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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4049/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4049/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. TROVATO GINO;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. SHAKAJ VALBONA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 10/09/2022 a ROLO (RE) (atto n. 6, parte I, anno 2022). Dal matrimonio è nato (15/10/2022). Le Per_1 parti vivono separate in forza della sentenza del Tr e di Reggio Emilia del 19/04/2024, che ha stabilito l'affido esclusivo del minore alla madre, che le visite paterne fossero organizzate dal Servizio Sociale e che il padre contribuisse al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 100, oltre al 50% straordinarie.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine, ha allegato:
▶ di occuparsi in via esclusiva della cura e della gestione del minore;
▶ che il padre non è idoneo a svolgere il suo ruolo genitoriale, in quanto è dedito a condotte illecite e ha problemi di tossicodipendenza;
▶ che il padre non versa nulla per il mantenimento del minore. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, che sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, che quest'ultimo non possa incontrare il figlio e che contribuisca al mantenimento dello stesso con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. i è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di voler frequentare il figlio con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
▶di non fare più utilizzo di sostanze stupefacenti e di essere costante nel percorso di cura;
▶di non essere munito di permesso di soggiorno e di non poter pertanto reperire un'occupazione stabile. Ha, pertanto, chiesto che sia disposto l'affido esclusivo del minore alla madre e di poterlo vedere con l'intermediazione dei Servizi Sociali. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 100.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Emilia del 19/04/2024 (doc. 2).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il quadro emerso dall'istruttoria rende opportuno disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” del minore alla madre, come richiesto da quest'ultima. Rispetto all'epoca della separazione, infatti, è emersa una certa incapacità del padre a farsi carico dei – pur limitati – doveri riconnessi all'affidamento esclusivo non rafforzato. Il resistente ha infatti violato sistematicamente gli accordi presi con il Servizio Sociale, non ha seguito con costanza il percorso presso il e Pt_2 ha tenuto un atteggiamento ostile anche durante le visite protette, pur consapevole che queste condotte avrebbe comportato la sospensione delle visite come già accaduto in passato (“a dicembre 2023 a seguito dell'inconstanza del padre a partecipare agli incontri e in riferimento all'interruzione del suo percorso ambulatoriale al gli incontri sono Pt_2 stati sospesi;
in seguito è stato necessario sospendere anche le videochiamate sia perché la madre riportava che il padre chiamava in qualsiasi orario e più volte al giorno sia perché nella videochiamata non era nelle condizioni psico-fisiche di parlare con il figlio oppure era in luoghi poco adeguati […] Sottolineo che ad inizio settembre 2024 in concomitanza dell'uscita del padre dal contesto comunitario è stato firmato un accordo da parte del padre, dalla madre, dall'educatrice e dalla sottoscritta, in cui sono state indicate le modalità e le condizioni per svolgere l'incontro […] di fatto a metà novembre u.s. è stato necessario effettuare un incontro con il padre per riprendere alcuni punti del documento in quanto lo stesso non si atteneva agli accordi (ad esempio: non rispetto del ruolo dell'educatrice che vigilava all'incontro, richiedeva che la madre partecipasse all'incontro per poi assumere un atteggiamento ostile nei suoi confronti, mancanza di puntualità, utilizzo del cellulare per chiamate a parenti senza averlo preventivamente concordato, ecc…)” cfr. mail dell'assistente sociale dott.ssa ). Per_2
La situazione di fragilità del e è inoltre confermata anche dall'ultima relazione del SerDP del 06/02/2025 che evidenzia come “a livello generale si può asserire che la dinamica di tossicomania non caratterizzi più gli aspetti di fragilità emotiva che ancora permangono”. Si ritiene pertanto che, allo stato, il padre non sia in grado di partecipare neppure alle decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio. Non vi sono, invece, i presupposti per pronunciare la decadenza del resistente della responsabilità genitoriale. Tale domanda (che, in realtà, sembra essere stata oggetto di implicita rinuncia da parte della ricorrente, che l'ha trattata alla stregua di una conseguenza dell'affidamento rafforzato, e non vi ha fatto alcun riferimento in udienza) non è stata infatti accompagnata dall'allegazione di alcun concreto pregiudizio patito dal minore a causa dell'esercizio della genitorialità da parte del CP_1
