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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, nel procedimento ex art. 669-
quater c.p.c. promosso da (avv. LA MONICA Parte_1
ANGELINA) contro l' Controparte_1
(avv. LUBRANO FRANCESCA) ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ed iscritto al n.
17093/2024-1 del Ruolo Generale, sciolta la riserva assunta all'udienza del 6
marzo 2025, ha pronunciato la seguente
OORRDDIINNAANNZZAA
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che il ricorrente ha agito in via cautelare rappresentando di essere risultato vincitore della selezione interna per titoli ed esami riservata al personale di ruolo per la copertura tramite progressione economica verticale di n.
3 posti di operatore tecnico specializzato-autista di ambulanza-categoria BS e che
Part l' nonostante le svariate sollecitazioni, non aveva ancora provveduto a stipulare il contratto di lavoro necessario per l'espletamento delle superiori mansioni, nonostante con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria dovesse ritenersi consolidato nel suo patrimonio un vero e proprio diritto ad essere assunto, ingiustamente richiedendogli – in particolare -
di sottoporsi ad una seconda visita medica preassuntiva nonostante alla prima,
espletata il 5 Aprile 2024, fosse già risultato idoneo. Tanto esposto in punto di
fumus boni iuris, aggiungeva in punto di periculum in mora un imminente e irreparabile pregiudizio scaturente dallo svolgimento di mansioni inferiori e conseguentemente dalla percezione di una retribuzione non proporzionale né
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dignitosa rispetto a quella cui avrebbe diritto;
soggiungeva una lesione del diritto alla propria autodeterminazione in conseguenza della possibilità di essere sottoposto, stante la scadenza ad aprile del 2026 del proprio giudizio di idoneità, a una nuova visita medica preassuntiva;
evidenziava da ultimo che gli infondati impedimenti frapposti alla sua assunzione denotavano elementi sintomatici di condotte prevaricatrici, ostruzionistiche ed alienanti foriere di un danno non patrimoniale.
Part Giova precisare che l' costituendosi in giudizio, non ha punto contestato il proprio obbligo di assunzione del ricorrente, ribadendo tuttavia la necessità di sottoporlo nuovamente alla visita preassuntiva in considerazione delle ripetute assenze per malattia registratesi a decorrere dal 2023 e dello strano comportamento del ricorrente in ordine all'accettazione del nuovo contratto di lavoro.
Tanto premesso si osserva che se il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è certamente ammissibile a tutela dei crediti pecuniari di lavoro tutte le volte che i relativi proventi siano necessari ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa così come imposto dall'articolo 36 della Costituzione, una tale tutela è evidentemente superflua nel caso di specie in considerazione del fatto che il ricorrente è un dipendente di ruolo dell'azienda sanitaria convenuta dalla quale riceve regolare retribuzione mensile. È appena il caso di evidenziare che risulta assolutamente carente l'allegazione circa i possibili pregiudizi, sotto profili diversi, conseguenti allo svolgimento nelle more della causa di merito delle mansioni di operatore tecnico autista-categoria B già assegnate al ricorrente.
Appare, poi, evidente che ove si attribuisca connotazione vessatoria al ritardo frapposto al reinquadramento del ricorrente, il danno conseguente sarebbe
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro agevolmente riparabile con una statuizione risarcitoria pecuniaria, nulla di aggiuntivo essendo stato del resto prospettato al riguardo.
E tuttavia non può ignorarsi che il diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria è direttamente tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Certamente
tale diritto deve trovare un necessario bilanciamento con i precisi obblighi di sorveglianza sanitaria imposti al datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del
2008, obblighi posti nel reciproco interesse delle parti ed a fronte dei quali il lavoratore è tenuto sicuramente ad una condotta collaborativa. Nel caso di specie,
però, il ricorrente si è già sottoposto alla visita medica preassuntiva ed è già
risultato idoneo nell'aprile del 2024; è del tutto pacifico, inoltre, ch'egli si sia nuovamente presentato dinanzi al Medico Competente per la reiterazione della visita nel settembre del 2024 e che questa non sia stata espletata solo su determinazione del Medico il quale l'ha ritenuta superflua. E considerato pure che il ricorrente si è sottoposto nel febbraio del 2005 ad una ennesima visita medica per l'accertamento, stavolta, dell'idoneità alla mansione in atto dinanzi alla
Commissione Medica di Verifica, risultando ancora una volta idoneo, appare effettivamente ingiustificabile oltre che contraria a buona fede la richiesta
Part dell' convenuta di una ennesima reiterazione della visita. Sono mancate, del resto, deduzioni specifiche e puntuali che ipotizzassero che i precedenti accertamenti cui il ricorrente si è sottoposto siano stati svolti in modo non conforme alla normativa o che ci fossero nuove e diverse condizioni di salute da valutare, e la richiesta reiterazione non trova alcuna obiettiva giustificazione né
nelle precedenti assenze per malattia (già valutate dal Medico Competente e tanto più in assenza di specifiche deduzioni al riguardo), né in ragione del comportamento (effettivamente contraddittorio) del dipendente nell'accettazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del nuovo ruolo professionale di autista di ambulanza.
Devesi conseguentemente accogliere la richiesta cautelare, rinviando alla statuizione definitiva di merito la regolamentazione delle spese di lite di questo segmento processuale.
PP..QQ..MM..
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
◊ dichiara il diritto del ricorrente quale vincitore della Parte_3
selezione interna per titoli ed esami indetta con delibera n. 1030 del 7 luglio 2022,
all'immediata assunzione nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - categoria BS e condanna per l'effetto l' a provvedere all'immediata stipula del Controparte_1
corrispondente contratto di lavoro;
◊ spese al merito.
