versamento di un assegno di mantenimento di euro Pt_1
pagina 2 di 10 500,00 mensili. Altresì domandava, ai sensi degli artt. 473 bis 69 e bis 70 c.p.c., l'adozione di un ordine di protezione nei confronti del coniuge.
A sostegno delle domande la deduceva che in costanza di matrimonio – CP_1 precisamente a partire dal 1994 - il aveva perpetrato nei suoi confronti condotte Pt_1 violente in più occasioni, anche alla presenza del figlio (al tempo minorenne); che tali condotte erano state tollerate dalla ricorrente al fine di garantire serenità al figlio e di ricostruire il matrimonio, nella speranza di un ravvedimento;
lamentava, inoltre, di come tali condotte si erano negli mesi di matrimonio aggravate, tanto che il l'aveva minacciata Pt_1 di morte, al punto da indurla a presentare una denuncia-querela nei confronti del marito e, nel mese di luglio, costringerla ad allontanarsi dalla casa familiare e trasferirsi temporaneamente da un'amica. Quanto al profilo patrimoniale – economico, la CP_1 rappresentava di aver ripreso a lavorare solo nel 2006 come collaboratrice domestica part- time e successivamente, nel 2012, aveva costituito una società, di cui era socia al 50%, i cui introiti erano piuttosto limitati e che, nonostante ciò, aveva sempre fatto fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare.
Si costituiva, con comparsa depositata il 07.08.2023, il , il quale contestava quanto Pt_1 ex adverso dedotto, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande formulate dalla controparte.
All'esito dell'udienza del 10.08.2023 il primo giudicante con ordinanza disponeva l'allontanamento del dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla ricorrente Pt_1 per la durata di un anno e ordine di cessazione della condotta pregiudizievole.
Con comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del 02.10.2023, il Pt_1 chiedeva nuovamente il rigetto delle domande di addebito della separazione, nonché il contributo al mantenimento della ricorrente e l'assegnazione della casa familiare alla stessa poiché negava che il fallimento del progetto di vita coniugale fosse addebitabile alle asserite condotte violente, allegate dalla ricorrente e risalenti nel tempo. Negava, altresì, la disparità economica lamentata dalla ricorrente. Di contro, deduceva che, in tempi recenti, era stata la a cagionare allo stesso contusioni tali da indurlo a recarsi al Pronto Soccorso. CP_1
Il Tribunale di Lucca con ordinanza del 30.12.2023 adottava, sentite le parti all'udienza del
25.10.2023, provvedimenti temporanei e urgenti con i quali “autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà; pone a carico del resistente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda” nonché l'ammissione delle prove orali articolate dalle parti;
espletata l'attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, il Tribunale di Lucca motivava la propria decisione nel senso di dover accogliere la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi poiché pacifica la circostanza che tra i coniugi si era verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza. Veniva, pertanto, pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al , il primo giudicante – dopo Pt_1 aver operato richiamo a granitica giurisprudenza di legittimità sul punto ed effettuato una disamina generale in tema di valutazione del materiale probatorio quanto al nesso di casualità tra violazioni dei doveri ex art 143 c.c. e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza – osservava che la ricorrente, a sostegno di tale domanda, aveva allegato le gravi e reiterate condotte aggressive e pregiudizievoli tenute dal resistente nel corso degli anni di vita matrimoniale;
che tali circostanze avevano trovato ampio riscontro probatorio, oltre che nelle dichiarazioni rese in giudizio dalla stessa ricorrente, anche nelle prove testimoniali, “nei documenti acquisiti (con particolare riferimento agli atti di indagine svolti in sede penale, che costituiscono una prova atipica;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017) e nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale (definito con una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia)”. Ciò precisato, il primo giudicante rilevava, inoltre, che entrambe le parti avevano dichiarato, nei rispettivi atti difensivi, che a far data dal 2018 non vi era più stata la condivisione del letto coniugale e che, verso la fine dell'anno 2022, la aveva CP_1 comunicato al marito di voler procedere alla separazione;
gli stessi testi e TE
, rispettivamente fratello e sorella del resistente, avevano confermato che Testimone_2 gli stessi coniugi vivevano di fatto separati da tempo, pur condividendo lo stesso tetto e la gestione della casa, senza però riportare di essere venuti a conoscenza di dinamiche violente all'interno della coppia o notato segni di percosse sulla Quanto, invece, CP_1 dall'escussione dei testi e (rispettivamente, madre, fratello e Tes_3 CP_1 Tes_4 amica della ricorrente) erano “emersi episodi di aggressione fisica e/o verbale, perpetrati dal resistente ai danni della moglie nel corso degli anni di matrimonio”.