Il Collegio dispone, pertanto, l'affido esclusivo raffor ore alla madre e incarica i Servizi Sociali di organizzare le visite tra il figlio Per_1
e il padre nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni, con facoltà di sospenderle in caso di pregiudizio per il minore.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (2 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quelle della ricorrente, la stessa ha dichiarato di avere entrate mensili per circa € 1.554, 40, in quanto dà occasionalmente lezioni private di inglese ed è beneficiaria di sostegni statali (doc. 4, 5, 6). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da un canone di locazione di € 320 (doc. 7). Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sulle sue condizioni, dal momento che questi si è limitato a dichiarare di non poter reperire un'occupazione stabile in quanto privo di permesso di soggiorno, e ha chiesto di confermare l'importo di € 100 a suo carico. Il Collegio, tuttavia, ritiene di poter accogliere la richiesta di aumento avanzata dalla . L'importo imposto dalla sentenza di separazione, Pt_1 infatti, presupp la sussistenza di particolari difficoltà del resistente, legate in particolare al suo stato di tossicodipendenza. Dal momento che, tuttavia, il ha riferito di seguire con successo un percorso di CP_1 disintossicazione, non vi sono motivi per confermare una somma così bassa. Il resistente è giovane, è dotato di capacità lavorativa (lui stesso ha dichiarato di svolgere lavori saltuari) ed è sostenuto dalla famiglia di origine, sicché il Collegio ritiene di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 10/09/2022 a ROLO (RE) (atto n. 6, parte I, anno 2022);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rolo per quanto di competenza;
-affida la prole in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio;
-colloca il figlio presso la madre e dispone che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali come disposto in motivazione;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in € € 2500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4049/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. TROVATO GINO;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. SHAKAJ VALBONA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 10/09/2022 a ROLO (RE) (atto n. 6, parte I, anno 2022). Dal matrimonio è nato (15/10/2022). Le Per_1 parti vivono separate in forza della sentenza del Tr e di Reggio Emilia del 19/04/2024, che ha stabilito l'affido esclusivo del minore alla madre, che le visite paterne fossero organizzate dal Servizio Sociale e che il padre contribuisse al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 100, oltre al 50% straordinarie.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine, ha allegato:
▶ di occuparsi in via esclusiva della cura e della gestione del minore;
▶ che il padre non è idoneo a svolgere il suo ruolo genitoriale, in quanto è dedito a condotte illecite e ha problemi di tossicodipendenza;
▶ che il padre non versa nulla per il mantenimento del minore. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, che sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, che quest'ultimo non possa incontrare il figlio e che contribuisca al mantenimento dello stesso con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. i è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di voler frequentare il figlio con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
▶di non fare più utilizzo di sostanze stupefacenti e di essere costante nel percorso di cura;
▶di non essere munito di permesso di soggiorno e di non poter pertanto reperire un'occupazione stabile. Ha, pertanto, chiesto che sia disposto l'affido esclusivo del minore alla madre e di poterlo vedere con l'intermediazione dei Servizi Sociali. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 100.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Emilia del 19/04/2024 (doc. 2).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il quadro emerso dall'istruttoria rende opportuno disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” del minore alla madre, come richiesto da quest'ultima. Rispetto all'epoca della separazione, infatti, è emersa una certa incapacità del padre a farsi carico dei – pur limitati – doveri riconnessi all'affidamento esclusivo non rafforzato. Il resistente ha infatti violato sistematicamente gli accordi presi con il Servizio Sociale, non ha seguito con costanza il percorso presso il e Pt_2 ha tenuto un atteggiamento ostile anche durante le visite protette, pur consapevole che queste condotte avrebbe comportato la sospensione delle visite come già accaduto in passato (“a dicembre 2023 a seguito dell'inconstanza del padre a partecipare agli incontri e in riferimento all'interruzione del suo percorso ambulatoriale al gli incontri sono Pt_2 stati sospesi;