Onera la Cancelleria di procedere agli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
quater c.p.c. promosso da (avv. LA MONICA Parte_1
ANGELINA) contro l' Controparte_1
(avv. LUBRANO FRANCESCA) ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ed iscritto al n.
17093/2024-1 del Ruolo Generale, sciolta la riserva assunta all'udienza del 6
marzo 2025, ha pronunciato la seguente
OORRDDIINNAANNZZAA
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che il ricorrente ha agito in via cautelare rappresentando di essere risultato vincitore della selezione interna per titoli ed esami riservata al personale di ruolo per la copertura tramite progressione economica verticale di n.
3 posti di operatore tecnico specializzato-autista di ambulanza-categoria BS e che
Part l' nonostante le svariate sollecitazioni, non aveva ancora provveduto a stipulare il contratto di lavoro necessario per l'espletamento delle superiori mansioni, nonostante con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria dovesse ritenersi consolidato nel suo patrimonio un vero e proprio diritto ad essere assunto, ingiustamente richiedendogli – in particolare -
di sottoporsi ad una seconda visita medica preassuntiva nonostante alla prima,
espletata il 5 Aprile 2024, fosse già risultato idoneo. Tanto esposto in punto di
fumus boni iuris, aggiungeva in punto di periculum in mora un imminente e irreparabile pregiudizio scaturente dallo svolgimento di mansioni inferiori e conseguentemente dalla percezione di una retribuzione non proporzionale né
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dignitosa rispetto a quella cui avrebbe diritto;
soggiungeva una lesione del diritto alla propria autodeterminazione in conseguenza della possibilità di essere sottoposto, stante la scadenza ad aprile del 2026 del proprio giudizio di idoneità, a una nuova visita medica preassuntiva;
evidenziava da ultimo che gli infondati impedimenti frapposti alla sua assunzione denotavano elementi sintomatici di condotte prevaricatrici, ostruzionistiche ed alienanti foriere di un danno non patrimoniale.
Part Giova precisare che l' costituendosi in giudizio, non ha punto contestato il proprio obbligo di assunzione del ricorrente, ribadendo tuttavia la necessità di sottoporlo nuovamente alla visita preassuntiva in considerazione delle ripetute assenze per malattia registratesi a decorrere dal 2023 e dello strano comportamento del ricorrente in ordine all'accettazione del nuovo contratto di lavoro.
Tanto premesso si osserva che se il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è certamente ammissibile a tutela dei crediti pecuniari di lavoro tutte le volte che i relativi proventi siano necessari ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa così come imposto dall'articolo 36 della Costituzione, una tale tutela è evidentemente superflua nel caso di specie in considerazione del fatto che il ricorrente è un dipendente di ruolo dell'azienda sanitaria convenuta dalla quale riceve regolare retribuzione mensile. È appena il caso di evidenziare che risulta assolutamente carente l'allegazione circa i possibili pregiudizi, sotto profili diversi, conseguenti allo svolgimento nelle more della causa di merito delle mansioni di operatore tecnico autista-categoria B già assegnate al ricorrente.
Appare, poi, evidente che ove si attribuisca connotazione vessatoria al ritardo frapposto al reinquadramento del ricorrente, il danno conseguente sarebbe
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro agevolmente riparabile con una statuizione risarcitoria pecuniaria, nulla di aggiuntivo essendo stato del resto prospettato al riguardo.
E tuttavia non può ignorarsi che il diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria è direttamente tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Certamente
tale diritto deve trovare un necessario bilanciamento con i precisi obblighi di sorveglianza sanitaria imposti al datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del
2008, obblighi posti nel reciproco interesse delle parti ed a fronte dei quali il lavoratore è tenuto sicuramente ad una condotta collaborativa. Nel caso di specie,
però, il ricorrente si è già sottoposto alla visita medica preassuntiva ed è già
risultato idoneo nell'aprile del 2024; è del tutto pacifico, inoltre, ch'egli si sia nuovamente presentato dinanzi al Medico Competente per la reiterazione della visita nel settembre del 2024 e che questa non sia stata espletata solo su determinazione del Medico il quale l'ha ritenuta superflua. E considerato pure che il ricorrente si è sottoposto nel febbraio del 2005 ad una ennesima visita medica per l'accertamento, stavolta, dell'idoneità alla mansione in atto dinanzi alla
Commissione Medica di Verifica, risultando ancora una volta idoneo, appare effettivamente ingiustificabile oltre che contraria a buona fede la richiesta
Part dell' convenuta di una ennesima reiterazione della visita. Sono mancate, del resto, deduzioni specifiche e puntuali che ipotizzassero che i precedenti accertamenti cui il ricorrente si è sottoposto siano stati svolti in modo non conforme alla normativa o che ci fossero nuove e diverse condizioni di salute da valutare, e la richiesta reiterazione non trova alcuna obiettiva giustificazione né
nelle precedenti assenze per malattia (già valutate dal Medico Competente e tanto più in assenza di specifiche deduzioni al riguardo), né in ragione del comportamento (effettivamente contraddittorio) del dipendente nell'accettazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del nuovo ruolo professionale di autista di ambulanza.
Devesi conseguentemente accogliere la richiesta cautelare, rinviando alla statuizione definitiva di merito la regolamentazione delle spese di lite di questo segmento processuale.
PP..QQ..MM..
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
◊ dichiara il diritto del ricorrente quale vincitore della Parte_3
selezione interna per titoli ed esami indetta con delibera n. 1030 del 7 luglio 2022,
all'immediata assunzione nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - categoria BS e condanna per l'effetto l' a provvedere all'immediata stipula del Controparte_1
corrispondente contratto di lavoro;
◊ spese al merito.
Onera la Cancelleria di procedere agli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro