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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Burza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33027/2024 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Nota Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Pozzone n.1, presso lo studio del predetto difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Santi Giovanni Controparte_1 C.F._2
Alessandrello, elettivamente domiciliata in Cologno Monzese, P.zza Castello n. 16, presso lo studio del predetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Russi, Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n.2 presso lo studio del predetto difensore;
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._4
Giuseppe Russi, elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n.2 presso lo studio del predetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Belloni Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla n.10;
pagina 1 di 4 CONVENUTI/OPPOSTI
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6
CONVENUTI/OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare che i creditori procedenti e intervenuti nel procedimento esecutivo immobiliare pendente presso il Tribunale di Milano n. 973/2013 R.G. non hanno diritto di procedere nella predetta esecuzione o quantomeno di procedere sulla quota del sig. e/o dichiarare illegittimi Parte_1
e/o nulli e/o invalidi i pignoramenti trascritti sull'intero bene ovvero il pignoramento iscritto sulla quota dell'opponente, ordinando la relativa cancellazione. Con vittoria di competenze e spese del giudizio, anche della fase cautelare”
Per la parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reiette, rigettare perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione ex. art. 615 c.p.c. promossa da . Parte_1
Spese rifuse”
Per la parte convenuta Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed Parte_1 in diritto.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in corso di causa.
Con vittoria di spese, anticipazioni, diritti, onorari e compensi professionali di causa”
Per le parti convenute e : Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così decidere:
- rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati, e di conseguenza dichiarare la piena legittimità del pignoramento eseguito nel febbraio 2023 sul 50% dell'immobile di cui è proprietaria la IG , nonché il diritto dei creditori di Controparte_4 quest'ultima di procedere nell'esecuzione sulla quota di proprietà del 50% di quest'ultima.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha proposto opposizione, qualificata dallo stesso ex art 615 comma II c.p.c., Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. N. 973/2013, pendente davanti a questo
Tribunale nei confronti della debitrice esecutata ed avente ad oggetto un immobile Controparte_4 sito nel comune di Rozzano di proprietà dell'esecutata e dello stesso . Pt_1
Nel corso di tale procedura esecutiva, il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 7.11.23, rilevato che il bene ricadeva in comunione legale tra i coniugi e e che era stata Parte_1 Controparte_4 pignorata la sola quota del 50% dell'immobile di proprietà di , ha disposto che Controparte_4 venisse pignorato l'intero immobile con notifica del pignoramento e trascrizione anche nei confronti del coniuge non debitore ( ), tenuto conto di quanto statuito dalla Sentenza della Corte Parte_1 di Cassazione n. 6575/2013.
L'opponente, con l'opposizione di cui sopra, ha contestato l'estensione del pignoramento nei propri confronti, essendo il pignoramento trascritto successivamente alla sentenza di separazione dalla moglie, ritenendo nullo e/o illegittimo sia il (secondo) pignoramento trascritto sull'intero bene, sia il (primo) pignoramento del 50% originariamente trascritto nei confronti dell'esecutata . Controparte_4
La fase cautelare si è conclusa con ordinanza del 07/07/2023, di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare avanzata dall'opponente; tuttavia, il Giudice dell'esecuzione preso atto dell'intervenuta separazione tra i coniugi, ha disposto che la procedura proseguisse unicamente nei confronti dell'esecutata e limitatamente alla sua quota di proprietà. Controparte_4
2) Con atto di citazione del 20.09.2024 l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito avanzando le conclusioni di cui sopra.
In particolare, ribadendo i motivi già proposti in sede di opposizione, ha dedotto: 1) l'illegittimità del pignoramento esteso sulla quota di sua proprietà in virtù della comunione legale esistente tra i coniugi, in quanto successivo alla sentenza di separazione dall'esecutata; 2) la nullità del primo pignoramento immobiliare eseguito in data 13.02.2013 nei confronti dell'esecutata in quanto richiesto solo sul 50 % dell'immobile e non sull'intera quota posseduta dai coniugi, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6575/2013.
3) Si sono costituiti creditrice procedente nella citata procedura esecutiva (R.G.E. N. Controparte_1
973/2013), nonché i creditori intervenuti e Parte_2 Parte_3
(quale cessionaria di chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_5 Controparte_2 parte opponente e rassegnando le conclusioni riportate nella parte iniziale della presente sentenza.
4) Con memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate dall'opponente e dalle sole parti opposte
[...]
e le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. CP_1 Controparte_5
4.1) In particolare, l'opponente ha evidenziato il proprio interesse ad ottenere una pronuncia di nullità e
/o illegittimità del pignoramento eseguito nei propri confronti, nonostante il Giudice dell'esecuzione avesse ordinato la prosecuzione della procedura solo nei confronti dell'esecutata. Infatti, la permanenza della trascrizione di tale pignoramento arrecherebbe allo stesso un grave pregiudizio.
4.2) La creditrice procedente ha evidenziato, invece, che la questione è stata già risolta dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza che ha deciso la fase cautelare. In ogni caso ha rilevato di aver formalmente rinunciato al pignoramento trascritto nei confronti dell'opponente, chiedendo al Giudice pagina 3 di 4 dell'esecuzione di ordinarne la cancellazione dai Registri immobiliari.
5) All'udienza del 13.05.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6) L'opposizione deve essere respinta, per i motivi di seguito indicati.
6.1) Relativamente all'eccezione di illegittimità e/o nullità del pignoramento eseguito nei propri confronti, l'opponente ha rilevato di essersi separato dalla moglie in data 08.03.2017, Controparte_4 come risulta dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il pignoramento in estensione è stato notificato in data 30.11.2017, ossia quando la comunione si era già sciolta per effetto della separazione.
In relazione a tale doglianza risulta preliminare osservare che, con ordinanza del 07/07/2023 il Giudice dell'esecuzione, ha riqualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi, rilevando altresì la tardività della stessa, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c.
6.2) Relativamente alla seconda doglianza formulata, parte attrice ha invocato la nullità del primo pignoramento immobiliare eseguito in data 13.02.2013 nei confronti dell'esecutata, in quanto richiesto solo sul 50 % dell'immobile e non sull'intera quota posseduta dai coniugi, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 6575/2013.
6.3) Tanto premesso, questo Giudice concorda con la qualificazione effettuata dal Giudice dell'esecuzione, rispetto l'opposizione spiegata, dovendo essere la stessa ricondotta nell'alveo di cui all'art 617 c.p.c., tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7169 del 02/08/1997. Del pari deve essere rilevata la tardività di tale opposizione, atteso che l'atto di pignoramento è stato notificato il 30.11.2017 (e il primo pignoramento, rispetto al quale l'opponente difetta peraltro di legittimazione attiva, è del 13.02.2013) e l'opposizione è stata iscritta in data 4.4.2018, ben oltre il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art 617 c.p.c..
7) Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'esito non scontato della lite, tenuto conto delle novità giurisprudenziali derivanti dalla Sentenza n. 6575/2013 della Corte di
Cassazione, per compensare interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- spese compensate.
Milano, 10/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Burza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33027/2024 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Nota Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Pozzone n.1, presso lo studio del predetto difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Santi Giovanni Controparte_1 C.F._2
Alessandrello, elettivamente domiciliata in Cologno Monzese, P.zza Castello n. 16, presso lo studio del predetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Russi, Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n.2 presso lo studio del predetto difensore;
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._4
Giuseppe Russi, elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n.2 presso lo studio del predetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Belloni Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla n.10;
pagina 1 di 4 CONVENUTI/OPPOSTI
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6
CONVENUTI/OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare che i creditori procedenti e intervenuti nel procedimento esecutivo immobiliare pendente presso il Tribunale di Milano n. 973/2013 R.G. non hanno diritto di procedere nella predetta esecuzione o quantomeno di procedere sulla quota del sig. e/o dichiarare illegittimi Parte_1
e/o nulli e/o invalidi i pignoramenti trascritti sull'intero bene ovvero il pignoramento iscritto sulla quota dell'opponente, ordinando la relativa cancellazione. Con vittoria di competenze e spese del giudizio, anche della fase cautelare”
Per la parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reiette, rigettare perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione ex. art. 615 c.p.c. promossa da . Parte_1
Spese rifuse”
Per la parte convenuta Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed Parte_1 in diritto.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in corso di causa.
Con vittoria di spese, anticipazioni, diritti, onorari e compensi professionali di causa”
Per le parti convenute e : Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così decidere:
- rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati, e di conseguenza dichiarare la piena legittimità del pignoramento eseguito nel febbraio 2023 sul 50% dell'immobile di cui è proprietaria la IG , nonché il diritto dei creditori di Controparte_4 quest'ultima di procedere nell'esecuzione sulla quota di proprietà del 50% di quest'ultima.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha proposto opposizione, qualificata dallo stesso ex art 615 comma II c.p.c., Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. N. 973/2013, pendente davanti a questo
Tribunale nei confronti della debitrice esecutata ed avente ad oggetto un immobile Controparte_4 sito nel comune di Rozzano di proprietà dell'esecutata e dello stesso . Pt_1
Nel corso di tale procedura esecutiva, il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 7.11.23, rilevato che il bene ricadeva in comunione legale tra i coniugi e e che era stata Parte_1 Controparte_4 pignorata la sola quota del 50% dell'immobile di proprietà di , ha disposto che Controparte_4 venisse pignorato l'intero immobile con notifica del pignoramento e trascrizione anche nei confronti del coniuge non debitore ( ), tenuto conto di quanto statuito dalla Sentenza della Corte Parte_1 di Cassazione n. 6575/2013.
L'opponente, con l'opposizione di cui sopra, ha contestato l'estensione del pignoramento nei propri confronti, essendo il pignoramento trascritto successivamente alla sentenza di separazione dalla moglie, ritenendo nullo e/o illegittimo sia il (secondo) pignoramento trascritto sull'intero bene, sia il (primo) pignoramento del 50% originariamente trascritto nei confronti dell'esecutata . Controparte_4
La fase cautelare si è conclusa con ordinanza del 07/07/2023, di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare avanzata dall'opponente; tuttavia, il Giudice dell'esecuzione preso atto dell'intervenuta separazione tra i coniugi, ha disposto che la procedura proseguisse unicamente nei confronti dell'esecutata e limitatamente alla sua quota di proprietà. Controparte_4
2) Con atto di citazione del 20.09.2024 l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito avanzando le conclusioni di cui sopra.
In particolare, ribadendo i motivi già proposti in sede di opposizione, ha dedotto: 1) l'illegittimità del pignoramento esteso sulla quota di sua proprietà in virtù della comunione legale esistente tra i coniugi, in quanto successivo alla sentenza di separazione dall'esecutata; 2) la nullità del primo pignoramento immobiliare eseguito in data 13.02.2013 nei confronti dell'esecutata in quanto richiesto solo sul 50 % dell'immobile e non sull'intera quota posseduta dai coniugi, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6575/2013.
3) Si sono costituiti creditrice procedente nella citata procedura esecutiva (R.G.E. N. Controparte_1
973/2013), nonché i creditori intervenuti e Parte_2 Parte_3
(quale cessionaria di chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_5 Controparte_2 parte opponente e rassegnando le conclusioni riportate nella parte iniziale della presente sentenza.
4) Con memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate dall'opponente e dalle sole parti opposte
[...]
e le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. CP_1 Controparte_5
4.1) In particolare, l'opponente ha evidenziato il proprio interesse ad ottenere una pronuncia di nullità e
/o illegittimità del pignoramento eseguito nei propri confronti, nonostante il Giudice dell'esecuzione avesse ordinato la prosecuzione della procedura solo nei confronti dell'esecutata. Infatti, la permanenza della trascrizione di tale pignoramento arrecherebbe allo stesso un grave pregiudizio.
4.2) La creditrice procedente ha evidenziato, invece, che la questione è stata già risolta dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza che ha deciso la fase cautelare. In ogni caso ha rilevato di aver formalmente rinunciato al pignoramento trascritto nei confronti dell'opponente, chiedendo al Giudice pagina 3 di 4 dell'esecuzione di ordinarne la cancellazione dai Registri immobiliari.
5) All'udienza del 13.05.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6) L'opposizione deve essere respinta, per i motivi di seguito indicati.
6.1) Relativamente all'eccezione di illegittimità e/o nullità del pignoramento eseguito nei propri confronti, l'opponente ha rilevato di essersi separato dalla moglie in data 08.03.2017, Controparte_4 come risulta dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il pignoramento in estensione è stato notificato in data 30.11.2017, ossia quando la comunione si era già sciolta per effetto della separazione.
In relazione a tale doglianza risulta preliminare osservare che, con ordinanza del 07/07/2023 il Giudice dell'esecuzione, ha riqualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi, rilevando altresì la tardività della stessa, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c.
6.2) Relativamente alla seconda doglianza formulata, parte attrice ha invocato la nullità del primo pignoramento immobiliare eseguito in data 13.02.2013 nei confronti dell'esecutata, in quanto richiesto solo sul 50 % dell'immobile e non sull'intera quota posseduta dai coniugi, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 6575/2013.
6.3) Tanto premesso, questo Giudice concorda con la qualificazione effettuata dal Giudice dell'esecuzione, rispetto l'opposizione spiegata, dovendo essere la stessa ricondotta nell'alveo di cui all'art 617 c.p.c., tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7169 del 02/08/1997. Del pari deve essere rilevata la tardività di tale opposizione, atteso che l'atto di pignoramento è stato notificato il 30.11.2017 (e il primo pignoramento, rispetto al quale l'opponente difetta peraltro di legittimazione attiva, è del 13.02.2013) e l'opposizione è stata iscritta in data 4.4.2018, ben oltre il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art 617 c.p.c..
7) Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'esito non scontato della lite, tenuto conto delle novità giurisprudenziali derivanti dalla Sentenza n. 6575/2013 della Corte di
Cassazione, per compensare interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- spese compensate.
Milano, 10/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
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