in seguito è stato necessario sospendere anche le videochiamate sia perché la madre riportava che il padre chiamava in qualsiasi orario e più volte al giorno sia perché nella videochiamata non era nelle condizioni psico-fisiche di parlare con il figlio oppure era in luoghi poco adeguati […] Sottolineo che ad inizio settembre 2024 in concomitanza dell'uscita del padre dal contesto comunitario è stato firmato un accordo da parte del padre, dalla madre, dall'educatrice e dalla sottoscritta, in cui sono state indicate le modalità e le condizioni per svolgere l'incontro […] di fatto a metà novembre u.s. è stato necessario effettuare un incontro con il padre per riprendere alcuni punti del documento in quanto lo stesso non si atteneva agli accordi (ad esempio: non rispetto del ruolo dell'educatrice che vigilava all'incontro, richiedeva che la madre partecipasse all'incontro per poi assumere un atteggiamento ostile nei suoi confronti, mancanza di puntualità, utilizzo del cellulare per chiamate a parenti senza averlo preventivamente concordato, ecc…)” cfr. mail dell'assistente sociale dott.ssa ). Per_2
La situazione di fragilità del e è inoltre confermata anche dall'ultima relazione del SerDP del 06/02/2025 che evidenzia come “a livello generale si può asserire che la dinamica di tossicomania non caratterizzi più gli aspetti di fragilità emotiva che ancora permangono”. Si ritiene pertanto che, allo stato, il padre non sia in grado di partecipare neppure alle decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio. Non vi sono, invece, i presupposti per pronunciare la decadenza del resistente della responsabilità genitoriale. Tale domanda (che, in realtà, sembra essere stata oggetto di implicita rinuncia da parte della ricorrente, che l'ha trattata alla stregua di una conseguenza dell'affidamento rafforzato, e non vi ha fatto alcun riferimento in udienza) non è stata infatti accompagnata dall'allegazione di alcun concreto pregiudizio patito dal minore a causa dell'esercizio della genitorialità da parte del CP_1
Il Collegio dispone, pertanto, l'affido esclusivo raffor ore alla madre e incarica i Servizi Sociali di organizzare le visite tra il figlio Per_1
e il padre nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni, con facoltà di sospenderle in caso di pregiudizio per il minore.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (2 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quelle della ricorrente, la stessa ha dichiarato di avere entrate mensili per circa € 1.554, 40, in quanto dà occasionalmente lezioni private di inglese ed è beneficiaria di sostegni statali (doc. 4, 5, 6). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da un canone di locazione di € 320 (doc. 7). Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sulle sue condizioni, dal momento che questi si è limitato a dichiarare di non poter reperire un'occupazione stabile in quanto privo di permesso di soggiorno, e ha chiesto di confermare l'importo di € 100 a suo carico. Il Collegio, tuttavia, ritiene di poter accogliere la richiesta di aumento avanzata dalla . L'importo imposto dalla sentenza di separazione, Pt_1 infatti, presupp la sussistenza di particolari difficoltà del resistente, legate in particolare al suo stato di tossicodipendenza. Dal momento che, tuttavia, il ha riferito di seguire con successo un percorso di CP_1 disintossicazione, non vi sono motivi per confermare una somma così bassa. Il resistente è giovane, è dotato di capacità lavorativa (lui stesso ha dichiarato di svolgere lavori saltuari) ed è sostenuto dalla famiglia di origine, sicché il Collegio ritiene di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 10/09/2022 a ROLO (RE) (atto n. 6, parte I, anno 2022);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rolo per quanto di competenza;
-affida la prole in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio;
-colloca il figlio presso la madre e dispone che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali come disposto in motivazione;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in € € 2500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli