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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 860/2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Ruggiero
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (CF.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: all'udienza del 18 novembre 2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale d'udienza.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17.03.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Roma il 12.07.2003, trascritto nel CP_1
Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune, Municipio Roma I, anno 2003, atto n. 00981, parte 2, Serie A04, che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, che con sentenza n. 1685/2022 del 05.12.2022 – attestazione di passaggio in giudicato dell'
11.04.2023 in atti - il Tribunale di Tivoli aveva pronunciato la separazione dei coniugi
(RG 1004/2019) e nessun contributo al mantenimento era stato previsto tra le parti stante la loro autosufficienza economica, che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione.
Fissata la comparizione delle parti e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 18.11.2025 è comparso solo il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio senza altre condizioni. La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, della quale va dichiarata la contumacia, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini non richiesti per memorie conclusionali.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Si rileva, in primo luogo, che i coniugi secondo la documentazione prodotta sono separati legalmente in virtù della sentenza emessa in data 05.12.2022 n. 1685/2022 passata in giudicato l'11.04.2023.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla data in cui comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale. Anche all'udienza di comparizione del 18-
11-2025 il ricorrente ha dichiarato di non aver più alcun rapporto con la resistente da circa sette anni.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione e deduzione di segno contrario circa l'interruzione della separazione, gravante sulla resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica. Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti in data 12.07.2003, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto del contegno processuale ed extraprocessuale della resistente e al protrarsi ininterrotto della separazione.
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Roma il 12.07.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto
Comune, Municipio Roma I, anno 2003, atto n. 00981, parte 2, Serie A04.
3. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede:
- dichiara la contumacia della resistente;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Roma il
12.07.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune, Municipio
Roma I, anno 2003, atto n. 00981, parte 2, Serie A04, tra e Parte_1 CP_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sugli appositi registri e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 860/2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Ruggiero
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (CF.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: all'udienza del 18 novembre 2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale d'udienza.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17.03.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Roma il 12.07.2003, trascritto nel CP_1
Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune, Municipio Roma I, anno 2003, atto n. 00981, parte 2, Serie A04, che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, che con sentenza n. 1685/2022 del 05.12.2022 – attestazione di passaggio in giudicato dell'
11.04.2023 in atti - il Tribunale di Tivoli aveva pronunciato la separazione dei coniugi
(RG 1004/2019) e nessun contributo al mantenimento era stato previsto tra le parti stante la loro autosufficienza economica, che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione.
Fissata la comparizione delle parti e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 18.11.2025 è comparso solo il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio senza altre condizioni. La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, della quale va dichiarata la contumacia, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini non richiesti per memorie conclusionali.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Si rileva, in primo luogo, che i coniugi secondo la documentazione prodotta sono separati legalmente in virtù della sentenza emessa in data 05.12.2022 n. 1685/2022 passata in giudicato l'11.04.2023.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla data in cui comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale. Anche all'udienza di comparizione del 18-
11-2025 il ricorrente ha dichiarato di non aver più alcun rapporto con la resistente da circa sette anni.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione e deduzione di segno contrario circa l'interruzione della separazione, gravante sulla resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica. Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti in data 12.07.2003, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto del contegno processuale ed extraprocessuale della resistente e al protrarsi ininterrotto della separazione.
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Roma il 12.07.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto
Comune, Municipio Roma I, anno 2003, atto n. 00981, parte 2, Serie A04.
3. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede:
- dichiara la contumacia della resistente;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Roma il
12.07.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune, Municipio
Roma I, anno 2003, atto n. 00981, parte 2, Serie A04, tra e Parte_1 CP_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sugli appositi registri e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente Dott. Francesco Lupia