Pertanto, per il Giudice di primo grado erano indubbiamente dimostrati i molteplici episodi di violenza o minaccia nei confronti della ricorrente, avallati anche dalle dichiarazioni rilasciate da , figlio della coppia, sui vari episodi di violenza ai quali aveva Persona_2 assistito, seppure all'epoca dei fatti ancora bambino, per poi cessare negli in anni in cui era divenuto adulto, fino ai recenti episodi di minacce di morte ai danni della ricorrente, occorsi tra novembre 2022 e la primavera del 2023 che avevano determinato la definitiva frattura pagina 4 di 10 del legame coniugale, già in crisi per le condotte violente imputabili al . Alla luce di Pt_1 ciò, veniva accolta la domanda di addebito della separazione al marito posto che a nulla rilevava che, già negli anni antecedenti all'ultimo episodio di violenza, i coniugi vivessero di fatto separati di fatto, pur coabitando nella casa familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, formulata dalla CP_1 questa non veniva accolta dal primo giudicante per assenza dei presupposti, non rilevando la disparità economica tra le parti: l'unico figlio della coppia, ormai maggiorenne ed autosufficiente, da anni non abita più nella casa familiare.
Quanto alla domanda di mantenimento in capo al in favore della ricorrente, il primo Pt_1 giudicante – dopo aver operato un generale richiamo alla giurisprudenza di legittimità e ai presupposti essenziali per l'insorgenza del diritto al mantenimento, ex art 156 c.c., ossia del non addebito della separazione, della mancanza di adeguati redditi propri che consentano, al coniuge beneficiario, di mantenere un tenore di vita essenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dell'attuale disparità economica tra i due coniugi - osservava che dalla documentazione in atti si poteva evincere che, negli anni 2019-2021, la percepiva un reddito complessivo lordo, oscillante tra 4.800 euro e 1.500 euro CP_1 circa;
dall'istruttoria era emerso che la stessa svolgeva anche alcuni lavoretti come colf, per
4/5 ore alla settimana per una retribuzione di 8.50 euro l'ora nonché che la stessa prestava attività lavorativa part-time, per mezza giornata, presso la lavanderia di cui era socia.
Pertanto, per il Tribunale di Lucca le ridotte capacità reddituali della ricorrente non potevano essere imputabili alla stessa, la quale, avendo cessato di lavorare come operaia dopo la nascita del figlio, aveva poi svolto esclusivamente lavoretti - come colf e da ultimo in società con un'amica - in linea con la sua professionalità, anche tenuto conto dell'organizzazione familiare durante gli anni del matrimonio. Viceversa, il , nei Pt_1 periodi d'imposta 2020-2022, percepiva redditi complessivi lordi compresi tra 24.400 euro e
30.400 euro da attività di operaio edile;
nel corso della vita matrimoniale, la principale fonte reddituale della famiglia era rappresentata proprio dall'attività lavorativa del resistente.
Sulla scorta di quanto precede, veniva fissata nella misura di euro 350,00 mensili l'entità del contributo di mantenimento in favore della CP_1
II. Propone appello ex art 473 bis 30 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Lucca n. 1000/2024 in punto di condanna alla corresponsione di un contributo al mantenimento in favore di eccependone l'illegittimità per i seguenti Controparte_1 motivi:
pagina 5 di 10 preliminarmente, l'odierno appellante rileva che il provvedimento de quo - con riguardo ai parametri richiamati dal primo giudicante per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente – appare carente e contraddittorio nella motivazione in quanto da una parte, il
Tribunale di Lucca nella ricostruzione dei fatti, ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in tema di effettiva capacità reddituale dei coniugi e, dall'altra, l'istruttoria non ha fornito la prova richiesta dalla legge, non avendo di fatto in alcun modo accertato, nemmeno per presunzioni, il tenore di vita tenuto dalla famiglia. Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la funzione dell'assegno di mantenimento consiste nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. ord. 16405/2019; Cass. ord. 26084/2019).
Nel caso di specie, il rileva che il primo giudicante ha errato nell'interpretare le Pt_1 risultanze istruttorie poiché dalle stesse è emerso che la in costanza di CP_1 matrimonio, ha iniziato a lavorare dapprima come colf ad ore e in seguito ha intrapreso un'attività imprenditoriale;
la ha ammesso poi che, anche dopo l'inizio di queste CP_1 attività, le spese familiari sono state sostenute dall'odierno appellante. Pertanto, si deve presumere che la stessa sia stata in grado di conservare i propri guadagni, risparmiandoli o comunque utilizzandoli per propri scopi personali e rispetto ai quali non è stata prodotta documentazione al fine di quantificarne l'ammontare. Tuttavia, il Tribunale di Lucca ha assunto erroneamente che “può ragionevolmente desumersi che i relativi ricavi non fossero particolarmente elevati” (Pag.15 riga 6); sul punto il osserva che la Pt_1 CP_1 lavorando anche solo sei ore al giorno, per 5 giorni la settimana, con una paga oraria media di almeno 10,00 euro l'ora, avrebbe potuto guadagnare almeno 1.020,00 euro al mese
(“esentasse”, perché del tutto al nero e solo dal lavoro come colf) senza avere poi obblighi di contribuzione al ménage familiare oltre ad aver rilevato, grazie all'aiuto del marito – il quale nel frattempo sosteneva le spese familiari e domestiche - una lavanderia in società con un'amica.
Inoltre, lamenta sempre parte appellante, che la valutazione del Giudice di prime cure si è basata sulla dichiarazione dei redditi, depositate dalla ricorrente, relative agli anni
2019/2021, ovvero gli anni che sono stati caratterizzati dagli effetti della pandemia da
Covid-19 e periodo in cui verosimilmente le attività come quella della lavanderia e di collaboratrice domestica hanno subìto un decremento, mentre al contrario l'attività edilizia del marito è continuata più o meno a regime regolare;
altresì, ad indicare una situazione reddituale della diversa, da quella prospettata in primo grado, è la circostanza CP_1 per cui la medesima è stata in grado di rinunciare ad utilizzare l'immobile della casa pagina 6 di 10 familiare, concedendolo in comodato gratuito al figlio ovvero di chiederne lo Per_1 scioglimento della comunione, potendo evidentemente permettersi di vivere agevolmente altrove, a differenza del che al momento risiede presso l'abitazione dell'anziana Pt_1 madre.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del , parte appellante lamenta che i Pt_1 redditi complessivi lordi compresi tra 24.400,00 euro e 30.400,00 euro (CUD 2020-2022), presi a riferimento dal primo giudicante, non rappresentano la reale capacità economica della famiglia poiché trattasi di importi dai quali non sono state epurate tasse e spese fisse familiari;
in tal senso, l'appellante rappresenta la propria situazione reddituale: per l'anno
2020 reddito imponibile pari a euro 19.648,00, per l'anno 2021 pari a euro 20.751,00, per l'anno 2022 pari a 22.930,00 euro, per l'anno 2023 pari a 23.676,00 euro e per l'anno 2024 di euro 23.676,00 euro.
Ancora, parte appellante rileva che non è mai stata provata, nelle more del giudizio di primo grado, l'asserita e presunta incapacità della a mantenere il medesimo tenore di CP_1 vita, goduto in costanza di matrimonio. Sul punto, il - oltre a richiamare quanto Pt_1 sopra esposto – lamenta la mancata verifica delle potenzialità reddituali della ricorrente, la quale aumentando le ore di lavoro nella propria attività imprenditoriale, potrebbe incrementare i propri guadagni, vista anche l'assenza di oggettivi motivi di impedimento.
Infine, l'odierno appellante lamenta la carenza dell'istruttoria anche in punto di accertamento del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio;
ad ogni modo, è risultato che la ricorrente non sosteneva spese voluttuarie significative tali da richiedere ad oggi il contributo da parte del . Pertanto, per la difesa di parte appellante rileva Pt_1
l'errata applicazione dell'art 156 c.c. nella parte in cui si è fondato il giudizio di adeguatezza ad una incapacità (in nessun caso provata) oggettiva della Sig.ra di mantenere CP_1 con i propri mezzi economici il tenore di vita (in nessun caso provato) tenuto in costanza di matrimonio e nell'erronea interpretazione dei fatti alla base di tale giudizio, nonché nell'erronea ricostruzione delle diversità reddituali dei coniugi.
L'appellante conclude per l'accoglimento del presente gravame e per la restituzione delle somme ad oggi corrisposte, pari a 4.450,00 euro, in ottemperanza del provvedimento de quo
o in subordine per la rideterminazione dell'importo mensile;
in via istruttoria di procedere alle indagini finanziarie al fine di accertare gli effettivi introiti della CP_1
III. Con comparsa di costituzione contesta ex adverso quanto dedotto, Controparte_1 per aver il primo giudicante operato corretta applicazione dell'art. 156 c.c. alla luce pagina 7 di 10 dell'indiscutibile incapacità della stessa a conservare l'analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la disparità economica esistente tra i coniugi.
Quanto alla disparità economica tra le parti, negata dal nelle proprie difese, l'odierna Pt_1 appellata rileva che le dichiarazioni dei redditi prodotte agli atti di causa sono di per sé sufficienti ad evidenziare detto squilibrio nonché le ulteriori argomentazioni di controparte in merito alle risorse economiche della appaiono prive di fondamento, smentite CP_1 altresì dalle risultanze dell'istruzione probatoria. La presente difesa insiste nel rappresentare una situazione economica della precaria - a causa delle limitazioni CP_1 impostele dal marito durante gli anni di matrimonio e confermate dai testi – tanto da essere stata , all'attualità, costretta ad accendere un finanziamento per far fronte alle spese dentistiche con rate mensili di 115,00 euro (doc. 10); ad essere titolare di un c/c bancario sul quale sono depositate somme esigue di denaro, dovendo, altresì, far fronte al canone di locazione mensile dell'abitazione; ad utilizzare un'auto di proprietà del fratello. Inoltre,
l'unico immobile di cui è proprietaria, nella misura del 25%, è la casa coniugale concessa in uso gratuito al figlio. Rispetto alla situazione reddituale del , la rileva che Pt_1 CP_1 dall'istruttoria di primo grado è stato provato di come lo stesso, oltre ad aver percepito redditi complessivi lordi compresi tra 24.000 e 30.400 euro nel periodo d'imposta 2020-
2022, può contare su un introito mensile pari a 2.500/3.000 euro (cfr. estratto c/c della
Banca Credem doc 6), possiede un'auto di proprietà ed è titolare del diritto di comproprietà, nella misura di ¼, della casa coniugale. Inoltre, lo stesso dispone di due appartamenti, siti in Lammari n.336, di proprietà della di lui famiglia, in uno dei quali è andato ad abitare senza sopportare spesa alcuna per il canone di locazione, contrariamente all'odierna appellata.
Quanto all'incapacità della a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in CP_1 costanza di matrimonio, parte appellata rileva che dall'istruttoria risulta provato che la stessa ha fatto il possibile per rendersi autosufficiente da un punto di vista economico;
l'intervento di fattori esterni hanno reso ancora più difficile per la medesima potersi assicurare un reddito dignitoso, costringendo la a svolgere l'attività di colf per CP_1 qualche ora a settimana.
Infine, quanto alla doglianza di controparte sul mancato accertamento del tenore di vita del nucleo familiare, pacifico che è risultata provata l'entità modesta dello stesso e delle cui spese si è fatto carico il , parte appellata rappresenta di non riuscire a provvedere in Pt_1 autonomia alle proprie necessità primarie.
pagina 8 di 10 Conclude per il rigetto dell'appello e per l'inammissibilità, perché tardiva, dell'istanza istruttoria formulata da controparte in punto di indagine finanziaria, volta ad accertare gli effettivi introiti della CP_1
Le parti hanno concluso alla udienza odierna.
L'appello merita parziale accoglimento.
In sostanza si discute esclusivamente dell'an e del quantum dell'assegno separatile, riconosciuto in I grado nella somma di € 350 mensili, contestando parte appellante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento sia in punto di corretta valutazione istruttoria, delle reciproche possidenze in termini di reddito e patrimonio sia sulla sussistenza di un tenore di vita accertato e non ripetibile per la senza il supporto CP_1 del coniuge.
Dalle indagini della GdF è confermata quanto al la sostanziale correttezza delle Pt_1 indicazioni del Tribunale emergendo che egli effettivamente ha avuto un reddito lordo dai 24 ai 31 mila euro per gli anni immediatamente antecedenti la pronuncia ( 2021-2023 ) quale ricavo della sua attività imprenditoriale svolta in forma di snc. Emerge inoltre che egli ha depositi di oltre € 100.000. Non ha spese per l'alloggio ed è proprietario di quote di immobili.
La ha prodotto un estratto del ricavo della lavanderia ( attività che svolge in CP_1 società con altra persona lavorandovi personalmente ) che attesta un utile per le due socie di € 22.000 annuali per il 2024, appena sotto i 1000 euro al mese a testa , ricavo presumibilmente calcolato anch'esso al lordo.
Le eventuali ore in più che ella può svolgere come collaboratrice familiare tenendo anche in conto quanto essa deve lavorare presso la lavanderia, le paghe orarie note e che la ha 57 anni e quindi non è più in giovanissima età , poco potranno aggiungere al CP_1 suo reddito mensile.
Non è noto come ella risolva il problema abitativo poiché dichiara ma non prova di essere in affitto.
Ha anch'ella depositi di una certa consistenza ( € 22.000 ).
Alla luce di tali riscontri deve osservarsi da un lato che sussiste certamente una sproporzione economica tra le parti e dall'altra che quanto appare verosimilmente introitato mensilmente dalla ( che può considerarsi nell'ordine di poco più di mille € al CP_1 mese ) non è sufficiente a garantirle una esistenza dignitosa, esistenza che ella aveva invece durante il matrimonio se è lo stesso che afferma che a tutte le spese provvedeva lui Pt_1 con il suo reddito. Quindi anche la indagine sul tenore di vita si risolve nella constatazione che quantunque non particolarmente brillante esso era certamente migliore dell'attuale non dovendo la a nulla provvedere con eventuali attività lavorative proprie, mentre il CP_1
pagina 9 di 10 reddito del marito e le sostanze che egli ha potuto cumulare confermano che il nucleo non aveva difficoltà a svolgere una vita dignitosa se non certamente particolarmente dispendiosa. Ella pertanto ha dimostrato i presupposti richiesti per il riconoscimento di un mantenimento in costanza di separazione.
Poiché le risultanze di quanto dalla stessa guadagno e posseduto, appaiono tuttavia migliori di quanto ritenuto dal Tribunale, il contributo deve essere rideterminato in € 200 mensili fermo il resto.
L'accoglimento dell'appello seppure sulla domanda subordinata comporta la rideterminazione delle spese di lite. Tuttavia, attesa la preponderante soccombenza del
, esse possono essere compensate per 1/4 e poste per i residui ¾ a suo carico per Pt_1 entrambi i gradi ( Valore indeterminabile contenzioso, complessità bassa ai minimi di legge).
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca 24 settembre 2024, determina in € 200 mensili il contributo al mantenimento che deve a Parte_1
, fermo il resto. Controparte_1
Compensa tra le parti ¼ delle spese di lite.
Pone i residui ¾ carico di e li liquida quanto al I grado in € 3000 e quanto Parte_1 al II grado in € 3500 per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge.
Firenze 19 settembre 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
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